Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Tar Piemonte 15 marzo 2018, n. 318

Rifiuti – Centrale alimentata a biomasse – Autorizzazione - Bioliquido - Articolo 5, Dlgs 28/2011 - Richiesto a fini produttivi quale combustibile - Articoli 268 e 293, Dlgs 152/2006 - Natura di rifiuto – Rimessione Corte giustizia ue

Il Giudice italiano dubita della conformità della norma nazionale che impone di qualificare come rifiuto, ai fini dell'autorizzazione di una centrale a biomasse, un bioliquido richiesto a fini produttivi quale combustibile.
La causa nasce dal diniego della Provincia di Cuneo all'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 e Dlgs 28/2011 (energie rinnovabili) di una centrale elettrica, alimentata con un bioliquido derivante dal trattamento di oli esausti e residui di raffinazione, che secondo la Provincia va qualificato come rifiuto – e non come combustibile – in quanto non ricompreso nell’elenco dei combustibili utilizzabili ai fini della tutela dell'aria (allegato X, Parte V, Dlgs 152/2006).
Sotto tale aspetto, sottolinea il Tar nella sentenza 318/2018, l'ordinamento non prevede alcuna forma di coordinamento tra le due discipline e quindi impone la qualifica di rifiuto, prescindendo da qualsiasi valutazione ambientale negativa, anche di un bioliquido rispettoso dei requisiti tecnici Uni e richiesto a fini produttivi dal mercato.
Dubitando della conformità di tale disciplina sia rispetto alla direttiva 2008/98/Ce in materia di rifiuti, sia rispetto alla direttiva 2009/28/Ce sulle energie rinnovabili, il Tar si è quindi rivolto al Giudice europeo per una interpretazione pregiudiziale.

 

Tar Piemonte

Ordinanza 15 marzo 2018, n. 318