Sentenza Tar Sicilia 9 gennaio 2017, n. 18
Rifiuti - Centro di raccolta comunale rifiuti urbani - Localizzazione - Articolo 183, Dlgs 152/2006 e Dm Ambiente 8 aprile 2008 - Rispetto criteri e cautele previsti per le discariche - Necessità - Insussistenza
Il centro comunale di raccolta differenziata non è un centro di recupero, trattamento e smaltimento e non è soggetto alle prescrizioni cautelative che ai sensi della normativa sono previste per le discariche.
Così si è espresso il Tar Sicilia nella sentenza 9 gennaio 2017, n. 18 rigettando le doglianze di un gruppo di cittadini contro la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti urbani in un Comune in provincia di Catania. Ai sensi dell'articolo 183, lettera mm) Dlgs 152/2006 e del Dm 8 aprile 2008 il centro di raccolta è un'area presidiata e allestita in conformità alle specifiche disposizioni tecniche ministeriali nella quale si fa mera raccolta di rifiuti urbani senza che venga effettuato alcun tipo di trattamento. Pertanto la sua realizzazione e autorizzazione non è assistita da quelle cautele che presidiano la realizzazione di un centro di recupero, trattamento e smaltimento rifiuti. Nel progetto del caso di specie sono rispettate tutte le caratteristiche richieste dalla normativa.
Il Tar ricorda che la normativa vigente non pone vincoli alla localizzazione in relazione alle distanze da luoghi residenziali o comunque sensibili, ma si preoccupa piuttosto di garantire l'agevole accesso degli utenti e la funzionalità della struttura. Inoltre nessuna norma esige l'obbligo di un parere preventivo all'Ausl per verificare l'insussistenza di rischi per l'ambiente e per la salute.
Tar Sicilia
Sentenza 9 gennaio 2017, n. 18
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