Sentenza Tar Puglia 2 aprile 2019, n. 524
Autorizzazione unica ambientale - Rilascio - Articolo 4, Dpr 59/2013 - Emissioni in atmosfera - Modifica dell'impianto - Obbligo di comunicazione all'Autorità competente - Sussistenza - Valutazione in capo all'impresa richiedente l'Aua sulla rilevanza o meno delle modifiche - Esclusione - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni - Articolo 278, Dlgs 152/2006 - Inapplicabilità al provvedimento di Aua - Esclusione
Ai fini dell'obbligo di segnalare le modifiche dell'impianto per la modifica dell'autorizzazione unica ambientale (Aua) non spetta al gestore valutare se sono rilevanti o meno ma all'Autorità competente.
Lo ha ricordato il Tar Puglia nella sentenza 2 aprile 2019, n. 524 relativa all'autorizzazione unica ambientale ex Dpr 59/2013 rilasciata con riferimento alle emissioni in atmosfera e scarico acque per un impianto di produzione ed insaccamento fertilizzanti. A seguito di controlli era risultato che vi era stata modifica impiantistica (rispetto al progetto presentato in sede di richiesta di Aua) relativa all'utilizzo, nel ciclo produttivo, di acido solforico. L'impresa non aveva comunicato la modifica ritenendosi non obbligata ex articolo 2, comma 1, lettera f) del Dpr 59/2013, in quanto la modifica non comportava nessun impatto ambientale. I Giudici hanno però sottolineato che lo spirito e la lettera del Dpr 59/2013 indicano che va comunicata ogni modifica che "possa produrre effetti sull'ambiente", non che effettivamente li produca e l'uso di un nuovo prodotto nel processo produttivo rientra sicuramente in questi casi.
Inoltre dal Dpr 59/2013 emerge chiaramente che non spetta al gestore dell'impianto decidere se una modifica produca effetti sull'ambiente ma all'Autorità competente giusta la ratio di sottoporre al controllo pubblico tutte le modifiche potenzialmente idonee a modificare l'ambiente. Infine corretta per i Giudici l'applicazione delle sanzioni per violazione delle prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera ex articolo 278 del Dlgs 152/2006: tale norma non fa differenza tra Aia e Aua "in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione".
Tar Puglia
Sentenza 2 aprile 2019, n. 524
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