Sentenza Tar Lazio 7 marzo 2016, n. 2902
Rifiuti - Rifiuti derivanti da trattamento di rifiuti urbani - Divieto di smaltimento fuori Regione - Articolo 182, comma 3, Dlgs 152/2006 - In caso di accertata alterazione delle proprietà del rifiuto prodotto in conseguenza del trattamento - Insussistenza - Principio di autosufficienza - Individuazione di rete integrata e adeguata di impianti - Obbligo Regioni ex articoli 182-bis, 196, 199, Dlgs 152/2006 – Sussistenza
Per il Tar Lazio spetta alla Regione – e non allo Stato - l'obbligo di creare una "rete adeguata e integrata di impianti" per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambito regionale.
Su ricorso del titolare di un impianto di trattamento meccanico biologico (Tmb) di rifiuti urbani, il Tar (sentenza 2902/2016) ha così ordinato alla Regione Lazio di individuare, entro 6 mesi, la "rete integrata e adeguata" di impianti ai quali gli operatori interessati possono rivolgersi in condizioni di parità e di compatibilità economica.
Alla luce degli articoli 182-bis, 196 e 199 del Dlgs 152/2006, secondo il Giudice, tale compito spetta alla Regione (non allo Stato, come sostenuto dall'amministrazione in giudizio).
A causa della mancata previa verifica circa le conseguenze (in termini di alterazione delle proprietà dei rifiuti) derivanti dal trattamento meccanico-biologico effettuato nell'impianto, il Tar ha annullato anche – in quanto illegittimo - il provvedimento con cui la Regione aveva vietato al ricorrente di smaltire i rifiuti in uscita dall'impianto (Cer 190501, 190503 e 191212) fuori Regione.
Tar Lazio
Sentenza 7 marzo 2016, n. 2902
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