Sentenza Tar Toscana 30 gennaio 2018, n. 156
Territorio - Permesso di costruire - Sito di interesse comunitario - Mancata sottoposizione a Valutazione di incidenza ambientale (Vinca) - Annullabilità del provvedimento - Articolo 21-nonies, legge 241/1990 - Applicabilità - Interesse pubblico concreto - Necessità - Valutazioni ambientali "postume" - Disciplina europea - Conformità
Il permesso di costruire che non è stato sottoposto a valutazione d'incidenza ambientale (Vinca) può essere annullato dall'amministrazione in autotutela solo in presenza di un interesse pubblico concreto.
Il Tar Toscana (sentenza 156/2018) ha così accolto il ricorso di un'associazione contro il provvedimento con cui un Comune fiorentino aveva annullato, in autotutela, il permesso di costruire per il recupero funzionale di un poligono di tiro, posto allinterno di un sito di interesse comunitario (Sic) e rilasciato senza la previa sottoposizione alla Vinca (ex Dpr 357/1997).
Secondo il Tar al caso si applica l'articolo 21-nonies della legge 241/1990 (procedimento amministrativo), norma che, ai fini dell'annullamento d'ufficio del provvedimento illegittimo, richiede la sussistenza di un interesse pubblico concreto. Tale previsione non è quindi applicabile nel caso di violazioni meramente procedimentali che non arrecano alcun pregiudizio all'interesse tutelato dalla norma violata (così come nel caso giunto in giudizio, nel quale i lavori avevano ricevuto, seppur in via postuma, il via libera "ambientale" dall’Ente gestore del Sic).
La Corte di Giustizia europea, d'altra parte, ha già dato l'ok alle valutazioni ambientali effettuate a titolo di regolarizzazione (cd. "postume"), a patto che non eludano la disciplina ambientale e prendano in considerazione anche l'impatto "ex ante" dell'intervento (sentenza 26 luglio 2017).
Tar Toscana
Sentenza 30 gennaio 2018, n. 156
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