Delibera Autorità energia 15 novembre 2010, EEN 15/10
Approvazione di una nuova scheda tecnica per la quantificazione dei risparmi energetici relativi all'installazione di pompa di calore elettrica per produzione di acqua calda sanitaria in impianti nuovi ed esistenti
Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 15 novembre 2010, EEN 15/10
(Pubblicata sul sito dell'Autorità il 17 novembre 2010)
Approvazione di una nuova scheda tecnica per la quantificazione dei risparmi energetici relativi all'installazione di pompa di calore elettrica per produzione di acqua calda sanitaria in impianti nuovi ed esistenti (nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni)
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Nella riunione del 15 novembre 2010
Visti:
— la legge 14 novembre 1995, n. 481;
— il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 2003, n. 412 e s.m.i.;
— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
— il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
— il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come integrato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e s.m.i.;
— il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i.;
— il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" ed il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" come successivamente modificati e integrati (di seguito: decreti ministeriali 20 luglio 2004 o anche rispettivamente decreto ministeriale elettrico e decreto ministeriale gas);
— il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004";
— il decreto ministeriale 26 marzo 2010 recante "Modalità di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro";
— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);
— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2002, n. 234/02 (di seguito: deliberazione n. 234/02);
— la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, EEN 3/08 (di seguito: deliberazione EEN 3/08);
— il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 8 luglio 2010, DCO 22/10, intitolato "Proposte di nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i." (di seguito: DCO 22/10);
— le osservazioni e i commenti ricevuti sul DCO 22/10.
Considerato che:
— l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico e l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale gas stabiliscono che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui rispettivamente al comma 2 del medesimo articolo del decreto ministeriale elettrico e dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale gas, sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 6, degli stessi decreti;
— l'articolo 3, comma 1, delle Linee guida dispone che ai fini della valutazione dei risparmi conseguibili attraverso gli interventi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 si distinguono metodi di valutazione standardizzata, metodi di valutazione analitica e metodi di valutazione a consuntivo;
— l'articolo 4, commi 1 e 2, e l'articolo 5, commi 1 e 2 delle Linee guida dispongono rispettivamente che i parametri per la valutazione standardizzata e per la valutazione analitica vengono definiti dall'Autorità, per ogni tipologia di intervento, mediante schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, pubblicate a seguito di consultazione dei soggetti interessati;
— le schede tecniche sono state introdotte dall'Autorità con le Linee guida, con l'obiettivo di facilitare l'attuazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica attraverso la semplificazione delle procedure per la quantificazione dei risparmi energetici conseguiti da alcune tipologie di intervento;
— ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle Linee guida le schede tecniche di valutazione standardizzata e analitica devono essere obbligatoriamente applicate ai progetti costituiti da interventi oggetto delle schede stesse;
— con il DCO 22/10 l'Autorità ha avanzato due proposte di nuove schede tecniche standardizzate e due approcci metodologici per la successiva elaborazione di schede tecniche relative a interventi di ristrutturazione edilizia ed a sistemi di illuminazione stradale;
— le due proposte di schede tecniche di cui al precedente alinea sono relative all'installazione di pompa di calore elettrica per produzione di acqua calda sanitaria in impianti unifamiliari, nuovi ed esistenti, ed all'installazione di stampanti laser formato A4 ad alta efficienza;
— con riferimento alla nuova scheda tecnica inerente l'installazione di pompa di calore elettrica per produzione di acqua calda sanitaria in impianti nuovi ed esistenti l'Autorità ha:
a. descritto il mercato attuale di riferimento degli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e sviluppato scenari di evoluzione della penetrazione delle diverse tipologie di impianto, chiedendo agli operatori se disponessero di ulteriori dati per valutare la diffusione attuale e futura delle pompe di calore;
b. proposto che, sulla base delle valutazioni di mercato di cui alla precedente lettera a., l'intervento oggetto della scheda tecnica venga considerato addizionale al 100% nel caso in cui vengano soddisfatti tutti i requisiti di prodotto e di progetto di cui alle lettere successive;
c. proposto di non includere nell'ambito di applicazione della scheda tecnica le installazioni avvenute nella zona climatica F, ove l'utilizzo di pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria non risulta conveniente; in alternativa ha sottoposto alla consultazione l'ipotesi di estendere l'uso della scheda tecnica anche a tale zona climatica limitatamente alle aree di territorio non servite dalla rete di distribuzione del gas metano;
d. proposto un valore minimo di COPN pari a 2,5;
e. previsto un obbligo di garanzia ed assistenza sugli apparecchi finalizzato ad assicurarne un efficiente funzionamento per un numero minimo di anni pari a quello per i quali vengono riconosciuti i certificati bianchi;
f. proposto la conservazione o l'invio contestuale alla presentazione della richiesta di verifica e certificazione di:
— un archivio anche informatizzato di nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante;
— una dichiarazione sottoscritta dal cliente partecipante, attestante la tipologia di scaldacqua preesistente ovvero il caso di nuova installazione;
— schede tecniche dei dispositivi oggetto di intervento (marca, modello, valore di COPN);
— certificazioni relative al possesso dei requisiti tecnici indicati alle precedenti lettere c., d., ed e.;
— indicazione nelle fatture di acquisto delle specifiche dei componenti;
g. proposto che gli apparecchi siano installati nell'ambito di una campagna promozionale nella quale venga esplicitato che essi sono parzialmente finanziati grazie al meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito: Tee) e che la differenziazione tra apparecchi incentivati e non incentivati con i Tee debba essere rintracciabile anche nella documentazione fiscale;
h. proposto di considerare lo stesso rendimento di accumulo per gli scaldacqua a pompa di calore e per quelli elettrici;
i. proposto di prevedere fin da ora un adeguamento automatico del COPN minimo ammissibile ad un valore pari a 3 a decorrere dall'anno 2013;
j. proposto di differenziare i valori di risparmio specifico lordo (di seguito: RSL) distinguendo tra scaldacqua preesistente, in funzione del tipo di scaldacqua, e di nuova installazione oppure, in alternativa e al fine di semplificare la rendicontazione e di ridurre gli oneri documentali, di adottare per tutti i casi i valori di RSL medi pesati calcolati per il caso delle nuove installazioni;
— con riferimento a quanto sopra, le osservazioni e i commenti ricevuti dall'Autorità hanno evidenziato che:
a. non sono stati forniti contributi in merito alla valutazione della diffusione attuale e futura delle pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria;
b. per quanto concerne la situazione di mercato e le proposte in materia di addizionalità dei risparmi conseguibili, un operatore condivide quanto proposto nel DCO 22/10 suggerendo, al contempo, l'estensione del campo di applicabilità della scheda tecnica al settore terziario;
c. un operatore non condivide la proposta di escludere dal campo di applicabilità della scheda le installazioni avvenute nella zona climatica F in considerazione del fatto che le pompe di calore possono essere utilizzate anche prelevando l'aria di scambio da ambienti interni e che alcuni modelli sono in grado di funzionare anche con temperature ambientali rigide; un altro operatore non condivide la proposta alternativa di considerare ammissibili le installazioni anche in zona climatica F limitatamente ai casi in cui il territorio sia servito dalla rete di distribuzione del gas metano e chiede la completa esclusione o la completa applicabilità della scheda anche a tale zona climatica;
d. con riferimento ai requisiti di prodotto, alcuni operatori non ritengono condivisibile l'obbligo di garanzia ed assistenza sugli apparecchi oggetto dell'incentivazione per il periodo nel quale vengono riconosciuti i titoli di efficienza energetica, in quanto ritenuto eccessivamente oneroso e restrittivo rispetto agli obblighi normativi vigenti ed alle schede tecniche in vigore;
e. uno degli operatori di cui alla precedente lettera d. concorda con la necessità di individuare adeguati requisiti di prodotto e suggerisce di considerare i futuri sviluppi della regolamentazione emanata in ottemperanza alla direttiva 2005/32/Ce per eventuali aggiornamenti della scheda tecnica;
f. con riferimento ai requisiti di progetto, un operatore ritiene eccessivamente onerosa la previsione che l'installazione degli apparecchi rendicontati avvenga nell'ambito di una campagna promozionale nella quale sia comunicato che l'installazione è parzialmente finanziata dal meccanismo dei Tee proponendo, in alternativa, di aggiungere tra i requisiti di progetto la necessità di un'apposita dichiarazione del cliente finale nella quale egli attesti che è informato del parziale finanziamento dell'apparecchio grazie al meccanismo dei Tee, lasciando così al soggetto titolare del progetto la facoltà di implementare una campagna di informazione e formazione e, nel caso, di ottenere la valorizzazione di cui all'articolo 7 delle Linee guida; un altro operatore non condivide quanto proposto in merito alla differenziazione tra apparecchi incentivati e non incentivati, in ragione del fatto che il contributo non è comunque sufficiente a garantirne la completa addizionalità;
g. un operatore ritiene altresì preferibile la conservazione della documentazione proposta anziché la sua trasmissione contestuale alla presentazione della richiesta e propone che le fatture di acquisto possano non essere quelle relative all'acquisto da parte del cliente finale o del suo installatore;
h. con riferimento alla procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria, due operatori condividono quanto proposto ed uno di essi suggerisce di valutare nel tempo l'opportunità di prevedere eventuali modifiche dei valori di COPN minimo anziché prevederne sin da subito l'innalzamento a un valore pari a 3 a decorrere dall'anno 2013;
i. due operatori ritengono preferibile adottare, sia per i casi di sostituzione, sia per quelli di nuova installazione, i valori di RSL medi pesati calcolati per il caso di nuova installazione;
— con riferimento alle proposte avanzate dall'Autorità in relazione ad una scheda tecnica relativa all'installazione di stampanti laser formato A4 ad alta efficienza, sono pervenuti pochi e contrastanti contributi che rendono necessario approfondire ulteriormente taluni aspetti basilari, tra cui la definizione del campo di applicabilità della scheda e la metodologia di classificazione degli apparecchi, nonché opportuno ricercare dati aggiuntivi ed aggiornati sul mercato di tali apparecchi.
Ritenuto che sia pertanto opportuno:
— procedere all'approvazione della nuova scheda tecnica n. 27 inerente l'installazione di pompa di calore elettrica per produzione di acqua calda sanitaria in impianti unifamiliari nuovi ed esistenti:
a. non accogliendo il suggerimento di estendere il campo di applicabilità della scheda al settore terziario, avanzato da un operatore senza essere supportato da adeguata documentazione in merito, ad esempio, ai fabbisogni di acqua calda sanitaria in questo settore, al parco tecnologico installato ed agli scenari di evoluzione futura;
b. prevedendo di escludere dal campo di applicabilità della scheda le installazioni avvenute nella zona climatica F, in considerazione dell'esiguità del potenziale dei risparmi conseguibili ed al fine di semplificare l'utilizzo della scheda e le attività di verifica dei progetti con essa rendicontati;
c. accogliendo la richiesta di eliminare la previsione di un obbligo di garanzia e assistenza di almeno cinque anni sugli apparecchi, in uniformità con quanto previsto per le schede tecniche n. 2* e n. 4* relative a tipologie tecnologiche comparabili, approvate con deliberazione n. 234/02 e s.m.i.;
d. accogliendo parzialmente il suggerimento di eliminare tra i requisiti di progetto la necessità che l'installazione degli apparecchi rendicontati avvenga nell'ambito di un'apposita campagna promozionale, prevedendo in ogni caso la necessità che il cliente finale sia informato del fatto che la vendita degli apparecchi viene promossa per mezzo del meccanismo nazionale dei titoli di efficienza energetica e che sia verificabile che tale informazione gli sia stata adeguatamente trasmessa;
e. accogliendo parzialmente quanto suggerito in merito all'opportunità di prevedere che la documentazione utile ad attestare il rispetto delle condizioni di applicabilità previste dalla scheda tecnica sia conservata e non trasmessa contestualmente alla richiesta di verifica e certificazione, limitatamente alle fatture di acquisto e a quanto necessario per attestare quanto richiesto alla precedente lettera d;
f. precisando che le fatture di acquisto possono essere intestate, oltre che direttamente al cliente finale, al soggetto che ha effettuato l'installazione dell'apparecchio presso il cliente finale, limitatamente al caso in cui esse siano accompagnate da ulteriore documento attestante l'avvenuta installazione dell'apparecchio presso il cliente finale;
g. confermando il valore minimo ammissibile di COPN pari a 2,5 e accogliendo quanto proposto dagli operatori in merito all'opportunità di non prevederne sin da subito l'aumento ad un valore pari a 3 a decorrere dall'anno 2013, bensì di valutare nel tempo l'opportunità di una sua variazione in funzione dell'evoluzione del mercato;
h. prevedendo di non differenziare i valori di risparmio specifico tra scaldacqua preesistente, in funzione del tipo, e scaldacqua di nuova installazione e di adottare per tutti i casi i valori di RSL medi pesati calcolati per il caso delle nuove installazioni, al fine di semplificare la rendicontazione e di ridurre gli oneri documentali;
— effettuare ulteriori approfondimenti in merito all'opportunità di definire una scheda tecnica relativa all'installazione di stampanti laser formato A4 ad alta efficienza, in attesa di poter raccogliere ulteriori contributi dai produttori di tali apparecchi;
— prevedere che gli interventi oggetto della nuova scheda tecnica n. 27 di cui al presente provvedimento possano essere rendicontati a partire dal 1° gennaio 2011, in considerazione dei tempi tecnici necessari per rendere disponibile on-line la relativa scheda di rendicontazione.
Delibera
1. di approvare la nuova scheda tecnica n. 27 per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi ad interventi di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 riportata in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di prevedere che gli interventi oggetto della scheda tecnica di cui al precedente punto 1 possano essere rendicontati a partire dal 1° gennaio 2011;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
