Delibera Autorità energia 11 dicembre 2014, n. 616/2014/R/EFR
Aggiornamento delle regole di funzionamento del mercato dei certificati bianchi
Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 11 dicembre 2014, n. 616/2014/R/EFR
(Pubblicata sul sito dell'Autorità il 12 dicembre 2014)
L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Nella riunione del 11 dicembre 2014
Visti:
— la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
— la direttiva 2004/39/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (di seguito: direttiva MiFID);
— la direttiva 2009/72/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/Ce);
— il regolamento (Ue) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento Remit);
— il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 115/2008) e, in particolare, l'articolo 7, comma 4;
— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/2011), e, in particolare, l'articolo 29;
— il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
— i decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 luglio 2004, i decreti ministeriali 20 luglio 2004 in materia di titoli di efficienza energetica e, in particolare, l'articolo 10, comma 3 (di seguito: decreti interministeriali 20 luglio 2004);
— il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004";
— il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 dicembre 2012, di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e di potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi;
— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 aprile 2005, n. 67/05, di approvazione delle "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica" ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dei decreti interministeriali 20 luglio 2014 (di seguito: regole di funzionamento del mercato dei Tee);
— la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 203/2012/R/EFR;
— la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2013, 53/2013/R/EFR (di seguito: deliberazione 53/2013/R/EFR), di aggiornamento del regolamento del mercato dei titoli di efficienza energetica nonché del regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica;
— la proposta di aggiornamento delle "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)" (di seguito: regolamento di funzionamento del mercato dei Tee), inviata dalla società Gestore dei mercati energetici Spa (di seguito: Gme) all'Autorità in data 25 novembre 2014 (prot. Autorità n. 34297 del 26 novembre 2014).
Considerato che:
— l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/2008 prevede, tra l'altro, che l'Autorità "approva le regole di funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificati bianchi, proposte dalla Società Gestore del mercato elettrico";
— l'articolo 29, comma 1, lettera b., del decreto legislativo 28/2011 ha confermato le competenze del Gme "sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi";
— con la deliberazione 53/2013/R/EFR, l'Autorità ha approvato la più recente versione del regolamento di funzionamento del mercato dei Tee, entrata in vigore alla data dell'avvenuta pubblicazione sul sito del Gme ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
— al punto 3 della deliberazione 53/2013/R/EFR, l'Autorità ha previsto la possibilità di introdurre limitazioni alla possibilità per gli operatori di operatività nel mercato o tramite contrattazione bilaterale al fine di prevenire o limitare comportamenti speculativi;
— il regolamento Remit si applica ai contratti per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale e ai contratti relativi al trasporto di energia elettrica e gas, inclusi i contratti derivati riguardanti l'energia elettrica e il gas naturale e il loro trasporto; e che, pertanto, non trova applicazione nel caso del mercato dei Tee;
— la normativa finanziaria vigente, in particolare la direttiva MiFID, consente di escludere dal novero degli strumenti finanziari di cui all'allegato 1, sezione C, i contratti relativi ai Tee negoziati sulle piattaforme nazionali in quanto non citati esplicitamente, diversamente dai derivati sui permessi di emissione di CO2, nonché in quanto relativi a prodotti non qualificabili come "derivati"; pertanto nemmeno la normativa finanziaria vigente trova applicazione nel caso del mercato dei Tee;
— in data 2 ottobre 2014, il Gme, mediante la pubblicazione del proprio documento di consultazione n. 06/2014, recante "Proposte di modifica delle regole del mercato dei titoli di efficienza energetica", ha sottoposto alla valutazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Regolamento di funzionamento del mercato dei Tee, alcune proposte di modifica del medesimo regolamento;
— le proposte di cui al precedente alinea sono riconducibili a:
• modifiche finalizzate a promuovere la partecipazione degli operatori alle sessioni di mercato (tra cui la possibilità, per gli operatori, di indicare altri operatori di cui non essere controparte di mercato);
• l'adozione di un sistema di garanzie a totale copertura del controvalore degli acquisti atto ad evitare che la mancata regolazione delle partite economiche non permetta la conclusione delle transazioni;
• l'estensione temporale dell'utilizzo della piattaforma bilaterale del Registro, conseguente al fatto che, disponendo del predetto sistema di garanzie, è possibile ridurre le tempistiche di blocco dei conti sul Registro, necessarie per il completamento delle transazioni concluse in esito allo svolgimento delle sessioni di mercato, e consentire, attraverso la riapertura del Registro, la registrazione delle transazioni bilaterali;
• l'adeguamento delle disposizioni previste in tema di misure disciplinari e di requisiti per l'ammissione al mercato;
— il Gme, a conclusione della consultazione degli operatori, con comunicazione del 25 novembre 2014 ha trasmesso all'Autorità la proposta dell'aggiornamento del regolamento di funzionamento del mercato dei Tee.
Ritenuto opportuno:
— prevedere, ai sensi del punto 3, della deliberazione 53/2013/R/EFR, che, nel caso di rilevazione da parte del Gme di andamenti anomali delle negoziazioni sul mercato ovvero di comportamenti irregolari o illeciti, anche solo presunti, di uno o più operatori, il medesimo Gme adotti le azioni che ritiene più opportune fino alla sospensione dell'operatività del mercato, ferma restando la comunicazione tempestiva e contestuale all'Autorità di tali circostanze;
— prevedere, in coerenza con quanto previsto dal precedente punto, che il Gme estenda la modifica di cui sopra al regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei Tee;
— approvare gli aggiornamenti al regolamento di funzionamento del mercato dei Tee, come predisposti dal Gme in data 25 novembre 2014 e come integrati sulla base di quanto riportato al precedente alinea
Delibera
1. di richiedere, alla società Gestore dei mercati energetici Spa, di modificare l'articolo 12 del documento recante "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica", come inviato all'Autorità in data 25 novembre 2014, in modo che il medesimo Gestore, qualora rilevi andamenti anomali delle negoziazioni sul mercato ovvero comportamenti irregolari o illeciti, anche solo presunti, di uno o più operatori, adotti le azioni che ritiene più opportune fino alla sospensione dell'operatività del mercato, ferma restando la comunicazione tempestiva e contestuale all'Autorità di tali circostanze;
2. di prevedere, in coerenza con quanto previsto dal punto 1, che la società Gestore dei mercati energetici Spa estenda la modifica, di cui al medesimo punto 1, al regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi);
3. di approvare gli aggiornamenti al documento recante "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica", come predisposti dalla società Gestore dei mercati energetici Spa in data 25 novembre 2014 e come integrati sulla base di quanto riportato al punto 1.;
4. di prevedere che il documento recante "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica", come risultante dalle integrazioni di cui al punto 1, entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet della società Gestore dei mercati energetici Spa, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2014, in sostituzione del regolamento precedentemente approvato con la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2013, 53/2013/R/EFR;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla società Gestore dei mercati energetici Spa e alla società Gestore dei servizi energetici Spa;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.