Energia
Normativa Vigente

Delibera Autorità energia 28 luglio 2011, ARG/elt 103/11

Definizione del valore dei prezzi minimi garantiti per il ritiro dedicato

Ultima versione coordinata con modifiche al 22/05/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 28 luglio 2011, ARG/elt 103/11

(Pubblicata sul sito dell'Autorità il 29 luglio 2011)

Definizione del valore dei prezzi minimi garantiti, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 novembre 2007, n. 280/07

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 28 luglio 2011

Visti:

— la direttiva 2001/77/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/Ce);

— la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (di seguito: direttiva 2009/28/Ce);

— la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/1995);

— la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

— il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/Ce (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/Ce (di seguito: decreto legislativo n. 28/2011);

— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 8 giugno 1999, n. 82/99;

— la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 62/02;

— la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 (di seguito: deliberazione n. 34/05);

— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 317/06 (di seguito: deliberazione n. 317/06);

— la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07);

— la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, ARG/elt 109/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 109/08);

— l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 (di seguito: Testo integrato settlement);

— la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2010, ARG/elt 76/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 76/10);

— la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 129/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 129/10); 2

— il documento per la consultazione 7 febbraio 2007, n. 6/07 (di seguito: documento per la consultazione n. 6/07);

— il documento per la consultazione 2 luglio 2007, n. 26/07 (di seguito: documento per la consultazione n. 26/07);

— il documento per la consultazione 6 aprile 2011, DCO 9/11 (di seguito: DCO 9/11);

— le osservazioni al DCO 9/11 pervenute all'Autorità;

— la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Terza, 29 giugno 2009, n. 4209 (di seguito: sentenza del Tar Lombardia n. 4209/09);

— la decisione del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 11 marzo 2010, n. 1444 (di seguito: decisione n. 1444/10).

Considerato che:

— l'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e il comma 41 della legge n. 239/2004 hanno previsto, per alcune tipologie di impianti, la possibilità di richiedere, al gestore di rete cui l'impianto è connesso, il ritiro a prezzo amministrato dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete (di seguito: ritiro dedicato); e che il regime di ritiro dedicato si pone quale alternativa al normale regime di vendita dell'energia elettrica ed è riservato:

a) all'energia elettrica prodotta dagli impianti di potenza inferiore a 10 MVA, qualunque sia la fonte;

b) all'energia elettrica prodotta dagli impianti, di potenza qualsiasi, alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente;

c) all'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/99 (eccedenze di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 9/1991 da fonti rinnovabili) purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999;

— l'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e il comma 41 della legge n. 239/2004 hanno previsto che l'Autorità determini le modalità per il ritiro dedicato facendo riferimento a condizioni economiche di mercato;

— l'Autorità ha regolato le modalità per il ritiro dedicato prima con la deliberazione n. 34/05 (vigente fino al 31 dicembre 2007), poi con la deliberazione n. 280/07;

— con la deliberazione n. 280/07 tuttora vigente, l'Autorità ha previsto che il Gestore dei servizi energetici – Gse Spa (di seguito: Gse) sia l'unico soggetto al quale i produttori si rivolgono per stipulare la convenzione che regola il ritiro commerciale dell'energia, sostituendo ogni altro adempimento contrattuale; l'Autorità ha altresì previsto che il prezzo di ritiro dell'energia elettrica da parte del Gse sia il prezzo zonale orario che si forma sul Mercato del Giorno Prima, corrisposto sulla base del profilo orario di immissione del singolo impianto di produzione;

— l'Autorità, nella determinazione delle condizioni economiche del ritiro dedicato, inoltre ha tenuto conto delle peculiarità di impianti di ridotte dimensioni caratterizzati da elevati costi di esercizio e manutenzione e limitata produzione annua (impianti con produzioni annue di pochi milioni di kWh); e che, pertanto, già con la deliberazione n. 34/05, ha previsto l'applicazione di prezzi minimi garantiti per il primo e il secondo milione di kWh immessi in rete annualmente da ciascun impianto di potenza nominale media annua fino a 1 MW, qualora alimentato da fonte idrica, e di potenza nominale fino a 1 MW, qualora alimentato dalle altre fonti rinnovabili, al fine di assicurare la sopravvivenza economica agli impianti di minori dimensioni, considerati i benefici in termini ambientali, di tutela del territorio e di sviluppo delle risorse marginali o residuali che detti impianti comportano;

— i prezzi minimi garantiti sono applicati sulla base di scaglioni progressivi di produzione al fine di coniugare i prezzi ai costi specifici degli impianti in esame, tenendo conto dell'effetto scala; e che gli scaglioni progressivi ben si prestano all'esigenza di assicurare, anche ai piccoli impianti che sfruttano risorse rinnovabili residuali e marginali, la copertura, in condizioni di economicità e redditività, dei costi di gestione che risultano particolarmente alti;

— i prezzi minimi garantiti hanno, quindi, la finalità di assicurare la sopravvivenza economica agli impianti di minori dimensioni che sfruttano risorse marginali o residuali che, in quanto tali, non potrebbero essere altrimenti utilizzate, garantendo una remunerazione minima, qualunque sia l'andamento del mercato elettrico;

— per quanto detto al precedente alinea, i prezzi minimi garantiti devono essere correlati ai soli costi di gestione degli impianti di produzione di energia elettrica e, in quanto tali, sono soggetti a variabilità nel tempo.

Considerato che:

— con la deliberazione n. 317/06, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alle determinazioni di propria competenza aventi ad oggetto, tra l'altro, i costi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (tra cui la definizione e l'aggiornamento dei prezzi minimi garantiti), nonché l'elaborazione di eventuali osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento ai sensi della legge n. 481/1995;

— a seguito del processo di consultazione avviato con il documento per la consultazione n. 6/07 e con il documento per la consultazione n. 26/07, l'Autorità, con la deliberazione n. 280/07, ha ripreso i medesimi prezzi minimi garantiti già definiti dalla deliberazione n. 34/05, prevedendo che tali prezzi, con successivi provvedimenti in esito ad opportune analisi sui costi di gestione, sarebbero stati differenziati per fonte, a partire dalle fonti rinnovabili per le quali vi fossero già dati disponibili, senza che fosse necessaria alcuna ulteriore specifica istruttoria;

— la differenziazione per fonte dei prezzi minimi garantiti ha il fine di tenere conto delle peculiarità dei costi di gestione per le singole fonti rinnovabili che non potevano essere considerate nella definizione di prezzi minimi garantiti medi uguali per tutte le fonti rinnovabili;

— con la deliberazione n. 280/07, l'Autorità ha inoltre previsto che i prezzi minimi garantiti siano aggiornati applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale;

— con la deliberazione ARG/elt 109/08, l'Autorità ha iniziato la differenziazione dei prezzi minimi garantiti per fonte, partendo dalla fonte idrica, per la quale già erano disponibili numerosi dati. Tale deliberazione è stata annullata dal Consiglio di Stato, con decisione n. 1444/10, confermando la sentenza del Tar Lombardia n. 4209/09, per difetto di adeguata istruttoria in merito ai costi di produzione dell'energia elettrica per gli impianti idroelettrici di piccola taglia e per mancanza di uno specifico documento di consultazione al riguardo;

— l'Autorità, in conformità con quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella decisione n. 1444/10, con la deliberazione ARG/elt 76/10, ha avviato un procedimento finalizzato alla ridefinizione dei prezzi minimi garantiti di ritiro dell'energia elettrica prodotta dalla fonte idrica a partire dall'anno 2008, procedendo all'acquisizione dei dati relativi ai costi di produzione degli impianti idroelettrici, avvalendosi del processo di consultazione e della collaborazione di tutti i soggetti interessati, incluse le associazioni di consumatori, nonché di studi di organismi indipendenti o consulenti esterni;

— il presente provvedimento, pertanto, è finalizzato alla revisione dei prezzi minimi garantiti ai fini della differenziazione per fonte, nell'ambito dei procedimenti avviati con le deliberazioni n. 317/06 e ARG/elt 76/10 e come già più volte evidenziato in precedenti provvedimenti; e che non deriva dalla sola esigenza di tenere conto delle variazioni dei costi di gestione nel frattempo intervenute;

— la differenziazione per fonte dei prezzi minimi garantiti comporta la modifica degli scaglioni progressivi e dei valori dei prezzi minimi garantiti sulla base dei costi di gestione effettivi riscontrabili per le diverse fonti. Pertanto i nuovi prezzi minimi garantiti, rispetto a quelli medi indifferenziati per fonte fino ad oggi applicati, sono più alti per alcune fonti e più bassi per altre fonti; ciò perché i costi gestione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono molto diversi in base alla fonte. La variazione, in aumento o in diminuzione, dei prezzi minimi garantiti che ne deriva non è quindi imputabile alle sole variazioni dei costi di gestione nel frattempo intervenute ma anche — e soprattutto — alla distinzione per fonte.

Considerato che:

— l'Autorità, nell'ambito dei procedimenti avviati con le deliberazioni n. 317/06 e ARG/elt 76/10, ha pubblicato il DCO 9/11 finalizzato a proporre la nuova struttura e i nuovi valori dei prezzi minimi garantiti differenziati per fonte, da applicarsi nell'ambito del ritiro dedicato per gli impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride, limitatamente ai primi due milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto;

— l'Autorità, con il DCO 9/11, ha proposto che:

a) a decorrere dall'1 gennaio 2012, i prezzi minimi garantiti indicati nel medesimo documento per la consultazione si applichino solo all'energia elettrica che non percepisce incentivi (certificati verdi o conto energia per gli impianti di produzione da fonte solare), poiché gli incentivi dovrebbero mediamente consentire la sopravvivenza economica degli impianti di produzione anche in assenza dei prezzi minimi garantiti. Ciò in attesa degli indirizzi da parte del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 28/2011;

b) la definizione dei prezzi minimi garantiti avvenga partendo dai costi di gestione delle singole tipologie e fonti rinnovabili, come individuati nel Rapporto del Politecnico di Milano allegato al medesimo documento per la consultazione (di seguito: Rapporto del Politecnico), e applicando ad essi una maggiorazione pari all'8% necessaria al fine di tenere conto delle oscillazioni dei costi di gestione effettivi rispetto a quelli medi assunti come riferimento nel medesimo Rapporto;

c) sia introdotto un valore "base" dei prezzi minimi garantiti convenzionalmente pari a 70 €/MWh. Tale prezzo è stato definito in linea con il valore medio degli ultimi anni del prezzo di cessione dell'energia elettrica ritirata dal Gse nell'ambito del ritiro dedicato;

d) siano definiti gli scaglioni progressivi e i valori dei prezzi minimi garantiti per le diverse fonti rinnovabili limitatamente alle fonti rinnovabili e alle taglie per le quali appare necessario un valore di tali prezzi superiore a 70 €/MWh. In particolare, gli impianti per i quali il valore dei prezzi minimi garantiti è superiore a 70 €/MWh sono:

• impianti di produzione alimentati da biogas da fermentatori anaerobici, da biomasse solide e da biomasse liquide di potenza fino a 1 MW e per i primi 2.000.000 di kWh annui;

• impianti di produzione da fonte solare di potenza fino a 20 kW e per i primi 25.000 kWh annui;

• impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 250 kW e per i primi 500.000 kWh annui;

e) i prezzi minimi garantiti siano aggiornati su base annuale, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale. Ciò fino a una successiva ridefinizione sulla base di analisi dei costi di gestione e dei combustibili;

f) i nuovi prezzi minimi garantiti si applichino, in sostituzione di quelli attualmente vigenti, a decorrere dall'1 gennaio 2012. In particolare, i valori dei prezzi minimi garantiti applicati nell'anno 2012 sono i valori indicati nel medesimo documento di consultazione, aggiornati applicando quanto previsto alla precedente lettera e);

— l'Autorità, con il DCO 9/11, ha inoltre proposto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1444/10, le modalità di ridefinizione dei prezzi minimi garantiti di ritiro dell'energia elettrica prodotta dalla fonte idrica a partire dall'anno 2008, e le modalità per il calcolo di quanto deve riconoscere il Gse a conguaglio per i primi 2 milioni di kWh ritirati annualmente nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011;

— nell'ambito della consultazione avviata con il DCO 9/11:

• tutti i soggetti interessati non hanno condiviso la previsione che, a decorrere dall'1 gennaio 2012, i prezzi minimi garantiti si applichino solo all'energia elettrica che non percepisce incentivi (certificati verdi o conto energia per gli impianti di produzione da fonte solare), in quanto tale previsione lederebbe il principio di affidamento per gli impianti di produzione esistenti. Inoltre, secondo alcuni soggetti, la previsione che gli incentivi dovrebbero mediamente consentire la sopravvivenza economica degli impianti anche in assenza dei prezzi minimi garantiti non è coerente con le disposizioni previste dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 28/11, secondo cui "sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti a fonti rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali […] la salvaguardia della produzione non è assicurata dalla partecipazione al mercato elettrico"; ciò perché, secondo l'interpretazione data dai medesimi soggetti, tale disposizione normativa comporterebbe un'estensione, e non una riduzione, dell'applicazione dei prezzi minimi garantiti;

• la maggior parte dei soggetti interessati non condivide alcune scelte alla base del Rapporto del Politecnico e i valori dei costi di produzione da fonti rinnovabili ivi determinati; conseguentemente, non condividono i limiti di potenza, gli scaglioni progressivi e i valori dei prezzi minimi garantiti proposti nel DCO 9/11 per le diverse fonti rinnovabili. Tuttavia, le considerazioni esposte appaiono per lo più generiche e non dettagliate, ad eccezione di quelle relative agli impianti idroelettrici; queste ultime riguardano:

a) l'effetto delle variazioni, in aumento, dei deflussi minimi vitali che, a parità di potenza di concessione, comporterebbero una riduzione (in alcuni casi anche significativa) del numero di ore equivalenti (ipotizzato pari a 5000 ore/anno nel Rapporto del Politecnico). A parità di costi di gestione totali, pertanto, a fronte della riduzione della producibilità di energia elettrica, aumenta il costo unitario di gestione;

b) i costi del personale utilizzati nel Rapporto del Politecnico, ritenuti più bassi di quelli riscontrabili nella realtà, soprattutto nel caso in cui la gestione dell'impianto o di alcuni adempimenti ad essa associati siano affidati a società specializzate;

• i soggetti interessati propongono che la maggiorazione da applicare ai costi di gestione individuati nel Rapporto del Politecnico, ai fini della definizione dei prezzi minimi garantiti, sia superiore a quella indicata nel DCO 9/11 (pari all'8%). In particolare, alcuni soggetti propongono valori mediamente pari al 10-12%, fino a un massimo del 30%; altri soggetti propongono che si assumano, come riferimento, i dati di costo relativi all'impianto marginale;

• la maggior parte dei soggetti interessati, pur considerando quanto descritto nei due alinea precedenti, concorda con la definizione di un prezzo minimo garantito di base in linea con il valore medio degli ultimi anni del prezzo di cessione dell'energia elettrica ritirata dal Gse nell'ambito del ritiro dedicato;

• con riferimento al meccanismo di aggiornamento su base annuale dei prezzi minimi garantiti, alcuni soggetti interessati concordano con la previsione attualmente vigente e riproposta con il DCO 9/11; altri soggetti propongono che venga adottato il tasso di variazione annuale delle retribuzioni dei lavoratori del settore elettrico, al fine di garantire una maggiore contestualizzazione dei costi afferenti alla gestione operativa degli impianti di produzione; un soggetto, infine, propone che, oltre all'applicazione del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, i prezzi minimi garantiti siano rivisti su base triennale al fine di tenere conto dell'effettivo andamento dei costi di gestione;

• con riferimento alle modalità di ridefinizione, dal 2008, dei prezzi minimi garantiti di ritiro dell'energia elettrica prodotta dalla fonte idrica, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1444/10, la maggior parte dei soggetti interessati concorda con quanto proposto dall'Autorità nel DCO 9/11; un'associazione di categoria ritiene invece che i produttori idroelettrici abbiano diritto al mantenimento degli scaglioni progressivi per tutti gli impianti con potenza nominale media annua fino a 1 MW (e non solo per quelli di potenza nominale media annua fino a 250 kW), poiché il ricorso che ha condotto all'annullamento della deliberazione ARG/elt 109/08 era riferito ai valori dei prezzi minimi garantiti e non alla loro esistenza o struttura;

— con la deliberazione ARG/elt 129/10, l'Autorità ha modificato il Testo integrato settlement prevedendo che il corrispettivo per l'aggregazione delle misure, a decorrere dall'1 gennaio 2011, si applichi con esclusivo riferimento ai punti di prelievo; e che, pertanto, tale corrispettivo non trova più applicazione per i punti di immissione.

Ritenuto opportuno:

— definire la nuova struttura e i nuovi valori dei prezzi minimi garantiti differenziati per fonte, da applicarsi nell'ambito del ritiro dedicato per gli impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride, limitatamente ai primi due milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto;

— prevedere che i prezzi minimi garantiti continuino ad applicarsi nell'ambito del ritiro dedicato per gli impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride, limitatamente ai primi due milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto, indipendentemente dalla coesistenza di strumenti incentivanti (certificati verdi o conto energia per gli impianti di produzione da fonte solare). Ciò perché i prezzi minimi garantiti tengono conto dei soli costi di gestione e il dettato dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 28/2011 appare riferito ai nuovi strumenti incentivanti che verranno definiti con effetti a partire dal 2013;

— definire un prezzo minimo garantito di base, per evitare che la copertura dei costi di gestione venga meno qualora i prezzi di mercato dovessero ridursi e per semplificare le condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica, prevedendo un prezzo fisso almeno per i primi due milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto, posto convenzionalmente pari a 76,2 €/MWh (pari al valore dell'ultimo scaglione applicato nell'anno 2011 e in linea con il valore medio dei prezzi di mercato attesi);

— utilizzare i dati dei costi di gestione delle singole tipologie e fonti rinnovabili, come individuati nel Rapporto del Politecnico, al fine di definire i valori dei prezzi minimi garantiti, qualora sia necessario prevedere prezzi diversi da quello base di cui al precedente alinea;

— prevedere, ai fini della definizione dei prezzi minimi garantiti, di applicare ai predetti costi di gestione delle singole tipologie e fonti rinnovabili una maggiorazione, al fine di tenere conto delle oscillazioni dei costi di gestione effettivi rispetto a quelli medi assunti come riferimento nel Rapporto del Politecnico; e che tale maggiorazione sia pari all'8%, confermando la proposta presentata nel DCO 9/11. Si ritiene infatti che tale maggiorazione sia sufficiente al fine di tenere conto della variabilità dei costi di gestione e delle incertezze che si presentano soprattutto in relazione ai canoni per l'utilizzo delle acque a fini idroelettrici, all'Ici e agli oneri di natura fiscale;

— non introdurre limiti di potenza ulteriori rispetto a quelli già attualmente vigenti, al fine di evitare ulteriori aggravi gestionali e tenuto conto che i prezzi minimi garantiti sono già definiti per scaglioni progressivi di produzione di energia elettrica;

— definire, pertanto, i nuovi prezzi minimi garantiti, differenziati per fonte rinnovabile, come meglio specificato nella Relazione tecnica allegata al presente provvedimento. In particolare, si ritiene opportuno:

a) confermare i valori proposti nel DCO 9/11 nel caso degli impianti alimentati da fonti eolica, solare fotovoltaica, geotermica, biomasse e biogas, perché durante la consultazione non sono emerse osservazioni o dati di costo sufficienti per giustificare eventuali modifiche dei valori dei prezzi minimi garantiti o degli estremi degli scaglioni progressivi;

b) adeguare lievemente i valori proposti nel DCO 9/11 nel caso di impianti idroelettrici. In particolare:

• non aumentare ulteriormente il prezzo minimo garantito riconosciuto fino a 250.000 kWh poiché il valore proposto in consultazione era già sufficientemente elevato;

• introdurre uno scaglione in più, al fine di evidenziare in modo migliore l'effetto scala;

• rivedere, in lieve aumento, i valori dei prezzi minimi garantiti riconosciuti tra 250.000 kWh annui e 1.000.000 kWh annui (in modo particolare, per tenere conto dell'effetto scala, quello relativo allo scaglione tra 250.000 e 500.000 kWh annui);

— prevedere che, fino a successive ridefinizioni sulla base dell'analisi dei costi di gestione e dei combustibili, i prezzi minimi garantiti siano aggiornati su base annuale, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale;

— prevedere che, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili che non sono ancora state oggetto di analisi (quali la fonte solare nel caso di impianti solari termodinamici o la fonte maremotrice o moto ondoso, ecc.), in via transitoria e fino alla definizione di appositi prezzi minimi garantiti, si continuino ad applicare i prezzi minimi garantiti vigenti nel 2011, aggiornati applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale;

— modificare l'allegato A alla deliberazione n. 280/07 al fine di implementare quanto esposto nei precedenti alinea;

— ridefinire i valori dei prezzi minimi garantiti di ritiro dell'energia elettrica prodotta da fonte idrica prevedendo che il Gse riconosca a conguaglio, per i primi 2.000.000 di kWh ritirati annualmente nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011, il massimo tra:

• il prodotto tra i prezzi minimi garantiti indifferenziati per fonte vigenti fino al 2011 e la quantità di energia elettrica ad essi riferita;

• il prodotto tra i prezzi minimi garantiti differenziati per fonte (come rivisti per gli impianti idroelettrici e tenendo conto, per gli anni precedenti al 2011, del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat) e la quantità di energia elettrica ad essi riferita;

• il prodotto tra i prezzi zonali orari e la stessa quantità di energia elettrica di cui ai precedenti alinea;

— modificare l'allegato A alla deliberazione n. 280/07 al fine di abrogare l'applicazione dei corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure, coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 129/10;

 

Delibera

1. L'articolo 7, comma 7.5, dell'allegato A alla deliberazione n. 280/07 è sostituito dai seguenti:

"7.5 I prezzi minimi garantiti riconosciuti per l'anno 2012, per le diverse fonti e per i diversi scaglioni progressivi di energia elettrica immessa, sono pari a quelli evidenziati nella Tabella 1 aggiornati applicando il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale. A decorrere dall'anno 2013, fino a successive ridefinizioni sulla base dell'analisi dei costi di gestione e dei combustibili, i prezzi minimi garantiti sono definiti applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.

7.6 Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili non ricomprese nella Tabella 1, in via transitoria e fino alla definizione di appositi prezzi minimi garantiti, si continuano ad applicare i prezzi minimi garantiti vigenti nel 2011, riportati in Tabella 2, aggiornati applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale deiprezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale."

2. Nel caso di impianti idroelettrici per i quali sono stati riconosciuti i prezzi minimi garantiti, il Gse, per ogni anno solare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 7.3, dell'allegato A alla deliberazione n. 280/07, riconosce a conguaglio, per i primi 2.000.000 di kWh ritirati annualmente nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011, il massimo tra:

— il prodotto tra i prezzi minimi garantiti indifferenziati per fonte vigenti fino al 2011 ai sensi dell'articolo 7, comma 7.5, dell'allegato A alla deliberazione n. 280/07 e la quantità di energia elettrica ad essi riferita;

— il prodotto tra il valore dei prezzi minimi garantiti di cui alla Tabella 3 e la quantità di energia elettrica ad essi riferita;

— il prodotto tra i prezzi zonali orari e la stessa quantità di energia elettrica di cui ai precedenti alinea.

3. L'articolo 4, comma 4.2, lettera c), dell'allegato A alla deliberazione n. 280/07 è abrogato.

4. Il punto 1 del presente provvedimento entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2012.

5. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Tabella 1

Tabella 1

Prezzi minimi garantiti riconosciuti per impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW

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Tabella 1

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Tabella 2

Prezzi minimi garantiti riconosciuti per impianti di potenza fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili diverse da quelle elencate nella tabella 1

Fonte Quantità di energia elettrica ritirata su base annua Prezzo minimo garantito
[Euro/MWh]
Fonti rinnovabili diverse da quelle elencate nella tabella 1 fino a 500.000 kWh 103,4
oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh 87,2
oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh 76,2

Fonte Quantità di energia elettrica ritirata su base annua Prezzo minimo garantito riportato nella deliberazione 280/07 Prezzo minimo garantito per l'anno 2012
[Euro/MWh] [Euro/MWh]
Fonti rinnovabili diverse da quelle elencate nella tabella 1 fino a 500.000 kWh 103,4 106,2
oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh 87,2 89,6
oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh 76,2 78,3

Tabella 3

Prezzi minimi garantiti per impianti idroelettrici

Anno 2008 2009 2010 2011
Tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat 3,20% 0,70% 1,60%
Euro/MWh Euro/MWh Euro/MWh Euro/MWh
fino a 250.000 kWh 142,1 146,6 147,6 150,0
oltre 250.000 fino a 500.000 kWh 90,0 92,9 93,5 95,0
oltre 500.000 fino a 1 milione di kWh 77,6 80,1 80,7 82,0
oltre 1 milione fino a 2 milioni di kWh 72,2 74,5 75,0 76,2