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Inquinamento (altre forme di)
Giurisprudenza

Sentenza Tar Toscana 28 febbraio 2019, n. 324

Inquinamento - Elettrosmog - Impianti di radiotrasmissione - Autorizzazione unica - Articolo 87, Dlgs 259/2003 (N.d.R.: dal 24/12/2021, articolo 44 dello stesso decreto) - Natura del titolo autorizzatorio - Titolo edilizio che assorbe la compatibilità urbanistico-edilizia del progetto - Realizzazione dell'opera in assenza di autorizzazione - Abuso edilizio - Sussistenza - Ordine di demolizione - Legittimità - Sussistenza - Decorso del tempo tra realizzazione dell'abuso e ordine di demolizione - Necessità di motivazione in capo all'Amministrazione - Esclusione

L'assenza dell'autorizzazione unica ex Dlgs 259/2003 per un impianto di trasmissione rende l'opera un abuso edilizio che legittima la demolizione, anche a distanza di tempo.
Il Tar Toscana nella sentenza 28 febbraio 2019, n. 324 ha respinto le doglianze del titolare di un impianto di radiotrasmissione legittimando l'ordine di demolizione della struttura. I Giudici hanno ricordato che l'autorizzazione unica ex articolo 87 del Dlgs 259/2003 vale anche come necessario titolo edilizio assorbente anche la valutazione sulla compatibilità urbanistico-edilizia del progetto. La mancanza dell'autorizzazione unica rende l'installazione un abuso edilizio che legittima un suo ordine di demolizione.
Altro principio ricordato dai Giudici è quello per il quale gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, essendo atti di carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile e, dunque, possono applicarsi anche a carico di chi, pur non avendo commesso la violazione, al momento dell'irrogazione della sanzione si trovi in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato. Infine l'Amministrazione non deve motivare il tempo trascorso tra realizzazione dell'abuso e ordine di demolizione, né il decorso del tempo fa sorgere un legittimo affidamento del proprietario.

Tar Toscana

Sentenza 28 febbraio 2019, n. 324