Energia
Normativa Vigente

Delibera Autorità energia 11 ottobre 2012, n. 408/2012/R/EFR

Disposizioni per la ripartizione 2013 degli obiettivi di risparmio energetico attraverso i certificati bianchi

Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 11 ottobre 2012, n. 408/2012/R/EFR

Disposizioni essenziali ai fini della ripartizione degli obiettivi nazionali da conseguirsi nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, per l'anno 2013

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 11 ottobre 2012

Visti:

— la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/1995);

— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: Dlgs 79/1999);

— il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: Dlgs 164/2000);

— il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: Dlgs 115/2008);

— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: Dlgs 28/2011);

— il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: Dpr 445/2000);

— il decreto del Ministero delle attività produttive 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e il decreto del Ministero delle attività produttive 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Dm 20 luglio 2004);

— il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 di revisione e aggiornamento dei Dm 20 luglio 2004 (di seguito: Dm 21 dicembre 2007);

— il decreto ministeriale 4 agosto 2011 e il decreto ministeriale 5 settembre 2011 in materia di cogenerazione ad alto rendimento;

— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2007, n. 344/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito deliberazione 344/07);

— la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);

— la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11 (di seguito: deliberazione EEN 9/11);

— il Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia, pubblicato, nel giugno 2010, dal Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione della direttiva 2009/28/Ce (di seguito: Pan 2010);

— il Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica 2011, di cui alla direttiva 2006/32/Ce (di seguito: Paee 2011);

— il Quinto e il Sesto Rapporto annuale dell'Autorità sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica, pubblicati nel mese di marzo 2011, PAS 7/11 e di marzo 2012, 70/2012/I/efr (di seguito: Quinto e Sesto Rapporto);

— la comunicazione in data 4 ottobre 2012 (prot. Autorità 30655 del 5 ottobre 2012), inviata dal Direttore della Direzione consumatori e utenti dell'Autorità al Direttore generale della Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica del Ministero dello sviluppo economico, in materia di previsioni sulle emissioni future di titoli di efficienza energetica generabili dai progetti già presentati.

Considerato che:

— l'articolo 2, comma 5, del Dm 21 dicembre 2007, prevede che con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro il 31 dicembre 2011, siano determinati gli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'articolo 9, comma 1, del Dlgs 79/1999 e all'articolo 16, comma 4, del Dlgs 164/00 per gli anni successivi al 2012;

— l'articolo 2, comma 8, del Dm 21 dicembre 2007, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, qualora non sia stato emanato il provvedimento di cui al precedente alinea, l'Autorità non accetta la presentazione di ulteriori richieste di verifica e certificazione dei risparmi e procedere al ritiro dei titoli di efficienza energetica (o certificati bianchi, di seguito: Tee) generati dai progetti già realizzati, provvedendo ad erogare ai soggetti titolari un contributo tariffario pari alla media delle transazioni di mercato registrate nel triennio 2010-2012 decurtata del 5%;

— l'articolo 7, comma 1, lettere a), del Dlgs 115/2008 e l'articolo 29, comma 1, lettera a) del Dlgs 28/2011 hanno successivamente disposto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito per i profili di competenza il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica si raccordano agli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, del Dlgs 115/2008, tenuto conto della graduale introduzione di obblighi anche in capo alle società di vendita di energia al dettaglio prevista dalla lettera b) dell'articolo 7, comma 1, del Dlgs 115/2008;

— l'articolo 7, comma 2, del Dlgs 115/2008 dispone che nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo Dlgs, si applicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma 1 del Dlgs 79/1999 e dell'articolo 16, comma 4, del Dlgs 164/2000;

— l'articolo 7, comma 4, del Dlgs 115/08, dispone che l'Autorità provvede, tra l'altro, alla verifica del rispetto delle regole da parte dei soggetti ai quali possono essere rilasciati titoli di efficienza energetica e del conseguimento degli obiettivi da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo, applicando, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/1995.

Considerato, inoltre, che:

— il Dm 21 dicembre 2007, all'articolo 2, commi 1 e 2, dispone che per ciascuno degli anni successivi al 2007 sono soggetti agli obblighi, di cui ai Dm 20 luglio 2004, come successivamente modificati dal medesimo provvedimento (di seguito Dm 20 luglio 2004), i distributori che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali, e all'articolo 1, comma 5, ha disposto che con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, siano definite le modalità di applicazione dei Dm 20 luglio 2004 ai distributori alla cui rete di distribuzione sono connessi un numero di clienti finali inferiore a tale soglia;

— l'articolo 3, commi 1 e 2, del Dm 21 dicembre 2007, dispone che le quote degli obiettivi nazionali di cui al medesimo decreto, assegnate a ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica/di gas naturale, siano determinate dal rapporto tra l'energia elettrica/il gas naturale distribuiti dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica/il gas naturale complessivamente distribuiti sul territorio nazionale dai soggetti di cui ai medesimi commi, determinate e comunicate annualmente dall'Autorità, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso.

Considerato, altresì, che:

— il Pan 2010 ha definito in termini quantitativi, anno per anno fino al 2020, gli sforzi che devono essere compiuti dal Paese per ridurre i consumi finali lordi e per incrementare la quota di copertura degli stessi da parte delle fonti rinnovabili termiche;

— il Dm 5 settembre 2011 ha introdotto un nuovo regime di sostegno economico per la cogenerazione ad alto rendimento basato sui Tee;

— il Dlgs. 28/2011 ha definito alcuni degli strumenti incentivanti per perseguire il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Pan 2010, confermando il ruolo anche del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, ma al contempo prevedendo modificazioni del suo perimetro applicativo, che ancora non sono state definite nei loro dettagli e divenute operative;

— con la deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento delle Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti da incentivare nell'ambito del meccanismo dei Tee (di seguito: nuove Linee guida), la cui entrata in vigore dal 1° novembre 2011, secondo le attese dell'Autorità, si è già mostrata efficace per stimolare la presentazione di nuovi progetti di incremento dell'efficienza energetica e di impiego delle fonti rinnovabili negli usi finali.

Ritenuto che:

— nelle more della definizione, con i previsti decreti ministeriali, degli obiettivi nazionali di risparmio energetico da conseguirsi nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica negli anni successivi al 2012 e dell'eventuale estensione degli obblighi di risparmio energetico a soggetti ulteriori rispetto a quelli oggi obbligati, al fine di assicurare una tempestiva ripartizione di tali obiettivi tra i soggetti obbligati, sia opportuno e necessario avviare la raccolta dei dati che sono funzionali ad effettuare tale ripartizione, limitatamente ai distributori di energia elettrica e di gas naturale che avevano connessi alla propria rete di distribuzione almeno 50.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2011, rimandando l'eventuale integrazione di tale raccolta alla pubblicazione dei suddetti decreti ministeriali.

Ritenuto, altresì, che:

— l'Autorità potrebbe valutare la necessità di fissare un obiettivo nazionale "de minimis" per l'anno 2013, qualora i decreti ministeriali, di cui al precedente alinea, non venissero emanati in tempo utile a garantire la prosecuzione di una piena operatività del meccanismo dei Tee anche dopo il 31 dicembre 2012 e di evitare la necessità di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 8, del Dm 21 dicembre 2007, in ragione dei seguenti principali effetti negativi che deriverebbero da tale scenario:

• acuirsi del rischio di un deficit di offerta di Tee, a fronte degli obiettivi che rimangono ancora da conseguire entro i termini temporali massimi previsti dall'attuale normativa (31 maggio 2013 per le compensazioni delle quote residue dell'obiettivo 2011 e per il conseguimento di almeno il 60% di quello 2012, e 31 maggio 2014 per la compensazione della quota residua dell'obiettivo 2012);

• discriminazioni tra interventi e operatori che deriverebbero dall'attuazione del richiamato articolo 2, comma 8 del Dm 21 dicembre 2007, non essendo tale meccanismo applicabile a tutte le tipologie di progetto;

•  possibilità che il meccanismo di cui al precedente alinea comporti oneri ingiustificati in bolletta, dal momento che prevede che, in assenza di obiettivi dal 1° gennaio 2013, i Tee generati dai progetti precedentemente presentati debbano essere ritirati dall'Autorità erogando ai soggetti titolari un contributo tariffario pari alla media delle transazioni di mercato registrate nel triennio 2010-2012 decurtata del 5%;

— nel frattempo, nello spirito di una leale collaborazione interistituzionale, sia opportuno proporre, nell'allegato A al presente provvedimento, i principali criteri generali che l'Autorità ritiene debbano guidare la definizione, da parte delle autorità competenti, degli obiettivi di risparmio energetico da conseguirsi nell'ambito del meccanismo dei Tee negli anni successivi al 2012, considerato che tali criteri sono già stati indicati, in larga parte, nell'ambito del Quinto e del Sesto Rapporto annuale

 

Delibera

1. di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004, come modificati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, integrate dalle seguenti:

a) autoconsumi dei distributori di energia elettrica sono i consumi dei distributori diversi dagli usi propri della distribuzione di energia elettrica;

b) energia elettrica distribuita da un distributore è l'energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004;

c) usi propri della distribuzione di energia elettrica sono i consumi di energia elettrica dell'impresa distributrice direttamente connessi all'erogazione del servizio di trasporto su reti di distribuzione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Sono soggetti alle disposizioni del presente provvedimento i distributori di energia elettrica e di gas naturale che, alla data del 31 dicembre 2011, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione almeno 50.000 clienti finali.

Articolo 3

Dichiarazione del numero di clienti finali serviti e dell'energia distribuita

3.1 Entro il 30 novembre 2012, i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, trasmettono all'Autorità, utilizzando in via esclusiva il sistema web-based accessibile attraverso il protocollo di comunicazione di cui alla deliberazione GOP 35/08 (PDC), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal proprio legale rappresentante recante:

a) il numero di clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre 2011;

b) la quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuita nell'anno 2011.

2. di proporre, nell'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, i principali criteri generali che l'Autorità ritiene debbano guidare la definizione, da parte delle Autorità competenti, degli obiettivi di risparmio energetico da conseguirsi nell'ambito del meccanismo dei Tee negli anni successivi al 2012;

3. di abrogare la deliberazione 28 dicembre 2007, n. 344/07;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e al ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

5. di conferire mandato al Direttore della Direzione consumatori e utenti dell'Autorità per i seguiti di competenza;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Allegato A

Criteri guida per la fissazione degli obiettivi nazionali di risparmio energetico per il meccanismo dei titoli di efficienza energetica nel periodo 2013-2020

Esperienze nazionali e internazionali mostrano come nell'ambito di un meccanismo di incentivazione "quantity based", come quello italiano dei Tee, la fissazione degli obiettivi nazionali costituisca uno dei compiti più delicati per le Amministrazioni competenti, poiché una loro sottostima produrrebbe eccessi di offerta con conseguente perdita del valore economico dei titoli e difficoltà di rientro degli investimenti, mentre una loro sovrastima rispetto agli effettivi potenziali di risparmio indurrebbe tensioni sui prezzi e possibili squilibri economici per i soggetti deputati a conseguire tali obiettivi.

L'Autorità ritiene che per guidare queste decisioni non si possa prescindere da alcune delle scelte già compiute dal Governo negli ultimi due anni e, in particolare, si debba tenere conto di quanto segue:

— il Piano d'azione nazionale sulle fonti rinnovabili del 2010 (Pan) ha definito in termini quantitativi, anno per anno fino al 2020, gli sforzi che devono essere compiuti dal Paese sia per ridurre i consumi finali lordi, sia per incrementare la quota di copertura degli stessi da parte delle fonti rinnovabili termiche ed elettriche;

— con il Dlgs n. 28/2011 il perimetro applicativo del meccanismo dei Tee è stato da un lato ampliato (prevedendo la possibilità di certificare anche i risparmi conseguiti con interventi nel settore dei trasporti e di contabilizzare ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali anche alcuni interventi di efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale) e dall'altro ristretto (prevedendo che gli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e quelli di efficienza energetica di piccole dimensioni beneficeranno del cosiddetto "conto energia termica" e non potranno più concorrere alla formazione dell'offerta di Tee);

— il Dm 5 settembre 2011 sui sistemi di cogenerazione ad alto rendimento (nel seguito: Car), ha dato attuazione al nuovo regime di sostegno economico basato sui Tee, prevedendo che questi possano venire alternativamente emessi e venduti sugli appositi mercati oppure ritirati direttamente dal Gse (e successivamente contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi dei Tee nazionali di risparmio energetico);

— da ultimo, con diversi provvedimenti governativi emanati nel prima metà del 2012, il meccanismo delle detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è stato prolungato fino al 30 giugno 2013 e sono stati complessivamente ridisegnati gli schemi d'incentivazione per le fonti rinnovabili elettriche.

Queste recenti evoluzioni del quadro normativo evidenziano la volontà del Governo di raggiungere gli obiettivi definiti nel Pan tramite una molteplicità di strumenti, tra loro molto diversi per natura, tipologie tecnologiche e potenziali utilizzatori.

In questo quadro, risulta cruciale il coordinamento tra i diversi strumenti, al fine di ridurre sia i rischi di inadempienza agli obiettivi, sia gli oneri che ricadono sugli utenti del sistema energetico. In particolare si ritiene che la definizione degli obiettivi nazionali per il meccanismo dei Tee con riferimento al periodo 2013-2020 debba avvenire tenendo conto dei seguenti criteri:

— l'entità degli obiettivi nazionali futuri deve essere commisurata al reale ambito di applicazione "residuale" del meccanismo dei Tee — in termini di settori e tipologie tecnologiche — che deriva dalle scelte già compiute per i sistemi Car e da quelle in via di definizione per l'avvio del nuovo "conto energia termica";

— per ridurre al minimo sia rischi di sovrapposizione tra ambiti di applicazione dei diversi strumenti incentivanti, sia quelli di cumulabilità tra gli stessi (anche in considerazione della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato), i contorni di tali ambiti dovrebbero venire definiti tramite una precisa mappatura che consideri sia i settori di intervento (ad esempio: residenziale, industriale, terziario, pubblica amministrazione, agricoltura, trasporti), sia le funzioni energetiche rese (ad esempio: climatizzazione, usi di processo, illuminazione, trasporto); questa mappatura degli ambiti applicativi consentirebbe al contempo di evitare distorsioni tra tecnologie tra loro concorrenti per svolgere la medesima funzione, e di agevolare il monitoraggio relativo all'effettivo rispetto degli scenari evolutivi descritti nel Pan;

— in considerazione della lunghezza dell'orizzonte sul quale è necessario fissare obiettivi nazionali di risparmio (per coerenza con il quadro di impegni a livello europeo) e dell'esperienza maturata negli oltre sette anni di funzionamento del meccanismo dei Tee, è opportuno prevedere un maggior grado di flessibilità rispetto al passato; ad esempio, si ritiene utile valutare l'opportunità di definire obiettivi nazionali su base pluriennale (ripartendo il periodo 2013-2020 in più tranches pluriennali) e di prevedere un grado di "elasticità" (ad esempio ±10-20%) al fine di consentire un certo tasso di adeguamento degli obiettivi in funzione della distanza misurata rispetto agli scenari previsti dal Pan 2010 per rispettare gli impegni europei e dei risultati raggiunti anche con gli altri strumenti — sia quelli di sostegno economico sia quelli di orientamento del mercato (market tranformation) tramite la fissazione di standard minimi di efficienza e sistemi di etichettatura energetica. Questo eventuale passaggio ad obiettivi pluriennali dovrà essere accompagnato da una coerente revisione della regolazione economica del meccanismo (contributo tariffario) e dei principi generali che governano il suo modello di enforcement (sanzioni per inadempienza agli obiettivi), nonché dall'introduzione di opportuni meccanismi di monitoraggio periodico dei progressi compiuti rispetto all'obiettivo finale.