Delibera Arera 29 gennaio 2019, n. 27/2019/R/gas
Aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti a biometano alle reti del gas naturale - Attuazione Dm 2 marzo 2018
Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 29 gennaio 2019, n. 27/2019/R/gas
(Pubblicato sul sito di Arera il 30 gennaio 2019)
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1050a riunione del 29 gennaio 2019
Visti:
— la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce in materia di promozione delle fonti rinnovabili;
— la direttiva 2009/73/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/Ce;
— la direttiva 2014/94/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativa alla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
— la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
— la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
— la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
— il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (decreto legislativo 164/00);
— la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
— la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/Ce, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 28/11);
— il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
— il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come successivamente modificato e integrato;
— il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007 "Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico–fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare" (di seguito: decreto 19 febbraio 2007);
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Interno 16 aprile 2008;
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Interno 17 aprile 2008;
— il decreto 5 dicembre 2013 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali (di seguito: decreto 5 dicembre 2013);
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 ottobre 2014, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 10 ottobre 2014);
— il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico 3 febbraio 2016;
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministrodell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018 (di seguito: decreto 2 marzo 2018);
— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 maggio 2018, "Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare" (di seguito: decreto 18 maggio 2018);
— la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 12 febbraio 2015, 46/2015/R/gas e il relativo Allegato A (di seguito: Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas);
— la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2015, 208/2015/R/gas;
— la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2015, 210/2015/R/gas;
— la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 626/2015/R/gas;
— la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2016, 204/2016/R/gas;
— la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 299/2016/R/gas;
— la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 806/2016/R/gas;
— la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2017, 239/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 239/2017/R/gas);
— la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 173/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 173/2018/R/gas);
— il documento per la consultazione 28 giugno 2017, 484/2017/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 484/2017/R/gas);
— il documento per la consultazione 28 giugno 2018, 361/2018/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 361/2018/R/gas);
— il mandato della Commissione europea 8 novembre 2010 M/475 En "Mandate to Cen for standards for biomethane for use in trasport and injection in natural gas pipelines" (di seguito: mandato M/475 En);
— la norma Uni En 437 Gas di prova — Pressioni di prova — Categorie di apparecchi;
— la norma Uni 7133, parti 1, 2, 3 e 4 Odorizzazione di gas per uso domestico e similare;
— il Rapporto Tecnico Uni/Tr 11537:2016 "Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale" (di seguito: Rapporto Tecnico Uni/Tr 11537);
— la norma Uni En 16726 "Infrastrutture del gas – Qualità del gas – Gruppo H" (di seguito: norma Uni En 16726);
— la norma Uni En 16723-1 "Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale" (di seguito: norma Uni En 16723-1);
— la norma Uni En 16723-2 "Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale – Parte 2: Specifiche per combustibile per autotrazione" (di seguito: norma Uni En 16723-2);
— il Rapporto Tecnico Uni/Tr 11677 "Biometano per uso diretto in autotrazione";
— il Rapporto Tecnico Uni/Tr 11722 "Linee guida per la predisposizione dell'analisi di rischio per produttori di biometano da biomassa" (di seguito: Rapporto Tecnico Uni/Tr 11722);
— il Rapporto Tecnico Uni Cen/Tr 17238 "Proposta di valori limite per i contaminanti del biometano individuati sulla base di valutazione degli impatti sulla salute umana" (di seguito Rapporto Tecnico Uni Cen/Tr 17238).
Considerato che:
— l'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 164/00 prevede che le norme del medesimo decreto legislativo relative al gas naturale si applichino in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;
— l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 28/11 dispone che l'Autorità adotti specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
Considerato che:
— la Commissione europea con il mandato M/475 En ha incaricato il Comitato europeo di normazione (Cen) di predisporre standard europei per la definizione delle specifiche di qualità per il biometano usato come carburante e quello da immettere nelle reti del gas naturale;
— con il decreto 5 dicembre 2013 sono state adottate le direttive per l'incentivazione del biometano, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21 del decreto legislativo 28/11;
— con la deliberazione 46/2015/R/gas l'Autorità ha approvato l'Allegato A che contiene:
a) nella Sezione I, le direttive per la connessione degli impianti di biometano alle reti del gas naturale, sviluppate in coerenza con gli obiettivi indicati dal decreto legislativo 28/11, di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas, rendere trasparenti e certe le procedure di connessione alle reti e garantire l'economicità della connessione, volta a favorire un ampio utilizzo del biometano;
b) nella Sezione II, le disposizioni relative alle modalità di misurazione, determinazione e certificazione della quantità di biometano da ammettere agli incentivi ai sensi del decreto 5 dicembre 2013;
— l'Autorità, con la deliberazione 239/2017/R/gas, ha avviato un procedimento per l'aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale, in relazione al venir meno della condizione di standstill a seguito della pubblicazione norma Cen En 16723-1, recepita in Italia con la pubblicazione della norma Uni En 16723-1;
— con il documento per la consultazione 484/2017/R/gas, l'Autorità ha sviluppato ipotesi per:
a) aggiornare i riferimenti relativi alle specifiche di qualità del biometano riportati al comma 3.2 dell'Allegato A della deliberazione 46/2015/R/gas;
b) individuare nella norma Uni En 16723-1 e nel Rapporto Tecnico Uni/Tr 11537 i riferimenti relativi alle modalità operative dei processi di misura della quantità e della qualità del biometano immesso in rete;
c) individuare soluzioni operative rispetto alle differenze tra le specifiche di qualità del biometano previste per l'immissione nelle reti del gas naturale e per l'autotrazione;
— successivamente alla pubblicazione del documento per la consultazione 484/2017/R/gas è stata pubblicata la norma Uni En 16723-2 che specifica i requisiti e i metodi di prova per il gas naturale, il biometano e loro miscele al punto di utilizzo come carburanti per autotrazione;
— il decreto 2 marzo 2018 ha innovato la disciplina in materia di promozione dell'utilizzo di biometano, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 28/11; tale nuova disciplina si applica sia ai nuovi impianti di produzione di biometano sia agli impianti esistenti per la produzione e utilizzazione di biogas che vengano convertiti, parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano, purché l'entrata in esercizio sia successiva alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 marzo 2018) e anteriore all'1 gennaio 2023;
— l'articolo 3, comma 1, del decreto 2 marzo 2018 stabilisce che per la qualità del biometano si applichino le disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, delle norme tecniche europee elaborate a supporto del Mandato M/475 En e delle norme tecniche nazionali applicabili;
— l'articolo 10, comma 1, del decreto 2 marzo 2018 prevede che, se del caso, l'Autorità aggiorni i propri provvedimenti in relazione a:
a) modalità di misurazione della quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale come definita nel medesimo decreto;
b) identificazione delle modalità e del soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano ammissibile alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del medesimo decreto;
c) disposizioni operative in materia di ritiro di biometano;
d) modalità di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo e idoneo al rilascio dei certificati di immissione in consumo (Cic) per i casi di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto, prevedendo anche le modalità con le quali, nel caso di trasporto del biometano in stato gassoso o liquido, la rilevazione del dato di misura sia effettuata sia nel punto predisposto per il carico dei mezzi di trasporto, ovvero nel punto più a valle della produzione all'ingresso dell'impianto di consumo, sia subito a valle della raffinazione del biogas;
— l'Autorità con la deliberazione 173/2018/R/gas, ha avviato un procedimento per l'attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018 in materia di incentivi alla produzione di biometano, nel quale è stato fatto confluire il richiamato procedimento avviato con la deliberazione 239/2017/R/gas;
— con il decreto 18 maggio 2018 è stata aggiornata la precedente regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile, approvata con il decreto 19 febbraio 2007;
— con il documento per la consultazione 361/2018/R/gas, l'Autorità ha sviluppato ipotesi in relazione:
a) alle modifiche da apportare alla Sezione I dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas, a seguito della cessazione del periodo di standstill conseguente al recepimento a livello nazionale della norma Cen En 16723-1, anche alla luce delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018;
b) all'attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018, per quanto di competenza dell'Autorità, in particolare per quanto concerne:
i. le modalità di misurazione del biometano e le modalità di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo, secondo le disposizioni dell'articolo 10, comma 3, del medesimo decreto;
ii. le disposizioni ritenute necessarie dall'Autorità per assicurare la corretta determinazione dei Cic, in applicazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018;
— successivamente alla pubblicazione del documento per la consultazione 361/2018/R/gas, sono stati pubblicati:
a) il Rapporto Tecnico Uni/Tr 11722, che fornisce, con riferimento al tema dell'odorizzabilità, un metodo di lavoro per la redazione dell'analisi del rischio relativa alla produzione di biometano da biomasse al fine di garantire la conformità alla Uni/Tr 11537;
b) il Rapporto Tecnico Uni Cen/Tr 17238, che fornisce un approccio per la valutazione dei valori limite per i contaminanti del biometano;
— è attualmente in fase di inchiesta pubblica la Specifica Tecnica Uni/TS 11537 — Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale, che costituisce un aggiornamento del Rapporto Tecnico Uni/Tr 11537.
Considerato che:
— in relazione all'aggiornamento delle disposizioni in materia di specifiche di qualità del biometano:
a) nel documento per la consultazione 361/2018/R/gas, l'Autorità alla luce delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 484/2017/R/gas e tenendo conto dell'evoluzione della normativa tecnica, ha prospettato di aggiornare le disposizioni di cui al comma 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas, introducendo:
i. per quanto concerne la definizione e la pubblicazione delle specifiche di qualità, i seguenti riferimenti:
1. il decreto 18 maggio 2018, per quanto riguarda le componenti comuni al gas naturale;
2. la norma Uni En 16726, per quanto riguarda le componenti comuni al gas naturale non previste dal decreto 18 maggio 2018;
3. la norma Uni En 16723-1 per le componenti specifiche del biometano da immettere nelle reti del gas naturale;
4. la norma Uni En 16723-2 per le componenti specifiche del biometano, del gas naturale e loro miscele al punto di utilizzo come carburanti per autotrazione;
ii. per quanto concerne le modalità operative dei processi di misura della quantità e della qualità del biometano immesso in rete, i seguenti riferimenti:
1. la norma Uni En 16723-1;
2. la norma Uni En 16723-2;
3. il Rapporto Tecnico Uni/Tr 11537;
b) nell'ambito della consultazione, rispetto alle ipotesi di cui al punto a) i.:
i. alcuni soggetti hanno segnalato che non è necessario fare esplicito riferimento alla norma Uni En 16726, in quanto tutti i parametri in essa riportati sono ricompresi nei restanti documenti di cui al punto precedente;
ii. un soggetto ha evidenziato che per quanto riguarda i componenti idrogeno, cloro e fluoro, gli unici valori limite sono esplicitati nel Rapporto Tecnico Uni/Tr 11537;
c) rispetto alle ipotesi di cui al punto a) ii., i soggetti partecipanti alla consultazione non hanno evidenziato particolari criticità;
d) nel documento per la consultazione 361/2018/R/gas in relazione alle tematiche della tutela della salute pubblica, l'Autorità ha ricordato l'esigenza di procedere a livello locale a valutazioni dei rischi ambientali, sulla salute e sulle reti connessi all'immissione in rete del biometano, mediante analisi puntuali dei processi di produzione di biometano, ipotizzando l'adozione di strumenti, già adottati in altri Paesi, quali il piano di valutazione dei rischi da concordare tra produttori, gestori di rete e autorità competenti per la tutela dell'ambiente e la salute pubblica;
— in relazione agli utilizzi del biometano per autotrazione:
a) nel documento per la consultazione 361/2018/R/gas, l'Autorità, alla luce delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 484/2017/R/gas e tenuto conto della pubblicazione della norma Uni En 16723-2, del decreto 2 marzo 2018 e del decreto 18 maggio 2018, ha confermato la soluzione ipotizzata nel documento per la consultazione 484/2017/R/gas, ossia che per il gas naturale, il biometano e loro miscele, il rispetto dei requisiti previsti dalla norma Uni En 16723-2 debba essere effettuato al punto di utilizzo cioè presso la stazione di servizio e pertanto anche l'installazione di eventuali apparecchiature di purificazione debba avvenire in tali siti a valle del punto di riconsegna della rete del gas naturale, previa analisi costi-benefici;
b) le ipotesi di cui al precedente punto a) sono state condivise da alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione, mentre altri soggetti hanno ipotizzato soluzioni alternative;
— in relazione all'attuazione del decreto 2 marzo 2018:
a) nel documento per la consultazione 361/2018/R/gas, l'Autorità ha ipotizzato l'inserimento delle norme attuative del decreto 2 marzo 2018 in una specifica sezione dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas;
b) nel medesimo documento per la consultazione 361/2018/R/gas, l'Autorità ha formulato alcune ipotesi in relazione ai seguenti aspetti:
i. determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi;
ii. disposizioni in materia di misura ai fini della determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi;
iii. attività di certificazione;
iv. disposizioni in materia di dati da rendere disponibili al soggetto responsabile dell'attività di certificazione;
c) nell'ambito della consultazione, con riferimento al punto b) i.:
i. un gestore di rete ha evidenziato che ai fini dell'ottenimento della maggiorazione di cui all'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 28/11, è sufficiente che il 70% della somma delle quantità in peso delle materie prime autorizzate da tutti gli impianti di produzione di biogas collegati al medesimo impianto di upgrading sia riconducibile alle biomasse che prevedono l'utilizzo delle materie prime elencate nella parte A dell'Allegato 3 del decreto 10 ottobre 2014 e pertanto propone di allineare la proposta facendo riferimento alle previsioni contenute nelle "Procedure applicative Dm 2 marzo 2018" del Gse;
ii. il Gse ha evidenziato che le disposizioni previste dagli articoli 40 e 41 dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas, in materia di differenziazione delle quantità ammesse agli incentivi in base al tipo di matrice utilizzata, risultino già normate, così come previsto dal decreto 2 marzo 2018, nell'ambito delle suddette "Procedure applicative Dm 2 marzo 2018";
iii. il Gse ha precisato che "l'assegnazione della quantità di biometano prodotta alle diverse matrici, attraverso le relative rese, non risulta essere un elemento utilizzato ai fini della determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi" e quindi tenuto conto anche del fatto che la produzione di biometano può essere effettuata utilizzando metodologie diverse dalla digestione anaerobica (es. gassificazione, metanazione dell'idrogeno, uso del gas di discarica ecc.) ha proposto di non inserire gli articoli 40 e 41, nella nuova sezione relativa alle disposizioni attuative del decreto 2 marzo 2018;
d) con riferimento al punto b) ii.:
i. un'associazione e alcuni gestori di rete hanno condiviso l'ipotesi di fare riferimento ai valori definiti nell'Allegato 1 del decreto 10 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni, ai fini della determinazione delle quantità di biometano incentivabili nel caso di impiego di carri criogenici, per quanto concerne la massa volumica e il potere calorifico inferiore;
ii. un gestore di rete in proposito ha evidenziato l'esigenza di valutare puntualmente la qualità del biometano destinato al trasporto in forma liquida mediante carri criogenici mediante analisi di campioni di biometano liquefatto prelevato direttamente dal carro, una volta completato il carico;
e) con riferimento al punto b) iii., il Gse ha proposto di apportare delle modifiche ai commi 2 e 4 dell'articolo 50.
Ritenuto opportuno
— in relazione all'aggiornamento delle disposizioni in materia di specifiche di qualità del biometano per l'immissione nelle reti del gas naturale:
a) dare seguito in linea generale agli orientamenti formulati nel documento per la consultazione 361/2018/R/gas;
b) prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas, relative alle specifiche di qualità del biometano da immettere nelle reti del gas naturale, siano aggiornate facendo riferimento:
i. al decreto 18 maggio 2018 per le componenti comuni al gas naturale;
ii. alla norma Uni En 16723-1 per le componenti specifiche del biometano;
iii. al Rapporto Tecnico Uni/Tr 11537 per i componenti cloro e fluoro;
c) confermare che per quanto riguarda le componenti comuni al gas naturale non previste dal decreto 18 maggio 2018, in particolare l'idrogeno, il riferimento sia individuato nelle indicazioni contenute nella norma Uni En 16726;
d) per le modalità operative dei processi di misura della quantità e della qualità del biometano immesso in rete, confermare il riferimento alla norma Uni En 16723-1, alla norma Uni En 16723-2 e al Rapporto Tecnico Uni/Tr 11537;
— in relazione alle tematiche relative alla tutela della salute pubblica, l'Autorità intende valutare l'ipotesi di affidare al Cig il compito di redigere specifiche Linee guida, al fine di supportare produttori di biometano e gestori di rete nella stesura del piano di valutazione dei rischi connessi all'immissione in rete, anche sulla base delle indicazioni contenute nel Rapporto Tecnico Uni Cen/Tr 17238;
— in relazione alle questioni relative alle differenze nelle specifiche di qualità previste dalla norma Uni En 16723-2 rispetto alle specifiche individuate dalla norma Uni En 16723-1, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione, confermare che ai fini dell'immissione in rete il riferimento sia alla norma Uni En 16723-1 e allo stesso tempo prevedere che siano svolti specifici approfondimenti volti a valutare eventuali soluzioni che minimizzino i costi a livello di sistema, in ogni caso senza oneri a carico dei clienti finali;
— in materia di attuazione del decreto 2 marzo 2018:
a) dare seguito in generale agli orientamenti formulati nel documento per la consultazione 361/2018/R/gas;
b) in particolare, in relazione alla determinazione della quantità di biometano da ammettere agli incentivi:
i. tenere conto delle osservazioni pervenute in sede di consultazione, evitando sovrapposizioni con le "Procedure applicative Dm 2 marzo 2018" del Gse;
ii. prevedere che sia considerato il potere calorifico inferiore del biometano;
iii. sia opportuno prevedere che, al fine di consentire una determinazione dell'effettiva qualità del gas, nel caso di impiego di carri criogenici, siano effettuate misure dei valori di massa volumica e di potere calorifico inferiore a valle del processo/fase di liquefazione;
c) per la misura della quantità di biometano ammessa agli incentivi, prevedere che siano applicate le disposizioni di cui al comma 44.1 e all'articolo 46 della Sezione II dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas;
d) per quanto concerne l'attività di certificazione, prevedere che siano adottate le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 della Sezione II dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas;
e) in particolare, prevedere che:
i. il Gse sia individuato quale soggetto responsabile dell'attività di certificazione delle quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto 2 marzo 2018;
ii. il Gse, ai fini di cui al punto precedente, utilizzi i dati di misura trasmessi dai soggetti responsabili del servizio di misura o acquisiti in tele-lettura dal Gse, nonché le informazioni fornite nella richiesta di qualifica degli impianti, ovvero contenute nei contratti di fornitura, ove previsti, e, in generale, ogni ulteriore informazione necessaria alla corretta erogazione degli incentivi;
iii. il Gse definisca le modalità di certificazione delle quantità di biometano incentivabile, nonché le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati di misura da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura;
iv. ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, i mezzi di trasporto del biometano in forma liquida o gassosa devono essere caricati presso un unico impianto di produzione di biometano e devono scaricarne il contenuto in un unico punto;
v. ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, i contratti resi disponibili devono contenere indicazione della data di decorrenza della fornitura e della data di cessazione prevista della fornitura, devono indicare le quantità mensili di cui è prevista la fornitura;
f) per quanto concerne i dati da rendere disponibili al soggetto responsabile dell'attività di certificazione:
i. prevedere che i dati relativi alle matrici utilizzate, necessari per la determinazione della quantità di biometano ammessa all'incentivo, siano resi disponibili al Gse
Delibera
1. di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. di prevedere che, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, i gestori delle reti di trasporto attivino le procedure di aggiornamento dei codici di rete previste dalla deliberazione ARG/gas 55/09;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
Allegato A
Direttive per le connessioni di impianti di bioemtano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di dterminazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi
Sezione I
Direttive per le connessioni di impianti di bioemtano alle reti del gas naturale
Titolo 1
Definizioni e disposizioni generali
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive sulle connessioni degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le definizioni contenute nella RQDG e nella RTDG, per quanto riguarda le connessioni alle reti di distribuzione e le definizioni contenute nella RQTG e nella RTTG per quanto riguarda le connessioni alle reti di trasporto e le seguenti definizioni:
• gestore di rete: è il soggetto che gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale o di trasporto del gas naturale;
• impianto di connessione alla rete: è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie esclusivamente ad immettere il biometano prodotto nella rete di trasporto o distribuzione del gas naturale; l'impianto di connessione alla rete ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino all'organo di intercettazione (compreso) del punto di immissione in rete del biometano e può comprendere, a seconda dei casi, il gruppo di riduzione, l'impianto di odorizzazione;
• produttore di biometano o produttore: è il soggetto responsabile titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano;
• punto di immissione: è il punto fisico della rete in cui il gestore di rete prende in consegna il biometano reso disponibile dall'utente della rete;
• sistema di misura: è il complesso di apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura. Il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti:
(i) le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;
(ii) il misuratore dei volumi di gas;
(iii) il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas;
(iv) i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (flow computer), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (data logger);
• utente della rete: è l'utilizzatore della rete di trasporto o di distribuzione del gas naturale che, avendo avuto accesso presso il punto di consegna secondo la regolazione dell'Autorità, ha titolo a immettere biometano in tale punto;
• decreto 18 maggio 2018 è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018 "Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare";
• decreto 5 dicembre 2013 è il decreto 5 dicembre 2013 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
• decreto 2 marzo 2018 è il decreto 2 marzo 2018 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
• decreto legislativo n. 28/11 è il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/Ce, come successivamente modificato e integrato;
• deliberazione 188/2012/E/COM è la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/COM, come successivamente modificata e integrata;
• norma Uni En 16726 è la norma "Infrastrutture del gas – Qualità del gas – Gruppo H";
• norma Uni En 16723-1 è la norma "Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale";
• Rapporto Tecnico Uni/Tr 11537 è il rapporto tecnico "Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale" Uni/Tr 11537.
• Specifica Tecnica Uni/Ts 11537 è il rapporto tecnico "Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale" Uni/Tr 11537.
Titolo 2
Sicurezza ed efficienza tecnica delle reti
Articolo 2
Principi generali
2.1 Il gestore di rete è responsabile della sicurezza e dell'efficienza tecnica della rete. A questo fine il gestore di rete adotta le misure necessarie per evitare che le immissioni di biometano nella rete possano provocare violazioni dei vincoli di sicurezza e affidabilità sia nella fase di trasporto sulla propria rete, sia nella fase di riconsegna ai clienti finali.
2.2 Il gestore di rete deve accertare che il biometano da immettere e immesso in rete presso il nuovo punto di immissione risponda alle specifiche tecniche e agli altri requisiti previsti dal presente provvedimento e dalla normativa di settore in tema di sicurezza.
2.3 Il gestore di rete nega la connessione qualora non sia in grado, per motivi obiettivi e documentabili, di compiere gli accertamenti di cui al comma 2.2 e ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità.
2.4 Il gestore di rete nega altresì la connessione, ovvero provvede all'istantanea interruzione dell'immissione del biometano, qualora verifichi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetti le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni tecniche richieste dal presente provvedimento e dalla normativa vigente.
2.5 Il gestore di rete assicura l'odorizzazione secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa tecnica vigente. I costi relativi a verifiche con esito positivo sono coperti in tariffa. I costi relativi a verifiche con esito negativo sono a carico del produttore.
2.6 Il produttore di biometano garantisce che il biometano da immettere nella rete sia conforme alle specifiche di qualità, ai vincoli di pressione o di capacità e assicura che, in relazione alle matrici utilizzate, esso sia odorizzabile secondo le norme tecniche vigenti in materia e non presenti caratteristiche tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti ammesse all'impiego dalle norme tecniche vigenti in materia.
2.7 Qualora l'utente della rete sia un soggetto diverso dal produttore di biometano, risponde, nei confronti del gestore di rete, per gli inadempimenti di cui al comma 2.6 da parte del produttore.
Articolo 3
Specifiche di qualità
3.1 Il gestore di rete, nel rispetto e in coerenza con le norme tecniche e le regole tecniche vigenti, definisce e pubblica le specifiche di qualità per l'immissione di biometano nella propria rete.
3.2 Ai fini della definizione e della pubblicazione delle specifiche di qualità, il gestore di rete fa riferimento alle disposizioni vigenti di cui:
a) al decreto ministeriale 18 maggio 2018 per quanto riguarda le componenti comuni al gas naturale;
b) alla norma Uni En 16726, per quanto riguarda le componenti comuni al gas naturale non previste dal sopra citato decreto e in particolare per l'idrogeno;
c) alla norma Uni En 16723-1 per le componenti specifiche del biometano da immettere nelle reti del gas naturale;
d) al Rapporto Tecnico Uni/Tr 11537 per le sole componenti cloro e fluoro.
3.2 Ai fini della definizione e della pubblicazione delle specifiche di qualità, il gestore di rete fa riferimento alle disposizioni vigenti di cui:
a) al decreto ministeriale 18 maggio 2018 per quanto riguarda i componenti comuni al gas naturale;
b) alla norma Uni En 16726 per quanto riguarda i componenti comuni al gas naturale non previsti dal sopra citato decreto, ad eccezione dell’idrogeno, come di seguito specificato;
c) alla specifica tecnica Uni/Ts 11537 per quanto riguarda i componenti idrogeno, cloro e fluoro;
d) alla norma Uni En 16723-1 per quanto riguarda i componenti specifici del biometano da immettere nelle reti del gas naturale.
Articolo 4
Specifiche di pressione
4.1 Il gestore di rete individua per ciascun punto di immissione il valore di pressione minima e massima il cui rispetto può essere richiesto in qualsiasi momento.
4.2 Il gestore di rete ha facoltà di prevedere casi in cui, in funzione dei quantitativi di gas da trasportare e dell'assetto ottimizzato di rete, il biometano nei punti di consegna possa essere ritirato a valori di pressione inferiore al livello minimo garantito.
Articolo 5
Compatibilità del profilo di immissione
5.1 Il punto di immissione viene identificato dal gestore di rete a seguito della verifica di compatibilità del profilo previsto di immissione in rete del biometano con le caratteristiche tecniche della rete e con le capacità di assorbimento in condizioni di sicurezza.
5.2 Ai fini della verifica di cui al comma 5.1 si considerano:
a) la portata oraria massima e minima prevista in immissione;
b) i volumi giornalieri massimi e minimi previsti in immissione.
Titolo 3
Misure a garanzia della trasparenza e della non discriminazione all'accesso alle reti
Articolo 6
Pubblicità e trasparenza
6.1 Il gestore di rete individua e pubblica, anche sul proprio sito internet:
a) le specifiche di qualità per il biometano da immettere in rete;
b) i criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione;
c) i criteri per la localizzazione del punto di immissione;
d) la procedura per l'esame della richiesta di connessione;
e) i criteri per lo svolgimento di lavori da parte del richiedente la connessione;
f) gli standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.
6.2 Il gestore di rete garantisce l'applicazione in modo non discriminatorio delle procedure individuate nel presente provvedimento.
Articolo 7
Procedura per le richieste di connessione
7.1 La procedura di cui al comma 6.1, lettera d) viene predisposta nel rispetto dell'identificazione delle seguenti fasi:
a) presentazione della richiesta di connessione e preventivo, con versamento della cauzione a garanzia della manifestazione di interesse del richiedente;
b) comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione e del preventivo, con individuazione del punto di immissione;
c) accettazione del preventivo con rilascio della garanzia a copertura delle spese di realizzazione della connessione;
d) realizzazione della connessione.
Articolo 8
Contenuto della richiesta di connessione
8.1 La richiesta di connessione è presentata dal produttore di biometano, direttamente ovvero mediante il futuro utente della rete, per singolo impianto di produzione di biometano, e deve contenere almeno gli elementi necessari per l'identificazione:
a) del soggetto richiedente, e del produttore di biometano se diverso;
b) delle caratteristiche dell'impianto di produzione di biometano, tra cui:
1) ubicazione, con connessa documentazione cartografica idonea a evidenziare le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato a insistere;
2) date previste per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione;
3) data prevista per l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano;
4) documentazione attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di biometano;
5) schema dell'impianto di produzione, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell'impianto.
8.2 Nella richiesta di connessione il richiedente può indicare la volontà di gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete e/o di realizzare in proprio i medesimi impianti di connessione alla rete.
Articolo 9
Risposta alla richiesta di connessione
9.1 Il gestore di rete, entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di connessione, trasmette al richiedente una comunicazione contenente l'esito della valutazione di ammissibilità:
a) in caso di inammissibilità, il gestore di rete ne dà motivazione scritta;
b) in caso di ammissibilità, il gestore di rete allega il preventivo di spesa.
9.2 Il preventivo di spesa, di cui al comma 9.1, lettera b), contiene almeno i seguenti dati e informazioni:
a) la data della richiesta di connessione e preventivo;
b) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) unitamente al nominativo di un responsabile del gestore di rete a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione;
c) l'individuazione del punto di immissione e delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili, anche al fine di consentire l'attivazione dello stesso in condizioni di sicurezza;
d) la ragione sociale del richiedente;
e) l'importo complessivo richiesto per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, distinguendo le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;
f) l'elenco degli adempimenti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, unitamente a un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento con una stima dei tempi necessari per l'ottenimento;
g) i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta e viene escussa la cauzione;
h) le modalità per l'accettazione del preventivo;
i) le modalità di pagamento del corrispettivo per la connessione prevedendo che il gestore di rete presenti diverse modalità di pagamento, tra loro alternative;
j) le condizioni e le modalità di presentazione della garanzia (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) a copertura delle spese di realizzazione della connessione che il richiedente deve rilasciare contestualmente all'accettazione del preventivo;
k) le condizioni e le modalità per l'eventuale escussione della garanzia;
l) la descrizione delle parti dell'impianto del produttore di biometano che, funzionali alla corretta gestione della rete, devono essere realizzate secondo le specifiche del gestore di rete, nonché le modalità che il gestore adotterà per verificare il rispetto di tali specifiche;
m) le specifiche per la realizzazione delle porzioni dell'impianto di connessione alla rete che possono essere realizzate a cura del richiedente;
n) il cronoprogramma per la realizzazione della connessione.
Articolo 10
Accettazione del preventivo
10.1 Il richiedente accetta il preventivo secondo le modalità previste dal gestore di rete, presenta la garanzia a copertura delle spese previste per la realizzazione della connessione e versa il contributo secondo le modalità previste.
Titolo 4
Svolgimento di attività inerenti alla connessione da parte del richiedente
Articolo 11
Svolgimento di attività inerenti alla connessione da parte del richiedente
11.1 Il richiedente la connessione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11, a seguito di propria richiesta al gestore di rete, può:
a) gestire il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete;
b) realizzare porzioni di impianto di connessione alla rete.
Articolo 12
Gestione del procedimento autorizzativo
12.1 Il richiedente che intende gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete si coordina con il gestore di rete, che può precisare le sue esigenze in merito ai titoli autorizzativi.
Articolo 13
Opere realizzate a cura del richiedente
13.1 La realizzazione di opere da parte del richiedente è limitata agli impianti di connessione alla rete.
13.2 Il gestore di rete rende disponibile le specifiche tecniche e ogni altra informazione necessaria per la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 13.1.
13.3 Il gestore di rete ha il diritto di verificare il rispetto delle proprie specifiche in tutte le fasi realizzative.
13.4 La messa in servizio, la gestione e la manutenzione delle opere realizzate dal richiedente è comunque effettuata dal gestore di rete, al quale vengono rese disponibili a titolo gratuito.
Titolo 5
Condizioni economiche per la connessione degli impianti di biometano alle reti del gas naturale
Articolo 14
Cauzione per la richiesta di preventivo
14.1 La cauzione per la richiesta di preventivo è pari a 2.000,00 Euro. Tale importo viene aggiornato annualmente dall'Autorità, applicando il tasso di variazione dell'indice dei prezzi per famiglie operai e impiegati al netto dei tabacchi.
14.2 Il gestore di rete, nel caso in cui il richiedente non dia corso alla richiesta di realizzazione della connessione, trattiene l'intera cauzione.
Articolo 15
Garanzia per la realizzazione della connessione
15.1 All'atto dell'accettazione del preventivo il richiedente rilascia una garanzia, nella forma della fideiussione bancaria ovvero del deposito cauzionale, a copertura delle spese previste per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.
15.2 L'importo della garanzia di cui al comma 15.1 per la realizzazione delle opere di connessione è determinato dal gestore di rete sulla base del contributo di connessione dovuto ai sensi degli articoli 16 e 17 e comprende anche la spesa prevista dal gestore di rete per l'eventuale gestione del rilascio delle autorizzazioni.
Articolo 16
Perimetro dei costi per la determinazione del contributo di connessione
16.1 Il contributo di connessione è calcolato in funzione dei costi relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, sulla base della spesa prevista dal gestore di rete.
16.2 Il contributo per la connessione deve essere dimensionato in relazione al costo delle opere strettamente necessarie per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.
Articolo 17
Determinazione del contributo di connessione
17.1 Il contributo di connessione è calcolato secondo la seguente formula:
dove:
• I è il costo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto di connessione
alla rete, valutato secondo soluzioni di minimo tecnico, espresso in euro;
• T è il ricavo tariffario annuo medio atteso derivante dall'applicazione delle tariffe per l'uso della rete calcolate con riferimento ai punti di consegna. Nel caso di connessioni alla rete di distribuzione il parametro T assume valore pari a zero;
• i è il tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo di regolazione in corso;
• n è la vita utile del cespite, assunta pari a 50 anni;
• α è un coefficiente di riduzione che assume valore pari 0,8.
Articolo 18
Rateizzazione del contributo
18.1 Su istanza del richiedente, il gestore rateizza il contributo per un periodo massimo di venti anni, applicando la seguente formula:
dove:
• s è pari a 20 anni.
Articolo 19
Restituzione del contributo
19.1 Qualora, entro un termine di dieci anni dalla richiesta, porzioni di impianto di connessione alla rete siano utilizzate per la connessione di una pluralità di soggetti, il gestore di rete restituisce pro-quota i contributi precedentemente riscossi, in funzione del costo relativo alle porzioni interessate e delle capacità sottoscritte dai diversi soggetti.
Titolo 6
Tariffe per l'uso della rete
Articolo 20
Tariffe per l'uso della rete di trasporto specifiche per i punti di immissione
20.1 Ai fini dell'applicazione delle tariffe per l'uso della rete di trasporto, nazionale o regionale, le immissioni nei punti di consegna che connettono impianti di produzione di biometano sono equiparati ai punti di consegna da produzione nazionale.
Titolo 7
Disposizioni in materia di misura del biometano immesso nelle reti del gas
Articolo 21
Obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura
21.1 Salvo quanto disposto dal comma 21.4, il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità del biometano prodotto ai fini dell'immissione in rete è il produttore di biometano.
21.2 Il responsabile dell'installazione e manutenzione dovrà installare, secondo la regola dell'arte, strumenti conformi alle prescrizioni della legislazione e della normativa vigente in materia di strumenti di misura, idonei alla misura della quantità e della qualità del biometano immesso in rete.
21.3 Il responsabile dell'installazione e manutenzione è tenuto a segnalare tempestivamente al gestore di rete le anomalie di funzionamento che si dovessero verificare al sistema di misura.
21.4 Nel caso di immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità di biometano nel punto di immissione è il gestore di rete.
Articolo 22
Caratteristiche dei sistemi di misura
22.1 Le proprietà tecniche, funzionali e prestazionali dei sistemi di misura, rintracciabili nei manuali d'uso e nelle targhe delle apparecchiature, degli strumenti e degli ulteriori dispositivi che costituiscono il sistema medesimo, devono essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia di metrologia.
22.2 I sistemi di misura, tra l'altro, dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche funzionali:
a) consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura relativi alle quantità immesse, con dettaglio orario;
b) essere realizzati con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati, in coerenza con la normativa tecnica vigente e in accordo con i gestori di rete;
c) essere provvisti di collegamento telefonico prescelto.
Articolo 23
Diritto di accesso ai sistemi di misura
23.1 Il gestore di rete ha diritto all'accesso ai sistemi di misura, al fine di verificarne lo stato di conservazione e manutenzione.
23.2 In caso di impossibilità di accesso ai sistemi di misura o nel caso in cui gli strumenti di misura non risultino conservati o manutenuti in modo corretto, il gestore di rete interrompe immediatamente l'immissione in rete del biometano, sino all'avvenuto accesso ovvero al ripristino dell'impianto di misura.
23.3 Il gestore di rete ha diritto ad assistere a eventuali controlli per l'accertamento del corretto funzionamento delle apparecchiature e degli strumenti che compongono il sistema di misura svolti da terzi.
Articolo 24
Obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure
24.1 Il responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità e di qualità del biometano immesso in rete è il gestore di rete.
Articolo 25
Disponibilità dei dati di misura
25.1 Il gestore di rete rende disponibili i dati relativi alle quantità e alla qualità del biometano immesso in rete:
a) al produttore di biometano;
b) all'utente della rete;
c) al responsabile del bilanciamento.
Articolo 26
Archiviazione dei dati di misura
26.1 Il gestore di rete archivia e custodisce, ai fini regolatori, i dati relativi alle quantità e alla qualità del biometano immesso in rete per un periodo minimo di 10 anni in modalità tale per cui tali dati possano essere disponibili e riutilizzabili per scopi di verifica e controllo.
Titolo 8
Altre disposizioni
Articolo 27
Indennizzi in caso di ritardo del gestore
27.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui al comma 9.1 del presente provvedimento, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 35 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.
27.2 Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti nel preventivo, come indicato nel comma 9.2, lettera n), del presente provvedimento, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 35 euro al giorno e il 5% dell'importo complessivo richiesto per la realizzazione della connessione di cui al comma 9.2, lettera e), del presente provvedimento per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 120 (centoventi) giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.
Articolo 28
Procedure sostitutive
28.1 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 60 (sessanta) giorni lavorativi di ritardo nella messa a disposizione del preventivo, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 20, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 28/11.
28.2 Nell'ambito della procedura sostitutiva il gestore di rete è tenuto a fornire all'Autorità tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'elaborazione di un preventivo relativo alla pratica per la connessione oggetto della procedura sostitutiva.
28.3 Previa verifica che il ritardo non sia imputabile a cause indipendenti dalla volontà del gestore di rete, l'Autorità individua le attività che il gestore di rete deve eseguire per consentire l'attivazione della connessione, e i rispettivi tempi di esecuzione.
Articolo 29
Gestione di controversie
29.1 Le controversie insorte tra produttori e gestori di rete sono risolte con decisione vincolante dell'Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/COM.
Sezione II
Disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi di cui al decreto 5 dicembre 2013
Titolo 1
Definizioni e disposizioni generali
Articolo 30
Definizioni
30.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nelle presente Sezione II, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le definizioni contenute nella RQDG e nella RTDG, per quanto riguarda le connessioni alle reti di distribuzione e le definizioni contenute nella RQTG e nella RTTG per quanto riguarda le connessioni alle reti di trasporto, le definizioni contenute nella Sezione I del presente provvedimento e le seguenti definizioni:
• biogas: gas costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomassa, dalla fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica o dalla fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle acque reflue civili e industriali;
• Gse: è il Gestore dei servizi energetici Spa;
• impianto di upgrading: impianto di trattamento e di purificazione del biogas per la trasformazione in biometano;
• potere calorifico superiore (pcs): è la quantità di calore prodotta dalla combustione completa, a pressione costante di 1.01325 bar, dell'unità di volume del gas, considerando i costituenti della miscela combustibile nelle condizioni standard (temperatura di 15 °C e pressione assoluta di 1.01325 bar) e riportando i prodotti della combustione a queste stesse condizioni. L'acqua prodotta dalla combustione si suppone condensata;
• potere calorifico inferiore (pci): è pari al potere calorifico superiore diminuito del calore di condensazione del vapore d'acqua formatosi durante la combustione;
• decreto 26 aprile 2010 è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2010, recante il disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale;
• direttive dell'Autorità per la messa in servizio di gruppi di misura del gas sono le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi, come aggiornate in ultimo con la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 669/2018/R/gas;
• immissione in rete è l'immissione di biometano nelle reti di trasporto o distribuzione del gas naturale;
• impianti CAR: sono gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
• norma Uni/Ts 11567 è la specifica tecnica Uni/Ts 11567:2014, recante Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa;
• quantità di biometano ammessa agli incentivi: è la quantità di biometano ammessa agli incentivi di cui al decreto 5 dicembre 2013 ovvero, nel caso di biometano destinato ad alimentare impianti di cogenerazione ad alto rendimento, la quantità rilevante ai fini della determinazione dell'incentivo.
Titolo 2
Determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi
Articolo 31
Rilevazione della quantità e della qualità di biometano ammessa agli incentivi
31.1 La rilevazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi è effettuata in coerenza con quanto previsto dall'articolo 44 del decreto 26 aprile 2010 per la rilevazione delle quantità di idrocarburi gassosi prodotti.
31.2 Ai fini della determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi si considera il potere calorifico inferiore del biometano.
Articolo 32
Periodo di riferimento per la determinazione delle quantità ammesse agli incentivi
32.1 La determinazione delle quantità ammesse all'incentivo è effettuata di norma con riferimento a periodi di durata mensile.
Articolo 33
Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di immissione in rete senza destinazione specifica
33.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano che immettono in rete la loro produzione, senza destinazione specifica, la quantità ammessa all'incentivo è determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura nel punto di immissione in rete.
Articolo 34
Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di immissione in rete con destinazione specifica
34.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano che immettono in rete la loro produzione, con destinazione specifica per utilizzo nei trasporti o per utilizzo in impianti CAR, la quantità ammessa all'incentivo è calcolata come minimo tra:
a) la quantità determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura nel punto di immissione in rete;
b) la quantità prelevata dalla rete di trasporto o distribuzione del gas naturale nel sito di consumo, al netto dei consumi effettuati nel medesimo sito per usi diversi rispetto alle fattispecie incentivate ai sensi del decreto 5 dicembre 2013;
c) la quantità riportata nei contratti bilaterali di cui rispettivamente all'articolo 4, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013, per il caso di biometano utilizzato nei trasporti e all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto 5 dicembre 2013, per il caso di biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
Articolo 35
Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di connessione diretta dell'impianto di produzione con siti di consumo con destinazione specifica
35.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano con connessione specifica con siti di consumo dove il biometano è destinato a utilizzo nei trasporti o a utilizzo in impianti CAR, la quantità ammessa all'incentivo è determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura nel punto di connessione dell'impianto di produzione con l'impianto di consumo, della quantità prelevata dalla rete di trasporto o distribuzione del gas naturale nel sito di consumo, al netto dei consumi effettuati nel medesimo sito per usi diversi rispetto alle fattispecie incentivate ai sensi del decreto 5 dicembre 2013.
Articolo 36
Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di immissione in rete senza destinazione specifica mediante utilizzo di carro bombolaio
36.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano che immettono in rete la loro produzione, senza destinazione specifica, mediante utilizzo di carro bombolaio, la quantità ammessa all'incentivo è determinata come minimo tra:
a) la quantità determinata sulla base dei dati di misura rilevati nei pressi del punto predisposto per il carico dei carri bombolai.
b) la quantità determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura nel punto di immissione in rete.
Articolo 37
Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di immissione in rete con destinazione specifica mediante utilizzo di carro bombolaio
37.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano che immettono in rete la loro produzione, con destinazione specifica per utilizzo nei trasporti o per utilizzo in impianti CAR, mediante utilizzo di carro bombolaio la quantità ammessa all'incentivo è determinata come minimo tra:
a) a quantità determinata sulla base dei dati di misura rilevati nei pressi del punto predisposto per il carico dei carri bombolai;
b) la quantità determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura nel punto di immissione in rete;
c) la differenza tra la quantità che risulta erogata per autotrazione nei distributori e la quantità di gas naturale utilizzato dal distributore di carburanti, assegnando convenzionalmente la variazione delle giacenze al gas naturale;
d) la quantità riportata nei contratti bilaterali di cui rispettivamente all'articolo 4, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013, per il caso di biometano utilizzato nei trasporti e all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto 5 dicembre 2013, per il caso di biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
Articolo 38
Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di destinazione specifica per utilizzo nei trasporti con utilizzo di carro bombolaio, senza immissione in rete
38.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano che trasportano la propria produzione mediante utilizzo di carro bombolaio senza immissione in rete, con destinazione per utilizzo nei trasporti, la quantità di biometano ammessa all'incentivo è determinata come minimo tra:
a) la quantità determinata sulla base dei dati rilevati dal sistema di misura ubicato nei pressi del punto predisposto per il carico dei carri bombolai;
b) la quantità erogata per autotrazione nell'impianto di distribuzione carburanti. Tale quantità è pari alla differenza tra quantità complessiva di gas erogata per autotrazione e la quantità di gas naturale utilizzato dall'impianto di distribuzione di carburanti, assegnando convenzionalmente la variazione delle giacenze al gas naturale;
c) la quantità riportata nei contratti bilaterali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013.
Articolo 39
Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di destinazione specifica per utilizzo in impianti riconosciuti dal Gse di cogenerazione ad alto rendimento mediante utilizzo di carro bombolaio, senza immissione in rete
39.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano che trasportano la loro produzione mediante utilizzo di carro bombolaio senza immissione in rete, con destinazione per utilizzo ai fini della produzione di energia elettrica in impianti CAR riconosciuti dal Gse, la quantità di biometano ammessa all'incentivo è determinata come minimo tra:
a) la quantità determinata sulla base dei dati rilevati dal sistema di misura ubicato nei pressi del punto predisposto per il carico dei carri bombolai;
b) la quantità prelevata dalla rete nel sito di consumo, al netto dei consumi effettuati nel medesimo sito per usi diversi rispetto alle fattispecie incentivate ai sensi del decreto 5 dicembre 2013;
c) la quantità riportata nei contratti bilaterali di cui all'articolo 5, comma 2.
Articolo 40
Differenziazione della quantità ammessa agli incentivi in funzione del tipo di matrice utilizzata nel caso di corrispondenza biunivoca tra impianto di produzione di biogas e impianto di produzione di biometano
40.1 Nel caso di impianti di produzione di biogas che corrispondono biunivocamente a impianti di produzione di biometano, il produttore di biometano è tenuto a fornire, su richiesta, al soggetto responsabile dell'attività di certificazione di cui al comma 50.1, i dati relativi alla quantità di produzione di biometano da assegnare alle diverse matrici utilizzate, calcolata in funzione del rapporto tra:
a) la quantità producibile con la singola matrice, come risulta dalle quantità di matrice in ingresso nel digestore anaerobico rilevate ai sensi della norma UNI/TS 11567, e le rese relative alle fasi di digestione anaerobica e purificazione;
b) la quantità producibile complessiva nel caso di codigestione.
Articolo 41
Differenziazione della quantità ammessa agli incentivi in funzione del tipo di matrice utilizzata nel caso impianti di produzione di biometano alimentati da una pluralità di impianto di produzione di biogas
41.1 Nel caso in cui un impianto di upgrading sia alimentato da più impianti di produzione di biogas il produttore di biometano è tenuto a fornire, su richiesta, al soggetto responsabile dell'attività di certificazione di cui di cui al comma 50.1, i dati relativi alla quantità di produzione di biometano da assegnare alle diverse matrici utilizzate, calcolata in un processo a due stadi.
41.2 Nel primo stadio la quantità di produzione di biometano è ripartita tra i diversi impianti di produzione di biogas sulla base del rapporto tra:
a) il prodotto della quantità di produzione di biogas del singolo impianto e della resa attesa di produzione di biometano riferita al medesimo impianto di produzione di biogas;
b) la somma dei prodotti delle quantità di produzione di biogas dei singolo impianto e delle rese attese di produzione di biometano riferite ai medesimi impianti di produzione di biogas.
41.3 Nel secondo stadio si applicano le disposizioni dell'articolo 40.
Titolo 3
Disposizioni in materia di misura ai fini della determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi del decreto 5 dicembre 2013
Articolo 42
Dati di misura relativi ai punti di immissione in rete
42.1 Il gestore di rete rende disponibili i dati di misura rilevati nel punto di immissione in rete al soggetto di cui all'articolo 50, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.
Articolo 43
Dati di misura relativi impianti di produzione direttamente connessi a siti di consumo
43.1 Il soggetto che ha la disponibilità dell'impianto di produzione rende disponibili i dati di misura rilevati nel punto di immissione in rete al soggetto di cui all'articolo 50 entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.
Articolo 44
Dati di misura relativi ai punti predisposti per il carico dei carri bombolai
44.1 Nel caso di trasporto mediante carro bombolaio il produttore di biometano deve realizzare nei pressi del punto predisposto per il carico dei carri bombolai un sistema di misura secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni di legge e alle normative vigenti e deve garantirne la corretta installazione e manutenzione. Tale sistema di misura deve essere inoltre conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 22.
44.2 Il produttore di biometano trasmette i dati di misura al soggetto di cui all'Articolo 50 del presente provvedimento, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.
Articolo 45
Dati di misura relativi ai siti di consumo destinati a utilizzo del biometano in impianti di cogenerazione ad alto rendimento senza immissione in rete
45.1 Nel caso di trasporto diretto mediante carro bombolaio ai siti di consumo per utilizzo in impianti di cogenerazione ad alto rendimento, senza immissione in rete, il soggetto che ha la disponibilità del sito di consumo deve installare e mantenere:
a) un gruppo di misura, conforme alle caratteristiche di cui alle direttive dell'Autorità per la messa in servizio di gruppi di misura del gas, nei pressi del punto predisposto per lo scarico del carro bombolaio;
b) un gruppo di misura, conforme alle caratteristiche di cui alle direttive dell'Autorità per la messa in servizio di gruppi di misura del gas, idoneo a rilevare la quantità di gas destinato a utilizzi diversi dalla produzione di energia elettrica in impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
45.2 Il soggetto che ha la disponibilità dell'impianto di consumo trasmette i dati di misura al soggetto di cui all'articolo 50, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.
Articolo 46
Dati di misura della quantità di biometano incentivabile nel caso in cui l'impianto di upgrading sia alimentato da più impianti di produzione di biogas
46.1 Nel caso in cui un impianto di upgrading sia alimentato da più impianti di produzione di biogas, presso ciascun impianto di produzione di biogas viene installato un sistema di misura destinato alla misurazione della quantità in volume alle condizioni standard (temperatura di 15 °C e pressione assoluta di 1,01325 bar), di biogas prodotta in ciascun impianto.
46.2 I dati di misura relativi alle quantità di biogas prodotto in ciascun impianto vengono resi disponibili resi disponibile al soggetto di cui all'articolo 50.
Titolo 4
Disposizioni in materia di dati da rendere disponibili al soggetto resposabile dell'attività di certificazione
Articolo 47
Dati relativi alle matrici utilizzate
47.1 I dati relativi alle matrici utilizzate, necessari per la determinazione della quantità di biometano ammessa all'incentivo, sono resi disponibili al soggetto responsabile dell'attività di certificazione, di cui al comma 50.1.
Articolo 48
Dati relativi ai consumi relativi a utilizzi nei trasporti
48.1 Il gestore dell'impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione rende disponibile al soggetto di cui al comma 50.1 i dati necessari per la determinazione della quantità di biometano ammessa all'incentivo, espressi nelle unità di misura di cui all'articolo 31.
48.2 Il gestore dell'impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione rende disponibile al soggetto di cui al comma 50.1 la documentazione fiscale relativa alle quantità di gas naturale erogato per autotrazione, la documentazione fiscale relativa agli acquisti di biometano e gas naturale.
Articolo 49
Dati relativi ai contratti bilaterali di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013
49.1 Il produttore di biometano rende disponibile:
a) copia dei contratti bilaterali di fornitura di biometano di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013;
b) copia delle fatture e delle evidenze di pagamento relative a tali contratti.
Titolo 5
Attività di certificazione
Articolo 50
Soggetto responsabile dell'attività di certificazione di cui all'articolo 8 del decreto 5 dicembre 2013
50.1 Il Gse è individuato quale soggetto responsabile dell'attività di certificazione delle quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto 5 dicembre 2013.
50.2 Ai fini di quanto previsto al comma 50.1, il Gse utilizza i dati di misura trasmessi dai soggetti responsabili del servizio di misura nonché le informazioni fornite nella richiesta di qualifica degli impianti, ovvero contenute nei contratti bilaterali, ove previsti, e, in generale, ogni ulteriore informazione necessaria alla corretta erogazione degli incentivi.
50.3 Il Gse definisce le modalità di certificazione delle quantità di biometano incentivabile, nonché le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati di misura da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, nell'ambito delle procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto stesso, in coerenza con quanto previsto nel presente provvedimento.
50.4 Ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, il carro bombolaio deve essere caricato presso un unico impianto di produzione di biometano e deve scaricarne il contenuto in un unico punto.
Articolo 51
Contenuto dei contratti bilaterali di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013
51.1 Ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, i contratti resi disponibili devono almeno contenere indicazione della data di decorrenza della fornitura e della data di cessazione prevista della fornitura, devono indicare le quantità mensili di cui è prevista la fornitura.
Titolo 6
Data di entrata in esercizio degli impianti di biometano
Articolo 52
Data di entrata in esercizio degli impianti di biometano nel caso di biometano utilizzato nei trasporti
52.1 La data di entrata in esercizio degli impianti di biometano nel caso di biometano utilizzato nei trasporti è determinata sulla base della decorrenza dei contratti bilaterali di fornitura del biometano stipulati tra produttore di biometano e soggetto che immette in consumo, secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013.
52.2 La data di cui al comma 52.1 non potrà in ogni caso essere anteriore alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano a cui si riferisce il contratto bilaterale, come definita all'articolo 1, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013.
Titolo 7
Modalità di determinazione dei consumi energetici
Articolo 53
Perimetro rilevante ai fini della determinazione dei consumi energetici
53.1 I consumi energetici degli impianti, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto 5 dicembre 2013, sono determinati con riferimento:
a) ai consumi dell'impianto di produzione di biogas;
b) ai consumi dell'impianto di gassificazione;
c) ai consumi dell'impianto di purificazione o upgrading;
d) ai consumi relativi all'eventuale compressione ai fini dell'immissione in rete.
53.2 I consumi energetici di cui al comma 53.1 sono determinati sulla base di misure effettive.
Sezione III
Disposizioni in materia di attuazione del decreto 2 marzo 2018
Titolo 1
Definizione e disposizioni generali
Articolo 54
Definizioni
54.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Sezione III, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto 2 marzo 2018, le definizioni contenute nella RQDG e nella RTDG, per quanto riguarda le connessioni alle reti di distribuzione e le definizioni contenute nella RQTG e nella RTTG per quanto riguarda le connessioni alle reti di trasporto, le definizioni contenute nella Sezione I del presente provvedimento e le seguenti definizioni:
• Gse: è il Gestore dei servizi energetici Spa;
• impianto di upgrading: impianto di trattamento e di purificazione del biogas per la trasformazione in biometano;
• potere calorifico superiore (pcs): è la quantità di calore prodotta dalla combustione completa, a pressione costante di 1.01325 bar, dell'unità di volume del gas, considerando i costituenti della miscela combustibile nelle condizioni standard (temperatura di 15 °C e pressione assoluta di 1.01325 bar) e riportando i prodotti della combustione a queste stesse condizioni. L'acqua prodotta dalla combustione si suppone condensata;
• potere calorifico inferiore (pci): è pari al potere calorifico superiore diminuito del calore di condensazione del vapore d'acqua formatosi durante la combustione;
• decreto 26 aprile 2010 è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2010, recante il disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale;
• direttive dell'Autorità per la messa in servizio di gruppi di misura del gas sono le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi, come aggiornate in ultimo con la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 669/2018/R/gas;
• immissione in rete è l'immissione di biometano nelle reti di trasporto o distribuzione del gas naturale;
• quantità di biometano ammessa agli incentivi: è la quantità di biometano ammessa agli incentivi di cui al decreto 2 marzo 2018.
Titolo 2
Determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi
Articolo 55
Rilevazione della quantità e della qualità di biometano ammessa agli incentivi
55.1 La rilevazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi è effettuata in coerenza con quanto previsto dall'articolo 44 del decreto 26 aprile 2010 per la rilevazione delle quantità di idrocarburi gassosi prodotti.
55.2 Ai fini della determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi si considera il potere calorifico inferiore del biometano.
55.3 Per gli impianti che producono biometano in forma liquefatta, la determinazione dei valori di massa volumica e di potere calorifico inferiore viene effettuata a valle del processo/fase di liquefazione.
Titolo 3
Disposizioni in materia di misura ai fini della determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi del decreto 2 marzo 2018
Articolo 56
Dati di misura relativi ai punti di immissione in rete
56.1 Il gestore di rete rende disponibili i dati di misura rilevati nel punto di immissione in rete al soggetto di cui all'Articolo 61, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.
Articolo 57
Dati di misura relativi impianti di produzione direttamente connessi a siti di consumo
57.1 Il soggetto che ha la disponibilità dell'impianto di produzione rende disponibili i dati di misura rilevati nel punto di immissione in consumo al soggetto di cui all'Articolo 61 entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.
Articolo 58
Dati di misura relativi ai punti predisposti per il carico su appositi mezzi di trasporto
58.1 Nel caso in cui il biometano in forma liquefatta o gassosa sia trasportato con appositi mezzi di trasporto su strada, il produttore di biometano deve realizzare nei pressi del punto predisposto per il carico dei mezzi di trasporto un sistema di misura secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni di legge e alle normative vigenti e deve garantirne la corretta installazione e manutenzione. Tale sistema di misura deve essere inoltre conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 22.
58.2 Il produttore di biometano trasmette i dati di misura al soggetto di cui all'articolo 61 del presente provvedimento, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.
Articolo 59
Dati di misura della quantità di biometano incentivabile nel caso in cui l'impianto di upgrading sia alimentato da più impianti di produzione di biogas
59.1 Nel caso in cui un impianto di upgrading sia alimentato da più impianti di produzione di biogas, presso ciascun impianto di produzione di biogas viene installato un sistema di misura destinato alla misurazione della quantità in volume alle condizioni standard (temperatura di 15 °C e pressione assoluta di 1,01325 bar), di biogas prodotta in ciascun impianto.
59.2 I dati di misura relativi alle quantità di biogas prodotto in ciascun impianto vengono resi disponibili al soggetto di cui all'articolo 61.
Titolo 4
Disposizioni in materia di dati da rendere disponibili al soeggetto responsabile dell'attività di certificazione
Articolo 60
Dati relativi alle matrici utilizzate
60.1 I dati relativi alle matrici utilizzate, necessari per la determinazione della quantità di biometano ammessa all'incentivo, sono resi disponibili al Gse.
Titolo 5
Attività di certificazione
Articolo 61
Soggetto responsabile dell'attività di certificazione di cui all'articolo 10 del decreto 2 marzo 2018
61.1 Il Gse è individuato quale soggetto responsabile dell'attività di certificazione delle quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto 2 marzo 2108.
61.2 Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il Gse utilizza i dati di misura trasmessi dai soggetti responsabili del servizio di misura o acquisiti in tele-lettura dal Gse, nonché le informazioni fornite nella richiesta di qualifica degli impianti, ovvero contenute nei contratti di fornitura, ove previsti, e, in generale, ogni ulteriore informazione necessaria alla corretta erogazione degli incentivi.
61.3 Il Gse definisce le modalità di certificazione delle quantità di biometano incentivabile, nonché le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati di misura da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, nell'ambito delle procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto stesso, in coerenza con quanto previsto nel presente provvedimento.
61.4 Ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, i mezzi per il trasporto su strada del biometano in forma liquefatta o gassosa devono essere caricati presso un unico impianto di produzione di biometano e devono scaricarne il contenuto in un unico punto.
Articolo 62
Contenuto dei contratti di fornitura di cui agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 2, del decreto 2 marzo 2018
62.1 Ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, i contratti resi disponibili devono almeno contenere indicazione della data di decorrenza della fornitura e della data di cessazione prevista della fornitura, devono indicare le quantità mensili di cui è prevista la fornitura.