Delibera Autorità Energia 10 settembre 2015, n. 437/2015/R/EFR
Approvazione dell'aggiornamento delle regole di funzionamento del mercato dei certificati bianchi, al fine di attribuire al Gme il ruolo di controparte centrale
Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 10 settembre 2015, n. 437/2015/R/EFR
(Pubblicata sul sito dell'Autorità l'11 settembre 2015)
L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Nella riunione del 10 settembre 2015
Visti:
— la legge 14 novembre 1995, n. 481;
— la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, commi 629 e 631;
— il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 115/2008);
— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/2011);
— i decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 luglio 2004, i decreti ministeriali 20 luglio 2004 in materia di titoli di efficienza energetica e, in particolare, l'articolo 10, comma 3 (di seguito: decreti interministeriali 20 luglio 2004);
— il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004";
— il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 dicembre 2012, di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e di potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi;
— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 26 marzo 2015, 134/2015/R/EFR (di seguito: deliberazione 134/2015/R/EFR);
— il documento di consultazione 02/2015, predisposto dalla società Gestore dei mercati energetici Spa (di seguito: Gme) in data 26 giugno 2015, recante "Proposta di modifica delle regole del mercato dei titoli di efficienza energetica" (di seguito: documento di consultazione 02/2015);
— la proposta di aggiornamento del regolamento di funzionamento del mercato dei Tee, inviata dal Gme all'Autorità in data 29 luglio 2015, prot. Autorità n. 23654 del 7 agosto 2015 (di seguito: comunicazione del 29 luglio 2015).
Considerato che:
— l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/2008 prevede, tra l'altro, che l'Autorità "approva le regole di funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificati bianchi, proposte dalla Società Gestore del mercato elettrico";
— l'articolo 29, comma 1, lettera b., del decreto legislativo 28/2011 ha confermato le competenze del Gme "sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi";
— con la deliberazione 134/2015/R/EFR, l'Autorità ha approvato la più recente versione delle "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)" (di seguito: Regole di funzionamento del mercato dei Tee), predisposte ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dei decreti interministeriali 20 luglio 2004.
Considerato, inoltre, che:
— il sistema di garanzia, attualmente previsto dal Capo II, delle vigenti regole di funzionamento del mercato dei Tee, dispone, in particolare agli articoli 31 e 32, che gli operatori garantiscano le proposte di acquisto di Tee immesse sul mercato mettendo preventivamente a disposizione una somma a titolo di deposito iniziale infruttifero e che il controvalore delle proposte di acquisto debba essere minore o uguale a tale deposito;
— il sistema di garanzia, di cui al precedente alinea, prevede, pertanto, la totale copertura finanziaria degli impegni assunti dagli operatori nella formulazione delle proprie proposte di acquisto di Tee;
— con comunicazione del 29 luglio 2015, il Gme ha trasmesso, all'Autorità, la proposta di aggiornamento delle Regole di funzionamento del mercato dei Tee, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, delle medesime Regole, a seguito del documento di consultazione 02/2015 e tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte degli operatori;
— la proposta di aggiornamento, di cui al punto precedente, prevede, come ulteriore evoluzione del sistema di garanzia attualmente previsto dalle vigenti Regole di funzionamento del mercato dei Tee, l'assunzione del ruolo di controparte centrale da parte del Gme e consente, pertanto, di eliminare il rischio esistente in capo agli operatori di effettuare transazioni con controparti che, nelle attività successive alla conclusione delle negoziazioni, dovessero rendersi inadempienti nell'espletamento degli adempimenti operativi e amministrativi connessi all'attività di compravendita;
— il Gme svolge già il ruolo di controparte centrale delle negoziazioni di mercato per quanto riguarda gli altri mercati ambientali da esso organizzati e gestiti;
— la modifica proposta non rientra tra le fattispecie in materia di modifica urgente previste dall'articolo 3, comma 8, delle vigenti Regole di funzionamento del mercato dei Tee e, pertanto, non è applicabile la deroga dell'approvazione preliminare, da parte dell'Autorità, delle proposte di modifica formulate dal Gme.
Ritenuto opportuno:
— approvare gli aggiornamenti alle regole di funzionamento del mercato dei Tee, come predisposti dal Gme e dallo stesso trasmessi in data 29 luglio 2015, al fine di adeguare le medesime Regole affidando il ruolo di controparte centrale al medesimo Gme
Delibera
1. di approvare gli aggiornamenti al documento "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica", come predisposti dalla società Gestore dei mercati energetici Spa e dalla stessa trasmessi in data 29 luglio 2015;
2. di prevedere che il documento "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica", di cui al punto 1, entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet della società Gestore dei mercati energetici Spa, in sostituzione del Regolamento precedentemente approvato con la deliberazione 134/2015/R/EFR;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla società Gestore dei mercati energetici Spa e alla società Gestore dei servizi energetici — Gse Spa;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.