Sentenza Tar Veneto 11 aprile 2018, n. 390
Energia - Impianti di produzione di energia da biogas e biomassa - Autorizzazione - Articolo 12, Dlgs 387/2003 - Richiesta di modifica e integrazione - Decisione sulla domanda - Competenza - Dirigente regionale - Esclusione - Competenza della Giunta regionale - Sussistenza
I giudici si sono espressi in merito alla vicenda procedimentale relativa a due impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas/biomasse. Il Comune in cui sono situati gli impianti aveva chiesto alla Regione la modifica e l'integrazione dell'autorizzazione unica rilasciata per ciascuno degli impianti, al fine di ottenere alcune misure compensative territoriali.
Il direttore della Direzione agroambiente e pesca aveva però disposto l'archiviazione dell'istanza, "motivandola con riferimento all'impossibilità di acquisire un parere pro veritate sulla documentazione agli atti dei fascicoli istruttori inerenti le compensazioni di natura territoriale."
Ma – ricordano i giudici - la funzione di carattere istruttorio e decisorio rispetto alle istanze è attribuita dalla legge alla conferenza di servizi, e non certo al dirigente regionale, che nel caso di esame ha autonomamente deciso di non dare ulteriore corso al procedimento, respingendo in sostanza la domanda. Quindi secondo i giudici è da "ritenersi illegittima l'archiviazione della domanda disposta in base ad un atto dirigenziale che non tiene conto di quanto deliberato dalla conferenza di servizi e che si sostituisce alle valutazioni della Giunta, ponendosi in tal modo in contrasto con il principio di nominatività e tipicità degli atti amministrativi."
Tar Veneto
Sentenza 11 aprile 2018, n. 390
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