Sentenza Tar Sardegna 18 aprile 2018, n. 349
Valutazione ambientale strategica (Vas) - Rifiuti - Piano regionale rifiuti - Modifiche minori - Assoggettamento a Vas - Articoli 6 e 12 del Dlgs 152/2006 - Esclusione - Coinvolgimento dei Comuni nel procedimento - Modalità - Pubblicazione del progetto di Piano come previsto dal Dlgs 152/2006 ai fini della generale conoscenza e della formulazione di osservazioni - Sufficienza
Le modifiche minori dei Piani regionali rifiuti non devono essere sottoposte a valutazione ambientale strategica, essendo sufficiente la procedura di verifica di assoggettabilità a Vas.
Lo ha ricordato il Tar Sardegna che ha respinto (sentenza 18 aprile 2018, n. 349) le doglianze di una serie di Comuni che avevano impugnato il Piano regionale rifiuti del 2016 (delibera 23 dicembre 2016, n. 69/15) che costituiva un aggiornamento del Piano rifiuti del 2008. La Regione ha affermato che l'aggiornamento del Piano riguardava modifiche minori del Piano del 2008 già sottoposto a suo tempo a Vas per cui non era indispensabile fare una nuova Vas, come chiesto dai Comuni.
I Comuni sostenevano come il nuovo Piano 2016 nel prevedere il potenziamento di un impianto di trattamento rifiuti in realtà preveda un "nuovo" impianto (modifica sostanziale) per cui occorreva la Vas. Il Tar però ha sottolineato come in realtà non si tratta di un "nuovo" impianto ma di un ammodernamento e potenziamento (revamping) già previsti dal Piano del 2008 che era stato già correttamente sottoposto a Vas. L'articolo 6, comma 3 del Dlgs 152/2006 infatti esclude la valutazione ambientale strategica nei casi in cui il piano già sottoposto a Vas sia successivamente soggetto a modifiche minori.
Tar Sardegna
Sentenza 18 aprile 2018, n. 349
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