Energia
Normativa Vigente

Delibera Autorità energia 4 dicembre 2015, n. 593/2015/R/EFR

Approvazione dei corrispettivi per il funzionamento dei mercati organizzati e delle piattaforme di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine e dei titoli di efficienza energetica

Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 4 dicembre 2015, n. 593/2015/R/EFR

Approvazione dei corrispettivi, relativi all'anno 2016, per il funzionamento dei mercati organizzati e delle piattaforme di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine e dei titoli di efficienza energetica gestiti dalla società Gestore dei mercati energetici Spa

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Nella riunione del 4 dicembre 2015

Visti:

— la direttiva 2006/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006;

— la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;

— la direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;

— la legge 14 novembre 1995, n. 481;

— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

— il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

— il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

— il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

— il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;

— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

— il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

— i decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004;

— il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 21 dicembre 2007;

— il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2009;

— il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);

— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 aprile 2005, 67/05 (di seguito: deliberazione 67/05);

— la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2008, EEN 5/08 (di seguito: deliberazione EEN 5/08);

— la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/elt 44/11;

— la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);

— la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2013, 53/2013/R/EFR (di seguito: deliberazione 53/2013/R/EFR) e il relativo allegato 2 ("Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali di Tee" – di seguito: regolamento Rtbtee);

— la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 616/2014/R/EFR (di seguito: deliberazione 616/2014/R/EFR) di aggiornamento dell'allegato 1 alla deliberazione 53/2013/R/EFR ("Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica" – di seguito: regole M-Tee);

— la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 659/2014/R/COM (di seguito: deliberazione 659/2014/R/COM);

— la deliberazione dell'Autorità 10 settembre 2015, 437/2015/R/EFR (di seguito: deliberazione 437/2015/R/EFR);

— la lettera del Gme del 15 novembre 2011, prot. Autorità n. 30284 del 21 novembre 2011 (di seguito: lettera del 15 novembre 2011);

— la lettera della Direzione mercati dell'Autorità del 22 dicembre 2011, prot. Autorità n. 33614 del 22 dicembre 2011 (di seguito: lettera del 22 dicembre 2011);

— la lettera del Gme del 19 novembre 2015, prot. Autorità n. 34801 del 20 novembre 2015 (di seguito: lettera corrispettivi GO del 19 novembre 2016);

— la lettera del Gme del 19 novembre 2015, prot. Autorità n. 34801 del 20 novembre 2015 (di seguito: lettera corrispettivi Tee del 19 novembre 2016).

Considerato che:

— l'articolo 3, comma 2, della deliberazione ARG/elt 104/11 ha previsto che le garanzie di origine (di seguito: GO) possano essere negoziate nella sede per la contrattazione delle GO predisposta dal Gme, ovvero possono essere oggetto di libera negoziazione ovvero di assegnazione tramite le procedure concorrenziali organizzate dal Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito: Gse) finalizzate ad assegnare le GO nella titolarità del medesimo Gse. In questi ultimi due casi, i titolari dei contratti bilaterali nonché gli assegnatari hanno l'obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di negoziazione presso il Gme;

— l'articolo 6, della medesima deliberazione ARG/elt 104/11, ha previsto:

— al comma 6, che il Gme predisponesse la sede per la contrattazione delle GO e il relativo regolamento di funzionamento, comprensivo dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l'accesso;

— al comma 7, che il Gme, previa pubblica consultazione con i soggetti interessati, entro il 15 novembre 2011 trasmettesse al Direttore della Direzione mercati dell'Autorità, per verifica, il regolamento di cui al comma 6.6 della deliberazione ARG/elt 104/11 con i relativi esiti della consultazione;

— la Direzione mercati dell'Autorità, con lettera del 22 dicembre 2011, ha, tra l'altro, positivamente verificato il "Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine" (di seguito: regolamento GO) trasmesso dal Gme con lettera del 15 novembre 2011; e che tale regolamento è stato successivamente modificato ed integrato, previa nuova verifica positiva da parte della medesima Direzione mercati, per le parti oggetto di modifica e integrazione;

— l'articolo 7 del regolamento GO prevede:

— al comma 1, che gli operatori del mercato organizzato delle GO (di seguito: M-GO) a fronte del servizio fornito dal Gme, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:

a) un corrispettivo di accesso;

b) un corrispettivo fisso annuo;

c) un corrispettivo per ogni GO negoziata sul M-GO;

— al comma 2, che gli operatori della Piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle GO (di seguito: PB-GO) a fronte del servizio fornito dal Gme, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:

a) un corrispettivo di accesso;

b) un corrispettivo fisso annuo;

c) un corrispettivo per ogni GO registrata sulla PB-GO;

— al comma 4, che la misura dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 7 del regolamento GO, definita annualmente dal Gme, è approvata dall'Autorità, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito internet del Gme;

— il Gme, con lettera del 15 novembre 2011, ha proposto, tra l'altro, di fissare pari a zero i corrispettivi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a) e b), del regolamento GO, sin dal primo anno di applicazione;

— il Gme, con lettera corrispettivi GO del 19 novembre 2015, ha sottoposto all'Autorità la proposta relativa alla definizione dei corrispettivi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere c), del regolamento GO per l'anno 2016 e, in particolare, ha confermato il valore di € 0,004 per ogni GO negoziata sul M-GO ovvero registrata bilateralmente sulla PB-GO attualmente vigente e approvato con la deliberazione 659/2014/R/COM. Ciò in considerazione del fatto che le stime in relazione alla gestione del M-GO e del registro PB-GO per l'anno 2016, determinate sulla base del corrispettivo attualmente vigente, evidenziano un risultato operativo confrontabile con quello riscontrato nell'anno solare 2015, a partire dal quale è stata operata la riduzione dei corrispettivi prevista dalla deliberazione 659/2014/R/com.

Considerato che:

— l'Autorità, con la deliberazione 67/05, ha approvato le regole M-Tee trasmesse dal Gme ai sensi degli articoli 10, comma 3, dei decreti interministeriali 20 luglio 2004;

— l'Autorità, con la deliberazione EEN 5/08, ha approvato il regolamento Rtb-Tee trasmesso dal Gme ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale 21 dicembre 2007;

— i sopra richiamati regole e regolamento sono stati successivamente modificati e integrati, previa nuove approvazioni da parte dell'Autorità, da ultimo avvenute, rispettivamente, con le deliberazioni 437/2015/R/EFR e 616/2014/R/EFR;

— l'articolo 6 delle vigenti regole M-Tee prevede:

— al comma 1, che gli operatori del mercato, a fronte dei servizi forniti dal Gme, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni titolo di efficienza energetica (di seguito: Tee) scambiato sul mercato;

— al comma 2, che la misura del corrispettivo di cui al comma 1 del medesimo articolo 6 delle regole M-Tee, definita dal Gme entro il 30 novembre di ogni anno, è approvata dall'Autorità, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito internet del Gme;

— l'articolo 7 del vigente regolamento Rtb-Tee prevede:

— al comma 1, che gli operatori del registro Tee sono tenuti al versamento a favore del Gme di un corrispettivo per ciascun Tee oggetto di transazioni bilaterali concluse;

— al comma 2, che qualora l'operatore sia anche operatore del mercato non dovrà riconoscere al Gme il corrispettivo di cui al comma 7.1 per ogni Tee scambiato sul mercato. In tal caso il Gme applicherà il corrispettivo di cui all'articolo 6 delle regole M-Tee;

— al comma 3, che la misura del corrispettivo di cui al comma 1 del medesimo articolo 7 del Regolamento Rtb-Tee, definita dal Gme entro il 30 novembre di ogni anno, è approvata dall'Autorità, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito internet del Gme;

— il Gme, con lettera corrispettivi tee del 19 novembre 2015, ha sottoposto all'Autorità la proposta annuale relativa alla definizione dei corrispettivi di cui al comma 6.1 delle regole M-Tee e di cui al comma 7.1 del regolamento Rtb-Tee per l'anno 2016; in particolare, il Gme ha proposto di confermare il corrispettivo già definito per l'anno 2015, approvato con la deliberazione 659/2014/R/COM e pari a € 0,1 per ogni Tee scambiato sul M-Tee ovvero oggetto di transazioni bilaterali concluse presso il registro Tee. Ciò in considerazione del fatto che le stime per l'anno 2016, determinate sulla base del corrispettivo attualmente vigente, evidenziano un risultato operativo confrontabile con quello riscontrato nell'anno solare 2015;

— nel corso dell'anno 2016 sono attesi possibili nuovi elementi derivanti dalla prossima approvazione del decreto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 (cd. nuove linee guida); tali innovazioni potrebbero avere impatti sul numero dei Tee emessi e oggetto di compravendita nonché sulla conseguente operatività sulle piattaforme del Gme, il che potrebbe rendere necessaria una revisione di tali corrispettivi per l'anno 2017.

Ritenuto opportuno:

— approvare le proposte presentate dal Gme con lettera corrispettivi GO del 19 novembre 2015, in merito al valore dei corrispettivi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere c), del regolamento GO per l'anno 2016, pari a € 0,004 per ogni GO negoziata sul M-GO ovvero registrata bilateralmente sulla PB-GO;

— approvare le proposte presentate dal Gme con lettera corrispettivi Tee del 19 novembre 2015, in merito al valore dei corrispettivi di cui all'articolo 6, comma 1, delle regole M-Tee e di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento Rtb-Tee per l'anno 2016, pari a € 0,1 per ogni Tee scambiato sul M-Tee ovvero oggetto di transazioni bilaterali concluse presso il Registro Tee

Delibera

1. di approvare le proposte, presentate dal Gme con lettera corrispettivi GO del 19 novembre 2015, in merito al valore dei corrispettivi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere c), del regolamento GO per l'anno 2016, pari a € 0,004 per ogni GO negoziata sul M-GO ovvero registrata bilateralmente sulla PB-GO;

2. di approvare le proposte, presentate dal Gme con lettera corrispettivi Tee del 19 novembre 2015, in merito al valore dei corrispettivi di cui all'articolo 6, comma 1, delle regole M-Tee e di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento Rtb-Tee per l'anno 2016, pari a € 0,1 per ogni Tee scambiato sul M-Tee ovvero oggetto di transazioni bilaterali concluse presso il registro Tee;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Gestore dei mercati energetici Spa;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.