Energia
Normativa Vigente

Delibera Autorità energia 18 maggio 2012, n. 197/2012/R/EFR

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti per l'adeguamento della regolazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica

Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 18 maggio 2012, n. 197/2012/R/EFR

(Pubblicata sul sito dell'Autorità il 21 maggio 2012)

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti per l'adeguamento della regolazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 18 maggio 2012

Visti:

— la direttiva 2004/8/Ce dell'11 febbraio 2004, relativa alla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia;

— la direttiva 2006/32/Ce del 5 aprile 2006, relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici;

— la direttiva 2009/28/Ce del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili;

— la legge 14 novembre 1995, n. 481;

— la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/2009);

— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

— il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

— il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: Dlgs 20/2007);

— il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;

— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

— i decreti ministeriali 24 aprile 2001, successivamente sostituiti dai decreti ministeriali di cui al successivo alinea;

— il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” ed il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (di seguito: Ddmm 20 luglio 2004);

— il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante “Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004” (di seguito: Dm 21 dicembre 2007);

— il decreto ministeriale 4 agosto 2011 e il decreto ministeriale 5 settembre 2011 (di seguito: Dm 5 settembre 2011), inerenti, rispettivamente, la cogenerazione ad alto rendimento ed il relativo regime di sostegno, previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge 99/09;

— il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222" (di seguito: Dm 12 novembre 2011);

— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 16 dicembre 2004, n. 219/04 e successive modifiche e integrazioni;

— la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2005, n. 67/05 di approvazione della proposta di "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica" predisposta dal Gestore del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dei Ddmm 20 luglio 2004;

— la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06 e successive modifiche e integrazioni;

— la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 345/07;

— la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2008, EEN 5/08, di approvazione della proposta di "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica" presentata dal Gme ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 345/07;

— la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'allegato A (di seguito: Linee guida).

Considerato che:

— con il Dm 5 settembre 2011, è stata data attuazione a quanto previsto dal Dlgs 20/2007 e dalla legge 99/2009, introducendo un nuovo regime di sostegno economico per la cogenerazione ad alto rendimento (di seguito: Car), la cui gestione viene affidata alla società Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito: Gse);

— il regime di sostegno, di cui al precedente alinea, si fonda sulla previsione che ai soggetti proprietari o detentori di impianti riconosciuti come Car dal Gse, il medesimo Gse rilasci certificati bianchi in un ammontare determinato in base ai criteri definiti all'articolo 4, dello stesso Dm 5 settembre 2011;

— ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Dm 5 settembre 2011, i certificati bianchi riconosciuti dal Gse, ai sensi del precedente alinea, sono ascrivibili alla tipologia II, così come definita dalla regolazione attuativa del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche: Tee), di cui ai Ddmm 20 luglio 2004 e s.m.i. e possono essere utilizzati nell'ambito del meccanismo dei Tee dai distributori obbligati, per l'assolvimento della propria quota d'obbligo, oppure dagli operatori che li detengono, per essere oggetto di scambio e contrattazione con i soggetti obbligati stessi;

— in alternativa all'utilizzo indicato al precedente alinea, l'articolo 9, comma 2, del Dm 5 settembre 2011 prevede che l'operatore può richiedere al Gse il ritiro dei certificati bianchi cui ha diritto, che sono acquistati dal Gse al prezzo stabilito, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007;

— ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Dm 5 settembre 2011, i certificati bianchi ritirati dal Gse, ai sensi del comma 2, del medesimo articolo, non possono essere oggetto di successive contrattazioni con i soggetti obbligati e, nell'ambito dell'aggiornamento del decreto 21 dicembre 2007, saranno definite le modalità con 3

cui i risparmi di energia primaria, connessi a tali certificati bianchi, sono contabilizzati ai fini degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico;

— in materia di cumulabilità tra i certificati bianchi rilasciati dal Gse, in base al Dm 5 settembre 2011 e i titoli di efficienza energetica, di cui ai Ddmm 20 luglio 2004 e s.m.i., lo stesso Dm 5 settembre 2011 prevede, all'articolo 6, comma 3, che “gli operatori che hanno avuto accesso ai certificati bianchi ai sensi dei decreti 20 luglio 2004 […] possono accedere ai benefici di cui al presente decreto previa rinuncia al godimento del diritto dell'intero quantitativo dei certificati bianchi ottenuti a valere sulle medesime unità di cogenerazione”;

— in base al Dm 5 settembre 2011, il Gse svolge le attività di istruttoria tecnica connesse alla valutazione dei progetti presentati nell'ambito del medesimo provvedimento, nonché quelle di verifica, ispezione e controllo;

— ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Dm 5 settembre 2011, il Gse ha titolo a vedersi riconosciuti i costi residui sostenuti per l'attuazione degli articoli 8 e 9 del medesimo provvedimento e l'Autorità provvede a definire le modalità per la compensazione del Gse, a carico del conto per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali, posto a copertura del meccanismo dei titoli di efficienza energetica.

Considerato, inoltre, che:

— ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e), del Dm 12 novembre 2011, tra le condizioni economiche che devono essere oggetto di gara per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, sono inclusi gli investimenti in efficienza energetica sugli usi finali di gas naturale, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica ai sensi dei Ddmm 20 luglio 2004 e s.m.i. e che risultano addizionali rispetto agli obiettivi annuali del distributore;

— il Dm 12 novembre 2011 prevede che le modalità operative per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera e) e dall'articolo 8, comma 6, siano definite dall'Autorità;

— ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia di titoli di efficienza energetica l'Autorità, tra l'altro, verifica il conseguimento degli obiettivi in capo ai soggetti obbligati, definisce e dispone l'erogazione del contributo tariffario riconosciuto ai soggetti obbligati adempienti in coerenza con i criteri generati stabiliti dalla normativa, predispone e pubblica un rapporto annuale e due rapporti statistici intermedi sul meccanismo;

— ai fini di un'efficace gestione e regolazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, l'Autorità effettua un costante monitoraggio del suo funzionamento ed elabora previsioni sul grado di conseguimento degli obiettivi nazionali previsti per gli anni futuri; e che queste previsioni vengono anche incluse nei rapporti, di cui al precedente alinea, al fine di rendere trasparente l'evoluzione prevista del meccanismo per gli operatori e le istituzioni interessate;

— con le Linee guida, approvate con la deliberazione EEN 9/11, l'Autorità ha integrato la regolazione tecnica del meccanismo dei Tee, per tener conto di alcune disposizioni del Dm 5 settembre 2011;

— alcune delle disposizioni del Dm 5 settembre 2011 possono comportare la necessità di adeguamenti della regolazione tecnica ed economica del meccanismo dei Tee;

— le disposizioni del Dm 5 settembre 2011, in materia di divieto di cumulo tra Tee e certificati bianchi rilasciati dal Gse in attuazione del medesimo decreto, rendono necessario individuare le procedure e modalità operative più idonee per consentire, al Gse, l'accesso alle informazioni necessarie per effettuare le verifiche e i controlli del caso;

— le disposizioni del Dm 5 settembre 2011 rendono, altresì, opportuno e necessario il monitoraggio, da parte dell'Autorità, degli impatti di tali disposizioni sul funzionamento complessivo del meccanismo dei titoli di efficienza energetica.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

— avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti per l'adeguamento della regolazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica ad alcune disposizioni del decreto ministeriale 5 settembre 2011, nonché per consentire un efficace monitoraggio degli impatti di tali disposizioni sul medesimo meccanismo dei Tee;

— individuare le procedure e modalità operative più idonee per consentire al Gse l'accesso alle informazioni necessarie per effettuare le verifiche del rispetto del divieto di cumulo tra Tee e certificati bianchi emessi dallo stesso Gse in attuazione del Dm 5 settembre 2011

 

Delibera

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti per l'adeguamento della regolazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica ad alcune disposizioni del decreto ministeriale 5 settembre 2011, in materia di sostegno economico della cogenerazione ad alto rendimento, nonché per consentire un efficace monitoraggio degli impatti di tali disposizioni sul medesimo meccanismo dei Tee;

2. di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al punto 1, dei seguenti obiettivi generali:

a. tenere traccia, in modo efficace, dell'impatto dell'attuazione del Dm 5 settembre 2011 sul funzionamento e sui risultati del meccanismo dei titoli di efficienza energetica;

b. preservare la capacità del meccanismo dei Tee di contabilizzare, in modo trasparente e attendibile, le riduzioni dei consumi delle diverse forme di energia conseguite nell'ambito del meccanismo a livello nazionale;

3. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione consumatori e utenti dell'Autorità;

4. di conferire, altresì, mandato al Direttore della Direzione consumatori e utenti dell'Autorità per individuare, anche attraverso confronti tecnici con gli uffici del Gse e, definire, le procedure e modalità operative più idonee per consentire, al Gse, l'accesso alle informazioni necessarie per effettuare le verifiche del divieto di cumulo tra titoli di efficienza energetica e certificati bianchi, riconosciuti dallo stesso Gse ai sensi del Dm 5 settembre 2011;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.