Non è costituzionalmente illegittimo il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici: la norma censurata non vieta l'installazione di tutti gli impianti fotovoltaici nelle aree agricole, m soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.
La disciplina della Procedura abilitativa semplificata introdotta dal Testo unico Fer si estende anche ai procedimenti pendenti prima dell'entrata in vigore del Dlgs 190/2024 e il titolo abilitativo si forma senza prescrizioni
In assenza del provvedimento conclusivo del procedimento di Paur per un impianto eolico, deve escludersi la sussistenza di un interesse attuale e concreto del Comune a ottenere l'annullamento del parere favorevole della Soprintendenza, trattandosi di un atto endoprocedimentale privo di autonoma efficacia lesiva
È nullo per carenza di potere il regolamento del Gestore dei servizi energetici (Gse) per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili a interventi di efficienza energetica, in quanto nessuna norma primaria ha conferito tale possibilità al Gse
Il diniego dell'autorizzazione per un impianto agrivoltaico avanzato nelle aree idonee alle Fer non può basarsi esclusivamente sulla valutazione paesaggistica, che non è vincolante, ma richiede che l'Amministrazione procedente esprima un adeguato bilanciamento in concreto tra tutti gli interessi in gioco.
La disciplina sulle aree idonee non incide sul regime autorizzativo applicabile agli impianti fotovoltaici a terra sotto i 5 MW e la fascia di rispetto dai beni culturali non è un vincolo diretto sull'area.
Nel decidere se un progetto va sottoposto a valutazione di impatto ambientale (Via), l'Autorità competente deve fornire adeguata motivazione comparando il sacrificio ambientale imposto e l'utilità socio-economica procurata dall'opera medesima, compresa la decisione di non realizzare l'impianto (cd. "opzione zero")
È illegittima perché irragionevole la normativa provinciale che introduce limiti rigorosi all'installazione di impianti agrivoltaici senza una adeguata istruttoria che giustifichi l'emanazione del provvedimento
Sono state annullate le disposizioni regionali che limitavano la porzione di suolo occupabile, frapponendo ostacoli non previsti dal legislatore statale alla realizzazione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole
È costituzionalmente illegittima la mancata applicazione, da parte dell'Autorità amministrativa statale, di una legge regionale basata sull'asserita illegittimità di quest'ultima
Nella valutazione della compatibilità paesaggistica di un impianto fotovoltaico sul tetto la Soprintendenza deve bilanciare l'impatto estetico sul territorio con la fattibilità tecnica dell'intervento evitando sacrifici sproporzionati all'impresa
Ai fini della procedibilità dell'istanza di Paur per la realizzazione di un impianto Fer è richiesta la completezza della documentazione, con la conseguente applicazione del regime transitorio
È illegittimo il provvedimento con cui il Gestore comunica la rimodulazione della tariffa incentivante di un impianto Fer: tentando di recuperare somme erogate diverso tempo prima, viola il principio del legittimo affidamento e della leale collaborazione tra pubblico e privato
È la conferenza di servizi la sede istituzionale per la definizione delle misure compensative relative all'installazione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Spettano al proprietario dell'impianto fotovoltaico gli importi corrisposti dal Gse al soggetto responsabile a titolo di tariffa incentivante e di ritiro dedicato
L'installazione di un impianto fotovoltaico può essere consentita anche in area agricola di pregio, nel rispetto dei limiti previsti dal legislatore nazionale
Nella riunione tra Amministrazioni pubbliche che deve decidere se autorizzare un impianto produttivo l'Ente di tutela del paesaggio deve rilasciare parere negativo espresso, altrimenti si considera abbia dato l’assenso
Nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale nazionale, l'atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui è stata rimessa la risoluzione del conflitto tra Amministrazioni, supera il dissenso e sostituisce il decreto di Via. Trattandosi di un provvedimento che si inserisce nel procedimento amministrativo, il Consiglio dei ministri ha l’obbligo di concluderlo entro i termini stabiliti dal Legislatore.
L'imposizione di una nuova prescrizione, rispetto al provvedimento di Via, è consentita attivando l'apposito procedimento previsto dalla legge che comporta la riedizione del potere valutativo
La disinstallazione dei pannelli fotovoltaici a fine vita rientra nell’ambito della generale attività di "raccolta dei rifiuti", costituendo attività che anticipa quella del ritiro e trasporto degli stessi