Delibera Autorità energia 10 gennaio 2013, n. 1/2013/R/EFR
Disposizioni sul trasferimento al Gse dei compiti in materia di gestione del meccanismo dei certificati bianchi
Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 10 gennaio 2013, n. 1/2013/R/EFR
(Pubblicata sul sito dell'Autorità il 17 gennaio 2013)
Prime misure urgenti per il trasferimento alla società Gestore dei servizi energetici Spa delle attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti presentati nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Nella riunione del 10 gennaio 2013
Visti:
— la legge 7 agosto 1990, n. 241;
— la legge istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/1995);
— il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: Dlgs 28/2011);
— i decreti interministeriali 20 luglio 2004 in materia di titoli di efficienza energetica (nel seguito anche certificati bianchi);
— il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 di revisione e aggiornamento dei decreti interministeriali 20 luglio 2004 di cui al precedente alinea;
— il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (di seguito: Dm 28 dicembre 2012);
— la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06;
— la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08;
— la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11 (di seguito: Linee guida);
— la deliberazione dell'Autorità 7 giugno 2012, 239/2012/A/efr (di seguito: deliberazione 239/2012/A/efr);
— la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2012, 449/2012/A/efr (di seguito: deliberazione 449/2012/A/efr).
Considerato che:
— l'articolo 29, comma 1, lettera b), del Dlgs 28/2011, ha disposto il passaggio alla società Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito: Gse) dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, rimandandone l'attuazione a successivi decreti ministeriali;
— l'articolo 5, comma 1, del Dm 28 dicembre 2012 prevede che "in attuazione di quanto previsto dal Dlgs 28/2011, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi è trasferita al Gse";
— l'articolo 5, comma 2, del Dm 28 dicembre 2012 prevede che "ai fini di quanto disposto dal comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas trasferisce al Gse, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, tutte le informazioni disponibili per ciascun progetto presentato nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi e rende operativo l'utilizzo delle banche dati e degli altri strumenti gestionali esistenti, necessari a dare continuità all'azione amministrativa, assicurando allo stesso Gse, attraverso i propri Uffici, assistenza tecnica nell'attività di valutazione e certificazione dei risparmi per il primo anno di attuazione del presente decreto";
— lo stesso articolo 5, comma 2, del Dm 28 dicembre 2012 prevede che "l'Autorità per l'energia elettrica e il gas garantisce la valutazione e la certificazione dei risparmi correlati alle richieste presentate prima della data del trasferimento della gestione al Gse, e conclude i procedimenti amministrativi relativi ai progetti e alle richieste in corso di valutazione alla data di entrata in vigore del presente decreto per i quali sia stata completata alla medesima data l'istruttoria tecnica, possibilmente entro il termine di cui al comma 1";
— il Dm 28 dicembre 2012 è stato pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 gennaio 2013 ed è dunque entrato in vigore in data 3 gennaio 2013;
— con deliberazione 239/2012/A/efr, l'Autorità, nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del Dlgs 28/11, ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 l'avvalimento dell'Enea per lo svolgimento di attività a supporto della valutazione e certificazione dei progetti di risparmio energetico presentati nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica;
— con deliberazione 449/2012/A/efr, nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del Dlgs 28/2011, l'Autorità ha stipulato una convenzione con la società Ricerca del sistema energetico Spa (di seguito: Rse) per lo svolgimento di attività a supporto della valutazione e certificazione dei progetti di risparmio energetico presentati nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica.
Considerate le funzioni consultive, di regolazione, monitoraggio e verifica che rimangono in capo all'Autorità ai sensi del quadro normativo sul meccanismo dei certificati bianchi, come modificato dal Dm 28 dicembre 2012.
Considerato che:
— durante i lavori istruttori degli Uffici dell'Autorità per l'attuazione del disposto dell'articolo 5, comma 2, del Dm 28 dicembre 2012, si è peraltro riscontrato un generale consenso del Gse sulla formulazione di uno schema di accordo operativo per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, riportato in allegato (di seguito: allegato A).
Ritenuto necessario:
— adottare misure urgenti per assicurare l'efficace attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 2, del Dm 28 dicembre 2012.
Ritenuto, inoltre, necessario:
— individuare, nel dettaglio, le attività, le informazioni, i dati, gli altri strumenti gestionali esistenti e necessari a dare continuità all'azione amministrativa, che devono essere oggetto del trasferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del Dm 28 dicembre 2012 (di seguito: il trasferimento);
— definire i criteri e le modalità principali per l'efficace attuazione di tale trasferimento; e che tali criteri siano desumibili dallo schema di accordo operativo di cui all'allegato A;
— definire i contenuti e i criteri generali per l'attuazione di quanto ulteriormente previsto dall'articolo 5, comma 2, del Dm 28 dicembre 2012 in materia di assistenza tecnica degli Uffici dell'Autorità al Gse per il primo anno di attuazione del Dm 28 dicembre 2012;
— assicurare che, anche successivamente alla completa attuazione del disposto dell'articolo 5, commi 1 e 2, del Dm 28 dicembre 2012, il Gse garantisca all'Autorità l'accesso a tutte le informazioni e tutti i dati necessari all'esercizio delle funzioni di sua competenza.
Ritenuto, inoltre, necessario:
— al fine di dare ordinata ed efficace attuazione a quanto disposto dal richiamato articolo 5, comma 2, del Dm 28 dicembre 2012, interrompere entro il 17 gennaio 2013, l'operatività di tutti sistemi informativi on line disponibili sul sito internet dell'Autorità e preposti alla presentazione di proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo, richieste di verifica e certificazione dei risparmi, richieste preliminari di verifica di conformità, accreditamenti nuovi e modifiche dei dati anagrafici di società di servizi energetici e soggetti con energy manager, contratti bilaterali, definiti ai sensi delle Linee guida e della deliberazione 345/07;
— al fine di evitare il rischio che la sospensione, di cui al precedente alinea, comporti per gli operatori l'impossibilità di rispettare tali scadenze relative a procedimenti amministrativi aperti o quelle previste dalla regolazione per la presentazione di nuovi progetti e richieste di verifica e certificazione, sospendere, dalla medesima data di cui al precedente alinea e fino alla riattivazione dei sistemi informativi di cui sopra da parte del Gse (prevista dal decreto entro il 2 febbraio 2013), i termini relativi all'invio di comunicazioni da parte degli operatori nell'ambito di procedimenti aperti inerenti proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo e richieste di verifica e certificazione, alla presentazione di nuove richieste di verifica e certificazione o di richieste successive alla prima;
— prorogare di 30 giorni i termini di cui all'articolo 6, comma 4, delle Linee guida per le proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo presentate fino al 2 febbraio 2013, al fine di evitare il rischio di una approvazione per silenzio-assenso di progetti per i quali l'Autorità o (successivamente al trasferimento delle attività di cui al comma 1 del medesimo articolo) il Gse non abbiano potuto effettuare una completa istruttoria per effetto di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del Dm 28 dicembre 2012;
— dare mandato al Direttore della Direzione consumatori e utenti dell'Autorità per stipulare con il Gse, entro il 15 gennaio 2013, un accordo operativo per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del Dm 28 dicembre 2012 sulla base dello Schema di accordo operativo di cui all'allegato A, nonché per tutti gli ulteriori atti ed azioni di competenza per l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento, inclusa l'eventuale costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico tra gli uffici dell'Autorità e il Gse, e per assicurare che, anche successivamente alla completa attuazione del disposto dell'articolo 5, commi 1 e 2, del Dm 28 dicembre 2012, il Gse garantisca all'Autorità l'accesso a tutte le informazioni e tutti i dati necessari all'esercizio delle funzioni di sua competenza
Delibera
1. di approvare lo Schema di accordo operativo, predisposto dagli Uffici dell'Autorità, recante elementi per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 2, del Dm 28 dicembre 2012, (allegato A);
2. di interrompere, entro il 17 gennaio 2013, l'operatività di tutti sistemi informativi on line disponibili sul sito internet dell'Autorità e preposti alla presentazione di proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo, richieste di verifica e certificazione dei risparmi, richieste preliminari di verifica di conformità, accreditamenti nuovi e modifiche dei dati anagrafici di società di servizi energetici e soggetti con obbligo di energy manager, contratti bilaterali, definiti ai sensi delle Linee guida e della deliberazione 345/07;
3. di sospendere, conseguentemente, dalla data di cui al precedente alinea e fino alla riattivazione dei sistemi informativi di cui sopra da parte del Gse, i termini relativi all'invio di comunicazioni da parte degli operatori nell'ambito di procedimenti aperti inerenti proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo e richieste di verifica e certificazione, alla presentazione di nuove richieste di verifica e certificazione o di richieste successive alla prima definite ai sensi delle Linee guida;
4. di prorogare di 30 giorni i termini di cui all'articolo 6, comma 4, delle Linee guida per le proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo presentate fino al 2 febbraio 2013;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione consumatori e utenti dell'Autorità per definire d'intesa con il Gse, entro il 15 gennaio 2013, un accordo operativo per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del Dm 28 dicembre 2012 sulla base dello Schema di cui al punto 1, nonché per tutti gli ulteriori atti ed azioni di competenza per l'attuazione di quanto previsto nel presente provvedimento, inclusa l'eventuale costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico tra gli uffici dell'Autorità e del Gse – nonché per garantire che, anche successivamente alla completa attuazione del disposto dell'articolo 5, comma 2, del Dm 28 dicembre 2012, il Gse assicuri all'Autorità l'accesso a tutte le informazioni e tutti i dati necessari all'esercizio delle funzioni di sua competenza;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello sviluppo economico, dei trasporti e delle infrastrutture, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla società Gestore dei servizi energetici Spa;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
Allegato A
Schema di accordo operativo per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012
Articolo 1
Finalità e oggetto
1.1 Il presente allegato persegue la finalità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 2, del Dm 28 dicembre 2012.
1.2 L'allegato identifica le attività, le responsabilità e gli oneri dell'Autorità e del Gestore dei servizi energetici (di seguito: Gse) per perseguire la finalità di cui al precedente comma 1.1.
Articolo 2
Trasferimento di banche dati e sistemi gestionali per l'efficienza energetica
2.1 Entro il 18 gennaio 2013, la Direzione Consumatori e utenti provvede a separare dal resto delle funzionalità necessarie al funzionamento dei sistemi dell'Autorità per le proprie finalità istituzionali e a trasferire al Gse l'attuale sistema applicativo dedicato alla gestione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito: Sistema efficienza energetica), ad esclusione delle funzionalità relative all'Anagrafica operatori a cui il Sistema efficienza energetica è attualmente collegato (funzionalità di accesso e creazione/modifica degli operatori). Inoltre, la Direzione consumatori e utenti provvede a trasferire al Gse la copia (dump) della base di dati aggiornata alla data dell'operazione di separazione, contenente tutte le informazioni gestite dal Sistema efficienza energetica, e la documentazione disponibile di detto sistema comprese le specifiche tecniche e funzionali.
2.2 Dell'avvenuto trasferimento di cui al comma 2.1 viene data verbalizzazione. Il perimetro del Sistema trasferito non richiede acquisizione di licenze e include (nel seguito: il software):
a) tutto il codice sorgente (e la relativa documentazione tecnica) relativo alla cosiddetta "interfaccia aziende": applicativo web che sovraintende alla presentazione delle istanze (richieste di verifica e certificazione, proposte di progetto e di programma di misura, richieste di verifica preliminare di conformità) da parte dei soggetti titolari dei progetti ("front-end");
b) tutto il codice sorgente (e la relativa documentazione tecnica) relativo alla cosiddetta "interfaccia di valutazione": applicativo web che sovrintende alla valutazione delle istanze da parte dei soggetti preposti ("back-end") e alla trasmissione delle autorizzazioni all'emissione di Tee alla società Gestore dei mercati energetici Spa (files XML);
c) l'intera banca-dati (e la relativa documentazione tecnica) che raccoglie tutte le informazioni quantitative e qualitative per ciascun progetto presentato fino alla chiusura del sistema gestito dall'Autorità, ivi inclusi i dati anagrafici dei soggetti titolari di progetto e dei soggetti che, pur essendo rimasti inattivi fino a quella data, si sono accreditati in qualità di società di servizi energetici (Sse) e soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager (Sem).
2.3 La Direzione consumatori e utenti trasferisce al Gse la misura funzionale (metodo IFPUG) del software trasferito, per il cui valore nulla è dovuto dal Gse all'Autorità. L'Autorità e il Gse sostengono ciascuno i propri oneri del trasferimento del Sistema efficienza energetica.
Articolo 3
Gestione delle attività di sviluppo e manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva del software
3.1 Dal 2 febbraio 2013 le attività di sviluppo e di manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva del software sono di responsabilità del Gse.
3.2 Pertanto, l'Autorità non assume alcun impegno relativo ad attività di sviluppo e di manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva del software oggetto del trasferimento, e in particolare:
a) di nuove schede tecniche, incluse quelle approvate con il Dm 28 dicembre 2012, e di aggiornamento di quelle in vigore;
b) delle funzionalità di reportistica, che non sono incluse nel perimetro di cessione e per le quali vale quanto previsto al successivo articolo 6.
3.3 Per permettere la continuità amministrativa, ove richiesto dal Gse, l'Autorità predispone una funzionalità di base per l'accesso e la creazione/modifica delle tipologie di operatori del Sistema già presenti nella base dati trasferita in modo da rendere utilizzabile in modo autonomo il sistema oggetto di separazione di cui al comma 2.1.
3.4 La Direzione consumatori e utenti garantisce al Gse l'accesso (tramite webservices) alle medesime informazioni dell'Anagrafica dei distributori di energia elettrica e di gas naturale dell'Autorità già rese disponibili al Gestore dei mercati energetici per lo svolgimento delle operazioni di sua competenza.
Articolo 4
Gestione della infrastruttura hardware che ospita banche dati e applicativi
4.1 La Direzione Consumatori e utenti comunica al Gse i requisiti minimi per garantire un'adeguata prestazione del Sistema Efficienza energetica tenendo conto dei livelli storici di accesso e utilizzo dello stesso sistema.
4.2 Qualora il Gse riscontri una non immediata interoperabilità del sistema Efficienza energetica con gli attuali applicativi Gse, i servizi di hosting possono essere erogati dall'Autorità per un periodo transitorio non superiore a 90 giorni a decorrere dal 2 febbraio 2013. In tal caso, il Gse comunica alla Direzione Consumatori e utenti' la data per la disponibilità della propria infrastruttura e propone un programma di migrazione.
4.3 Durante l'eventuale periodo transitorio di cui al comma 4.2, le attività di esercizio dell'infrastruttura hardware sono di responsabilità dell'Autorità. Terminato tale periodo, le medesime attività sono di responsabilità del Gse.
4.4 L'Autorità non richiede la copertura degli oneri relativi al suddetto periodo transitorio.
Articolo 5
Gestione delle attività di assistenza remota agli utenti del sistema informativo
5.1 Entro il 17 gennaio 2013 l'Autorità disattiva i servizi interattivi relativi al meccanismo dei titoli di efficienza energetica disponibili sul proprio sito internet e i servizi di helpdesk (assistenza remota agli utenti del sistema informativo).
5.2 Il Gse comunica alla Direzione consumatori e utenti i riferimenti (numero verde e indirizzo mail dedicato) a cui reindirizzare le richieste che potrebbero pervenire al call center dell'Autorità dopo la data di cui sopra, nonché il link del proprio portale internet a cui reindirizzare eventuali richieste di accesso al sito internet dell'Autorità in tema di titoli di efficienza energetica.
Articolo 6
Gestione degli attuali strumenti di estrazione e interrogazione dei dati
6.1 Dal momento che l'attuale sistema di reportistica dell'Autorità per l'estrazione e interrogazione dei dati del Sistema efficienza energetica è basato su una piattaforma proprietaria, tale sistema non è incluso nel trasferimento. In via provvisoria, al fine di supportare il Gse nella fase iniziale delle proprie attività e per la creazione di un proprio sistema di reportistica, la Direzione consumatori e utenti rende disponibili a quest'ultimo i propri report su base settimanale per un periodo condiviso con il Gse. L'Autorità non richiede la copertura degli oneri relativi al suddetto periodo.
6.2 Al fine di mantenere l'operatività del sistema di reportistica dell'Autorità necessario all'esercizio delle funzioni di competenza di quest'ultima, e al fine di consentire l'invio al Gse dei report di cui al comma 6.1, il Gse provvede a fornire alla Direzione consumatori e utenti, secondo modalità e tempistiche condivise, un opportuno sistema di reportistica, inclusa la disponibilità di copie complete della propria base di dati.
Articolo 7
Assistenza tecnica nell'attività di valutazione e certificazione dei risparmi energetici
7.1 Nel corso del primo anno di attuazione del Dm 28 dicembre 2012 la Direzione consumatori e utenti prosegue e conclude il programma di attività formativa degli Uffici del Gse già avviato nei mesi precedenti in preparazione del trasferimento delle attività di cui all'all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 28/2011.
7.2 Tale programma si protrae attraverso una serie di incontri formativi ad hoc mirati al completamento del trasferimento di competenze tecniche per la gestione, la valutazione e certificazione dei risparmi correlati ai progetti presentati nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica ai sensi delle Linee guida di cui alla deliberazione dell'Autorità EEN 9/11 del 27 ottobre 2011, e di quelle inerenti l'utilizzo dei relativi strumenti informatici, per un massimo di 10 incontri, inclusa l'eventuale ripetizione delle 5 sessioni formative già organizzate dalla Direzione consumatori e utenti nel corso del 2011 e del 2012 con il personale Gse.
7.3 Eventuali ulteriori esigenze di assistenza tecnica al Gse nell'attività di valutazione e certificazione dei risparmi energetici svolta da quest'ultimo nel corso del primo anno di attuazione del Dm 28 dicembre 2012 verranno riscontrate dalla Direzione Consumatori e utenti nel limite massimo di 10 incontri.
Articolo 8
Gestione delle richieste presentate prima della data di trasferimento dell'attività al Gse e conclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Dm 28 dicembre 2012
8.1 L'Autorità garantisce la valutazione e la certificazione dei risparmi correlati alle richieste presentate prima del trasferimento della gestione al Gse e conclude i procedimenti amministrativi relativi ai progetti e alle richieste in corso di valutazione al 3 gennaio 2013 per i quali alla medesima data era stata completata l'istruttoria tecnica, possibilmente entro il 2 febbraio 2013.
8.2 Il 2 febbraio 2013 la Direzione consumatori e utenti provvede a trasferire al Gse una copia (dump) della base di dati aggiornata alla stessa data.