Determina Autorità energia 30 giugno 2014
Definizione, in materia di titoli di efficienza energetica, del contributo tariffario definitivo per l'anno d'obbligo 2013 e del contributo tariffario preventivo per l'anno d'obbligo 2014
Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Determina Autorità energia 30 giugno 2014
Il Direttore della Direzione mercati dell'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Visti:
— la direttiva 2012/27/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, in corso di recepimento;
— la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
— il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
— il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” e il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;
— il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2007, recante “Revisione a aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili”;
— il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011;
— il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012) e, in particolare, gli articoli 8 e 9;
— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 maggio 2006, n. 98/06 (di seguito: deliberazione 98/06);
— la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2014, 13/2014/R/EFR (di seguito: deliberazione 13/2014/R/EFR);
— la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2014, 107/2014/R/EFR (di seguito: deliberazione 107/2014/R/EFR).
Considerato che:
— nel definire i nuovi obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico che devono essere perseguiti attraverso il meccanismo dei certificati bianchi per il periodo 2013-2016, il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 ha anche modificato quanto precedentemente disposto dal decreto interministeriale 21 dicembre 2007 in merito al contributo tariffario da riconoscere ai distributori di energia elettrica e gas annualmente ottemperanti agli obblighi loro imposti; in particolare l'articolo 9 ha previsto che il contributo tariffario unitario sia opportunamente aggiornato in modo tale da riflettere, diversamente da prima, l'andamento del prezzo dei certificati bianchi riscontrato sul mercato;
— anche in considerazione di quanto sopra, con la deliberazione 13/2014/R/EFR, l'Autorità ha definito nuove modalità di determinazione e di erogazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori soggetti agli obblighi, in sostituzione delle modalità approvate con la deliberazione 98/06, vigenti fino all'anno d'obbligo 2012 (terminato il 31 maggio 2013);
— in particolare, con la deliberazione 13/2014/R/EFR, l'Autorità ha:
• introdotto il contributo tariffario unitario preventivo avente la finalità, almeno dal punto di vista teorico, di fornire indicazioni preliminari di prezzo. Esso, a partire dall'anno d'obbligo 2014, è pari al contributo tariffario definitivo riferito all'anno d'obbligo precedente, aggiornato sulla base della metà della media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per i clienti finali domestici in relazione alla spesa per l'energia elettrica, il gas naturale e il gasolio da riscaldamento, rispetto ai rispettivi valori medi utilizzati ai fini del calcolo per l'anno precedente;
• definito il contributo tariffario preventivo per l'anno d'obbligo 2013 pari a 96,43 €/Tee, con una metodologia differente rispetto a quella sopra indicata, al fine di ridurre il disequilibrio accumulato nel periodo 2008-2012 tra i prezzi di scambio dei titoli e i contributi allora riconosciuti;
• previsto che il contributo tariffario definitivo per ciascun anno d'obbligo a partire dal 2013 tenga conto del contributo tariffario preventivo fissato per il medesimo anno d'obbligo e della differenza tra il valore medio ponderato dei soli prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato e il medesimo contributo tariffario preventivo;
• dato mandato al Direttore della Direzione mercati dell'Autorità di calcolare e rendere disponibile con propria determinazione, per ogni anno d'obbligo, il valore del contributo tariffario unitario preventivo e definitivo, previa informativa al Collegio dell'Autorità;
— con la deliberazione 107/2014/R/EFR, all'articolo 5, comma 2, l'Autorità ha successivamente previsto che i valori medi unitari delle riduzioni percentuali registrate per i clienti finali domestici in relazione all'energia elettrica, al gas naturale e al gasolio da riscaldamento adottati ai fini della determinazione del contributo tariffario preventivo siano esplicitati, rendendoli così disponibili agli operatori ai fini del loro eventuale utilizzo per la definizione del valore costante riconosciuto, ai sensi dell'articolo 3 della medesima deliberazione, ai titoli di efficienza energetica relativi ai grandi progetti di cui all'articolo 8 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.
Considerato, inoltre, che:
— nel periodo compreso tra giugno 2013 e maggio 2014, il valore medio ponderato degli scambi di titoli di efficienza energetica registrati presso il mercato organizzato è risultato pari a 112,27 €/Tee;
— nel periodo compreso tra il secondo trimestre dell'anno 2013 e il primo trimestre dell'anno 2014, per quanto riguarda l'energia elettrica e il gas naturale, e nel periodo compreso tra aprile 2013 e marzo 2014, per riguarda il gasolio da riscaldamento, i prezzi dell'energia per i clienti finali domestici (parametro E nella formula di aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 13/2014/R/EFR) sono diminuiti in media dello 0,2267%, rispetto ai corrispondenti valori medi utilizzati per la definizione dell'analogo valore riferito all'anno 2013;
— nella riunione del 26 giugno 2014 è stato informato il Collegio dell'Autorità in relazione ai valori del contributo tariffario definitivo per l'anno d'obbligo 2013 nonché del contributo tariffario preventivo per l'anno d'obbligo 2014 risultanti dall'applicazione della deliberazione 13/2014/R/EFR.
Ritenuto opportuno:
— determinare il valore del contributo tariffario definitivo per l'anno d'obbligo 2013, applicando i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione 13/2014/R/EEL, come più puntualmente evidenziato nell'allegato A alla presente determinazione;
— determinare il valore del contributo tariffario preventivo per l'anno d'obbligo 2014, applicando i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 13/2014/R/EEL, come più puntualmente evidenziato nell'allegato B alla presente determinazione
Determina
1. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione 13/2014/R/EEL, il contributo tariffario definitivo in materia di titoli di efficienza energetica per l'anno d'obbligo 2013 è pari a 110,27 €/Tee.
2. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 13/2014/R/EEL, il contributo tariffario preventivo in materia di titoli di efficienza energetica per l'anno d'obbligo 2014 è pari a 110,39 €/Tee.
3. La presente determina viene trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e a Cassa Conguaglio per il settore elettrico.
4. La presente determina è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Allegato A
Calcolo del contributo tariffario definitivo per l'anno d'obbligo 2013
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione 13/2014/R/EEL, il contributo tariffario unitario definitivo CDEFINITIVO per l'anno d'obbligo 2013, espresso in €/Tee e arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali, è calcolato mediante la seguente formula:
CDEFINITIVO(2013) = CPREVENTIVO(2013) + k . [(S(2013) – CPREVENTIVO(2013)]
dove:
— CPREVENTIVO(2013) è il valore, espresso in €/Tee, del contributo tariffario preventivo unitario definito per l'anno d'obbligo 2013, arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali, pari a 96,43 €/Tee come previsto dall'articolo 4, comma 1, della deliberazione 13/2014/R/EEL;
— S(2013) è il valore medio ponderato, espresso in €/Tee, dei prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato nell'anno d'obbligo, in particolare nel periodo compreso tra giugno dell'anno solare (2013) e maggio dell'anno solare (2014), arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali. Tale valore medio ponderato è pari a 112,27 €/Tee;
— k è un parametro adimensionale, pari a:
con:
— β pari a 0,85;
− γ pari a 2,00 €/TEE;
− │S(2013) — CPREVENTIVO(2013)│pari a 15,84 €/Tee
Pertanto, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione 13/2014/R/EEL, il contributo tariffario definitivo in materia di titoli di efficienza energetica per l'anno d'obbligo 2013 è pari a 110,27 €/Tee.
Allegato B
Calcolo del contributo tariffario preventivo per l'anno d'obbligo 2014
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della deliberazione 13/2014/R/EEL, il contributo tariffario unitario preventivo per l'anno d'obbligo 2014, espresso in €/Tee, è calcolato mediante la seguente formula:
CPREVENTIVO(2014) = CDEFINITIVO(2013) . [100 + α. E(2014)] / 100
dove:
— CDEFINITIVO(2013) è il valore del contributo tariffario unitario definitivo per l'anno d'obbligo 2013, arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali, pari a 110,27 €/Tee;
— α è il fattore correttivo definito pari a 0,5;
— E(2014) è la media aritmetica delle riduzioni percentuali, arrotondate con criterio commerciale a due cifre decimali, registrate per i clienti finali domestici per il:
• valore medio della tariffa monoraria D2 dell'energia elettrica venduta ai clienti domestici in regime di maggior tutela con un consumo annuo di 2700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW, al lordo delle imposte, nel secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno solare 2013 e nel primo trimestre dell'anno solare 2014, in base ai dati resi noti trimestralmente dall'Autorità;
• valore medio del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo con un consumo annuale di 1.400 m3, al lordo delle imposte, nel secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno solare 2013 e nel primo trimestre dell'anno solare 2014, in base ai dati resi noti trimestralmente dall'Autorità;
• valore medio del prezzo del gasolio per riscaldamento, al lordo delle imposte, nel periodo compreso tra aprile dell'anno solare 2013 e marzo dell'anno solare 2014 in base ai dati resi noti mensilmente dal Ministero per lo sviluppo economico, rispetto ai rispettivi valori medi utilizzati ai fini del calcolo del termine E(2013)1.
In relazione al calcolo del termine E(2014), si osserva che:
− il valore medio della tariffa monoraria D2 dell'energia elettrica venduta ai clienti domestici in regime di maggior tutela con un consumo annuo di 2.700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW, al lordo delle imposte, è aumentato da 18,38 c€/kWh a 19,09 c€/kWh (+3,86%);
− il valore medio del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo con un consumo annuale di 1.400 m3, al lordo delle imposte, è diminuito da 88,77 c€/m3 a 87,35 c€/m3 (-1,60%);
− il valore medio del prezzo del gasolio per riscaldamento, al lordo delle imposte, è diminuito da 1444,83 €/m3 a 1402,42 €/m3 (-2,94%).
Il termine E(2014), media aritmetica delle riduzioni percentuali appena riportate, risulta pari a +0,2267.
Pertanto, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 13/2014/R/EEL, il contributo tariffario preventivo in materia di titoli di efficienza energetica per l'anno d'obbligo 2014 è pari a 110,39 €/Tee.
Note ufficiali
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione 13/2014/R/efr, ai fini del calcolo del termine E(2013), si era fatto riferimento alle tariffe e ai prezzi nel periodo ottobre 2011 – marzo 2013. In particolare, i valori utilizzati ai fini del calcolo del contributo preventivo per l'anno d'obbligo 2013, sono pari a 88,77 c€/mc in relazione al gas naturale, 18,38 c€/kWh in relazione all'energia elettrica e 1444,83 €/mc in relazione al gasolio da riscaldamento. Tali valori sono riportati nella parte motiva della deliberazione 107/2014/R/EFR.