Energia
Normativa Vigente

Delibera Autorità energia 14 aprile 2005, n. 67/05

Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica

Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 14 aprile 2005, n. 67/05

Delibera 14 aprile 2005, n. 67/05

Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e allegati

1.1 Le presenti Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (nel seguito denominate "Regole") e i documenti ad esse allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e all'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 205 del 1° settembre 2004 (nel seguito denominati "decreti 20 luglio 2004").

Articolo 2

Definizioni

2.1 Ai fini delle Regole:

a) per Autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) per book di negoziazione si intende il prospetto video in cui è esposto l'insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori nel sistema informatico del mercato, ordinate in base al prezzo e all'orario d'immissione;

c) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica, che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione al mercato;

d) per codice di identificazione della proposta o transazione si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca una proposta o transazione effettuata in una sessione di contrattazione;

e) per conto proprietà si intende il conto su cui il Gme registra, per ognuna delle tipologie definite dall'Autorità, il numero di titoli in possesso del soggetto intestatario del conto;

f) per esclusione dal mercato si intende la perdita della qualifica di operatore;

g) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;

h) per Gme si intende il Gestore del mercato elettrico, la società per azioni cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, di "Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999;

i) per mercato si intende la sede per la contrattazione dei titoli di efficienza energetica di cui alla successiva lettera t), organizzata dal Gme;

j) per negoziazione continua si intende la modalità di contrattazione basata sull'abbinamento automatico delle proposte di negoziazione, con la possibilità di inserimento di nuove proposte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione;

k) per operatore si intende la persona fisica o giuridica che è ammessa ad operare sul mercato;

l) per prezzo convenzionale si intende il prezzo comunicato dall'operatore prima di una sessione di contrattazione ed utilizzato dal Gme per il calcolo della quantità massima acquistabile;

m) per prezzo convenzionale minimo si intende il prezzo pubblicato sul sito internet del Gme ed utilizzato per il calcolo della quantità massima acquistabile dall'operatore;

n) per prezzo di riferimento si intende il prezzo medio, riferito ad un tep, ponderato per le relative quantità, di tutte le transazioni eseguite durante una sessione del mercato;

o) per proposta di negoziazione si intende l'ordine di acquisto o di vendita sul mercato immesso dagli operatori nel book di negoziazione e contenente le informazioni necessarie per l'esposizione e l'esecuzione;

p) per sessione di contrattazione si intende il periodo di tempo all'interno del quale devono essere immesse le proposte di negoziazione;

q) per sospensione dal mercato si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sul mercato;

r) per Testo integrato si intende il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, come modificato nelle date 30 marzo 2004 e 9 dicembre 2004;

s) per tipologia si intende la suddivisione dei titoli emessi secondo i seguenti tre tipi definiti dall'Autorità:

1) titoli di efficienza energetica di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;

2) titoli di efficienza energetica di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;

3) titoli di efficienza energetica di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi diversi da quelli di cui ai punti 1) e 2), della presente lettera;

t) per titoli si intendono i titoli di efficienza energetica, di valore pari alla riduzione dei consumi certificata ai sensi dell'articolo 7 dei decreti 20 luglio 2004, emessi dal Gme a favore dei distributori ovvero a favore delle società controllate dai distributori medesimi e delle società di servizi energetici per progetti realizzati autonomamente, in conformità alle linee guida emanate dall'Autorità.

Articolo 3

Principi generali e modifiche delle Regole

3.1 Il Gme esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.

3.2 Il Gme organizza il mercato conformemente ai criteri di cui al Testo integrato.

3.3 Il Gme si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto delle Regole e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.

3.4 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul mercato agli ordinari principi di correttezza e buona fede.

3.5 Il Gme predispone modifiche delle Regole d'intesa con l'Autorità. La modifica delle Regole è pubblicata sul sito internet del Gme e diviene efficace con la pubblicazione.

3.6 Il Gme, d'intesa con l'Autorità, può altresì rendere note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, proposte di modifica delle Regole, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 4

Disposizioni tecniche di funzionamento

4.1 Le norme attuative e procedimentali delle Regole sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (Dtf). Nel predisporre le Dtf il Gme si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.

4.2 Le Dtf sono tempestivamente comunicate all'Autorità, pubblicate sul sito internet del Gme ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.

4.3 Il Gme può altresì rendere note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati versioni preliminari delle Dtf, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5

Unità di misura e arrotondamenti

5.1 Ai fini del mercato:

a) l'unità di misura del risparmio energetico è il Tep;

b) l'unità di misura monetaria è l'euro, con specificazione di due decimali;

c) l'unità di misura dei prezzi dei titoli di efficienza energetica è l'euro/Tep con specificazione di due decimali.

5.2 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6

Corrispettivi per i servizi erogati dal Gme

6.1 Gli operatori del mercato, a fronte dei servizi forniti dal Gme, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo.

6.2 La misura del corrispettivo di cui al precedente comma 6.1 è definita dal Gme, entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, in modo da concorrere ad assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario, ed è pubblicata sul sito internet del Gme, unitamente ai parametri per la determinazione della stessa.

Articolo 7

Fatturazione dei corrispettivi

7.1 Il Gme fattura ad ogni operatore l'importo relativo al corrispettivo di cui al precedente articolo 6, secondo le modalità stabilite nelle Dtf.

Articolo 8

Informazioni di mercato

8.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del Gme. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo riguardano direttamente.

8.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gme mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle proposte di negoziazione e/o transazioni per un periodo minimo di dodici mesi.

8.3 Il Gme rende disponibili all'Autorità tutte le informazioni necessarie per le attività di competenza di quest'ultima.

8.4 Il Gme, durante lo svolgimento di ciascuna sessione di contrattazione, per ciascuna tipologia dei titoli ammessi alla contrattazione, rende disponibili agli operatori i seguenti dati e informazioni:

a) prezzo e quantità delle proposte immesse sul mercato e non ancora abbinate;

b) prezzo delle ultime tre transazioni eseguite nella sessione;

c) prezzo minimo e massimo della sessione;

d) prezzo di riferimento della sessione precedente a quella in corso;

e) volume scambiato nella sessione.

8.5 Il Gme, al termine di ciascuna sessione di contrattazione, pubblica per ciascuna tipologia dei titoli ammessi alla contrattazione, i seguenti dati e informazioni:

a) prezzo minimo e massimo delle transazioni eseguite nella sessione;

b) prezzo di riferimento della sessione;

c) volume scambiato nella sessione.

Articolo 9

Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

9.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalle Regole sono effettuate per via telematica. In particolare:

a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del mercato il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;

b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del mercato.

9.2 Le proposte di negoziazione presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del mercato. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta nel giorno e nell'ora di ricezione. Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del Gme. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del mercato.

Articolo 10

Sistema informatico del mercato

10.1 L'accesso al sistema informatico del mercato può avvenire:

a) attraverso la rete internet;

b) attraverso eventuali ulteriori modalità definite nelle Dtf.

10.2 Le modalità di accesso al sistema informatico del mercato e di immissione delle proposte di negoziazione di cui al successivo Articolo 24 sono definite nelle Dtf.

Articolo 11

Sicurezza di accesso

11.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure, definite nelle Dtf, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori, l'autenticità e la riservatezza delle transazioni.

11.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del mercato.

Articolo 12

Condizioni di emergenza

12.1 Si considerano condizioni di emergenza:

a) il caso in cui il Gme non sia in grado di ricevere proposte di negoziazione inviate dagli operatori, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 24, comma 24.2, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di telecomunicazione;

b) il caso in cui il Gme non sia in grado di abbinare le proposte ricevute relative ad una sessione di contrattazione, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico del mercato stesso;

c) il caso in cui il Gme non sia in grado di comunicare agli operatori le transazioni concluse durante una sessione di contrattazione, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico del mercato o nei sistemi di telecomunicazione del Gme stesso.

12.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 12.1, lettera a), il Gme comunica agli operatori e, per conoscenza, all'Autorità, secondo modalità indicate nelle Dtf, l'insorgere della condizione di emergenza e il nuovo termine di chiusura della sessione di contrattazione.

12.3 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 12.1, lettera b), il Gme sospende le operazioni sul mercato e comunica agli operatori e, per conoscenza, all'Autorità, secondo modalità indicate nelle Dtf, la durata presunta della sospensione.

12.4 Le modalità di comunicazione adottate dal Gme qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 12.1, lettera c), sono definite nelle Dtf.

Articolo 13

Funzionamento del sistema informatico del mercato

13.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico del mercato, il Gme può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una sessione di contrattazione.

13.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico del mercato, ed, in generale, il regolare funzionamento del mercato, il Gme può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di proposte di negoziazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del mercato.

Titolo II

Ammissione al mercato

Articolo 14

Requisiti di ammissione al mercato

14.1 Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi ovvero che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

14.2 Non possono partecipare al mercato:

a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 quater, quinquies e sexies del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 ter del codice penale;

b) coloro che siano stati esclusi dal mercato, salvo il caso di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 21.

14.3 Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 14.2 sono riferite al titolare, al legale rappresentante o al soggetto munito dei necessari poteri, agli amministratori e al direttore generale, ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti a quelle di amministratore e di direttore generale.

14.4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 14.2 e 14.3 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del Gme.

Articolo 15

Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione

15.1 Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al Gme:

a) una domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l'apposito modello allegato alle Regole (allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo articolo 16;

b) copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato", redatto secondo l'apposito modello allegato alle Regole (allegato 2).

Articolo 16

Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato

16.1 La domanda di ammissione al mercato, sottoscritta dal soggetto interessato, è corredata di:

a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che richiede l'ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia persona giuridica, i soggetti di cui al precedente articolo 14, comma 14.3, non sono stati destinatari, in Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di cui al precedente articolo 14, comma 14.2, lettera a), e non sono stati destinatari, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti;

b) qualora la domanda di ammissione sia sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza.

16.2 Per i cittadini extracomunitari non residenti in Italia, in luogo della documentazione di cui al precedente comma 16.1, lettera a), deve essere allegato un certificato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato estero, attestante che il soggetto che richiede l'ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia persona giuridica, i soggetti di cui al precedente articolo 14, comma 14.3, non siano stati destinatari di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al precedente articolo 14, comma 14.2, lettera a). Tale certificato, se redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dall'autorità consolare italiana dello Stato in cui è stato redatto il certificato medesimo. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio del certificato sopra indicato, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dello stesso, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, corredata di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che confermi la circostanza che in tale Stato non è previsto il rilascio del certificato per il quale è resa la dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione del soggetto interessato ed il parere legale, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dall'autorità consolare italiana dello Stato in cui è stato redatto il certificato medesimo.

16.3 Per i cittadini extracomunitari non residenti in Italia, in luogo della documentazione di cui al precedente comma 16.1, lettera b), deve essere allegato un certificato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato estero, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza. Tale certificato, se redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dall'autorità consolare italiana dello Stato in cui è stato redatto il certificato medesimo. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio del certificato sopra indicato, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dello stesso, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, corredata di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che confermi la circostanza che in tale Stato non è previsto il rilascio del certificato per il quale è resa la dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione del soggetto interessato ed il parere legale, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dall'autorità consolare italiana dello Stato in cui è stato redatto il certificato medesimo.

16.4 Nei casi in cui la documentazione indicata ai precedenti commi 16.1, 16.2 e 16.3, sia già in possesso del Gme, il soggetto interessato è esentato dal produrla. La domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio al Gme della documentazione medesima.

Articolo 17

Procedura di ammissione

17.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti, di cui al precedente articolo 14, nonché la regolarità della documentazione presentata, il Gme comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il Gme fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefacsimile.

17.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 14, comma 14.1, il Gme può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.

17.3 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.

17.4 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il Gme comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 17.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del Gme, della documentazione regolarizzata o completata.

Articolo 18

Elenco degli operatori ammessi al mercato

18.1 Gli operatori ammessi al mercato secondo quanto previsto ai precedenti articolo 17 sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi al mercato", formato e tenuto dal Gme nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni.

18.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato contiene:

a) codice di identificazione dell'operatore;

b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita Iva, recapito telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetto/i cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito;

c) stato dell'operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente;

d) coordinate bancarie dell'operatore

e) codice del conto proprietà

f) regime fiscale dell'operatore

18.3 Il Gme pubblica sul sito internet, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza ovvero sede legale.

18.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 19

Verifiche

19.1 Il Gme verifica il rispetto delle Regole e delle Dtf al fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il Gme può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.

19.2 Il Gme, con cadenza almeno biennale, verifica il permanere in capo agli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato. A tal fine, può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.

Articolo 20

Obblighi di comunicazione

20.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al Gme, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione al mercato, ovvero sia tale da modificare i dati e le informazioni di cui al precedente articolo 18, comma 18.2, dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

20.2 Gli obblighi di comunicazione relativi al regime fiscale applicabile sono definiti nelle Dtf.

20.3 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 20.1, il Gme aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 21

Esclusione su richiesta dal mercato

21.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il Gme, o inoltrano al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.

21.2 L'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 21.1 ovvero dalla data di ricezione, da parte del Gme, della richiesta di cui al precedente comma 21.1.

21.3 L'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato.

21.4 Qualora, nel corso del periodo di durata della sospensione disposta ai sensi dei successivi articolo 33 e articolo 34, l'operatore presenti richiesta di esclusione dal mercato, la riammissione alle negoziazioni potrà avere effetto soltanto una volta decorso il periodo di durata della sospensione.

Titolo III

Funzionamento del mercato

Capo I

Contrattazione

Articolo 22

Titoli ammessi alle contrattazioni

22.1 È ammessa la contrattazione dei titoli nelle tipologie individuate dall'Autorità ed ancora validi ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 11 dei decreti 20 luglio 2004 e ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità.

22.2 Il valore dei titoli ammessi alla contrattazione è pari ad un Tep.

Articolo 23

Modalità delle contrattazioni

23.1 La contrattazione sul mercato avviene attraverso negoziazione continua.

23.2 Le sessioni di contrattazione hanno luogo almeno una volta alla settimana nel periodo da febbraio a maggio di ciascun anno e almeno una volta al mese nei mesi restanti, a decorrere dalla data pubblicata sul sito internet del Gme.

23.3 I giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione del mercato sono definiti nelle Dtf.

Articolo 24

Presentazione delle proposte di contrattazione

24.1 Il Gme organizza un book di negoziazione per ciascuna tipologia di titoli di cui al precedente articolo 22, comma 22.1.

24.2 Durante la sessione di contrattazione gli operatori inseriscono nel book di negoziazione le proposte di negoziazione indicando la tipologia e la quantità dei titoli oggetto della proposta e il prezzo riferito ad un tep.

24.3 La quantità minima negoziabile è pari ad un titolo.

24.4 Le proposte di negoziazione, suddivise per acquisto e vendita, danno origine, per ciascuna tipologia dei titoli ammessi alla contrattazione, a liste ordinate secondo priorità di prezzo e, in caso di prezzo identico, secondo l'ordine temporale di immissione. Le proposte di negoziazione sono ordinate per prezzo decrescente nel caso di proposte di acquisto e per prezzo crescente nel caso di proposte di vendita. Il book di negoziazione presenta le migliori proposte di acquisto e di vendita.

24.5 Non sono ammesse proposte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo.

24.6 Le proposte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo sono accettate solo nel caso in cui nel book di negoziazione siano già presenti proposte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.

24.7 Gli operatori possono ritirare le loro proposte mediante cancellazione diretta dal book di negoziazione qualora non siano state soggette ad abbinamento automatico secondo quanto previsto al successivo articolo 26.

24.8 Gli operatori possono modificare le proposte immesse sul mercato qualora non siano state soggette ad abbinamento automatico per l'intera quantità, secondo quanto previsto al successivo articolo 26. In caso di proposte parzialmente abbinate, la modifica ha valore soltanto per la parte ineseguita. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita.

24.9 Le proposte, non abbinate ai sensi del successivo articolo 26, sono cancellate automaticamente alla chiusura della sessione di contrattazione.

Articolo 25

Verifica delle proposte

25.1 Una proposta di acquisto è respinta nel caso in cui il numero di titoli indicato nella proposta stessa sia superiore al numero massimo di titoli acquistabili dall'operatore ai sensi del successivo articolo 28, comma 28.3, diminuito del numero di titoli già acquistati dall'operatore nella stessa sessione o per i quali l'operatore abbia già immesso proposte di acquisto non ancora abbinate.

25.2 Una proposta di vendita è respinta nel caso in cui il numero di titoli indicato nella proposta stessa sia superiore al numero massimo dei titoli vendibili ai sensi del successivo comma 25.3, aumentato degli eventuali titoli già acquistati, nel corso della stessa sessione di contrattazione, ad un prezzo non superiore a quello convenzionale dichiarato dall'operatore stesso ai sensi del successivo articolo 28, comma 28.1, lettera b).

25.3 Per ciascuna tipologia di titoli il numero massimo di titoli vendibili è pari al numero di titoli iscritti nel conto proprietà dell'operatore nell'ambito del registro dei titoli di efficienza energetica tenuto dal Gme, diminuito del numero di titoli della medesima tipologia già venduti dall'operatore nella stessa sessione o per i quali l'operatore abbia già immesso proposte di vendita non ancora abbinate.

25.4 Una proposta di acquisto o di vendita presentata da un operatore è respinta qualora si abbini con una proposta rispettivamente di vendita o di acquisto già presente nel book e presentata dal medesimo operatore.

Articolo 26

Esecuzione delle transazioni

26.1 Durante la contrattazione le transazioni sono eseguite attraverso l'abbinamento delle proposte secondo i seguenti criteri:

a) nel caso di proposta di acquisto con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di vendita a prezzo inferiore o uguale al limite fissato in acquisto e secondo l'ordine di priorità di cui al precedente articolo 24, comma 24.4;

b) nel caso di proposta di vendita con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di acquisto a prezzi uguali o superiori al limite fissato in vendita e secondo l'ordine di priorità di cui al precedente articolo 24, comma 24.4;

c) nel caso di proposta di acquisto senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o più proposte di vendita con prezzo uguale al migliore prezzo di vendita presente al momento dell'immissione della proposta di acquisto, secondo l'ordine di priorità di cui al precedente articolo 24, comma 24.4;

d) nel caso di proposta di vendita senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o più offerte di acquisto con prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto presente al momento dell'immissione della proposta di vendita, secondo l'ordine di priorità di cui al precedente articolo 24, comma 24.4.

26.2 Per ogni transazione eseguita mediante abbinamento automatico, il prezzo è pari al prezzo della proposta avente priorità temporale superiore.

26.3 Nel caso di esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria. Nel caso di esecuzione parziale di una proposta senza limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con la priorità temporale della proposta originaria ed il prezzo pari all'ultimo prezzo di esecuzione della parte eseguita.

Articolo 27

Registrazione delle transazioni eseguite

27.1 Il Gme registra le informazioni riguardanti le transazioni eseguite sul mercato relative a:

a) codice di identificazione della transazione;

b) prezzo;

c) quantità;

d) tipologia del titolo;

e) giorno e orario di esecuzione;

f) identità degli operatori acquirenti e venditori.

Capo II

Pagamenti del mercato

Articolo 28

Deposito in conto prezzo

28.1 Al fine della presentazione di offerte di acquisto sul mercato, ciascun operatore, entro le ore 12,00 del giorno lavorativo precedente all'apertura della sessione di contrattazione:

a) rende disponibile su un conto intestato al Gme una somma a titolo di deposito in conto prezzo, con valuta lo stesso giorno e ne comunica l'importo al Gme secondo le modalità definite nelle Dtf;

b) comunica al Gme, secondo le modalità definite nelle Dtf, un prezzo convenzionale non inferiore al prezzo convenzionale minimo pubblicato sul sito internet del Gme almeno cinque giorni lavorativi prima dell'apertura della sessione stessa;

c) comunica al Gme, secondo le modalità definite nelle Dtf, se intende utilizzare l'eventuale ammontare residuo del deposito in conto prezzo per la sessione di contrattazione successiva.

28.2 Il prezzo convenzionale minimo è determinato secondo le modalità definite nelle Dtf.

28.3 Il numero massimo di titoli acquistabili da parte di un operatore nel corso di una sessione è pari al rapporto, arrotondato all'intero inferiore, tra il deposito in conto prezzo di cui al precedente comma 28.1, lettera a), ed il prezzo convenzionale di cui al precedente comma 28.1, lettera b).

Articolo 29

Flussi informativi

29.1 Il Gme, entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, comunica secondo le modalità definite nelle Dtf, a ciascun operatore la conferma delle transazioni eseguite con almeno i seguenti dati:

a) quantità;

b) prezzo;

c) giorno e ora;

d) tipologia di titoli acquistati o venduti;

e) importo da pagare o ricevere;

f) controparte.

29.2 Nel caso di cui al successivo articolo 30, commi 30.2 e 30.3, lettera a), il Gme effettua il trasferimento del titolo, dal conto proprietà dell'operatore venditore al conto proprietà dell'operatore acquirente, entro le ventiquattro ore successive al termine della sessione nella quale gli operatori hanno eseguito la transazione. Nel caso di cui al successivo articolo 30, comma 30.3, lettera b), il Gme effettua il trasferimento del titolo, dal conto proprietà dell'operatore venditore al conto proprietà dell'operatore acquirente, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento con le modalità di cui al successivo articolo 30, comma 30.5.

Articolo 30

Regolazione dei pagamenti

30.1 Entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, per ciascun operatore, il Gme confronta l'importo da pagare relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente con il deposito in conto prezzo.

30.2 Nel caso in cui l'importo da pagare, relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente, sia inferiore o uguale al deposito in conto prezzo, il Gme procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore di ciascun operatore venditore, del controvalore delle transazioni.

30.3 Nel caso in cui l'importo da pagare, relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente, sia superiore al deposito in conto prezzo, il Gme:

a) con riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia inferiore o uguale al prezzo convenzionale indicato dall'operatore, procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore degli operatori venditori, del controvalore della transazione;

b) con riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia superiore al prezzo convenzionale indicato dall'operatore, comunica, secondo le modalità definite nelle Dtf, all'operatore acquirente, la quota dell'importo della transazione dovuto a ciascun operatore venditore non coperta dal deposito in conto prezzo, nonché le coordinate bancarie di ciascun operatore venditore. Tali informazioni sono rese disponibili, secondo le modalità definite nelle Dtf, all'operatore venditore interessato.

30.4 Nei casi di cui al precedente comma 30.3, lettera b), l'operatore acquirente rende disponibile, con valuta due giorni lavorativi successivi alla comunicazione ivi prevista, la quota dell'importo indicata nella comunicazione stessa, sul conto corrente dell'operatore venditore, ed invia al Gme, entro lo stesso termine, copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.

30.5 Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al precedente comma 30.3, lettera b), l'operatore venditore segnala al Gme l'eventuale mancato ricevimento del pagamento da parte dell'operatore acquirente. In mancanza di tale segnalazione, il Gme procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore dell'operatore venditore, della quota dell'importo della transazione dovuto all'operatore venditore stesso, coperta dal deposito in conto prezzo.

30.6 Nel caso in cui l'operatore acquirente non effettui il pagamento o non invii al Gme copia dell'attestazione di avvenuto pagamento secondo le modalità e nei termini indicati al precedente comma 30.4, il Gme annulla la transazione. In tal caso, il Gme provvede a versare all'operatore venditore, a valere sul deposito in conto prezzo dell'operatore acquirente inadempiente, un ammontare, a titolo di penale, pari, per ogni titolo oggetto della transazione, al prezzo convenzionale minimo pubblicato dal Gme.

Titolo IV

Sanzioni, contestazioni e controversie

Capo I

Violazioni e sanzioni

Articolo 31

Violazioni delle Regole e delle Dtf

31.1 Sono considerate violazioni delle Regole e delle Dtf i seguenti comportamenti:

a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;

b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;

c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del mercato, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del mercato e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al Gme, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;

d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del mercato;

e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle proposte di negoziazione;

f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente articolo 3, comma 3.4.

Articolo 32

Sanzioni

32.1 Il Gme, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente articolo 31, irroga all'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo articolo 33, le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto in forma privata;

b) richiamo scritto in forma pubblica;

c) sanzione pecuniaria;

d) sospensione dell'operatore dal mercato;

e) esclusione dell'operatore dal mercato.

32.2 Nel caso in cui siano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dal mercato, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del Gme, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.

32.3 Rilevata una violazione, il Gme invia all'operatore una comunicazione contenente:

a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;

b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.

32.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il Gme ritenga necessaria tale audizione, il Gme fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il Gme procede sulla base degli elementi acquisiti.

32.5 Il Gme, sulla base degli elementi acquisiti, irroga l'eventuale sanzione, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 32.3.

32.6 Nel caso in cui le violazioni siano tali da compromettere gravemente il corretto funzionamento del mercato, il Gme in via cautelativa sospende l'operatore dal mercato durante l'espletamento della procedura sanzionatoria.

32.7 La sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è notificata all'operatore interessato e, per conoscenza, all'Autorità.

Articolo 33

Gradualità delle sanzioni

33.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il Gme può irrogare le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto in forma privata;

b) richiamo scritto in forma pubblica;

c) sospensione dal mercato per un numero di sessioni di contrattazione non inferiore a una e non superiore a quattro. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per quattro sessioni.

33.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 33.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il Gme può irrogare le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto in forma pubblica;

b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.

33.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il Gme può irrogare le seguenti sanzioni:

a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi.

b) esclusione dal mercato.

33.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 33.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il Gme può irrogare le seguenti sanzioni:

a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni.

b) esclusione dal mercato.

33.5 In alternativa alla sanzione della sospensione dal mercato di cui ai precedenti commi 33.1, lettera c), 33.2, lettera b), 33.3, lettera a) e 33.4, lettera a), il Gme può irrogare una sanzione pecuniaria non inferiore allo zerovirgolacinque percento del fatturato annuo dell'operatore e, comunque, non inferiore ad euro centocinquantacinquemila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00.

Articolo 34

Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

34.1 Oltre che nei casi previsti al precedente articolo 33, il Gme può sospendere l'operatore dal mercato, ovvero può irrogare la sanzione pecuniaria di cui al precedente articolo 33, comma 33.5, nei seguenti casi:

a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente articolo 20, comma 20.1. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del Gme, di tale comunicazione;

b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 6, comma 6.1, secondo quanto previsto al precedente articolo 7. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore.

Articolo 35

Pubblicità delle sanzioni

35.1 Dell'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 32, comma 32.1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicità, mediante pubblicazione sul sito internet del Gme, decorsi dieci giorni dalla notifica del provvedimento all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata devoluta al Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'irrogazione della sanzione è resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio arbitrale, successivamente alla notifica della decisione.

Capo II

Contestazioni

Articolo 36

Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

36.1 Le contestazioni relative al mercato sono inoltrate per via telematica, a pena di inammissibilità, entro sessanta minuti dal termine della sessione, utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del mercato.

36.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:

a) codice di identificazione della proposta e/o della transazione oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del mercato;

b) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 37

Verifica delle contestazioni

37.1 Il Gme, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della contestazione, comunica all'operatore l'esito della verifica. Qualora la contestazione venga accolta, il Gme riconosce all'operatore unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al maggior costo o al minor ricavo derivante all'operatore dall'esito del mercato dei titoli oggetto della contestazione. Tale indennizzo non può comunque essere superiore, per ciascun titolo oggetto della proposta di negoziazione a cui si riferisce la contestazione:

a) nel caso di proposte di acquisto con indicazione del prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo delle transazioni eseguite nella sessione e il prezzo indicato nella proposta;

b) nel caso di proposte di vendita con indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo indicato nella proposta ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione;

c) nel caso di proposte senza indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione.

Capo III

Controversie

Articolo 38

Risoluzione delle controversie

38.1 Può essere proposto ricorso al Collegio arbitrale:

a) avverso il diniego di ammissione al mercato;

b) avverso le sanzioni di cui al precedente articolo 32, comma 32.1;

c) qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente articolo 37.

38.2 Oltre a quanto previsto al precedente comma 38.1, il Collegio arbitrale è altresì competente su ogni altra controversia insorta tra il Gme e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione delle Regole e delle Dtf.

38.3 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal Gme, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

38.4 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

38.5 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del Gme.

38.6 Su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il Gme e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità.

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 39

Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il mercato

39.1 I soggetti aggiudicatari di appalti di servizi e/o di forniture per la realizzazione del sistema informatico del mercato non sono ammessi a tale mercato per un periodo di tre anni decorrenti dall'avvio operativo dal mercato.

Articolo 40

Entrata in vigore

40.1 Le presenti Regole sono pubblicate sul sito internet del Gme ed entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione.

Allegato 1

Modello di domanda di ammissione al mercato

Modello di domanda di ammissione al mercato, di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera a), delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica

 

Il sottoscritto ....................................................................,

(nome e cognome)

nato/a a .............................................................................,

il ..........................................,

residente in ............................................................... (Prov. ...),

(indirizzo)

C.F. ......................................, P.I. ....................................,

numero telefonico ..................... numero di telefacsimile .......................

indirizzo e-mail ...........................................................,

ovvero

La società /altro .......................................................................,

(denominazione o ragione sociale)

con sede legale in ......................................................, (Prov. ...),

(indirizzo)

C.F. ........................................., P.I. ..................................,

numero telefonico ..................... numero di telefacsimile ........................

indirizzo e-mail .............................................................,

in persona di ............................. in qualità di .............................,

(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

 

CONSIDERATO CHE

 

– l'organizzazione e le modalità di gestione del mercato dei titoli di efficienza energetica sono definite nelle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (nel seguito: Regole), predisposte d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", e dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 205 del 1° settembre 2004, ed entrate in vigore con la pubblicazione, sul sito internet del Gme, in data 9 maggio 2005;

– le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 delle Regole sono pubblicate sul sito internet del Gme ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;

– ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali del richiedente saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente domanda e, in caso di accettazione della stessa, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalle Regole, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto e pubblicata sul sito internet del Gme.

Tutto ciò considerato,

il/la sottoscritto/a.................................................................

ovvero

la società/altro ....................................................................,

in persona di ........................... in qualità di ................................,

(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

 

CHIEDE

 

ai sensi dell'articolo 15 delle Regole, l'ammissione al mercato dei titoli di efficienza energetica mediante la procedura di cui all'articolo 17 delle Regole.

A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 16 delle Regole, che costituisce parte integrante della presente domanda, nonché copia sottoscritta del Contratto di adesione al mercato di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera b), delle Regole, secondo il modello allegato alle medesime.

Il/la sottoscritto/a......................................................................

ovvero

La società/altro ...............................................................,

in persona di ........................... in qualità di .................................,

(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

 

DICHIARA

 

1) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui alle Regole e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;

2) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza;

3) di prestare il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione a terzi dei suoi dati personali, nel rispetto della normativa vigente;

4) di prestare, altresì, il proprio consenso al fatto che i suoi dati personali potranno essere trasferiti, anche a fini statistici, dal Gme ad altri soggetti che prestano servizi necessari allo svolgimento dell'attività dello stesso;

5) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è/sono:

...........................................................................;

(nome e cognome)

...........................................................................;

(numero telefonico)

...........................................................................;

(indirizzo e-mail)

[da ripetere per ogni soggetto]

6) che il/i soggetto/i deputato/i ad accedere al sistema informatico del mercato dei titoli di efficienza energetica per conto del Richiedente è/sono:

............................................................................;

(nome e cognome)

............................................................................;

(data e luogo di nascita)

............................................................................;

(codice fiscale)

............................................................................;

(indirizzo di residenza)

............................................................................;

(numero telefonico)

............................................................................;

(indirizzo e-mail)

[da ripetere per ogni soggetto]

7) (eventuale) che il codice conto proprietà assegnato dal Gme è il seguente:

........................................................... ;

8) che le coordinate bancarie del Richiedente sono le seguenti:

............................................................................... ;

Luogo, data

..................................

Firma

....................................................

Allegato 2

Contratto di adesione al mercato

Contratto di adesione al mercato, di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera b), delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica

 

TRA

 

Il Gestore del mercato elettrico Spa con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92,

C.F. e P.I. 06208031002, in persona di ......................................., in qualità di ....................................... (nel seguito: il Gme),

 

E

 

...................................... /la società/altro .......................................

(nome e cognome)                              (denominazione o ragione sociale)

residente/con sede legale in ..........................................,(Prov ....),

(indirizzo)

C.F. ........................................ , P.I. ...............................,

in persona di ......................................................................,

in qualità di ........................................... (di seguito: il Contraente);

il Gme e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti",

 

PREMESSO CHE

 

A. il Gme è la società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (nel seguito: Dlgs n. 79/99), a cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico e che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1999, (nel seguito: Dm 11 novembre 1999) nell'ambito di tale gestione, organizza una sede per la contrattazione dei certificati verdi;

B. ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 205 del 1° settembre 2004 (di seguito: "decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004), il Gme organizza la sede per la contrattazione dei titoli di efficienza energetica e definisce, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), le Regole di funzionamento dei mercati dei titoli di efficienza energetica (di seguito: "Regole"), entrate in vigore con la pubblicazione, sul sito internet del Gme, in data 9 maggio 2005;

C. ai sensi dell'articolo 15, comma 15.1, lettera b), delle Regole, il soggetto che intenda partecipare al mercato dei titoli di efficienza energetica (nel seguito: "Mercato") presenta al Gme copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato" (nel seguito: il Contratto);

D. le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 delle Regole sono pubblicate sul sito internet del Gme ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;

 

TUTTO CIÒ PREMESSO,

 

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto del Contratto e valore delle premesse

1.1 Con il presente Contratto sono definiti:

a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del Gme;

b) le condizioni alle quali il Gme si impegna a prestare i servizi relativi alle negoziazioni sul Mercato (nel seguito: "Servizi");

1.2 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Articolo 2

Obblighi del Contraente

2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, le regole del Mercato, quali risultanti dalla normativa vigente. Il Contraente dichiara, altresì, di ben conoscere il sistema informatico di supporto del Gme (nel seguito: il Sistema), nella sua attuale configurazione o comunque di impegnarsi in tal senso.

2.2 Il Contraente si impegna a:

a) rispettare le Regole, le Disposizioni tecniche di funzionamento e le vigenti norme di legge e di regolamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni alle Regole e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all'indirizzo indicati al successivo articolo 9, comma 9.6. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il Contraente abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. L'eventuale effettuazione di negoziazioni sul Mercato in pendenza del predetto termine si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte sul Mercato;

b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell'attività di negoziazione, che siano compatibili con il Sistema, nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal Gme al Sistema stesso;

c) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alla precedente lettera b);

d) aderire al servizio di regolazione dei pagamenti di cui al Titolo III, Capo II, delle Regole;

e) informare il Gme tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento del Mercato, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei Servizi. In particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al Gme, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo articolo 9, comma 9.6, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l'integrità e la sicurezza del Sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all'accesso al Sistema o accesso abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita);

f) cooperare con il Gme, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (hardware e software ) utilizzate dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento del mercato. Resta inteso che il Gme è responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi;

g) rispettare i diritti di proprietà del Gme sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà del Gme stesso o di terzi fornitori sui programmi software utilizzati per la prestazione dei servizi;

h) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attività di negoziazione sul mercato. Il Contraente assume, pertanto, ogni responsabilità per l'accesso abusivo al Mercato da parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il Gme da qualsiasi danno o pericolo all'integrità o alla sicurezza del Sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del Contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;

i) chiedere tempestivamente al Gme la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera h) e l'attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;

j) manlevare e tenere indenne il Gme da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente Contratto, delle Regole, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal Gme o da autorità competenti.

Articolo 3

Prestazioni del Gme

3.1 I Servizi verranno prestati dal Gme al Contraente in conformità al presente Contratto, alle Regole e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del Gme relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.

3.2 Il Gme presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda al Sistema, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del Contraente.

3.3 Il Gme ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei Servizi, per effetto di modifiche o integrazioni delle Regole o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.

3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dalle Regole e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il Gme si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o software) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il Gme e il Contraente si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema.

3.5 Il Gme è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel Sistema o formatisi sul Mercato. Il Gme e il Contraente si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del Gme il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell'ambito della prestazione dei Servizi.

3.6 Il Gme e il Contraente si danno atto che il Gme non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete internet.

3.7 Il Contraente prende atto che il Gme ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione dei Servizi, di soggetti terzi designati dal Gme stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il Gme.

3.8 Il Gme si impegna a rispettare i diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il Gme sia venuto a conoscenza.

3.9 Il Gme si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti del Gme o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l'erogazione dei Servizi in violazione del presente Contratto, delle Regole, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al presente Contratto.

Articolo 4

Modalità di accesso al Sistema

4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema, il Contraente è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal Gme, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una password, smart card o altri strumenti di strong authentication.

4.2 L'accesso al Sistema avviene in conformità a quanto stabilito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.

Articolo 5

Corrispettivo

5.1 Il Contraente pagherà per i Servizi forniti in esecuzione del presente Contratto il corrispettivo stabiliti dal Gme ai sensi dell'articolo 6 delle Regole, secondo le modalità definite all'articolo 7 delle Regole.

5.2 Eventuali interruzioni o sospensioni della prestazione dei Servizi non possono costituire motivo per evitare o ritardare il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 5.1.

Articolo 6

Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

6.1 Salvo quanto previsto nelle Regole, il Gme, nella prestazione dei Servizi, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del Gme, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

6.2 Il Contraente dovrà comunicare al Gme, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al Gme entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.

6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del Gme e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.

6.4 È facoltà del Gme, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrità o della sicurezza del Sistema, di sospendere l'accesso al Sistema stesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.

Articolo 7

Durata

7.1 Il presente Contratto ha validità ed efficacia a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione al mercato.

7.2 Il presente Contratto cesserà di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) esclusione del Contraente dal Mercato;

b) disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili;

c) recesso del Contraente dal presente Contratto.

7.3 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

Articolo 8

Risoluzione

8.1 L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 17 delle Regole, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del diritto del Gme di trattenere il corrispettivo di cui all'articolo 6 delle Regole a titolo di indennizzo e fatto salvo ogni ulteriore diritto di risarcimento per l'eventuale maggior danno.

Articolo 9

Clausole generali

9.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

9.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.

9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma. 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

9.4 Il presente Contratto, sottoscritto e siglato in ogni pagina dalle Parti, viene redatto in due originali in lingua italiana. Qualsiasi modificazione dello stesso dovrà aver luogo in forma scritta.

9.5 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

– Gestore del mercato elettrico Spa, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92 — 00197 Roma;

– ................ , ............... – ...............

(indirizzo)

9.6 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

– Gestore del mercato elettrico Spa, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92 — 00197 Roma, numero di telefacsimile +39 06 8012 4102; indirizzo e-mail : certificatibianchi@mercatoelettrico.org;

– ................ , ............... – ...............

(indirizzo)

numero di telefacsimile ................., indirizzo e-mail ...............................

9.7 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

Articolo 10

Legge applicabile

10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 11

Controversie

11.1 Qualsiasi controvecrsia che dovesse insorgere tra il Gme e il Contraente in relazione al presente Contratto sarà risolta secondo le disposizioni contenute al Titolo IV delle Regole, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

il Gme                                                                           il Contraente

....................                                                              ......................

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2 (Obblighi del Contraente); Articolo 3 (Prestazioni del Gme); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); Articolo 7 (Durata); Articolo 8 (Risoluzione); Articolo 9 (Clausole generali); Articolo 10 (Legge applicabile); Articolo 11 (Controversie).

il Contraente

..........................................

Roma, (data)