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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Tar Marche 3 giugno 2016, n. 347

Acque reflue - Natura - Rifiuti liquidi ex allegato D, parte IV, Dlgs 152/2006 -   Sussistenza - Rispetto limiti ex allegato 5, Dlgs 152/2006 -  Necessità - Danno ambientale e bonifiche - Misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica ex articolo 240, Dlgs 152/2006 - Imposizione delle prescrizioni al proprietario incolpevole

N.d.R.: la sentenza 17 luglio 2023, n. 6957 con cui il Consiglio di Stato ha annullato il presente atto viene indicata, ai soli fini redazionali, come sostitutiva dello stesso.

 

Le acque di falda emunte durante la bonifica sono considerate rifiuto liquido e trattate di conseguenza, applicando perciò allo scarico i limiti previsti dal Codice ambientale oppure avviare le acque ad un impianto di trattamento idoneo.
Il Tar Marche ha con sentenza 3 giugno 2016, n. 347 affermato, ripercorrendo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, come le acque emunte in disinquinamento della falda vadano ricondotte al regime dei rifiuti liquidi. Infatti, l’allegato D della parte IV del Dlgs 152/2006, prevede espressamente sub Cer 19.13.07 e 19.13.08 i “rifiuti liquidi acquosi e  concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda”. Da ciò discende pertanto che il trattamento (sia esso interno od esterno all’area) delle acque emunte dovrà rispettare i limiti di cui alla tabella 2, allegato 5, parte IV, Dlgs 152/2006 ovvero.
Nel caso in esame, la ricorrente obbligata alla messa in sicurezza e bonifica dei terreni e della falda interessati da inquinamento, non ha potuto invocare una disciplina diversa da quella relativa alla natura di rifiuti liquidi delle acque reflue.

Tar Marche

Sentenza 3 giugno 2016, n. 347