Energia
Normativa Vigente

Delibera Autorità energia 21 dicembre 2009, EEN 25/09

Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell'anno 2010 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007

Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 21 dicembre 2009, EEN 25/09

(So n. 26 alla Gu 9 febbraio 2010 n. 32)

Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell'anno 2010 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 21 dicembre 2009

Visti:

— la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/2005);

— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/1999);

— il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/2000);

— il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: Dpr 445/2000);

— il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreti ministeriali 20 luglio 2004);

— il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 dicembre 2007 di revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);

— il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08 (di seguito: decreto legislativo 115/2008);

— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004 n. 168/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 168/04);

— la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 344/07, come modificata e integrata dalla deliberazione 1 settembre 2009, EEN 13/09 (di seguito: deliberazione 344/07);

— la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08).

Considerato che:

— l'articolo 2, comma 3, lettera f), del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 fissa l'obiettivo quantitativo nazionale di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica obbligati nell'anno 2010 pari a 2,4 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (di seguito: Tep);

— l'articolo 2, comma 4, lettera f), del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 fissa l'obiettivo quantitativo nazionale di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili a carico dei distributori di gas naturale obbligati nell'anno 2010 pari a 1,9 milioni di Tep;

— l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 stabilisce che, per ciascuno degli anni successivi al 2007 e fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono soggetti agli obblighi di cui al medesimo decreto i distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano connessi almeno 50.000 clienti finali alla propria rete di distribuzione (di seguito: distributori obbligati);

— l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 specifica la natura giuridica degli obblighi di cui ai precedenti alinea;

— l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, assegnata a ciascun distributore di energia elettrica obbligato, è determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;

— l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, assegnata a ciascun distributore di gas naturale obbligato, è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla sua rete, e da esso autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale da soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ;

— le autocertificazioni di cui ai precedenti alinea, sulla base delle quali l'Autorità svolge le funzioni sopra indicate, sono le dichiarazioni sostitutive di cui al Dpr 445/2000;

— ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 l'eventuale quantità di titoli, di cui al comma 6 dello stesso articolo che eccedono la soglia del 5% dell'obiettivo nazionale per l'anno 2008, può essere ripartita sugli obiettivi nazionali per gli anni successivi;

— l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/2008 prevede che l'Autorità, tra l'altro, verifica il rispetto delle regole e il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo;

— l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 115/2008, prevede che nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, nonché di quelli di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 79/1999, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 164/2000;

— ai fini della determinazione degli obiettivi annuali di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, l'articolo 3, comma 1, della deliberazione 344/2007 prevede l'obbligo per i distributori di energia elettrica ed i distributori di gas naturale che abbiano avuto almeno 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti ciascun anno d'obbligo, di trasmettere all'Autorità una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000, sottoscritta dal proprio legale rappresentante, recante il numero di clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla medesima data e la quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuita nello stesso anno;

— la citata deliberazione 344/07 ha disposto che per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente alinea i suddetti distributori utilizzino in via esclusiva il sistema web-based accessibile attraverso il protocollo di comunicazione di cui alla deliberazione GOP 35/08;

— la deliberazione EEN 13/09 ha prorogato al 31 ottobre 2009 il termine per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente alinea che è necessaria per la determinazione degli obiettivi per l'anno 2010;

— fatto salvo quanto rilevato al successivo alinea, sulla base dei dati raccolti con le dichiarazioni sostitutive ricevute in attuazione di quanto sopra l'Autorità ha:

a. identificato i distributori di energia elettrica e di gas naturale con almeno 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre 2008 e che sono, dunque, soggetti agli obblighi di risparmio energetico per l'anno 2010;

b. raccolto i dati relativi all'energia elettrica e al gas naturale distribuiti nell'anno 2008 dai distributori di cui alla precedente lettera a.;

— il confronto tra le dichiarazioni sostitutive ricevute ai sensi di quanto sopra e i distributori soggetti agli obblighi di risparmio energetico di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2007 negli anni 2008 e 2009, ha evidenziato che un distributore obbligato in entrambe i suddetti anni non aveva adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 344/07 entro il termine del 31 ottobre 2009 fissato dalla deliberazione EEN 13/09;

— alla luce di quanto sopra, la Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità (di seguito: DCQS) ha inviato alla società S.I.DI.Gas Spa di Avellino (di seguito: SI.I.DI.Gas) due solleciti, rispettivamente in data 20 novembre 2009 (prot. Autorità n. 69177 di pari data) e in data 3 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 71954 di pari data), in via eccezionale ed in considerazione del recente avvio del nuovo sistema esclusivo di raccolta di tali dati disposto dalla deliberazione EEN 13/09;

— nonostante i solleciti di cui sopra non abbiano avuto risposta, da dati inviati dalle imprese di distribuzione di gas naturale in attuazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), della deliberazione 168/04, risulta che la società S.I.DI.Gas:

a. serviva almeno 50.000 clienti finali al 31 dicembre 2008;

b. è dunque distributore obbligato nell'anno 2010;

c. avrebbe conseguentemente dovuto adempiere all'obbligo di comunicazione di cui alla deliberazione 344/07;

— ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2008 che l'Autorità deve determinare e comunicare ai fini della determinazione degli obiettivi di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati nell'anno 2010, è riferita a tutti i distributori obbligati e deve pertanto includere anche la quantità di gas naturale distribuita da S.I.DI.Gas;

— ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, la quantità di gas naturale distribuita dai singoli distributori obbligati ai clienti finali connessi alla propria rete al 31 dicembre 2008, che deve essere utilizzata per la determinazione degli obiettivi di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati nell'anno 2010, deve essere autocertificata dagli stessi distributori obbligati;

— pur in assenza dell'autocertificazione prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, i dati ricevuti dall'Autorità in attuazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 32, comma 5, lettera c), della deliberazione n. 168/04 consentono di conoscere la quantità di gas naturale che la società S.I.DI.Gas ha immesso negli impianti di distribuzione nell'anno 2008.

Ritenuto che:

— sia necessario determinare la quota degli obiettivi nazionali di risparmio energetico per l'anno 2010 di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f) e all'articolo 2, comma 4, lettera f), del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 che deve essere conseguita, rispettivamente, dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale che, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto, sono soggetti agli obblighi;

— in considerazione degli impatti di sistema del meccanismo di ripartizione dei suddetti obiettivi nazionali definito dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, l'assenza dell'autocertificazione inerente la quantità di gas naturale distribuito da S.I.DI.Gas ai clienti finali connessi alla propria rete nell'anno 2008 non debba penalizzare gli altri distributori obbligati nell'anno 2010;

— la differenza tra la definizione della quantità di gas naturale comunicata dai distributori ai sensi della deliberazione 168/04 e la definizione della quantità di gas naturale distribuito adottata dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 sia di basso rilievo rispetto all'impatto potenziale sul sistema che deriverebbe dall'esclusione di S.I.DI.Gas dall'ambito di applicazione del presente provvedimento;

— sia conseguentemente opportuno determinare la quota dell'obiettivo quantitativo nazionale per l'anno 2010 di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f), del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, che deve essere conseguita dai singoli distributori di gas naturale soggetti agli obblighi di cui al medesimo decreto, utilizzando anche i dati che sono stati comunicati dalla società S.I.DI.Gas in ottemperanza agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 32, comma 5, lettera c), della deliberazione 168/04.

Delibera

1. Di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati ed integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, le definizioni di cui alla deliberazione 28 dicembre 2007, n. 344/07 e, inoltre, la seguente:

— distributori obbligati nell'anno 2010 sono i distributori di energia elettrica o di gas naturale che avevano almeno 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre 2008.

Articolo 2

Comunicazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale complessivamente distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2008 dai distributori obbligati nell'anno 2010

2.1 La quantità di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2008 dai distributori di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, è pari a 272.377 GWh.

2.2 La quantità di gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2008 dai distributori di gas naturale di cui all'articolo 1, comma 1, è pari a 1.135.097.261 GJ è pari a 1.134.914.133 GJ .

Articolo 3

Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori obbligati nell'anno 2010

3.1 Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, arrotondati all'unità con criterio commerciale, sono determinati nella Tabella A allegata al presente provvedimento.

3.2 Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale di cui all'articolo 1, comma 1, arrotondati all'unità con criterio commerciale, sono determinati nella Tabella B, allegata al presente provvedimento.

Articolo 4

Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione

Tabella A

Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria per l’anno 2010 a carico dei distributori di energia elettrica obbligati

Tabella A

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Tabella B

Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria per l’anno 2010 a carico dei distributori di gas naturale obbligati

Tabella B

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Tabella B

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