Delibera Autorità energia 18 ottobre 2010, ARG/elt 175/10
Modalità di attivazione in automatico del "bonus elettrico" ai titolari della Carta acquisti
Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 18 ottobre 2010, ARG/elt 175/10
(Pubblicata sul sito dell'Autorità il 20 ottobre 2010)
Definizione, ai sensi del decreto interdipartimentale n. 70341 del 14 settembre 2009, delle modalità operative per il trattamento da parte delle imprese distributrici di energia elettrica delle richieste di attivazione e disattivazione del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica istituito dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007, ai soggetti beneficiari della Carta acquisti
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Nella riunione del 18 ottobre 2010
Visti:
— la direttiva 2003/54/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/Ce;
— la legge 14 novembre 1995, n. 481;
— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/1999);
— il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con la legge 17 aprile 2003, n. 83;
— la legge 23 agosto 2004, n. 239;
— l'articolo 1, commi 345-duodecies e 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge 266/2005);
— il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2007, n. 125;
— l'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge 112/2008);
— l'articolo 4, comma 1-bis, lettera e), del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190;
— il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
— lo schema di decreto per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai beneficiari della Carta acquisti di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti del decreto-legge 112/2008 convertito dalla legge 133/2008 (di seguito: Schema di decreto), protocollo Autorità n. 31129 del 3 giugno 2009;
— il decreto interdipartimentale n. 70341 del 14 settembre 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico recante "Disciplina per l'estensione delle tariffe elettriche agevolate di cui all'articolo 1, comma 375 della legge 266/2005, ai beneficiari della Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008" (di seguito: decreto interdipartimentale 14 settembre 2009);
— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07 ed il relativo allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Tit);
— la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, ed il relativo allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08).
— la deliberazione dell'Autorità 10 giugno 2009, PAS 9/09 (di seguito: deliberazione PAS 9/09);
— la deliberazione 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 ed il relativo allegato A, come successivamente modificati e integrati.
Considerato che:
— il decreto 28 dicembre 2007 ha individuato, ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05, i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici economicamente disagiati (di seguito: bonus elettrico);
— l'articolo 1, comma 435-duodecies, della legge 266/2005 prevede che il bonus elettrico si applichi anche ai beneficiari della Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 112/2008;
— il medesimo articolo 1, comma 435-duodecies, della legge 266/2005 prevede che le modalità di richiesta e di attivazione del bonus elettrico per i beneficiari della Carta acquisti siano disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo conomico e sentita l'Autorità;
— la deliberazione ARG/elt 117/08 ha definito le modalità operative per il bonus elettrico ed in particolare l'articolo 8 dell'allegato A prevede che, al fine di semplificare e accelerare la procedura di riconoscimento del bonus, e di effettuare verifiche incrociate circa la veridicità dei dati forniti per l'ammissione al bonus medesimo, le imprese distributrici di energia elettrica utilizzino un apposito sistema informatico (di seguito: SGAte);
— con deliberazione PAS 9/09 l'Autorità ha dato parere positivo in merito allo Schema di decreto per l'applicazione del bonus elettrico ai beneficiari della Carta acquisti.
— il decreto interdipartimentale 14 settembre 2009:
a. definisce i flussi di informazioni che il Soggetto attuatore del programma Carta acquisti, attraverso il Sistema Informativo di gestione della Carta acquisti (di seguito: Sistema Sica) trasferisce a SGAte per l'attivazione e la disattivazione del bonus elettrico nei confronti dei beneficiari della Carta acquisti;
b. prevede che le imprese distributrici di energia elettrica ricevano dal Soggetto attuatore del programma Carta acquisti le richieste di attivazione e disattivazione del bonus elettrico per i soggetti beneficiari di Carta acquisti, con le informazioni di cui al precedente punto, attraverso SGAte;
c. stabilisce che, nel caso di richieste di attivazione del bonus elettrico, l'impresa distributrice verifichi che nel nucleo familiare del beneficiario della Carta acquisti sia riconosciuto un solo bonus e che esista, presso l'indirizzo di residenza del beneficiario della Carta acquisti, un'utenza elettrica domestica di potenza impegnata non superiore a 3 kW nei casi di numerosità familiare fino a quattro componenti, o non superiore a 4,5 kW per numerosità familiare superiore a quattro componenti, intestata al beneficiario o a uno dei soggetti a questo riferibili indicati dal Soggetto attuatore del programma Carta acquisti;
d. prevede che l'Autorità, con proprio provvedimento, disciplini le modalità operative con cui le imprese distributrici trattano le richieste di attivazione e disattivazione del bonus elettrico per i beneficiari della Carta acquisti.
Considerato inoltre che:
— alcune previsioni del decreto interdipartimentale 14 settembre 2009 richiedono un inquadramento operativo per poter esplicare la loro efficacia, in particolare, sia necessario chiarire la portata:
a. della definizione della numerosità familiare in assenza di indicazioni da parte del soggetto richiedente la Carta Acquisti;
b. della individuazione del punto di prelievo di energia elettrica da agevolare in mancanza di indicazioni del codice identificativo del punto medesimo (codice POD) da parte del soggetto richiedente la Carta acquisti;
c. della verifica dell'intestatario del punto di prelievo di energia elettrica da agevolare, poiché tale soggetto non risulta immediatamente desumibile dai dati forniti nella richiesta di attivazione della Carta acquisti;
d. del trattamento di eventuali volture, subentri sul punto di prelievo agevolato, di modifiche della numerosità familiare o di cambi di residenza del beneficiario della Carta acquisti;
e. della decorrenza, della durata e della decadenza del diritto al bonus elettrico;
— in riferimento ai punti precedenti, l'attuale sistema di gestione del bonus elettrico si comporta come descritto di seguito:
a. l'informazione relativa alla numerosità familiare risulta indispensabile per la determinazione dell'ammontare di agevolazione spettante al cliente finale domestico avente diritto al bonus elettrico;
b. l'indicazione del codice POD risulta essere un'informazione essenziale per la corretta identificazione del punto di prelievo di energia elettrica da agevolare;
c. il soggetto titolato a richiedere il bonus elettrico è il titolare della fornitura di energia elettrica il quale, nell'istanza di ammissione al bonus, fornisce i propri estremi identificativi che sono oggetto di verifica da parte dell'impresa distributrice di energia elettrica;
d. le volture, i subentri e le variazioni di residenza comportano la cessazione del bonus in erogazione con riferimento al punto di prelievo di energia elettrica interessato dalla variazione contrattuale;
e. il diritto al bonus decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte del comune all'impresa distributrice su SGAte ed ha una durata di dodici mesi, rinnovabile con apposita istanza;
— stante il contenuto delle informazioni scambiate tra il Soggetto attuatore della Carta acquisti e SGAte, si ritiene necessario procedere ad ulteriori approfondimenti con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Soggetto sttuatore della Carta acquisti riguardo alle modalità operative più efficaci per l'erogazione ai beneficiari della Carta acquisti della quota di bonus elettrico retroattiva rispetto alla data di operatività dei meccanismi definiti dal presente provvedimento;
— in particolare si ritiene che debba essere chiarita la decorrenza della retroattività in presenza di un limite temporale che non può essere antecedente all'1 gennaio 2009 ovvero alla data di emissione della Carta acquisti e debba essere verificata, al fine di semplificare la procedura di erogazione, la possibilità di includere le somme retroattive del bonus nell'ammontare di spesa disponibile per la Carta acquisti.
Ritenuto opportuno:
— definire, ai sensi del comma 4.3 del decreto interdipartimentale 14 settembre 2009, le modalità operative attraverso le quali le imprese distributrici di energia elettrica trattano le richieste di attivazione e disattivazione del bonus elettrico per i beneficiari di Carta acquisti;
— definire alcuni aspetti operativi necessari a rendere più efficace il provvedimento;
— rimandare a successivo provvedimento la definizione delle modalità di erogazione di eventuali quote retroattive del bonus elettrico per i beneficiari di Carta acquisti
Delibera
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nell'allegato A alla deliberazione 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e successive modifiche e integrazioni, integrate come segue:
— beneficiario (della Carta acquisti) è il cittadino titolare del beneficio di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 112/2008;
— bonus elettrico è la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui al comma 2.2, lettera a), dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08;
— Carta acquisti è la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 112/2008;
— Cassa è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
— impresa distributrice è l'impresa esercente l'attività di distribuzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/1999;
— modulo di richiesta di attivazione/disattivazione/modifica dati è il modulo contenente il flusso di informazioni scambiate tra il Sistema Sica e SGAte di cui all'allegato 1 del decreto interdipartimentale 14 settembre 2009;
— SGAte è il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche di cui all'articolo 8 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08;
— Soggetto attuatore del programma Carta acquisti è l'Istituto nazionale previdenza sociale come indicato nel decreto interdipartimentale 14 settembre 2009.
Articolo 2
Ambito di applicazione
2.1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 345-duodecies della legge 266/2005, il bonus elettrico di cui al comma 2.2, lettera a), dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, si applica anche ai beneficiari della Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.
2.2 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, le imprese distributrici si attengono alle disposizioni previste dalla deliberazione ARG/elt 117/08 e dal relativo allegato A.
Articolo 3
Modalità di attivazione del bonus elettrico
3.1 Ai sensi del comma 2.1 e 3.1 del decreto interdipartimentale 14 settembre 2009, e coerentemente con quanto previsto dal comma 3.2 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, l'impresa distributrice accoglie, tramite SGAte, le richieste di attivazione del bonus elettrico per i punti di prelievo di energia elettrica siti nelle residenze dei beneficiari della Carta Acquisti avanzate dal Soggetto attuatore del programma Carta acquisti.
Articolo 4
Condizioni per l'ammissione al bonus elettrico
4.1 Il bonus elettrico per i beneficiari di Carta acquisti è riconosciuto per il punto di prelievo corrispondente al POD comunicato dal Soggetto attuatore del programma Carta acquisti, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) in corrispondenza del POD comunicato non sia già attivo un bonus elettrico;
b) con riferimento alla certificazione Isee utilizzata per l'ottenimento della Carta acquisti ed al nucleo familiare relativamente al quale la certificazione medesima è stata rilasciata, non sia già attivo un bonus elettrico;
c) il punto di prelievo per il quale è richiesta l'attivazione del bonus elettrico appartenga alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera a), del Tit;
d) la potenza impegnata nel punto di prelievo per il quale è richiesta l'attivazione del bonus elettrico sia non superiore a 3 kW, per numerosità familiare fino a 4 componenti, e non superiore a 4,5 kW per numerosità familiare oltre 4 componenti;
e) l'intestatario del punto di prelievo per il quale è richiesto il bonus elettrico risulti essere uno dei soggetti indicati alle righe da 3 a 5 nel modulo di richiesta di attivazione/disattivazione/modifica dati.
4.2 Il rispetto delle condizioni di cui al comma 4.1, lettere a) e b) è verificato attraverso controlli effettuati da SGAte.
4.3 L'impresa distributrice verifica il rispetto delle condizioni di cui al comma 4.1, lettere c), d) ed e).
Articolo 5
Gestione del bonus elettrico attraverso il Sistema SGAte
5.1 I dati trasmessi tramite SGAte dal Soggetto attuatore del programma Carta acquisti all'impresa distributrice per l'attivazione e la disattivazione del bonus elettrico sono almeno quelli indicati nel modulo di richiesta di attivazione/disattivazione/modifica dati.
5.2 In mancanza dell'indicazione del codice POD da agevolare, il bonus elettrico non viene attivato. Il beneficiario della Carta acquisti dovrà essere informato, anche tramite il soggetto erogatore di cui all'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, della necessità di integrare il dato mancante nel modulo di richiesta della Carta Acquisti.
5.3 In mancanza di indicazioni relative alla numerosità familiare, questa si assume pari al numero di soggetti indicati alle righe da 3 a 5 nel modulo di richiesta di attivazione/disattivazione/modifica dati.
5.4 Fermo restando quanto disposto dal comma 8.5 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, ai sensi del comma 3.1, lettera b), del decreto interdipartimentale 14 settembre 2009, l'impresa distributrice comunica al Soggetto attuatore del programma Carta acquisti, tramite SGAte, l'esito delle richieste di attivazione e disattivazione dei bonus elettrici con le relative motivazioni entro il primo giorno del secondo mese successivo dalla disponibilità delle richieste medesime in SGAte ovvero dalla modifica contrattuale che comporti la cessazione del diritto al bonus.
5.5 Il Comune di residenza dell'intestatario del punto di prelievo in relazione al quale il soggetto Attuatore del programma Carta acquisti ha richiesto l'attivazione del bonus elettrico può monitorare, attraverso SGAte, lo stato del bonus medesimo.
Articolo 6
Attivazione e disattivazione del bonus elettrico
6.1 L'impresa distributrice applica la componente tariffaria compensativa di cui al comma 5.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione della richiesta di attivazione del bonus elettrico su SGAte.
6.2 Il bonus elettrico attivato su richiesta del Soggetto attuatore del programma Carta acquisti ha una durata di dodici mesi dal mese di prima applicazione e si intende rinnovato per ulteriori dodici mesi, a meno di richieste di disattivazione comunicate nel mese n-1 dal Soggetto Attuatore medesimo all'impresa distributrice, tramite SGAte, essendo n l'ultimo dei dodici mesi di durata dell'agevolazione.
6.3 L'impresa distributrice cessa l'applicazione della componente tariffaria compensativa di cui al comma 5.1 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione della richiesta di disattivazione del bonus elettrico su SGAte.
Articolo 7
Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione al bonus elettrico
7.1 Volture, subentri o modifiche contrattuali per mortis causa comportano la cessazione del bonus contestualmente alla variazione contrattuale, salvo il caso in cui l'intestatario del punto di prelievo agevolato continui ad essere uno dei soggetti indicati alle righe da 3 a 5 nel modulo di richiesta di attivazione/disattivazione/modifica dati.
7.2 Il bonus elettrico cessa contestualmente alla modifica contrattuale che comporti il superamento dei limiti di potenza impegnata di cui al comma 4.1, lettera d).
7.3 Ogni modifica dei dati contenuti nel modulo di attivazione/disattivazione/modifica dati inerenti la numerosità familiare e i cambi di residenza del beneficiario della Carta acquisti viene comunicata all'impresa distributrice dal Soggetto attuatore del programma Carta acquisti tramite SGAte.
7.4 SGAte, in ciascun mese n-1, essendo n l'ultimo dei dodici mesi di durata dell'agevolazione ai sensi del comma 6.2, riceve dal Soggetto attuatore della Carta acquisti un aggiornamento dei dati contenuti nel modulo di richiesta di attivazione/disattivazione/modifica dati in modalità "modifica dati".
7.5 Per ogni invio di cui al precedente comma 7.4 SGAte effettua le verifiche di propria competenza di cui al comma 4.1, inviando all'impresa distributrice una richiesta di disattivazione in caso di esito negativo.
Articolo 8
Obblighi per il soggetto erogatore di cui all'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08
8.1 Il soggetto erogatore di cui all'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 gestisce eventuali comunicazioni relative all'ammissione ed alla non ammissione al bonus elettrico ai beneficiari di Carta Acquisti, secondo un format definito con determina del Direttore della Direzione tariffe.
Articolo 9
Disposizioni per l'erogazione della quota retroattiva di bonus elettrico per i beneficiari di Carta acquisti
9.1 Si rimanda a successivo provvedimento la definizione delle modalità operative per l'eventuale quantificazione ed erogazione della quota di bonus elettrico per i beneficiari di Carta Acquisti retroattiva rispetto alla data di operatività dei meccanismi definiti dal presente provvedimento.
Articolo 10
Disposizioni finali
10.1 Il comma 17.2 dell'Allegato A alla 117/08 non si applica nel caso di bonus sociale elettrico applicato ai beneficiari di Carta acquisti.
10.2 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della salute, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale previdenza sociale, all'Associazione nazionale dei Comuni italiani e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
10.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
10.4 La data di effettiva entrata in operatività dei meccanismi definiti dal presente provvedimento è fissata con successiva determina del Direttore della Direzione tariffe tenuto conto dei vincoli tecnici dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei meccanismi medesimi.