Energia
Normativa Vigente

Delibera Autorità energia 6 ottobre 2010, EEN 14/10

Rettifica di errori materiali ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 aprile 2010, EEN 9/10

N.d.R. - Si rimanda al testo aggiornato e vigente della delibera EEN 9/10.

Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 6 ottobre 2010, EEN 14/10

(Pubblicata sul sito dell'Autorità l'8 ottobre 2010)

Rettifica di errori materiali ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 aprile 2010, EEN 9/10

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

Nella riunione del 6 ottobre 2010

Visti:

— la legge 14 novembre 1995, n. 481;

— la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

— la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge n. 244/07);

— il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 2003, n. 412 e s.m.i. (di seguito: Dpr 412/1993);

— il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e s.m.i.;

— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

— il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

— il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: Dlgs 387/2003) e, in particolare, l'articolo 18, comma 1;

— il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: Dlgs 20/2007);

— il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 come successivamente modificato e integrato;

— il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" ed il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" come successivamente modificati e integrati (di seguito: decreti ministeriali 20 luglio 2004 o anche rispettivamente decreto ministeriale elettrico e decreto ministeriale gas);

— il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004";

— la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida) e, in particolare, gli articoli 10 e 12;

— il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 17 aprile 2009, DCO 6/09, intitolato "Proposte di nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004" (di seguito: documento per la consultazione DCO 6/09);

— la deliberazione 12 aprile 2010, EEN 9/10 recante "Approvazione di tre nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici relativi all'installazione di sistemi centralizzati per la climatizzazione invernale e/o estiva di edifici ad uso civile, all'applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e all'applicazione nel settore civile di sistemi di teleriscaldamento per la climatizzazione ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria (nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni)" (di seguito: deliberazione EEN 9/10).

Considerato che:

— con la deliberazione EEN 9/10 l'Autorità:

— ha proceduto all'approvazione di tre schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi ad interventi di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 identificate con i numeri 26, 21-bis, 22-bis e relative rispettivamente all'installazione di sistemi centralizzati per la climatizzazione invernale e/o estiva di edifici ad uso civile, all'applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e all'applicazione nel settore civile di sistemi di teleriscaldamento per la climatizzazione ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria;

— ha previsto che nella formulazione della scheda tecnica n. 26 sia in alcuni casi necessario fornire tre valori di potenza elettrica nominale, indicati con i parametri Perisc, Peacs, Peraffr, la cui unità di misura è stata specificata nell'allegato A in modo corretto al paragrafo n. 5, in termini di kWe , ed in modo errato al paragrafo n. 6, in termini di kWhe;

— ha introdotto nell'ambito della scheda tecnica n. 26 una differenziazione dei valori di efficienza frigorifera di riferimento in funzione della zona climatica, fissandoli pari a 2,7 per le zone climatiche A, B e C e pari a 3,0 per le zone climatiche D, E ed F, confermando quanto proposto nel DCO 6/09;

— ha esplicitamente previsto alla lettera g) del terzo ritenuto di formulare le nuove schede tecniche n. 21-bis e n. 22-bis "adottando per il calcolo dei valori dei rendimenti frigoriferi e termici di riferimento i medesimi algoritmi previsti nella scheda tecnica n. 26, applicando in tal modo una riduzione dei valori precedentemente adottati nelle schede tecniche n. 21 e n. 22 per le ragioni già illustrate più sopra in relazione alla scheda tecnica n. 26" ma, per errore materiale, tale indicazione non è stata riportata nell'allegato A.

Considerato inoltre che:

— sono pervenute richieste di chiarimento da parte di taluni operatori in merito all'applicazione della scheda tecnica n. 26 ai progetti realizzati in base alla regolazione in vigore prima della pubblicazione della medesima scheda tecnica ma che non erano ancora stati rendicontati alla data di tale pubblicazione, in attesa di raggiungere la dimensione minima prevista dalle Linee guida per la rendicontazione dei progetti a consuntivo;

— in particolare, in base alle richieste di cui al precedente alinea è emerso che, a seguito della pubblicazione della scheda tecnica n. 26, gli operatori di cui al precedente alinea non potrebbero più presentare richieste di verifica e certificazione per i progetti di cui sopra, se non in violazione delle tempistiche previste dalle Linee guida per la rendicontazione dei risparmi energetici conseguiti con progetti analitici.

Ritenuto che:

— sia opportuno evitare penalizzazioni per gli operatori che hanno realizzato interventi che ricadono nell'ambito di applicazione della scheda tecnica n. 26 prima della sua pubblicazione, prevedendone pertanto la rendicontazione dei risparmi energetici conseguiti sulla base della metodologia di valutazione a consuntivo, consentendo una deroga temporanea al disposto dell'articolo 12, comma 3, delle Linee guida per gli interventi che ricadono nell'ambito di applicazione della scheda tecnica n. 26;

— con riferimento agli interventi di cui al precedente alinea, realizzati prima della stagione termica 2007/2008, così come definita dal Dpr 412/1993 per la zona climatica E, gli operatori abbiano avuto a disposizione un tempo sufficiente per presentare richieste di verifica e certificazione con valutazione a consuntivo prima della pubblicazione della deliberazione EEN 9/10;

— sia conseguentemente opportuno concedere la deroga temporanea al disposto dell'articolo 12, comma 3, delle Linee guida, limitatamente agli interventi ricadenti nel campo di applicazione della scheda tecnica n. 26 che abbiano iniziato a generare risparmi solo a partire dal 15 ottobre 2007;

— sia necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nella deliberazione EEN 9/10

Delibera

1. di apportare le seguenti rettifiche di errori materiali all'Allegato A alla deliberazione EEN 9/10:

a. al paragrafo n. 6 della scheda tecnica n. 26, per i parametri Perisc, Peacs, Peraffr, sostituire come unità di misura "[kWhe]" con "[kWe]";

b. al termine della definizione del parametro εf,R riportata al paragrafo n. 5 delle schede tecniche n. 21-bis e n. 22-bis, prima del punto, aggiungere le seguenti parole:

", pari a:

— 2,7 per le zone climatiche A, B e C ;

— 3,0 per le zone climatiche D, E e F".

2. Di apportare la seguente integrazione alla deliberazione EEN 9/10: dopo il punto 7 inserire il seguente punto: "di consentire agli operatori, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, commi 3 e 5, delle Linee guida, di presentare entro la data ultima del 31 gennaio 2011 richieste di verifica e certificazione relative ad interventi valutabili con la scheda tecnica n. 26 e che abbiano iniziato a generare risparmi solo a partire dal 15 ottobre 2007."

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

4. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità la deliberazione EEN 9/10 come risultante dalle rettifiche e dalle integrazioni apportate con il presente provvedimento.