Delibera Arera 5 dicembre 2018, n. 633/2018/R/efr
Approvazione corrispettivi anno 2018 Gestore mercati energetici per registrazione scambi bilaterali Certificati bianchi e Garanzie di origine
Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 5 dicembre 2018, n. 633/2018/R/efr
(Pubblicato sul sito di Arera il 6 dicembre 2018)
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1044a riunione del 5 dicembre 2018
Visti:
— la direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
— la legge 14 novembre 1995, n. 481;
— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
— il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
— il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
— il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
— il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
— il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
— i decreti del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il dell’Ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004;
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 21 dicembre 2007;
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 31 luglio 2009;
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 dicembre 2012;
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 gennaio 2017 (di seguito:
decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 10 maggio 2018 (di seguito: decreto interministeriale 10 maggio 2018);
— la deliberazione dell’Autorità di regolazione per rnergia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
— la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2017, 847/2017/R/efr (di seguito: deliberazione 847/2017/R/efr);
— la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2018, 501/2018/R/efr (di seguito: deliberazione 501/2018/R/efr);
— la lettera del Gestore dei mercati energetici Spa (di seguito: Gme) del 15 novembre 2011, protocollo Autorità 30284 del 21 novembre 2011 (di seguito: lettera del 15 novembre 2011);
— la lettera della Direzione Mercati dell’Autorità, del 22 dicembre 2011, protocollo Autorità 33614, del 22 dicembre 2011 (di seguito: lettera del 22 dicembre 2011);
— la lettera del Gme, del 16 novembre 2018, protocollo Autorità 32681, del 19 novembre 2018 (di seguito: lettera corrispettivi GO);
— la lettera del Gme, del 16 novembre 2018, protocollo Autorità 32727, del 19 novembre 2018 (di seguito: lettera corrispettivi Tee).
Considerato che:
— il comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 104/11 ha previsto che le garanzie di origine (di seguito: GO) possano essere negoziate nella sede per la contrattazione delle GO predisposta dal Gme, ovvero possano essere oggetto di libera negoziazione ovvero di assegnazione tramite le procedure concorrenziali organizzate dal Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito: Gse) finalizzate ad assegnare le GO nella titolarità del medesimo Gse. In questi ultimi due casi, i titolari dei contratti bilaterali nonché gli assegnatari hanno l’obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di negoziazione presso il Gme;
— l’articolo 6, della medesima deliberazione ARG/elt 104/11, ha previsto:
— al comma 6, che il Gme predisponesse la sede per la contrattazione delle GO e il relativo regolamento di funzionamento, comprensivo dei criteri per la
determinazione dei corrispettivi per l’accesso;
— al comma 7, che il Gme, previa pubblica consultazione con i soggetti
interessati, entro il 15 novembre 2011 trasmettesse al Direttore della direzione mercati dell’Autorità, per verifica, il regolamento di cui al comma 6.6 della medesima deliberazione ARG/elt 104/11 con i relativi esiti della consultazione;
— la Direzione Mercati dell’Autorità, con lettera del 22 dicembre 2011, ha, tra l’altro, positivamente verificato il “Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine” (di seguito: Regolamento GO) trasmesso dal Gme con lettera del 15 novembre 2011; e che tale Regolamento è stato successivamente modificato e integrato, previa nuova verifica positiva da parte della medesima Direzione mercati con riferimento alle parti oggetto di modifica e integrazione;
— l’articolo 7 del Regolamento GO prevede:
— al comma 1, che gli operatori del Mercato organizzato delle GO (di seguito: M— GO) a fronte del servizio fornito dal Gme, siano tenuti a corrispondere, a favore dello stesso, i seguenti corrispettivi:
a) un corrispettivo di accesso;
b) un corrispettivo fisso annuo;
c) un corrispettivo per ogni GO negoziata sul M-GO;
— al comma 2, che gli operatori della Piattaforma di registrazione degli scambi
bilaterali delle GO (di seguito: PB-GO) a fronte del servizio fornito dal Gme, siano tenuti a corrispondere, a favore dello stesso, i seguenti corrispettivi:
a) un corrispettivo di accesso;
b) un corrispettivo fisso annuo;
c) un corrispettivo per ogni GO registrata sulla PB-GO;
— al comma 4, che la misura dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo
articolo 7 del Regolamento GO, definita annualmente dal Gme, è approvata dall’Autorità, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, ed è pubblicata sul sito internet del Gme;
— il Gme, con la lettera corrispettivi GO, ha sottoposto all’Autorità le proposte relative alla definizione dei corrispettivi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del Regolamento GO per l’anno 2019. In particolare il Gme, atteso che dalle stime effettuate sui costi e sui ricavi previsti per il 2019 emerge un risultato operativo prossimo al pareggio economico, ha proposto di confermare anche per l’anno 2019 i corrispettivi definiti per l’anno 2018 e approvati con la deliberazione 847/2017/R/efr, mantenendo quindi pari a zero i corrispettivi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a) e b) del predetto Regolamento GO e pari a 0,003 € per ogni GO negoziata sul M-GO ovvero registrata bilateralmente sulla PB-GO i corrispettivi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettera c) del medesimo regolamento.
Considerato che:
— l’Autorità, con la deliberazione 501/2018/R/efr, ha da ultimo approvato gli aggiornamenti ai vigenti “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica” (di seguito: Regole M-Tee) e “Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica” (di seguito: Regolamento RTB-Tee);
— l’articolo 6, delle vigenti Regole M-Tee, prevede:
— al comma 1, che gli operatori del mercato, a fronte dei servizi forniti dal Gme,
siano tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni
titolo di efficienza energetica (di seguito: Tee) scambiato sul mercato;
— al comma 2, che la misura del corrispettivo, di cui al comma 1 del medesimo articolo 6, delle Regole M-Tee, sia approvata dall’Autorità, con decorrenza
dal 1 gennaio dell’anno successivo e sia pubblicata sul sito internet del Gme;
— l’articolo 7, del vigente Regolamento RTB-Tee, prevede:
— al comma 1, che gli operatori del Registro dei titoli di efficienza energetica siano tenuti al versamento a favore del Gme di un corrispettivo per ciascun Tee oggetto di transazioni bilaterali concluse;
— al comma 2, che qualora l’operatore sia anche operatore del mercato non dovrà riconoscere al Gme il corrispettivo di cui al comma 1 del medesimo articolo 7 del Regolamento RTB-Tee per ogni Tee scambiato sul mercato. In tal caso il Gme applicherà il corrispettivo di cui all’articolo 6 delle Regole M-Tee;
— al comma 3, che la misura del corrispettivo di cui al comma 1 del medesimo articolo 7 del Regolamento RTB-Tee sia approvata dall’Autorità, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, e sia pubblicata sul sito internet del Gme;
— il Gme, con la lettera corrispettivi Tee, ha sottoposto, all’Autorità, le proposte annuali relative alla definizione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, comma 1, delle Regole M-Tee e di cui all’articolo 7, comma 1, del Regolamento RTB-Tee per l’anno 2019; in particolare, il Gme, atteso che dalle stime effettuate sui costi e sui ricavi previsti per il 2019 emerge un risultato operativo prossimo al pareggio economico, ha proposto di confermare il corrispettivo già definito per gli anni a partire dall’anno 2014 e pari a 0,1 € per ogni Tee scambiato sul M-Tee ovvero oggetto di transazioni bilaterali concluse presso il Registro Tee, approvato, da ultimo, con la deliberazione 847/2017/R/efr.
Ritenuto opportuno:
— approvare le proposte presentate dal Gme con la lettera corrispettivi GO, in merito al valore dei corrispettivi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del Regolamento GO per l’anno 2019, mantenendo pari a zero i corrispettivi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a) e b), del predetto Regolamento GO e pari a 0,003 € per ogni GO negoziata sul M-GO ovvero registrata bilateralmente sulla PB-GO i corrispettivi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettera c), del medesimo regolamento;
— approvare le proposte presentate dal Gme con la lettera corrispettivi Tee, in merito al valore dei corrispettivi di cui all’articolo 6, comma 1, delle Regole M-Tee e di cui all’articolo 7, comma 1, del Regolamento RTB-Tee per l’anno 2019, pari a 0,1 € per ogni Tee scambiato sul M-Tee ovvero oggetto di transazioni bilaterali concluse presso il Registro Tee
Delibera
1. di approvare le proposte presentate dal Gestore dei mercati energetici Spa con la lettera corrispettivi GO, in merito al valore dei corrispettivi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del “Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine” per l’anno 2019, mantenendo pari a zero i corrispettivi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a) e b), del predetto Regolamento e pari a 0,003 € per ogni garanzia di origine negoziata sul Mercato organizzato delle GO ovvero registrata sulla Piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle GO i corrispettivi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettera c), del medesimo regolamento;
2. di approvare le proposte presentate dal Gestore dei mercati energetici Spa con la lettera corrispettivi Tee, in merito al valore dei corrispettivi di cui all’articolo 6, comma 1, delle “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica” e di cui all’articolo 7, comma 1, del “Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica” per l’anno 2019, pari a 0,1 € per ogni titolo di efficienza energetica scambiato sul Mercato organizzato ovvero oggetto di transazioni bilaterali concluse presso il Registro dei titoli di efficienza energetica;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore dei mercati energetici Spa;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.