Delibera Autorità energia 22 aprile 2008, ARG/elt 49/08
Determinazione del valore di conguaglio per l’anno 2007 del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 22 aprile 2008, ARG/elt 49/08
(So n. 155 alla Gu 27 giugno 2008 n. 149)
Delibera 22 aprile 2008, ARG/elt 49/08
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Nella riunione del 22 aprile 2008
Visti:
— la direttiva n. 2003/54/Ce relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
— la direttiva n. 2003/55/Ce relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
— la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
— la legge 14 novembre 1995, n. 481;
— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
— il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
— il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
— il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 settembre 1992;
— il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1994;
— il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 24 gennaio 1997;
— il decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002;
— il decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2005;
— il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
— la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, come modificata e integrata e la relativa Relazione tecnica;
— la deliberazione dell’Autorità 8 giugno 1999, n. 81/99 e la relativa Relazione tecnica;
— la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata ed integrata;
— la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;
— la deliberazione dell’Autorità 3 luglio 2006, n. 137/06;
— la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2006 n. 171/06;
— la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06 (di seguito: deliberazione n. 249/06);
— la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07;
— la deliberazione dell’Autorità 15 ottobre 2007, n. 260/07;
— la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2007, n. 241/07;
— le decisioni della Sezione Sesta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nn. 1275/08 e seguenti.
Considerato che:
— il punto 1 della deliberazione 249/06 prevede che il valore di conguaglio per l’anno 2007 del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip 6/92 (di seguito: componente Cec) sia determinato con provvedimento dell’Autorità, secondo le medesime modalità stabilite dalla stessa deliberazione 249/06;
— il punto 2 della deliberazione 249/06 ha quantificato il valore di acconto per l’anno 2007 del prezzo medio del combustibile convenzionale nella componente Cec in misura pari a 26,66 c €/mc;
— il valore di cui al precedente alinea risulta dalla somma delle seguenti tre componenti:
a) componente relativa al trasporto, calcolata per l’impianto di Trino Vercellese, adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip 6/92 e assumendo per convenzione il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento, pari, per l’anno 2006, a 1,77 c €/mc;
b) componente relativa al margine di commercializzazione all’ingrosso, calcolata come media aritmetica dei valori di cui all’articolo 7 della deliberazione 138/03, pari, per l’anno 2006, a 3,84 c €/mc;
c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale, calcolata in base a quanto previsto dalla deliberazione 249/06 e pari, per l’anno 2006, a 21,05 c €/mc;
— la componente di cui al precedente alinea, lettera a), risulta, per l’anno 2007, pari a 1,78 c €/mc;
— la componente di cui al precedente alinea, lettera b), per l’anno 2007, è rimasta invariata;
— la componente di cui al precedente alinea, lettera c), risulta, per l’anno 2007, pari a 20,58 c €/mc.
Ritenuto opportuno:
— determinare il valore di conguaglio, per l’anno 2007, del prezzo medio del combustibile convenzionale nella componente Cec secondo le medesime modalità previste dalla deliberazione 249/06 per il valore di acconto relativo al medesimo anno;
— prevedere che il valore in acconto, per l’anno 2008, della componente Cec sia pari al valore di conguaglio dell’anno 2007
Delibera
1. il valore di conguaglio, per l’anno 2007, del prezzo medio del combustibile convenzionale nella componente Cec è pari a 26,20 c €/mc.;
2. il valore di conguaglio, per l’anno 2007, della componente Cec, espresso in c €/kWh, è pari a:
— 5,95 per le iniziative prescelte di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 481/1995;
— 5,63 per gli impianti di cui all’articolo 1, lettera a), della deliberazione 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
— 5,42 per gli impianti di cui all’articolo 1, lettera a), della deliberazione 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
— 5,21 per gli impianti di cui all’articolo 1, lettera a), della deliberazione 81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002.
3. il valore in acconto, per l’anno 2008, della componente Cec è pari al valore di conguaglio dell’anno 2007 determinato al punto 2;
4. il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello sviluppo economico, al Gestore dei servizi elettrici Spa ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
5. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore alla data della sua prima pubblicazione.