Energia
Normativa Vigente

Delibera Autorità energia 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10

Condizioni per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili

Ultima versione coordinata con modifiche al 05/04/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10

(Pubblicata sul sito dell'Autorità il 29 gennaio 2010)

Condizioni per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 25 gennaio 2010

Visti:

— la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;

— la legge 27 ottobre 2003, n. 290/03;

— la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;

— la legge 29 novembre 2007, n. 222/07;

— la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07;

— la legge 23 luglio 2009, n. 99/09;

— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo 79/1999);

— il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03;

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: Dpcm 11 maggio 2004);

— il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 79/1999 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008);

— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione 250/04);

— la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 50/05;

— la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;

— la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2005, n. 138/05 (di seguito: deliberazione 138/05);

— la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 281/05);

— la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06;

— l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);

— l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 280/07);

— la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2007, n. 330/07 (di seguito: deliberazione 330/07);

— l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato trasporto);

— la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 351/07);

— la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 98/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/08);

— l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);

— l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: Testo integrato settlement — Tis);

— l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2009, ARG/elt 187/09;

— la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 203/09);

— la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 213/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 213/09);

— la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 4/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/10);

— il documento per la consultazione 27 luglio 2009, DCO 25/09, recante "Orientamenti per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili" (di seguito: documento per la consultazione DCO 25/09);

— il Codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al Dpcm 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di rete);

— l'allegato A6 al Codice di rete recante i "Criteri di telecontrollo e di acquisizione dati" (di seguito allegato A6);

— l'allegato A13 al Codice di rete recante i "Criteri di connessione al sistema di controllo di Terna" (di seguito allegato A13);

— l'allegato A17 al Codice di rete recante "Sistemi di controllo e protezione delle centrali eoliche — Prescrizioni tecniche per la connessione" (di seguito: allegato A17);

— l'allegato A52 al Codice di rete recante "Unità periferica dei sistemi di difesa e monitoraggio specifiche funzionali e di comunicazione" (di seguito: allegato A52);

— le osservazioni al DCO 25/09 pervenute all'Autorità;

— la proposta di integrazione al Codice di rete trasmessa dalla società Terna Spa (di seguito: Terna) in data 29 aprile 2008, prot. n. TE/P2008007321 (prot. Autorità n. 012815 del 2 maggio 2008) in materia di condizioni per la gestione della produzione di energia elettrica da fonte eolica (di seguito: lettera del 29 aprile 2008);

— l'incontro dei partecipanti al Tavolo di monitoraggio delle fonti rinnovabili del 10 dicembre 2009 e le ulteriori osservazioni trasmesse dai soggetti interessati.

Considerato che:

— l'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 79/1999 stabilisce l'obbligo di utilizzazione prioritaria della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e che detto obbligo trova attuazione nelle disposizioni relative alla priorità di dispacciamento per detta tipologia di produzione definite dall'Autorità con la deliberazione 111/06;

— la priorità di dispacciamento deve essere attuata garantendo, al contempo, la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e che, in talune circostanze, ad esempio in condizioni di emergenza, a sola salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale o di porzioni del medesimo, può essere necessario limitare transitoriamente la produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili;

— con la deliberazione 330/07, l'Autorità ha definito le condizioni per la gestione della priorità di dispacciamento relativa ad impianti di produzione da fonti rinnovabili in situazioni di criticità del sistema elettrico nazionale prevedendo, tra l'altro, modalità di remunerazione dell'energia elettrica non prodotta per effetto di azioni di modulazione imposte da Terna;

— le modalità di remunerazione di cui al precedente alinea erano state definite nell'ipotesi che le azioni di modulazione fossero contenute in numero e durata;

— le azioni di modulazione imposte da Terna hanno registrato un notevole aumento a partire dagli ultimi mesi del 2008 e soprattutto nel corso del 2009, sia in fase di programmazione sia nella gestione nel tempo reale;

— con la deliberazione n. 330/07, l'Autorità non aveva ritenuto opportuno procedere alla definizione di misure che commisurino la remunerazione delle azioni di modulazione con le previsioni del livello di produzione effettuate dai produttori, rimandando tale definizione ad una eventuale revisione della disciplina del dispacciamento;

— con la deliberazione ARG/elt 98/08, l'Autorità ha verificato positivamente la proposta di integrazione al Codice di rete di Terna, limitando la sua applicabilità agli impianti eolici non ancora entrati in esercizio al 25 luglio 2008 e, per i quali, alla medesima data, non sia ancora stata accettata la soluzione tecnica minima di dettaglio di cui alla deliberazione 281/05; e che tale proposta di integrazione al Codice di rete riguarda la definizione dei servizi di rete a cui sono soggette le unità di produzione eolica;

— con il documento per la consultazione DCO 25/09, l'Autorità ha presentato le proprie proposte finalizzate a definire:

• modalità per la remunerazione della mancata produzione eolica derivante dall'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna;

• i servizi di rete che le unità di produzione eolica devono fornire;

• nuove disposizioni in materia di programmazione delle unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;

• disposizioni a Terna al fine di migliorare il servizio di dispacciamento in relazione alla produzione da rinnovabili non programmabili, distinguendo interventi di breve termine, di medio termine e di lungo termine;

— in esito alla consultazione di cui al precedente alinea, i soggetti interessati hanno evidenziato, tra l'altro, che:

• non è opportuno richiedere agli impianti di produzione da fonte rinnovabile di contribuire alla fornitura di servizi di rete "trasferendo sugli impianti da fonti rinnovabili non programmabili oneri tecnici ed economici dovuti a carenze e ritardi strutturali della rete";

• qualsiasi intervento previsto dall'Autorità dovrebbe evitare di prevedere oneri a loro carico;

• sono condivisibili gli orientamenti generali espressi dall'Autorità, pur sottolineando che l'ottimizzazione delle attività di manutenzione può garantire un contributo marginale alla risoluzione del problema delle modulazioni e che ai fini di un'ottimizzazione del dispacciamento anche delle previsioni su scala temporale giornaliera potrebbero essere sufficienti;

• è opportuno che Terna adotti criteri di sicurezza preventiva meno conservativi degli attuali, in conseguenza di un monitoraggio puntuale ed in tempo reale del funzionamento di tutti gli impianti di produzione connessi alla rete;

• vi sono contrarietà all'attribuzione diretta a Terna del controllo in tempo reale della produzione tramite i dispositivi di telescatto e teleriduzione, in quanto la gestione dell'impianto è competenza esclusiva del produttore;

• gli adeguamenti impiantistici dovrebbero essere adottati su base volontaria, in funzione di un'analisi costi/benefici, e remunerati, in quanto costi derivanti da carenze infrastrutturali non imputabili ai produttori di energia da fonte non programmabile;

• occorre rendere più trasparente l'operato di Terna sia in relazione alla gestione degli ordini di dispacciamento per le fonti rinnovabili non programmabili, sia in relazione alle manutenzioni sulle reti, alle diverse indisponibilità, nonché ai criteri adottati da Terna per individuare gli impianti da sottoporre a modulazione;

• occorre ri-analizzare gli aspetti tecnici connessi all'applicazione degli allegati A6, A13, A17 e A52 sia per gli impianti nuovi che in relazione all'adeguamento degli impianti esistenti, ai costi connessi e ai soggetti che devono sostenerli;

• vi è una certa riluttanza a fornire i propri dati di ventosità in quanto sono dati sensibili e confidenziali e che il costo dell'attività di misura debba essere remunerato al produttore;

• in relazione agli orientamenti espressi dall'Autorità in merito al sistema di remunerazione della mancata produzione, è condivisibile la proposta dell'Autorità di utilizzare dati reali di ventosità e di incaricare un soggetto terzo, quale il Gse, di effettuare il calcolo della mancata produzione oggetto di remunerazione. A tal fine i produttori sottolineano la necessità di tener conto nel criterio di remunerazione sia delle modulazioni in tempo reale che delle modulazioni a programma. I produttori, inoltre, manifestano contrarietà all'ipotesi di permettere ai soli impianti adeguati al Codice di rete di aver diritto alla remunerazione della mancata produzione e di correlare la quantità di energia remunerata al rispetto degli ordini di dispacciamento impartiti da Terna;

• in relazione all'implementazione di un meccanismo che incentivi Terna a ridurre le modulazioni degli impianti da fonti rinnovabili non programmabili tutti gli operatori, vi è generale accordo;

• vi è accordo anche sulla previsione di disincentivare i produttori che non rispettano gli ordini di dispacciamento purchè vengano definite procedure che garantiscano certezza e trasparenza;

• gli interventi di medio periodo, tra cui il miglioramento della capacità di previsione e l'introduzione di sistemi di stoccaggio (pompaggi inclusi), sono condivisibili nel merito, ma che non siano adeguate le modalità applicative suggerite in quanto tali modalità tendono ad affidare ai produttori la responsabilità dell'implementazione delle predette misure, che invece dovrebbero essere implementate a livello sistemico;

• gli orientamenti in riferimento agli interventi di lungo periodo dovrebbero essere mirati a responsabilizzare Terna a pianificare e sviluppare adeguatamente la rete di trasporto e i sistemi infrastrutturali necessari, essendo tali interventi già adeguatamente incentivati dal punto di vista della remunerazione degli investimenti. A tal fine ritengono opportuna l'individuazione di alcuni indicatori utili alla valutazione dell'operato del gestore di rete e a individuare "elementi di rete potenzialmente critici", nonché capaci di misurare, in modo quantitativo, l'efficienza e l'efficacia dei meccanismi con cui auspicabilmente la rete elettrica dovrà svilupparsi in modo da non ostacolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili;

— gli Uffici dell'Autorità, nel corso dell'incontro dei partecipanti al Tavolo di monitoraggio delle fonti rinnovabili del 10 dicembre 2009, hanno presentato le proposte relative alle medesime tematiche di cui al documento per la consultazione DCO 25/09 alla luce delle osservazioni pervenute;

— il comma 3.7.5 del Codice di rete prevede che l'energia elettrica, resa non producibile a causa della modifica dei vincoli di offerta derivanti dai piani di indisponibilità di elementi di rete è pari all'energia producibile equivalente a 240 ore equivalenti;

— negli Stati membri dell'Unione europea in cui è maggiormente diffusa la produzione di energia elettrica da fonte eolica, gli impianti eolici già da alcuni anni sono predisposti per fornire servizi di rete simili a quelli previsti dall'allegato A17 del Codice di rete;

— per alcuni Stati membri dell'Unione europea sono già previsti meccanismi di incentivazione alla corretta previsione delle immissioni di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili.

Considerato che:

— la deliberazione n. 111/06 è stata parzialmente modificata dal Testo integrato settlement e che alcuni elementi originariamente contenuti nella deliberazione 111/06 sono stati inseriti nel Testo integrato settlement;

— la deliberazione ARG/elt 89/09 ha definito, a decorrere dall'1 gennaio 2010, le modalità di erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, prevedendo, tra l'altro, che:

a) il Gestore dei mercati energetici (Gme) valorizzi l'energia elettrica relativa a offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima con riferimento a punti di dispacciamento isolati al prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione 111/06 (PUN, prezzo unico nazionale);

b) per le unità di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, per ciascun periodo rilevante, è pari al prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione 111/06.

— la deliberazione ARG/elt 203/09, tra l'altro, ha soppresso l'articolo 16, comma 16.1, del Testo integrato trasporto;

— la deliberazione ARG/elt 213/09 ha modificato la deliberazione 351/07 definendo premi e penalità per l'incentivazione di Terna affinché attui tutte le azioni possibili al fine di minimizzare gli interventi di modulazione su unità di produzione eoliche nel rispetto della sicurezza del sistema elettrico.

Ritenuto opportuno:

— ribadire che le eventuali azioni di modulazione della produzione eolica siano adottate da Terna unicamente per esigenze di mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;

— prevedere disposizioni a Terna e agli utenti del dispacciamento finalizzate a ottimizzare l'utilizzo della rete elettrica, per quanto di competenza dell'Autorità, ferma restando l'esigenza di adeguare la rete esistente anche in relazione allo sviluppo attuale e futuro degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili;

— definire:

• le modalità per la remunerazione della mancata produzione eolica derivante dall'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna;

• i servizi di rete che le unità di produzione eolica devono fornire al fine di consentire a Terna di adottare criteri di sicurezza preventiva meno conservativi degli attuali;

• nuove disposizioni in materia di programmazione delle unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;

• disposizioni a Terna al fine di migliorare il servizio di dispacciamento in relazione alla produzione da rinnovabili non programmabili;

— prevedere che, ai fini della remunerazione della mancata produzione eolica derivante dall'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna, venga determinata la quantità di energia elettrica producibile da un'unità di produzione eolica sulla base di modelli previsionali implementati e gestiti da un soggetto terzo quale il Gse;

— prevedere che, per le finalità di cui al precedente alinea, il Gse stipuli una apposita convenzione con gli utenti del dispacciamento che presentano istanza; e che, in tale convenzione siano regolate le modalità, le tempistiche relative allo svolgimento delle attività correlate alla quantificazione della mancata produzione eolica, ivi inclusi gli obblighi informativi relativi alla trasmissione dei dati necessari;

— prevedere che la mancata produzione eolica di cui al precedente alinea sia valorizzata al prezzo zonale orario di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione 111/06; e che tale valore sia erogato da Terna nell'ambito del contratto di dispacciamento;

— prevedere che la mancata produzione eolica oggetto di remunerazione tenga conto di un indice di affidabilità che dovrà essere definito da Terna e che tenga conto del grado di affidabilità dell'utente del dispacciamento nel rispettare gli ordini di dispacciamento impartiti da Terna, ferma restando l'applicazione del Codice di rete nei casi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento;

— prevedere che l'energia elettrica, resa non producibile a causa della modifica dei vincoli di offerta derivanti dai piani di indisponibilità di elementi di rete sia pari all'energia producibile equivalente a 80 ore equivalenti annue, anziché 240 come normalmente previsto per le altre unità di produzione; ciò nell'ipotesi che gli impianti eolici abbiano un numero di ore di funzionamento pari a un terzo del numero medio di ore di funzionamento degli impianti termoelettrici ai quali è stato ragionevolmente riferito un numero di ore pari a 240;

— prevedere che i costi sostenuti dal Gse per la quantificazione della mancata produzione eolica siano posti a carico della collettività tramite la componente tariffaria A3;

— definire i servizi di rete a cui sono soggette le unità di produzione eolica prevedendo che:

a) gli allegati A6 e A13 del Codice di rete debbano essere rivisti da Terna, previa consultazione con gli operatori interessati, al fine di tenere conto delle specificità e peculiarità di tali unità;

b) le unità di produzione eolica esistenti possano essere adeguate, su base volontaria, a una o più prescrizioni dell'allegato A17 del Codice di rete, ferme restando deroghe esplicitamente rilasciate da Terna per le unità per cui non è possibile l'adeguamento;

c) siano definite procedure concorsuali per la remunerazione dei costi sostenuti per l'adeguamento volontario a una o più prescrizioni dell'allegato A17 del Codice di rete; e che tale remunerazione non venga erogata nel caso di unità di produzione esistenti e già adeguate, essendo finalizzata alla realizzazione di nuovi adeguamenti;

d) siano definiti gli obblighi di installazione del teledistacco e le relative modalità di utilizzo, previa consultazione effettuata da Terna con gli operatori interessati;

— prevedere un meccanismo incentivante affinché i produttori migliorino la programmazione delle immissioni di energia elettrica da unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;

— prevedere che gli oneri sostenuti da Terna per la remunerazione della mancata produzione eolica, per la remunerazione dei costi sostenuti per l'adeguamento volontario a una o più prescrizioni dell'allegato A17 del Codice di rete e per il meccanismo incentivante di cui al precedente alinea siano posti a carico degli utenti del dispacciamento in prelievo e siano esplicitati definendo opportuni corrispettivi;

— prevedere che le previsioni di immissione delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili siano effettuate dal Gse avvalendosi delle modalità e delle procedure di cui alla deliberazione ARG/elt 4/10;

— definire disposizioni a cui Terna si deve attenere ai fini del miglioramento del servizio di dispacciamento, anche tenendo conto delle previsioni di immissione di cui al precedente alinea;

— prevedere che le procedure di aggiornamento del Codice di rete nonché le procedure concorsuali per la remunerazione degli interventi di adeguamento degli impianti a una o più prescrizioni dell'allegato A17 del Codice di rete siano condotte da Terna garantendo trasparenza e coinvolgendo i soggetti interessati;

— adeguare la deliberazione n. 280/07 affinché sia coerente con l'attuale configurazione della deliberazione 111/06, del Testo integrato settlement, della deliberazione ARG/elt 89/09 e del Testo integrato trasporto;

— adeguare la deliberazione 351/07 affinché sia coerente con il presente provvedimento

Delibera

1. di approvare le condizioni per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere che le disposizioni contenute nell'allegato A al presente provvedimento si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2010;

3. di modificare ed integrare l'allegato A alla deliberazione 280/07 nei punti di seguito indicati:

a) all'articolo 1, comma 1.1, dopo le parole "le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo integrato trasporto," sono aggiunte le seguenti "le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo integrato settlement, le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 89/09,";

b) all'articolo 1, comma 1.1, lettera c), le parole "dall'articolo 12, comma 12.6, lettera a), dell'allegato A alla deliberazione 111/06" sono sostituite dalle seguenti "dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo integrato settlement";

c) all'articolo 1, comma 1.1, lettera d), la parola "elettrici" è sostituita da "energetici";

d) all'articolo 4, comma 4.2, lettera b), le parole "e all'articolo 16" sono soppresse;

e) all'articolo 4, comma 4.2, lettera c), le parole "di cui all'articolo 36, comma 36.1, della deliberazione 111/06" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 15, comma 15.1, del Testo integrato settlement";

f) all'articolo 4, comma 4.2, lettera d), dopo le parole "per i soli impianti alimentati da fonti programmabili," sono aggiunte le seguenti "ad eccezione di quelli appartenenti a punti di dispacciamento isolati,";

g) all'articolo 6, al termine del comma 6.1, sono aggiunte le seguenti parole: "Nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il Gse riconosce al produttore, in ciascuna ora, il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione 111/06.";

h) all'articolo 8, comma 8.2, lettera a), le parole "dell'articolo 40, comma 40.1, della deliberazione 111/06" sono sostituite dalle seguenti "dell'articolo 40, comma 40.3, della deliberazione 111/06";

i) all'articolo 8, comma 8.2, lettera a), le parole "dell'articolo 39 della deliberazione 111/06" sono sostituite dalle seguenti "dell'articolo 23, comma 23.2, del Testo integrato settlement";

j) all'articolo 10, comma 10.1, le parole "dalla deliberazione 111/06" sono sostituite dalle seguenti "dalla deliberazione n. 111/06 e dalla deliberazione ARG/elt 89/09";

k) all'articolo 10, comma 10.2, le parole "regola con Terna il corrispettivo per il servizio di trasmissione previsto dall'articolo 16, comma 16.1, del Testo integrato trasporto e" sono soppresse;

4. di modificare ed integrare la deliberazione 351/07 nei punti di seguito indicati:

a) all'articolo 5-ter, comma 5-ter.3, le parole "come quantificata ai sensi della deliberazione 330/07;" sono sostituite dalle parole "come quantificata utilizzando la mancata produzione oraria calcolata da Terna, sulla base delle previsioni di produzione dalla medesima effettuate, e comunicata, come quantità annua, da Terna all'Autorità ai sensi del paragrafo 3, lettera h), del documento per la consultazione DCO 25/09, moltiplicata per il rapporto fra:

— la mancata produzione annua, relativa all'anno 2010, calcolata dal Gse ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l'indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0;

— e la mancata produzione annua, relativa all'anno 2010, calcolata ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l'indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0 ed utilizzando come energia producibile Eproducibile,h la previsione fatta da Terna in relazione a ciascuna unità i e per ciascuna ora h in cui Terna ha imposto ordini di dispacciamento in tempo reale o a programma;";

b) all'articolo 5-ter, comma 5-ter.4, le parole "tale valore comprende anche l'energia elettrica non prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, determinata sulla base dei criteri applicabili per il medesimo anno;" sono sostituite dalle seguenti parole "tale valore comprende anche l'energia elettrica non prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento in tempo reale o a programma impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, calcolata con la formula di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l'indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0;";

c) all'articolo 5-ter, comma 5-ter.4, le parole "alla mancata produzione eolica cui sia comunque riconosciuto un corrispettivo a compensazione di detta mancata produzione determinata sulla base dei criteri applicabili per il medesimo anno;" sono sostituite dalle seguenti parole "alla mancata produzione eolica di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10; "

d) all'articolo 5 ter, comma 5 ter.4, la formula

 

 

è sostituita con la seguente formula

 

 

e) all'articolo 5-ter, comma 5-ter.4, le parole "come quantificata ai sensi della deliberazione n. 330/07;" sono sostituite dalle seguenti parole "nell'anno 2008, come comunicata da Terna all'Autorità ai sensi del paragrafo 3, lettera h), del documento per la consultazione DCO 25/09 e pari a 51.398 Mwh;

QEolicoGSE 2010 indica il valore, espresso in Mwh, corrispondente alle quantità di energia elettrica non prodotta nel 2010 dalle unità di produzione alimentate da fonte eolica per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento a programma e in tempo reale impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, come calcolata dal Gse ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l'indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0;

QeolicoTerna 2010 indica il valore, espresso in Mwh, corrispondente alle quantità di energia elettrica non prodotta nel 2010 dalle unità di produzione alimentate da fonte eolica per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento in tempo reale e a programma impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, come calcolata ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l'indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0 ed utilizzando come energia producibile Eproducibile,h la previsione fatta da Terna in relazione a ciascuna unità i e per ciascuna ora h in cui Terna ha imposto che l'unità sia modulata;";

f) all'articolo 5-quater, comma 5-quater.3, le parole "tale valore comprende anche l'energia elettrica non prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, determinata sulla base dei criteri applicabili per il medesimo anno;" sono sostituite dalle seguenti parole "tale valore comprende anche l'energia elettrica non prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento in tempo reale o a programma impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, calcolata con la formula di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l'indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0; ";

g) all'articolo 5 quater, comma 5 quater.3, le parole "alla mancata produzione eolica cui sia comunque riconosciuto un corrispettivo a compensazione di detta mancata produzione determinata sulla base dei criteri applicabili per il medesimo anno;" sono sostituite dalle seguenti parole "alla mancata produzione eolica di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10; "

h) all'articolo 5 quater, comma 5 quater.3, la formula

 

 

è sostituita con la seguente formula

 

 

i) all'articolo 5-quater, comma 5-quater.3, le parole "come quantificata ai sensi della deliberazione 330/07;" sono sostituite dalle seguenti parole "nell'anno 2008, come comunicata da Terna all'Autorità ai sensi del paragrafo 3, lettera h), del documento per la consultazione DCO 25/09 e pari a 51.398 Mwh;

QEolicoGSE 2011 indica il valore, espresso in Mwh, corrispondente alle quantità di energia elettrica non prodotta nel 2011 dalle unità di produzione alimentate da fonte eolica per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento a programma e in tempo reale impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, come calcolata dal Gse ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l'indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0;

QeolicoTerna 2011 indica il valore, espresso in Mwh, corrispondente alle quantità di energia elettrica non prodotta nel 2011 dalle unità di produzione alimentate da fonte eolica per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento in tempo reale e a programma impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, come calcolata ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l'indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0 ed utilizzando come energia producibile Eproducibile,h la previsione fatta da Terna in relazione a ciascuna unità i e per ciascuna ora h in cui Terna ha imposto che l'unità sia modulata;";

j) all'articolo 5-quinquies, comma 5-quinquies.3, le parole "tale valore comprende anche l'energia elettrica non prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, determinata sulla base dei criteri applicabili per il medesimo anno;" sono sostituite dalle seguenti parole "tale valore comprende anche l'energia elettrica non prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento in tempo reale o a programma impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, calcolata con la formula di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l'indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0; ";

k) all'articolo 5-quinquies, comma 5-quinquies.3, le parole "alla mancata produzione eolica cui sia comunque riconosciuto un corrispettivo a compensazione di detta mancata produzione determinata sulla base dei criteri applicabili per il medesimo anno;" sono sostituite dalle seguenti parole "alla mancata produzione eolica di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10;"

l) all'articolo 5-quinquies, comma 5-quinquies.3, la formula

 

 

è sostituita con la seguente formula

 

 

m) all'articolo 5-quinquies, comma 5-quinquies.3, le parole "come quantificata ai sensi della deliberazione 330/07;" sono sostituite dalle seguenti parole "nell'anno 2008, come comunicata da Terna all'Autorità ai sensi del paragrafo 3, lettera h), del documento per la consultazione DCO 25/09 e pari a 51.398 Mwh;

QEolicoGSE 2012 indica il valore, espresso in Mwh, corrispondente alle quantità di energia elettrica non prodotta nel 2012 dalle unità di produzione alimentate da fonte eolica per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento a programma e in tempo reale impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, come calcolata dal Gse ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l'indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0;

QeolicoTerna 2012 indica il valore, espresso in Mwh, corrispondente alle quantità di energia elettrica non prodotta nel 2012 dalle unità di produzione alimentate da fonte eolica per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento in tempo reale e a programma impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, come calcolata ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l'indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0 ed utilizzando come energia producibile Eproducibile,h la previsione fatta da Terna in relazione a ciascuna unità i e per ciascuna ora h in cui Terna ha imposto che l'unità sia modulata;";

5. di prevedere che Terna effettui, entro il 30 marzo 2010, i conguagli relativi al riconoscimento della mancata produzione dovuta ad azioni di modulazione operate nel corso del 2009, di cui al punto 1, lettera d), della deliberazione 330/07;

6. di abrogare la deliberazione 330/07 dall'1 gennaio 2010;

7. di dare mandato al Direttore della Direzione mercati dell'Autorità di monitorare l'attuazione del presente provvedimento e di proporre all'Autorità eventuali provvedimenti per l'aggiornamento del medesimo sulla base degli esiti del predetto monitoraggio;

8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Gse e a Terna;

9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Allegato A

Condizioni per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili

Parte I

Parte generale

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1.1, dell'allegato A alla deliberazione 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), integrate come segue:

a) mancata produzione eolica è, per ciascuna ora, la quantità di energia elettrica non prodotta da un'unità di produzione eolica per effetto dell'attuazione degli ordini di dispacciamento a programma e in tempo reale impartiti da Terna. Essa è calcolata con le modalità di cui alla Parte II del presente provvedimento;

b) energia elettrica producibile da una unità di produzione eolica è, per ciascuna ora, la quantità di energia elettrica che l'unità di produzione produrrebbe in assenza di limitazioni imposte al fine di ottemperare agli ordini di dispacciamento di Terna. Essa è calcolata con le modalità di cui alla Parte II del presente provvedimento;

c) impianti esistenti ai fini dell'applicazione dell'Appendice A17 (impianti esistenti) sono gli impianti eolici che alla data del 25 luglio 2008 erano già entrati in esercizio o, per i quali, era stata già accettata la soluzione tecnica minima di dettaglio di cui alla deliberazione 281/05;

d) impianti nuovi ai fini dell'applicazione dell'Appendice A17 (impianti nuovi) sono gli impianti eolici diversi da quelli di cui alla lettera c);

e) intervento di rifacimento è l'intervento impiantistico-tecnologico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto ministeriale 18 dicembre 2008.

f) area di interesse è una porzione di rete, individuata da Terna, caratterizzata da una forte concentrazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili non programmabili e da potenziali criticità nella gestione della rete.

Articolo 2

Oggetto

2.1 Il presente provvedimento definisce:

a) le modalità per la remunerazione della mancata produzione eolica;

b) i servizi di rete che le unità di produzione eolica devono fornire;

c) nuove disposizioni in materia di programmazione delle unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;

d) le disposizioni a Terna al fine di migliorare il servizio di dispacciamento in relazione alla produzione da fonti rinnovabili non programmabili.

Parte II

Remunerazione della mancata produzione eolica

Titolo I

Modalità procedurali

Articolo 3

Procedure per l'ottenimento della remunerazione della mancata produzione eolica

3.1 Gli utenti del dispacciamento di una o più unità di produzione di energia elettrica da fonte eolica la cui produzione di energia elettrica abbia subito riduzioni per effetto di ordini di dispacciamento impartiti da Terna possono presentare al Gse e, per conoscenza, a Terna una istanza per l'ottenimento della remunerazione della mancata produzione eolica secondo le modalità di cui al presente provvedimento. A tal fine, il Gse, entro il 15 febbraio 2010, predispone uno schema di istanza e lo trasmette per la verifica al Direttore della Direzione mercati dell'Autorità.

3.2 La quantificazione della mancata produzione eolica viene effettuata dal Gse secondo le modalità di cui al presente provvedimento. Il calcolo e l'erogazione del corrispettivo a remunerazione della mancata produzione eolica viene effettuato da Terna secondo le modalità di cui al presente provvedimento.

3.3 Il Gse stipula, con gli utenti del dispacciamento che hanno presentato l'istanza di cui al comma 3.1, una convenzione finalizzata a regolare le modalità e le tempistiche relative allo svolgimento delle attività correlate alla quantificazione della mancata produzione eolica, ivi inclusi gli obblighi informativi relativi alla trasmissione dei dati necessari. A tal fine, il Gse:

a) utilizza uno schema di convenzione definito dal medesimo, previa verifica positiva del Direttore della Direzione mercati dell'Autorità;

b) prevede la possibilità della risoluzione della predetta convenzione in relazione all'unità di produzione per cui l'utente del dispacciamento non ottemperi a quanto previsto dalla parte II del presente provvedimento.

3.4 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Gse predispone un apposito portale informatico.

3.5 Nel caso in cui si applichi la deliberazione 280/07, l'istanza di cui al comma 3.1 viene presentata dal produttore al Gse e la convenzione di cui al comma 3.3, siglata tra produttore e Gse integra la convenzione che regola il ritiro dedicato ai sensi della deliberazione 280/07.

Titolo II

Determinazione della mancata produzione eolica

Articolo 4

Determinazione della quantità di energia elettrica producibile da un'unità di produzione eolica

4.1 Il Gse, per ciascuna delle unità di produzione eolica oggetto della convenzione di cui al comma 3.3 a cui sono stati impartiti ordini a programma o in tempo reale da parte di Terna per la riduzione o l'azzeramento delle immissioni (di seguito: ordini di dispacciamento), calcola la quantità di energia elettrica producibile utilizzando dei modelli previsionali che replicano il funzionamento dell'unità di produzione.

4.2 Ai fini dello svolgimento dell'attività di determinazione della quantità di energia elettrica producibile da ciascuna unità di produzione eolica a cui sono stati impartiti ordini di dispacciamento da parte di Terna, il Gse provvede a:

a) individuare, nel rispetto dei criteri di cui al comma 4.3, le unità di produzione eolica di riferimento rispetto alle quali rilevare i dati di intensità e direzione del vento;

b) installare e manutenere, ove necessario, e certificare gli strumenti preposti alla rilevazione dei dati di intensità e direzione del vento (di seguito: anemometri di riferimento), nonché gli strumenti preposti al trattamento e alla trasmissione dei predetti dati di misura in modo tale da impedire che il dato rilevato in sito possa essere manipolato prima di essere acquisito dal Gse. A tal fine il Gse applica le medesime modalità previste dai punti 1, 3 e 4 della deliberazione ARG/elt 4/10;

c) definire e validare il modello previsionale che permette di ricostruire l'energia elettrica producibile di ciascuna delle unità di produzione eolica di riferimento, utilizzando i dati di intensità e direzione del vento misurati dagli anemometri di riferimento;

d) definire e validare il modello previsionale che permette di ricostruire, partendo dai dati degli anemometri di riferimento o dall'energia elettrica producibile di una o più unità di produzione eolica di riferimento, l'energia elettrica producibile di ciascuna delle unità di produzione eolica diversa dalle unità di riferimento.

Al fine di migliorare l'esito dell'attività di determinazione della quantità di energia elettrica producibile da ciascuna unità di produzione eolica, il Gse può ridefinire e conseguentemente rivalidare i modelli previsionali di cui alle lettere c) e d).

4.3 In relazione all'attività di cui al comma 4.2, lettera a), il Gse individua le unità di produzione eolica di riferimento perseguendo principi di efficienza e di minimizzazione degli oneri a carico della collettività, a partire dalle unità di produzione caratterizzate da (in ordine di priorità):

a) presenza di anemometri di sito già installati e collocati in posizione tale da poter essere assunti come riferimento per la ricostruzione dell'energia elettrica producibile dall'unità di produzione eolica di riferimento e da eventuali altre unità di produzione eolica circostanti;

b) posizione geografica strategica rispetto alle altre unità di produzione eolica installate e oggetto di ordini di dispacciamento;

c) presenza di un sistema di acquisizione e trasmissione dati già installato compatibile con le esigenze del Gse;

d) esistenza di un canale di comunicazione dati con Terna o il Gse;

e) esistenza di un modello previsionale già validato dal Gse;

f) disponibilità di dati storici di immissione e dati meteo per un periodo non inferiore ad un anno al fine di tener conto degli effetti di stagionalità;

e tenendo conto delle relative caratteristiche tecniche delle medesime unità.

4.4 In relazione all'attività di cui al comma 4.2, lettera b):

a) i costi e le responsabilità inerenti l'attività di installazione (ove necessario) e di certificazione degli anemometri di riferimento, nonché quelli relativi alle apparecchiature necessarie al Gse per l'acquisizione dei dati rilevati dagli anemometri di riferimento sono in capo al medesimo Gse;

b) i costi e le responsabilità connessi alla manutenzione degli anemometri di riferimento, qualora installati dal Gse, sono posti a carico del medesimo Gse;

c) i costi connessi all'alimentazione dei sistemi di acquisizione e trasmissione dei dati, nonché i costi e le responsabilità della manutenzione degli anemometri di riferimento, qualora non installati dal Gse, sono posti a carico degli utenti del dispacciamento delle rispettive unità di produzione eolica.

4.5 In relazione all'attività di cui al comma 4.2, lettere c) e d), gli utenti del dispacciamento di unità di produzione eolica oggetto di ordini di dispacciamento provvedono ad inviare al Gse, secondo modalità da quest'ultimo definite, i dati storici disponibili relativi alla disponibilità della fonte e alle immissioni di energia elettrica, nonché ogni altra informazione che il Gse richieda ai fini del miglioramento dei propri modelli previsionali, ivi compresi i dati di intensità e direzione del vento rilevati in tempo reale. A tal fine l'utente del dispacciamento consente al Gse di poter acquisire i dati in tempo reale accedendo direttamente, ove necessario, alle apparecchiature di rilevazione e registrazione della fonte primaria del produttore.

4.6 Nel caso di unità di produzione diverse da quelle scelte come riferimento, il relativo utente del dispacciamento può richiedere che il Gse utilizzi, ai fini della determinazione della quantità di energia elettrica producibile dalla medesima unità di produzione eolica, i dati derivanti da anemometri installati nel sito in cui sorge l'unità di produzione anziché i dati degli anemometri di riferimento. In tal caso, gli oneri di installazione, di certificazione e di manutenzione degli anemometri e dell'intera catena di misura, nonché gli oneri di trasmissione dei dati di misura richiesti dal Gse sono posti a carico dell'utente del dispacciamento.

4.7 La quantità di energia elettrica producibile da ciascuna unità di produzione eolica viene determinata in acconto, su base mensile, nel corso di ciascun anno solare, salvo conguaglio al termine dell'anno anche in esito ai processi di validazione e di rivalidazione di cui al comma 4.2.

4.8 Terna invia al Gse, entro il 19 febbraio 2010, l'elenco delle unità di produzione eolica che nel corso del 2009 sono state oggetto di ordini di dispacciamento, nonché le anagrafiche comprensive dei dati relativi alla loro ubicazione e dei dati tecnici così come registrate nel Registro delle unità di produzione (Rup).

4.9 Terna provvede ad inviare mensilmente al Gse l'elenco delle unità di produzione che, nel mese precedente, sono state oggetto di ordini di dispacciamento, nonché il dettaglio dei diversi ordini di dispacciamento impartiti, secondo modalità e tempistiche definite dal Gse.

4.10 Il Gse, sentita Terna, provvede a definire l'elenco dei dati nella disponibilità di Terna e necessari ai fini della corretta applicazione del presente articolo, nonché le relative modalità di trasmissione cercando di ottimizzare i flussi informativi e perseguendo l'obiettivo di minimizzare gli oneri economici ed amministrativi del sistema. Il documento tecnico che ne deriva viene trasmesso al Direttore della Direzione mercati dell'Autorità per approvazione.

4.11 I dati acquisiti dal Gse ai fini del presente articolo sono utilizzati esclusivamente per le finalità del presente provvedimento.

4.12 Nei casi di applicazione della deliberazione 280/07 le responsabilità e i costi che ai sensi del presente articolo sono attribuiti all'utente del dispacciamento, sono da intendersi attribuiti al produttore che ha siglato col Gse la convenzione di cui al comma 3.5.

Articolo 5

Definizione dell'indice di affidabilità

5.1 L'indice di affidabilità (di seguito: indice IA) è un indicatore finalizzato ad individuare il grado di affidabilità dell'utente del dispacciamento, in relazione ad una data unità di produzione, nel rispettare gli ordini di dispacciamento impartiti da Terna. Tale indicatore può assumere valori compresi fra 0 (nel caso di mancato rispetto di tutti gli ordini di dispacciamento) e 1 (nel caso di pieno rispetto di tutti gli ordini di dispacciamento).

5.2 Entro il 26 febbraio 2010 Terna elabora e trasmette all'Autorità una proposta per la definizione dell'indice IA e l'individuazione delle modalità per la sua quantificazione, tenendo conto dei seguenti requisiti minimi:

a) l'indice deve tener conto del grado di scostamento fra le disposizioni contenute nell'ordine di dispacciamento impartito da Terna e la loro attuazione da parte dell'utente del dispacciamento;

b) l'indice deve prevedere una franchigia riferita al mancato rispetto degli ordini di dispacciamento impartiti da Terna al di sotto della quale, ai soli fini della determinazione dell'indice IA, si ritiene che l'utente del dispacciamento abbia rispettato pienamente i medesimi ordini. Tale franchigia potrebbe essere gradualmente ridotta negli anni.

5.3 Transitoriamente e fino all'approvazione, da parte dell'Autorità della proposta di Terna recante la definizione e le modalità di quantificazione dell'indice IA, tale indice è posto pari a 1.

5.4 Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni del Codice di rete in relazione alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli ordini di dispacciamento impartiti da Terna.

Articolo 5

Definizione dell'indice di affidabilità

5.1 L'indice di affidabilità (di seguito: indice IA) è un indicatore finalizzato ad individuare il grado di affidabilità dell'utente del dispacciamento, in relazione ad una data unità di produzione, nel rispettare gli ordini di dispacciamento impartiti da Terna. Tale indicatore può assumere valori compresi fra 0 (nel caso di mancato rispetto di tutti gli ordini di dispacciamento) e 1 (nel caso di pieno rispetto di tutti gli ordini di dispacciamento) ed è calcolato da Terna, con riferimento alla singola unità di produzione e tenendo conto di quanto disposto dai successivi commi di cui al presente articolo, secondo le formule riportate di seguito:

dove:

A è la franchigia, corrispondente a 10 ordini di dispacciamento ciascuno di durata pari a 1 ora e relativo alla riduzione pari al dimezzamento, della potenza nominale dell'unità di produzione (UP). In particolare:

A = 10 × 0,5 × Pn se s ≤ 10

A = 0 se s > 10

La franchigia può essere applicata una sola volta, in fase di avvio dell'applicazione dell'indice IA;

s è il numero progressivo degli ordini di dispacciamento inviati da Terna;

Pn è la potenza nominale della UP;

NOR è il numero, posto pari a 10, degli ordini di dispacciamento in riduzione che vengono considerati nel calcolo della media mobile;

k è l'indice progressivo degli ordini di dispacciamento in riduzione;

Nk è il numero di quarti d'ora inclusi nell'ordine di dispacciamento in riduzione k-esimo;

m è l'indice progressivo di quarti d'ora inclusi nell'ordine di dispacciamento in riduzione k-esimo;

PLk,m è la potenza massima imposta nel quarto d'ora m-esimo durante l'ordine di dispacciamento in riduzione k-esimo. Nei casi di disconnessione indiretta, i valori di PLk,m sono posti pari ai valori di riduzione prefissati nel sistema di tele-distacco;

εm è la tolleranza massima ammessa tra la potenza massima imposta PLk,m e la potenza effettivamente immessa e misurata Pk,m, calcolata secondo le seguenti formule:

— εm = 0,05 PLk,m, se PL ≥ 10 MW;

— εm = 0,5 MW, se PL < 10 MW;

Pk,m è la potenza media realmente immessa nel quarto d'ora m-esimo durante l'ordine di dispacciamento in riduzione k-esimo. Tale potenza viene determinata dividendo per 0,25 la quantità di energia elettrica immessa e misurata nel quarto d'ora;

P'k,m è una potenza pari a:

— PLk,m se Pk,m ≤ PLk,m + εm

— PLk,m + PF x (Pk,m — PL k,m) se·Pk,m > PLk,m + εm, per m < 3

— Pk,m in tutti gli altri casi;

PF è il fattore di penalizzazione per ritardata attuazione, posto pari a 150.

5.1 L'indice di affidabilità (di seguito: indice IA) è un indicatore finalizzato a individuare il grado di affidabilità dell'utente del dispacciamento, in relazione a una data unità di produzione, nel rispettare gli ordini di dispacciamento impartiti da Terna. Tale indicatore può assumere valori compresi fra 0 (nel caso di mancato rispetto di tutti gli ordini di dispacciamento) e 1 (nel caso di pieno rispetto di tutti gli ordini di dispacciamento) ed è calcolato da Terna, con riferimento alla singola unità di produzione e tenendo conto di quanto disposto dai successivi commi di cui al presente articolo, secondo le formule riportate di seguito:

 

 

dove:

A è la franchigia, corrispondente a 10 ordini di dispacciamento ciascuno di durata pari a 1 ora e relativo alla riduzione pari al dimezzamento, della potenza nominale dell'unità di produzione (UP). In particolare:

A = 10 × 0,5 × Pn se s ≤ 10

A = 0 se s > 10

La franchigia può essere applicata una sola volta, in fase di avvio dell'applicazione dell'indice IA;

s è il numero progressivo degli ordini di dispacciamento inviati da Terna al netto di quelli con richiesta di disconnessione dell'unità di produzione dalla rete tramite apparati UPDM;

Pn è la potenza nominale della UP;

NOR è il numero, posto pari a 10, degli ordini di dispacciamento in riduzione che vengono considerati nel calcolo della media mobile, al netto di quelli con richiesta di disconnessione dell'unità di produzione dalla rete tramite apparati UPDM;

k è l'indice progressivo degli ordini di dispacciamento in riduzione;

Nk è il numero di quarti d'ora inclusi nell'ordine di dispacciamento in riduzione k-esimo;

m è l'indice progressivo di quarti d'ora inclusi nell'ordine di dispacciamento in riduzione k-esimo;

PLk,m è la potenza massima imposta nel quarto d'ora m-esimo durante l'ordine di dispacciamento in riduzione k-esimo. Nei casi di disconnessione indiretta, i valori di PLk,m sono posti pari ai valori di riduzione prefissati nel sistema di tele-distacco;

εm è la tolleranza massima ammessa tra la potenza massima imposta PLk,m e la potenza effettivamente immessa e misurata Pk,m, calcolata secondo le seguenti formule:

• εm = 0,05 PLk,m, se PL ≥ 10 MW;

• εm = 0,5 MW se PL < 10 MW;

Pk,m è la potenza media realmente immessa nel quarto d'ora m-esimo durante l'ordine di dispacciamento in riduzione k-esimo. Tale potenza viene determinata dividendo per 0,25 la quantità di energia elettrica immessa e misurata nel quarto d'ora;

P'k,m è una potenza pari a:

• PLk,m se Pk,m ≤ PLk,m + εm

• PLk,m + PF · (Pk,m — PLk,m) se Pk,m + PLk,m + (Pk,m — PLk,m) + εm, per m < 3

• Pk,m in tutti gli altri casi;

PF è il fattore di penalizzazione per ritardata attuazione, posto pari a 150;

C0C è, tra gli ultimi ordini di riduzione, fino a un massimo di 10, al netto di quelli con richiesta di disconnessione dalla rete tramite UPDM, il numero dei comandi di limitazione a zero "correttamente eseguiti" e i numero di comandi senza quarti d'ora utili ai fini del calcolo dell'IA a causa dell'applicazione del successivo articolo 5.2;

CC è, tra gli ultimi ordini di riduzione, fino a un massimo di 10, al netto di quelli con richiesta di disconnessione dalla rete tramite UPDM, il numero dei comandi diversi da quelli di limitazione a zero "correttamente eseguiti" e da quelli senza quarti d'ora utili ai fini del calcolo dell'IA a causa dell'applicazione del successivo articolo 5.2 (C0C);";

OdDR "correttamente eseguito": è l'ordine in cui in tutti i relativi quarti d'ora è verificata la seguente condizione Pk,m ≤ PLk,m + εm

5.2 Ai soli fini del calcolo dell'indice IA:

a) gli ordini di dispacciamento si intendono riferiti sempre all'istante di inizio del primo, secondo, terzo o quarto quarto d'ora che compone una determinata ora dell'anno e non a quarti d'ora scorrevoli o a periodi temporali interni ai singoli quarti d'ora;

b) nel caso in cui l'ordine di dispacciamento sia stato comunicato con un anticipo inferiore ai 15 minuti rispetto all'istante di inizio della limitazione, il primo quarto d'ora di attuazione della limitazione viene escluso;

c) l'istante di avvenuta comunicazione dell'ordine di dispacciamento è quello relativo all'istante di invio della comunicazione via fax o via email da parte del centro di ripartizione territoriale di Terna, salvo i casi di cui al comma 5.4;

5.3 Ai fini del calcolo dell'indice IA vengono considerate le sole limitazioni richieste da Terna tramite ordini di dispacciamento per sicurezza dell'esercizio rilevati in tempo reale o previsti a seguito di vincoli di produzione programmati. Sono equiparate a tali limitazioni anche le azioni di disconnessione operate da Terna in situazioni di estrema emergenza. Non vengono considerate le limitazioni di produzione dovute ad interventi di dispositivi automatici o di protezione attivati da Terna per garantire l'esercizio in sicurezza della rete.

5.4 Nei soli casi di ordini di dispacciamento in tempo reale inviati in casi di emergenza e, quindi, comunicati telefonicamente e successivamente confermati via fax o via e-mail, ai fini dell'individuazione del primo quarto d'ora d'attuazione da includere nel calcolo dell'indice IA si utilizza, come istante di avvenuta comunicazione dell'ordine, l'istante in cui è avvenuta la comunicazione telefonica.

5.5 Per ogni unità di produzione eolica e per ogni ordine di dispacciamento inviato, Terna calcola il valore dell'indice IA e lo trasmette al Gse secondo quanto previsto dai documenti tecnici di cui ai commi 4.10 e 11.1. In mancanza dei dati di misura necessari per il calcolo dell'indice IA, Terna comunica al Gse, in acconto e salvo rettifiche, il valore dell'indice IA relativo ai dieci ordini di dispacciamento consecutivi per i quali sono disponibili i predetti dati di misura.

5.6 Nel caso in cui, in una data ora e per una data unità di produzione eolica, ci siano più ordini di dispacciamento non sovrapposti e conseguentemente più valori dell'indice IA, ai soli fini del calcolo della mancata produzione eolica il Gse assume come IA dell'ora il valore dell'IA massimo relativo agli ordini di dispacciamento nella medesima ora.

5.7 Transitoriamente e fino al 31 ottobre 2010 l'indice IA, in deroga a quanto disposto al comma 5.1, è posto pari a 1.

5.8 Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni del Codice di rete in relazione alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli ordini di dispacciamento impartiti da Terna.

Articolo 6

Quantificazione della mancata produzione eolica

6.1 Il Gse, con cadenza mensile, in acconto e salvo conguaglio, per ciascuna unità di produzione eolica oggetto di ordini di dispacciamento da parte di Terna, calcola:

a) la mancata produzione eolica totale secondo la seguente formula:

 

 

b) la mancata produzione eolica oraria secondo la seguente formula:

 

 

dove:

MPEi è la mancata produzione eolica totale dell'unità di produzione eolica che ha attuato gli ordini di dispacciamento di Terna in relazione al periodo oggetto di analisi da parte del Gse;

Eproducibile,h è l'energia elettrica producibile dall'unità di produzione eolica i nell'ora h, calcolata dal Gse secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 8;

h è la singola ora dell'anno solare corrente in cui l'unità di produzione eolica è stata effettivamente modulata per attuare un ordine di dispacciamento di Terna;

Eimmessa,h è l'energia elettrica che l'unità di produzione eolica i ha effettivamente immesso in rete nell'ora h;

Elimitata,h è la massima energia elettrica che l'unità di produzione eolica i avrebbe dovuto immettere in rete nell'ora h per effetto di quanto disposto dall'ordine di dispacciamento inviato da Terna;

IA è l'indice di affidabilità IA in relazione all'unità di produzione eolica i calcolato ai sensi dell'articolo 5 del presente provvedimento;

F è l'energia elettrica per la quale le unità di produzione non hanno diritto a remunerazione, come definito ai commi 15.3 e 15.4 del presente provvedimento (franchigia);

MPE è la mancata produzione eolica oraria dell'unità di produzione eolica i che ha attuato gli ordini di dispacciamento di Terna relativi all'ora h.

6.2 Il Gse provvede a definire all'interno del documento di cui all'articolo 11 i flussi informativi necessari alla completa attuazione di quanto disposto al comma 6.1, perseguendo principi di efficienza e di minimizzazione dei costi.

6.3 Il Gse provvede ad inviare a Terna, su base mensile e secondo modalità definite da Terna, sentito il Gse, i dati relativi alla mancata produzione eolica oraria di cui al comma 6.1, dettagliati per singola unità e per ciascuna ora del periodo di validità dell'ordine di dispacciamento.

Titolo III

Regolazione economica della mancata produzione eolica

Articolo 7

Valorizzazione economica della mancata produzione eolica

7.1Per ogni unità di produzione eolica oggetto di ordini di dispacciamento, Terna acquisisce dal Gse i dati relativi alla mancata produzione oraria di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), e riconosce ai rispettivi utenti del dispacciamento, nell'ambito del contratto di dispacciamento, un importo pari, per ciascun ora del periodo di validità dell'ordine di dispacciamento, al prodotto tra il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione 111/06 e la mancata produzione eolica oraria calcolata e trasmessa dal Gse ai sensi del comma 6.3.

7.2 La regolazione dei pagamenti di cui al comma 7.1, avviene su base mensile contestualmente alla regolazione dei pagamenti relativi ai corrispettivi di dispacciamento.

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 8

Disposizioni transitorie

8.1 Nel caso di unità di produzione eolica per le quali non sono disponibili i dati di intensità e direzione del vento di cui al comma 4.2, e fino al momento in cui tali dati non risulteranno essere disponibili, il Gse ai fini della determinazione dell'energia elettrica producibile da un'unità di produzione eolica, utilizza i dati di intensità e direzione del vento derivanti dalle migliori previsioni metereologiche disponibili, secondo modalità definite dal medesimo Gse.

Articolo 9

Verifiche

9.1 Il Gse può effettuare verifiche sulle unità di produzione eolica oggetto di ordini di dispacciamento, sugli anemometri di riferimento e sugli anemometri di cui al comma 4.6, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.

9.2 Qualora il Gse dovesse accertare l'avvenuta manomissione dei dispositivi di acquisizione e trasmissione delle misure di intensità e direzione del vento o tentativi di alterazione dei dati di input dei modelli previsionali al fine di alterare la ricostruzione della mancata produzione ne dà comunicazione a Terna e all'Autorità. A seguito della comunicazione del Gse, Terna provvede a sospendere il pagamento della mancata produzione ai relativi utenti del dispacciamento e a richiedere la restituzione delle somme già versate fino alla data del precedente controllo, maggiorate degli interessi legali. Nel caso in cui l'utente del dispacciamento è il Gse, l'eventuale restituzione delle somme già versate viene effettuata dal produttore a Terna, per il tramite del Gse.

9.3Il Gse segnala ogni situazione anomala riscontrata all'Autorità, che adotta i provvedimenti di propria competenza.

Articolo 10

Obblighi informativi relativi ai gestori di rete

10.1 I soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di riferimento, trasmettono al Gse la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate.

10.2 Il Gse può richiedere ai soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa le informazioni di cui al comma 10.1 riferite ad un periodo storico al massimo di cinque anni qualora necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.

10.3 Bimestralmente il Gse invia alla Direzione Mercati dell'Autorità un rapporto sulla corretta applicazione di quanto previsto al presente articolo evidenziando eventuali criticità.

Articolo 11

Regole tecniche per il riconoscimento della mancata produzione eolica

11.1 Entro il 26 febbraio 2010 il Gse predispone un documento tecnico contenente le modalità che il medesimo Gse intende adottare per implementare le disposizioni di cui alla presente Parte II, prevedendo un successivo periodo di consultazione. Nel procedere alla stesura del predetto documento il Gse persegue gli obiettivi di ottimizzazione dei flussi informativi e di minimizzazione degli oneri economici ed amministrativi degli operatori e della collettività.

11.2 Entro il 9 aprile 2010, il Gse trasmette al Direttore della Direzione mercati dell'Autorità, per verifica, il documento tecnico di cui al precedente comma, con i relativi esiti della consultazione.

Articolo 12

Disposizioni finali

12.1 Il Gse attua le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, tenendo conto dell'energia elettrica non prodotta a seguito dell'attuazione degli ordini di dispacciamento impartiti da Terna.

12.2 Ai fini dell'applicazione della Parte II del presente provvedimento, il Gse può

avvalersi, previa informativa all'Autorità, della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico.

12.3 Il Gse trasferisce a Terna, ove quest'ultima lo richieda, i dati acquisiti ai fini di procedere all'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento.

Parte III

Definizione dei servizi di rete a cui sono soggette le unità di produzione eolica

Titolo I

Definizione dei servizi di rete a cui sono soggette le unità di produzione eolica

Articolo 13

Limiti di applicabilità degli ordini di dispacciamento di Terna

13.1 Nel rispetto della priorità di dispacciamento accordata alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, le eventuali azioni di modulazione della produzione da unità di produzione eolica sono adottate da Terna unicamente per esigenze di mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.

Articolo 14

Applicazione dei sistemi di telemisura e di telesegnale di cui agli Allegati A6 e A13 del Codice di rete

14.1 Terna, entro il 9 aprile 2010, elabora e sottopone a consultazione una nuova proposta di allegati A6 e A13 del Codice di rete che tenga conto delle specificità e peculiarità delle unità di produzione eolica connesse alla rete rilevante. Tale proposta tiene conto dell'esigenza di minimizzazione dei costi di adeguamento delle unità di produzione eolica nonché dell'esigenza di controllo, da parte di Terna, delle predette unità e contempla differenti soluzioni che possano essere adottate in funzione dei servizi di rete forniti dalle medesime unità. La proposta evidenzia anche le tempistiche entro cui le unità di produzione eolica dovranno essere adeguate.

14.2 A seguito della consultazione, la variante degli allegati A6 e A13 del Codice di rete viene trasmessa all'Autorità per l'approvazione.

14.3 A decorrere dalla data di approvazione, da parte dell'Autorità, della variante degli allegati A6 e A13 del Codice di rete e tenendo conto delle tempistiche ivi indicate per l'adeguamento, tutte le unità di produzione eolica connesse alla rete rilevante devono essere dotate di sistemi di telemisura e telesegnale, secondo quanto previsto dalla medesima variante.

Articolo 15

Applicazione dell'allegato A17 al Codice di rete

15.1 L'allegato A17 al Codice di rete si applica a tutte le unità di produzione eolica degli impianti nuovi di cui al comma 1.1, lettera d).

15.2 Le unità di produzione eolica degli impianti esistenti di cui al comma 1.1, lettera c), non ancora adeguate ad una o più prescrizioni dell'allegato A17, possono:

a) essere adeguate volontariamente ad una o più prescrizioni dell'allegato A17 al Codice di rete;

b) non essere adeguate volontariamente ad una o più prescrizioni dell'allegato A17 al Codice di rete;

c) non essere adeguate ad una o più prescrizioni dell'allegato A17 al Codice di rete per effetto di una deroga concessa da Terna, con le modalità di cui all'articolo 16.

15.3 Nel caso di unità di produzione eolica che vengono adeguate volontariamente a tutte le prescrizioni dell'allegato A17 del Codice di rete o che vengono adeguate solo in parte alle prescrizioni dell'allegato A17, avendo ricevuto da Terna una deroga in relazione alle restanti prescrizioni per le quali non sono state adeguate, la franchigia F di cui al comma 6.1, lettera b), è posta pari a zero1.

15.4 Nel caso di unità di produzione eolica che non vengono adeguate volontariamente ad almeno una delle prescrizioni dell'allegato A17 del Codice di rete e che non hanno ricevuto da Terna una deroga in relazione alle prescrizioni per le quali non sono state adeguate, la franchigia F di cui al comma 6.1, lettera b) è pari all'energia resa non producibile a causa della modifica dei vincoli di offerta come definita al comma 31.22.

15.5 Le unità di produzione eolica degli impianti esistenti di cui al comma 1.1, lettera c), oggetto di un intervento di rifacimento, sono obbligate ad adeguarsi alle prescrizioni dell'allegato A17 che risultano essere compatibili con il predetto rifacimento, ferme restando le deroghe concesse da Terna. In mancanza di tali adeguamenti le suddette unità non avranno diritto al riconoscimento della mancata produzione di cui alla Parte II del presente provvedimento.

Articolo 16

Richiesta di deroga all'allegato A17 al Codice di rete

16.1 Nel caso di richieste di deroga ad una o più prescrizioni dell'allegato A 17 al Codice di rete, si applica quanto previsto dall'articolo 64 della deliberazione 250/04 e dal capitolo 14 del Codice di rete.

16.2 Le richieste di deroga di cui al comma 16.1, devono essere presentate a Terna contestualmente all'invio dati di cui al comma 18.3 e secondo le modalità previste dal presente articolo. A tal fine nella richiesta dati di cui al comma 18.2 Terna specifica le modalità e le informazioni da allegare per richiedere la deroga ed esplicita, dettagliandole, le condizioni per l'ottenimento della predetta deroga.

16.3 Terna può concedere le deroghe nel caso in cui ci sia un'oggettiva impossibilità nel procedere all'adeguamento dell'unità di produzione ad una o più prescrizioni dell'allegato A17 basata su motivazioni di carattere tecnico ed economicofinanziario.

In particolare, con riferimento a queste ultime, Terna può concedere la deroga nel caso in cui i costi di adeguamento risultino essere tali da compromettere la stabilità finanziaria dell'investimento.

16.4 In aggiunta a quanto previsto dal comma 16.3, Terna può concedere deroghe anche nel caso in cui in relazione ad una determinata prescrizione e ad una determinata area di interesse non sia necessario procedere ad adeguare le unità di produzione eolica degli impianti esistenti.

16.5 Nel concedere le deroghe Terna precisa se tali deroghe sono permanenti o decadono a seguito di un eventuale futuro intervento di rifacimento dell'impianto di cui l'unità di produzione fa parte.

Titolo II

Modalità di selezione, tramite procedure concorsuali, e di remunerazione degli interventi di adeguamento volontario all'allegato A17

Articolo 17

Definizione delle componenti del corrispettivo per l'adeguamento volontario all'allegato A17

17.1 Il corrispettivo per l'adeguamento volontario alle prescrizioni dell'allegato A17 al Codice di rete è costituito da cinque componenti, ognuna delle quali a copertura del costo di adeguamento sostenuto per soddisfare una delle cinque prescrizioni principali dell'allegato A17. In particolare:

a) la componente bdt, a copertura dei costi sostenuti per adeguare l'impianto cui appartiene l'unità di produzione eolica alla prescrizione relativa all'insensibilità ai buchi di tensione;

b) la componente rpa, a copertura dei costi sostenuti per adeguare l'impianto cui appartiene l'unità di produzione eolica alla prescrizione relativa alla regolazione della potenza attiva;

c) la componente rpr, a copertura dei costi sostenuti per adeguare l'impianto cui appartiene l'unità di produzione eolica alla prescrizione relativa alla regolazione della potenza reattiva;

d) la componente cpa, a copertura dei costi sostenuti per adeguare l'impianto cui appartiene l'unità di produzione eolica alla prescrizione relativa al controllo della produzione;

e) la componente tda, a copertura dei costi sostenuti per adeguare l'impianto cui appartiene l'unità di produzione eolica alla prescrizione relativa al teledistacco o distacco automatico.

17.2 Ciascuna delle componenti del corrispettivo di cui al comma 17.1 è erogata per le sole unità di produzione eolica selezionate tramite le procedure concorsuali predisposte da Terna per ciascuna componente ai sensi dell'articolo 18 del presente provvedimento. Tali componenti vengono erogate per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di comunicazione di conclusione dei lavori di adeguamento delle predette unità di produzione ad una o più prescrizioni dell'allegato A17, sull'energia elettrica effettivamente prodotta e immessa in rete dalla predetta unità di produzione eolica, incrementata del valore della mancata produzione di cui al comma 1.1, lettera a).

17.2 Ciascuna delle componenti del corrispettivo di cui al comma 17.1 è erogata per le sole unità di produzione eolica selezionate tramite le relative procedure predisposte da Terna ai sensi dell'articolo 18 del presente provvedimento.

17.3 Possono accedere alle procedure concorsuali le unità di produzione eolica che, alla data di pubblicazione del bando di cui al comma 18.9, non risultano adeguate alle prescrizioni dell'allegato A17 relative alle singole componenti per cui le procedure concorsuali sono svolte.

17.3 Terna eroga il corrispettivo per l'adeguamento volontario, comprensivo delle sole componenti per le quali una determinata unità di produzione eolica ne ha acquisito il diritto, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui viene comunicata a Terna la conclusione dei lavori relativi all'adeguamento della predetta unità di produzione alle prescrizioni degli Allegati A6 e A13, nonché alla prescrizione dell'Allegato A17 per la quale si è acquisito il diritto ad accedere alle componente del corrispettivo di cui al comma 17.1.

17.4 Il corrispettivo di cui al comma 17.1 è erogato, con le modalità di cui ai comma 17.2 e 17.3, sull'energia elettrica effettivamente prodotta e immessa in rete dall'unità di produzione eolica nel periodo di cui al comma 17.3, incrementata del valore della mancata produzione di cui al comma 1.1, lettera a), relativa al medesimo periodo. Terna può definire un limite massimo alla quantità di energia elettrica a cui si applica il predetto corrispettivo.

Articolo 18

Procedure concorsuali per la selezione degli interventi di adeguamento volontario all'allegato A17

18.1 Entro il 1° giugno 2010 Terna trasmette all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico un rapporto nel quale saranno evidenziate, differenziate per area di interesse:

a) la potenza eolica installata;

b) la potenza eolica installata che può essere tecnicamente sottoposta ad interventi di adeguamento al fine di poter soddisfare una determinata specifica dell'allegato A17;

c) la potenza minima che secondo Terna dovrebbe essere adeguata in relazione a ciascuna delle prescrizioni previste dall'allegato A17;

d) l'elenco delle unità di produzione per le quali gli utenti del dispacciamento hanno richiesto deroghe specificando le prescrizioni dell'allegato A17 oggetto di richiesta di deroga;

e) l'elenco delle unità di produzione per le quali gli utenti del dispacciamento hanno ottenuto deroghe specificando le prescrizioni dell'allegato A17 oggetto di deroga e se le deroghe decadano a seguito del rifacimento dell'impianto di cui l'unità di produzione fa parte.

18.2 Terna, entro il 15 marzo 2010 invia agli utenti del dispacciamento responsabili di unità di produzione eolica una richiesta di informazioni specificando tutti i dati e tutti i documenti tecnici che i predetti utenti sono tenuti ad inviare alla medesima Terna affinché essa possa procedere a redigere il rapporto di cui al comma 18.1, nonché le tempistiche di invio. In tale richiesta Terna specifica, inoltre, i principi e le modalità che gli utenti del dispacciamento devono seguire al fine di soddisfare pienamente alla suddetta richiesta informativa. A seguito dell'invio delle risposte degli utenti del dispacciamento Terna potrà richiedere integrazioni una sola volta per ogni unità di produzione eolica.

18.3 Gli utenti del dispacciamento interessati dalla richiesta di informazioni di cui al comma 18.2 sono tenuti a fornire a Terna, per ciascuna unità di produzione eolica di cui sono responsabili e secondo quanto stabilito dalla medesima Terna, le informazioni richieste. Le unità di produzione eolica per le quali la documentazione inviata dall'utente del dispacciamento sia incompleta o non conforme a quanto richiesto da Terna saranno escluse, per l'anno 2010, dal riconoscimento della mancata produzione di cui alla Parte II del presente provvedimento.

18.4 L'Autorità, sulla base del rapporto di cui al comma 18.1 e delle ulteriori informazioni già comunicate da Terna in applicazione delle deliberazioni 330/07 e ARG/elt 98/08, individua e comunica a Terna:

a) il limite complessivo di spesa prevista che Terna deve utilizzare come riferimento ai fini delle procedure concorsuali di cui al presente articolo;

b) i valori delle componenti del corrispettivo di cui al comma 17.1 da utilizzare come prezzo di partenza delle procedure concorsuali.

18.4 L'Autorità, sulla base del rapporto di cui al comma 18.1, e delle ulteriori informazioni già comunicate da Terna in applicazione delle deliberazioni n. 330/07 e ARG/elt 98/08, individua e comunica a Terna il limite complessivo di spesa che Terna deve utilizzare come riferimento ai fini dell'applicazione del presente articolo.

18.5 Entro il 20 settembre 2010 Terna organizza le procedure concorsuali per l'individuazione delle unità di produzione eolica assegnatarie delle singole componenti del corrispettivo di cui all'articolo 17, nonché del valore unitario delle predette componenti da corrispondere a ciascuna unità.

18.5 Terna, qualora lo ritenga opportuno, definisce la potenza che complessivamente deve essere adeguata a ciascuna delle prescrizioni dell'allegato A17 e i meccanismi attraverso cui tale potenza viene selezionata tra le unità di produzione adeguabili.

18.6 Le procedure di assegnazione delle singole componenti del corrispettivo di cui all'articolo 17, sono organizzate nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 19. A tal fine entro il 15 luglio 2010, Terna trasmette all'Autorità una proposta per l'implementazione delle predette procedure concorsuali.

18.6 Nel caso in cui l'utente del dispacciamento sia il Gse, lo scambio di informazioni di cui ai commi 18.2 e 18.3 avviene tra Terna e il produttore, per il tramite del Gse.

18.7 L'Autorità si pronuncia sulla proposta di cui al comma 18.6, entro venti giorni dalla data di ricevimento della medesima. Decorso inutilmente tale termine, la proposta si intende approvata.

18.8 La proposta di cui al precedente comma 18.6 contiene almeno:

a) il bando per la partecipazione alle procedure di assegnazione;

b) la descrizione delle diverse componenti del corrispettivo di cui al comma 17.1, che Terna intende assegnare attraverso le predette procedure nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 5, e dei connessi interventi di adeguamento che partecipando alle procedure concorsuali i partecipanti si impegnano ad eseguire in caso di vincita dell'asta;

c) la descrizione dei limiti di cui al comma 19.5;

d) la descrizione del modello di calcolo per l'aggiudicazione delle procedure di assegnazione.

18.9 Entro 5 giorni dall'approvazione di cui al comma 18.7, Terna pubblica sul proprio sito internet un bando per la partecipazione alle procedure di assegnazione.

18.10 Nel caso in cui l'utente del dispacciamento è il Gse, lo scambio di informazioni di cui ai commi 18.2 e 18.3 avviene tra Terna e il produttore, per il tramite del Gse.

Articolo 19

Criteri per l'organizzazione delle procedure concorsuali

19.1 Terna organizza le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

19.2 Ciascuna delle procedure concorsuali di cui all'articolo 18 è configurata come un'asta al ribasso avente ad oggetto una delle componenti del corrispettivo di cui al comma 17.1.

19.3 Le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 devono minimizzare l'onere da sostenere per il raggiungimento dell'obiettivo, stabilito da Terna, di potenza eolica da adeguare a ciascuna delle prescrizioni dell'allegato A17.

19.4 Le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 devono prevedere dei limiti massimi di potenza adeguabile per ciascuna delle prescrizioni dell'allegato A17.

19.5 I limiti massimi di cui al comma 19.4, sono stabiliti da Terna tenendo conto del limite complessivo di spesa stabilito dall'Autorità ai sensi del comma 18.4, lettera a).

19.6 Terna dà evidenza pubblica degli esiti delle procedure concorsuali di cui all'articolo 18 del presente provvedimento, entro 2 giorni dalla loro conclusione.

Articolo 19

Criteri per l'organizzazione delle procedure

19.1 Terna organizza le procedure di cui all'articolo 18, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

19.2 Le procedure di cui all'articolo 18 devono essere organizzate secondo meccanismi che consentano di minimizzare gli oneri in capo alla collettività e tenendo conto del limite complessivo di spesa come riferimento, stabilito dall'Autorità ai sensi del comma 18.4.

19.3 Terna dà evidenza pubblica delle procedure di cui all'articolo 18 del presente provvedimento e dei relativi esiti, dandone comunicazione all'Autorità.

Articolo 20

Pagamenti delle componenti del corrispettivo per l'adeguamento volontario all'allegato A17

20.1 La regolazione dei pagamenti di cui al comma 17.2, avviene su base mensile contestualmente alla regolazione dei pagamenti relativi ai restanti corrispettivi di dispacciamento.

Titolo III

Dispositivi di teledistacco

Articolo 21

Obbligo di installazione dei dispositivi di teledistacco

21.1 Nel caso in cui, in relazione ad una data unità di produzione eolica, l'indice di affidabilità (IA) di cui all'articolo 5 del presente provvedimento, sia inferiore a 0,6, l'utente del dispacciamento è obbligato ad installare il dispositivo di teledistacco di cui all'Appendice A52 del Codice di rete. Fino all'avvenuta installazione del predetto dispositivo, l'unità di produzione eolica viene esclusa dal riconoscimento della mancata produzione di cui alla Parte II del presente provvedimento. Rimane ferma la possibilità, in capo a Terna, di applicare quanto previsto dal Codice di rete in caso di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento anche qualora l'Indice IA sia uguale o superiore a 0,6.

21.2 Gli oneri connessi all'installazione del dispositivo di teledistacco a seguito dell'attuazione di quanto disposto al comma 21.1, sono a totale carico dell'utente del dispacciamento responsabile dell'unità di produzione eolica cui è riferito l'indice IA.

21.3 Nei casi di applicazione della deliberazione 280/07, le responsabilità e i costi che ai sensi del presente articolo sono attribuiti all'utente del dispacciamento, sono da intendersi attribuiti al produttore che ha siglato col Gse la convenzione di cui al comma 3.5.

Articolo 22

Modalità di utilizzo del dispositivo di teledistacco

22.1 Terna può utilizzare i dispositivi di teledistacco secondo le modalità da essa definite, previa consultazione, e positivamente verificate dal Direttore della Direzione mercati dell'Autorità. A tal fine Terna, entro il 9 aprile 2010, elabora e sottopone a consultazione le predette modalità di utilizzo dei dispositivi di teledistacco, tenendo conto di quanto previsto dal comma 22.2.

22.2 In caso di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento in tempo reale da parte di un'unità di produzione eolica, Terna può attivare il teledistacco dell'unità predetta. Affinché Terna possa utilizzare i dispositivi di teledistacco con le predette modalità è necessario che l'unità di produzione oggetto del provvedimento abbia conseguito almeno una volta, da quando è entrata in esercizio, un valore dell'indice IA inferiore al valore minimo di cui al comma 21.1, ferme restando le esigenze di sicurezza del sistema elettrico.

22.3 Il costo connesso agli eventuali danni sull'unità di produzione eolica conseguenti all'attivazione del teledistacco secondo le modalità di cui al comma 22.2 è a totale carico dell'utente del dispacciamento.

22.4 Nei casi di applicazione della deliberazione 280/07 le responsabilità e i costi che ai sensi del presente articolo sono attribuiti all'utente del dispacciamento, sono da intendersi attribuiti al produttore che ha siglato col Gse la convenzione di cui al comma 3.5.

Parte IV

Programmazione e previsione delle unità non programmabili

Titolo I

Programmazione delle unità rilevanti non programmabili

Articolo 23

Meccanismo incentivante per la corretta previsione delle unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili

23.1 Dopo l'articolo 40 della deliberazione 111/06 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 40-bis

Meccanismo incentivante per la corretta previsione delle unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili

40-bis.1 Per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili Terna calcola, per ogni ora, lo sbilanciamento effettivo in valore assoluto.

40-bis.2 Nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo di una unità di produzione rilevante alimentata da fonti rinnovabili non programmabili, nell'ora h, sia, in valore assoluto, inferiore al prodotto fra l'energia elettrica immessa nella medesima ora ed il parametro Srif, Terna provvede ad erogare al relativo utente del dispacciamento un corrispettivo per la corretta previsione (CCP) calcolato secondo la seguente formula:

 

CCP = premio * (SRif * Eimm — |Eimm — Eprog|)

 

dove:

premio è il corrispettivo unitario per la corretta programmazione di cui al comma 40-bis.3;

Srif è la soglia di riferimento, pari a 0,3 per il 2010; 0,2 per il 2011; 0,15 per il 2012 e per gli anni a seguire;

Eimm è l'energia elettrica immessa in rete nell'ora h dall'unità di produzione;

Eprog è l'energia elettrica che nell'ora h l'unità di produzione avrebbe immesso se avesse rispettato il suo programma vincolante modificato e corretto di immissione.

40-bis.3 Il corrispettivo unitario per la corretta programmazione è pari a 3 €/Mwh.".

Articolo 24

Modifiche alla deliberazione 280/07

24.1 All'articolo 9, comma 9.1, dell'allegato A alla deliberazione 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), dopo le parole "da impianti", sono aggiunte le parole "di potenza apparente nominale minore di 10 Mva".

24.2 Al termine dell'articolo 10, comma 10.1, della deliberazione 280/07, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine il Gse, nel caso di impianti di potenza apparente nominale maggiore o uguale a 10 Mva, utilizza il programma trasmesso dal produttore ai sensi del comma 5.1, lettera b).".

Titolo II

Previsione delle unità non rilevanti non programmabili

Articolo 25

Previsione delle unità non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili

25.1 Ai fini dell'ottimizzazione dei volumi approvvigionati da Terna ai fini del dispacciamento, il Gse effettua per ogni zona di mercato la previsione zonale della quantità di energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dalle unità di produzione non rilevanti afferenti ad una medesima zona di mercato. A tal fine il Gse si avvale degli strumenti di cui alla deliberazione ARG/elt 4/10.

25.2 Il Gse provvede a comunicare a Terna le previsioni di cui al comma 25.1 secondo modalità e tempistiche definite da Terna.

Parte V

Disposizioni a Terna ai fini del miglioramento del servizio di dispacciamento

Articolo 26

Disposizioni a Terna ai fini del miglioramento della fase di programmazione del Mercato dei servizi di dispacciamento

26.1 Al fine di migliorare la fase di programmazione del Mercato dei Servizi di dispacciamento Terna tiene conto della previsione del Gse di cui al comma 25.1.

26.2 Entro il 15 maggio 2010 Terna, sentito il Gse in relazione alle disposizioni di cui al comma 26.1, predispone e trasmette all'Autorità gli allegati del Codice di rete aggiornati al fine di tener conto delle disposizioni del presente articolo.

26.3 Terna provvede ad ottimizzare le attività di coordinamento dei vari utenti ai fini della gestione e della definizione dei programmi annuali, mensili e settimanali di manutenzione di tutte le unità rilevanti di produzione di energia elettrica effettuate anche attraverso la valutazione delle previsioni di ventosità e della conseguente produzione eolica attesa.

26.4 Nella pianificazione delle attività di manutenzione della rete di trasporto nazionale e di gestione delle indisponibilità degli elementi di rete e degli impianti di generazione Terna opera al fine di minimizzare l'impatto che tali azioni possono avere sulla produzione da fonti rinnovabili non programmabili.

26.5 Terna coordina gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione eolica oggetto di adeguamento a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 21, del presente provvedimento, per definire il periodo temporale nel quale verranno eseguiti i predetti interventi. Tale coordinamento persegue la finalità di minimizzare le azioni di modulazione e di evitare che il predetto periodo coincida per tutte le unità presenti all'interno di una medesima area di interesse.

Articolo 27

Disposizioni a Terna ai fini del miglioramento della previsione della produzione da fonti rinnovabili non programmabili

27.1 Terna intensifica l'attività connessa al miglioramento della previsione della produzione eolica. A tal fine, sulla base dei dati misurati di intensità e direzione del vento, Terna procede ad effettuare previsioni con anticipo temporale inferiore alle dodici ore e tale da consentire un miglioramento della gestione in tempo reale del dispacciamento delle unità di produzione eolica rilevanti.

27.2 Terna definisce le procedure necessarie per monitorare la prevedibilità delle immissioni di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili. A tal fine Terna richiede ai soggetti interessati i dati storici disponibili relativi alla disponibilità della fonte primaria ed alle immissioni dell'energia elettrica.

27.3 Ai fini di dare attuazione a quanto disposto ai commi 27.1 e 27.2, Terna individua le modalità, le tempistiche e l'elenco dei dati che i soggetti interessati devono mettere a disposizione, nonché la frequenza di invio.

27.4 Terna provvede ad aggiornare l'errore di previsione della produzione da fonti rinnovabili non programmabili utilizzato ai fini dell'individuazione del fabbisogno di riserva di sostituzione a salire tenendo conto dei risultati raggiunti nell'attività di previsione della produzione da eolico di cui al presente articolo, nonché del livello di affidabilità dei programmi di immissione definiti dai diversi utenti del dispacciamento ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla Parte IV del presente provvedimento.

Parte VI

Disposizioni finali

Articolo 28

Modalità di copertura delle risorse necessarie al Gse per la determinazione della mancata produzione eolica

28.1 I costi sostenuti dal Gse al fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla Parte II del presente provvedimento sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo integrato trasporto di cui all’articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo integrato trasporto.

28.2 Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A3, il Gse comunica all'Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, trimestralmente, entro la prima decade del mese che precede l'aggiornamento della tariffa elettrica:

a) i dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell'anno in corso, dei costi sostenuti in relazione alla Parte II del presente provvedimento e il conseguente fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo integrato trasporto;

b) la previsione, per i mesi residui dell'anno in corso, oltre che per l'anno successivo, del gettito necessario ai fini dell'applicazione della Parte II del presente provvedimento.

28.3 Nelle comunicazioni di cui al comma 28.2, il Gse evidenzia l'incidenza sul fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate dei costi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 28.1.

28.4 Con cadenza annuale il Gse trasmette all'Autorità:

a) entro il mese di dicembre, una descrizione delle attività da svolgere per i tre anni successivi in applicazione della parte II del presente provvedimento, ivi inclusa la gestione operativa della determinazione della mancata produzione, comprensiva dei preventivi di spesa per lo stesso periodo;

b) entro il mese di marzo, una descrizione delle attività svolte nell'anno precedente, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti.

Articolo 29

Modalità di copertura delle risorse necessarie a Terna per la modulazione della produzione eolica

29.1 Dopo l'articolo 44 della deliberazione 111/06 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 44-bis

Corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica

44-bis.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola il corrispettivo unitario a copertura:

a) dei costi connessi alla remunerazione delle unità di produzione eolica oggetto di ordini di dispacciamento impartiti da Terna di cui all'articolo 7 della deliberazione ARG/elt 5/10;

b) dei costi sostenuti per la remunerazione degli interventi di adeguamento delle unità di produzione eolica esistenti di cui all'articolo 17 della deliberazione ARG/elt 5/10;

c) dei costi derivanti dall'applicazione del meccanismo incentivante per la corretta previsione delle unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili di cui all'articolo 40-bis del presente provvedimento;

come rapporto tra la somma dei medesimi costi e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento."

Articolo 29

 

Modalità di copertura degli oneri per la modulazione della produzione eolica

29.1 Dopo l'articolo 44 della deliberazione n. 111/06 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 44-bis

Corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica

44.1-bis Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola il corrispettivo unitario a copertura:

a) dei costi connessi alla remunerazione delle unità di produzione eolica oggetto di ordini di dispacciamento impartiti da Terna di cui all'articolo 7 della deliberazione ARG/elt 5/10;

b) dei costi sostenuti per la remunerazione degli interventi di adeguamento delle unità di produzione eolica esistenti di cui all'articolo 17 della deliberazione ARG/elt 5/10, al netto di quanto previsto dal comma 29.2;

c) dei costi derivanti dall'applicazione del meccanismo incentivante per la corretta previsione delle unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili di cui all'articolo 40-bis del presente provvedimento;

come rapporto tra la somma dei medesimi costi e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento."

29.2 Il 5% degli oneri complessivamente sostenuti da Terna per il riconoscimento dei corrispettivi spettanti alle unità di produzione selezionate per l'adeguamento a una o più prescrizioni dell'allegato A17 viene detratto dai premi, qualora presenti, per l'attività di approvvigionamento delle risorse per i servizi di dispacciamento rispettivamente nell'anno 2011 e 2012, di cui agli articoli 5quater e 5quinquies della deliberazione n. 351/07. In particolare, la detrazione avviene a valere sul premio relativo all'anno in cui viene completata ciascuna procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 30

Modifiche alla deliberazione 280/07

30.1 All'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione 280/07, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere:

"f) per gli impianti eolici oggetto di ordini di dispacciamento impartiti da Terna, per i quali il produttore ha siglato la convenzione di cui all'articolo 3 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, riconosce la valorizzazione economica della mancata produzione eolica ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato A alla medesima deliberazione;

g) per gli impianti eolici selezionati con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, riconosce il corrispettivo di cui all'articolo 17 dell'allegato A alla medesima deliberazione;

h) per i soli impianti di potenza apparente nominale maggiore o uguale a 10 Mva alimentati da fonti rinnovabili non programmabili applica ai produttori l'ammontare derivante dall'applicazione dell'articolo 40-bis della deliberazione 111/06."

Articolo 31

Disposizioni finali

31.1 Entro il 31 marzo di ciascun anno, Terna trasmette all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico un rapporto indicante:

i) il resoconto delle attività di cui al presente provvedimento;

ii) le potenziali criticità della produzione da fonti rinnovabili non programmabili in rapporto alle esigenze di garanzia del funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale o di porzioni del medesimo;

iii) le ore dell'anno in cui è stato fatto ricorso alle azioni di modulazione degli impianti di produzione non programmabili, le motivazioni che hanno condotto a detto ricorso, la mancata produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile per effetto della modulazione imposta da Terna quantificata dal Gse, suddivisa almeno per fonte primaria e per area di interesse e gli interventi che sarebbe necessario attuare al fine di limitare il ricorso alle azioni di modulazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale o di porzioni del medesimo.

31.2 L'energia elettrica, resa non producibile a causa della modifica dei vincoli di offerta derivanti dai piani di indisponibilità di elementi di rete di cui al capitolo 3, comma 3.7.5 del Codice di rete, nel caso di unità di produzione eolica è pari all'energia producibile equivalente a 80 ore alla potenza massima dell'unità stessa, come dichiarata nel Rup, anziché 240 ore. Terna modifica conseguentemente il comma 3.7.5 del Codice di rete.

Note redazionali

1

Ai sensi della delibera ARG/elt 23 marzo 2011, n. 27/11, il presente comma  si interpreta nel senso che:

"A decorrere dall'1 gennaio 2010:

- nel caso di unità di produzione eolica adeguate a tutte le prescrizioni dell'allegato A17, al netto di quelle per cui Terna ha concesso una deroga, la franchigia F di cui al comma 6.1, lettera b), dell'allegato A alla presente delibera è pari a zero;

- nel caso di unità di produzione eolica non adeguate ad almeno una delle prescrizioni dell'allegato A17 e che non abbiano ricevuto da Terna una deroga in relazione alle prescrizioni per le quali non sono adeguate, la franchigia F di cui al comma 6.1, lettera b), dell'allegato A alla presente delibera è pari all'energia resa non producibile a causa della modifica dei vincoli di offerta come definita al comma 31.2 dell'allegato A alla presente delibera. In tali casi, la franchigia F si azzera solo a partire dalla data in cui l'unità di produzione risulta adeguata a tutte le prescrizioni dell'allegato A17, al netto di quelle per cui Terna ha concesso una deroga, indipendentemente dalle procedure concorsuali eventualmente organizzate da Terna.

2

Ai sensi della delibera ARG/elt 23 marzo 2011, n. 27/11, il presente comma  si interpreta nel senso che:

"A decorrere dall'1 gennaio 2010:

- nel caso di unità di produzione eolica adeguate a tutte le prescrizioni dell'allegato A17, al netto di quelle per cui Terna ha concesso una deroga, la franchigia F di cui al comma 6.1, lettera b), dell'allegato A alla presente delibera è pari a zero;

- nel caso di unità di produzione eolica non adeguate ad almeno una delle prescrizioni dell'allegato A17 e che non abbiano ricevuto da Terna una deroga in relazione alle prescrizioni per le quali non sono adeguate, la franchigia F di cui al comma 6.1, lettera b), dell'allegato A alla presente delibera è pari all'energia resa non producibile a causa della modifica dei vincoli di offerta come definita al comma 31.2 dell'allegato A alla presente delibera. In tali casi, la franchigia F si azzera solo a partire dalla data in cui l'unità di produzione risulta adeguata a tutte le prescrizioni dell'allegato A17, al netto di quelle per cui Terna ha concesso una deroga, indipendentemente dalle procedure concorsuali eventualmente organizzate da Terna.