Sentenza Tar Campania 6 settembre 2018, n. 1252
Rifiuti - Cave e miniere - Impianti di trattamento di inerti da demolizione - Installazione dentro il perimetro della cava - Piano regionale gestione rifiuti speciali - Dgr 24 maggio 2011, n. 212 - Possibilità - Sussistenza
È illegittimo negare la possibilità di realizzare un impianto di trattamento di materiali inerti da demolizione all'interno di una cava.
Lo ha deciso il Tar Campania che nella sentenza 6 settembre 2018, n. 1252 ha accolto le doglianze di una impresa titolare di una cava che aveva chiesto l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di recupero di materiali inerti da demolizione dalla stessa gestito presso la cava di cui era titolare.
I Giudici campani hanno dapprima sottolineato che nessuna norma primaria o regolamentare reca il divieto di realizzare impianti di quel tipo all'interno di cave, rimarcando poi che l'articolo 61, comma 4, delle n.a. del Piano regionale attività estrattive della Campania vieta solo le discariche nelle cave, non gli impianti di recupero inerti. Il Tar ha aggiunto infine il Piano regionale gestione rifiuti speciali della Campania approvato nel 2013 promuove espressamente il recupero dei materiali di demolizione prevedendo di incentivare gli impianti di lavorazione di materiali inerti da riciclaggio, anche negli ambiti estrattivi, a vantaggio di una minor cavazione.
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N.d.R.: il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibili gli appelli contro la presente sentenza con sentenza 23 novembre 2023, n. 10066.
Tar Campania
Sentenza 6 settembre 2018, n. 1252
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