Delibera Autorità energia 6 dicembre 2016, n. 739/2016/R/EFR
Corrispettivi relativi all'anno 2017 per il funzionamento dei mercati organizzati e delle piattaforme di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine e dei titoli di efficienza energetica
Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 6 dicembre 2016, n. 739/2016/R/EFR
(Pubblicata sul sito dell'Autorità il 12 dicembre 2016)
L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Nella riunione del 6 dicembre 2016
Visti:
— la direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
— la legge 14 novembre 1995, n. 481;
— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
— il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
— il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
— il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
— il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
— il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
— i decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004;
— il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 21 dicembre 2007;
— il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2009;
— il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
— la deliberazione dell'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
— la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2013, 53/2013/R/EFR (di seguito: deliberazione 53/2013/R/EFR) e i relativi allegato 1 ("Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica" – di seguito: Regole M-TEE) e allegato2 ("Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali di TEE" – di seguito: Regolamento RTB-TEE);
— la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 616/2014/R/EFR (di seguito: deliberazione 616/2014/R/EFR) di aggiornamento dell'Allegato 1 alla deliberazione 53/2013/R/EFR;
— la deliberazione dell'Autorità 10 settembre 2015, 437/2015/R/EFR (di seguito: deliberazione 437/2015/R/EFR);
— la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2015, 593/2015/R/EFR (di seguito: deliberazione 593/2015/R/EFR);
— la lettera del Gme del 15 novembre 2011, prot. Autorità 30284 del 21 novembre 2011 (di seguito: lettera del 15 novembre 2011);
— la lettera della Direzione mercati dell'Autorità del 22 dicembre 2011, prot. Autorità 33614 del 22 dicembre 2011 (di seguito: lettera del 22 dicembre 2011);
— la lettera del Gme dell'11 novembre 2016, prot. Autorità 33569 del 16 novembre 2016 (di seguito: lettera corrispettivi GO dell'11 novembre 2016);
• la lettera del Gme dell'11 novembre 2016, prot. Autorità 33591 del 16 novembre 2016 (di seguito: lettera corrispettivi TEE dell'11 novembre 2016).
Considerato che:
• l'articolo 3, comma 2, della deliberazione ARG/elt 104/11 ha previsto che le garanzie di origine (di seguito: GO) possano essere negoziate nella sede per la contrattazione delle GO predisposta dal Gme, ovvero possono essere oggetto di libera negoziazione ovvero di assegnazione tramite le procedure concorrenziali organizzate dal Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito: Gse) finalizzate ad assegnare le GO nella titolarità del medesimo GSE. In questi ultimi due casi, i titolari dei contratti bilaterali nonché gli assegnatari hanno l'obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di negoziazione presso il Gme;
— l'articolo 6 della medesima deliberazione ARG/elt 104/11 ha previsto:
• al comma 6, che il Gme predisponesse la sede per la contrattazione delle GO e il relativo regolamento di funzionamento, comprensivo dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l'accesso;
• al comma 7, che il Gme, previa pubblica consultazione con i soggetti interessati, entro il 15 novembre 2011 trasmettesse al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, per verifica, il regolamento di cui al comma 6.6 della deliberazione ARG/elt 104/11 con i relativi esiti della consultazione;
— la Direzione mercati dell'Autorità, con lettera del 22 dicembre 2011, ha, tra l'altro, positivamente verificato il "Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine" (di seguito: regolamento GO) trasmesso dal Gme con lettera del 15 novembre 2011; e che tale regolamento è stato successivamente modificato ed integrato, previa nuova verifica positiva da parte della medesima Direzione Mercati, per le parti oggetto di modifica e integrazione;
— l'articolo 7 del regolamento GO prevede:
• al comma 1, che gli operatori del Mercato organizzato delle GO (di seguito: M-GO) a fronte del servizio fornito dal Gme, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:
a) un corrispettivo di accesso;
b) un corrispettivo fisso annuo;
c) un corrispettivo per ogni GO negoziata sul M-GO;
• al comma 2, che gli operatori della Piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle GO (di seguito: PB-GO) a fronte del servizio fornito dal GME, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:
a) un corrispettivo di accesso;
b) un corrispettivo fisso annuo;
c) un corrispettivo per ogni GO registrata sulla PB-GO;
• al comma 4, che la misura dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 7 del Regolamento GO, definita annualmente dal Gme, è approvata dall'Autorità, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito internet del Gme;
— il Gme, con lettera del 15 novembre 2011, ha proposto, tra l'altro, di fissare pari a zero i corrispettivi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a) e b), del regolamento GO, sin dal primo anno di applicazione;
— il Gme, con lettera corrispettivi GO dell'11 novembre 2016, ha sottoposto all'Autorità la proposta relativa alla definizione dei corrispettivi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere c), del regolamento GO per l'anno 2017. In particolare la proposta, tenendo conto dei costi operativi del Gme, prevede la riduzione del corrispettivo per ogni GO negoziata sul M-GO ovvero registrata bilateralmente sulla PB-GO attualmente vigente e approvato con la deliberazione 593/2015/R/EFR da € 0,004 a € 0,003.
Considerato, inoltre, che:
— l'Autorità, rispettivamente con le deliberazioni 437/2015/R/EFR e 616/2014/R/EFR, ha modificato e integrato le Regole M-TEE e il Regolamento RTB-TEE;
— l'articolo 6 delle vigenti Regole M-TEE prevede:
• al comma 1, che gli operatori del mercato, a fronte dei servizi forniti dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni titolo di efficienza energetica (di seguito: TEE) scambiato sul mercato;
• al comma 2, che la misura del corrispettivo di cui al comma 1 del medesimo articolo 6 delle Regole M-TEE, definita dal Gme entro il 30 novembre di ogni anno, è approvata dall'Autorità, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito internet del GME;
— l'articolo 7 del vigente regolamento RTB-TEE prevede:
• al comma 1, che gli operatori del Registro TEE sono tenuti al versamento a favore del Gme di un corrispettivo per ciascun TEE oggetto di transazioni bilaterali concluse;
• al comma 2, che qualora l'operatore sia anche operatore del mercato non dovrà riconoscere al Gme il corrispettivo di cui al comma 7.1 per ogni TEE scambiato sul mercato. In tal caso il Gme applicherà il corrispettivo di cui all'articolo 6 delle Regole M-TEE;
• al comma 3, che la misura del corrispettivo di cui al comma 1 del medesimo articolo 7 del Regolamento RTB-TEE, definita dal Gme entro il 30 novembre di ogni anno, è approvata dall'Autorità, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito internet del Gme;
— il Gme, con lettera corrispettivi TEE dell'11 novembre 2016, ha sottoposto all'Autorità la proposta annuale relativa alla definizione dei corrispettivi di cui al comma 6.1 delle Regole M-TEE e di cui al comma 7.1 del Regolamento RTB-TEE per l'anno 2017; in particolare, il Gme ha proposto di confermare il corrispettivo già definito per l'anno 2016, approvato con la deliberazione 593/2015/R/EFR e pari a € 0,1 per ogni TEE scambiato sul M-TEE ovvero oggetto di transazioni bilaterali concluse presso il Registro TEE. Ciò in considerazione del fatto che le stime per l'anno 2017, determinate sulla base del corrispettivo attualmente vigente e nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio energetico per gli anni successivi al 2016, evidenziano un risultato operativo confrontabile con quello attualmente riscontrato;
— nel corso dei prossimi mesi sono infatti attesi possibili nuovi elementi derivanti dalla prossima approvazione del decreto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012; tali innovazioni potrebbero avere impatti sul numero dei TEE emessi e oggetto di compravendita nonché sulla conseguente operatività sulle piattaforme del Gme e, conseguentemente, sul valore dei corrispettivi per l'anno 2018.
Ritenuto opportuno:
— approvare la proposta presentata dal Gme con lettera corrispettivi GO dell'11 novembre 2016, in merito al valore dei corrispettivi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere c), del Regolamento GO per l'anno 2017, pari a € 0,003 per ogni GO negoziata sul M-GO ovvero registrata bilateralmente sulla PB-GO;
— approvare la proposta presentate dal Gme con lettera corrispettivi TEE dell'11 novembre 2016, in merito al valore dei corrispettivi di cui all'articolo 6, comma 1, delle Regole M-TEE e di cui all'articolo 7, comma 1, del Regolamento RTB-TEE per l'anno 2017, pari a € 0,1 per ogni TEE scambiato sul M-TEE ovvero oggetto di transazioni bilaterali concluse presso il Registro TEE
Delibera
1. di approvare le proposte presentate dal Gestore dei mercati energetici con lettera dell'11 novembre 2016, in merito al valore dei corrispettivi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere c), del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine per l'anno 2017, pari a € 0,003 per ogni garanzia di origine negoziata sul Mercato organizzato ovvero registrata sulla Piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali;
2. di approvare le proposte presentate dal Gestore dei mercati energetici con lettera dell'11 novembre 2016, in merito al valore dei corrispettivi di cui all'articolo 6, comma 1, delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica e di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica per l'anno 2017, pari a € 0,1 per ogni titolo di efficienza energetica scambiato sul Mercato organizzato ovvero oggetto di transazioni bilaterali concluse presso il Registro dei titoli;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Gestore dei mercati energetici Spa;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.