Sentenza Tar Lazio 20 novembre 2017, n. 11452
Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Relazione di riferimento - Articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006 - Attuazione - Dm 272/2014 - Natura regolamentare - Sussistenza - Iter di approvazione - Violazione articolo 17, legge 400/1988 - Illegittimità - Annullamento
Annullato il DmAmbiente 272/2014 che, in attuazione del Dlgs 152/2006, detta le istruzioni che i gestori degli impianti soggetti ad Aia (autorizzazione integrate ambientale) devono seguire per redigere le relazioni di riferimento.
Secondo il Tar Lazio (sentenza 11452/2017 pubblicata il 20 novembre 2017), il provvedimento in questione – che reca le modalità di redazione, la tempistica e i contenuti minimi della redazione di riferimento, individua i presupposti dell'obbligo di presentazione e delimita i soggetti destinatari della disciplina - introduce delle vere e proprie norme giuridiche e quindi, non potendo essere considerato un semplice "strumento tecnico", va inquadrato quale atto di natura regolamentare attuativo della norma primaria (articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006).
Essendo stato adottato senza udire il parere del Consiglio di Stato, senza esser sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti e senza essere stato integralmente pubblicato sulla Gu, l'iter di approvazione del provvedimento non ha rispettato la procedura stabilita dalla legge 400/1988 (Disciplina dell’attività di Governo) ai fini dell'approvazione dei regolamenti. Il Dm 272/2014 è quindi da considerarsi illegittimo e per questo è stato annullato dal Giudice amministrativo.
Tar Lazio
Sentenza 20 novembre 2017, n. 11452
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