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Aria
Giurisprudenza

Sentenza Tar Umbria 4 novembre 2019, n. 553

Aria - Autorizzazione alle emissioni - Impianti in deroga - Articolo 272, comma 1, Dlgs 152/2006 - Stoccaggio di vinacce in silobag - Aggiornamento dell'autorizzazione - Modifiche non sostanziali - Imposizione di prescrizioni generali e specifiche - Illegittimità - Sussistenza - Procedura di aggiornamento dell'autorizzazione - Articolo 269, comma 3, Dlgs 152/2006 - Applicazione solo in caso di nuove autorizzazioni non di aggiornamento per modifiche non sostanziali - Sussistenza

Per un impianto autorizzato alle emissioni in atmosfera in "deroga" ex articolo 272, Dlgs 152/2006 niente nuove prescrizioni in caso di aggiornamento autorizzazione per modifiche non sostanziali.
Il Tar Umbria (sentenza 4 novembre 2019, n. 553) si è allineata alla Giurisprudenza amministrativa nel ribadire il limitato potere dell'Amministrazione di fronte all'aggiornamento di un'autorizzazione alle emissioni per una attività di stoccaggio di vinacce all'aperto che muta in stoccaggio in silobag. Tale tipo di attività rientra tra quelle con le autorizzazioni alle emissioni "in deroga" ai sensi dell'articolo 272, Dlgs 152/2006 poiché rientrante nell'elenco di cui alla Parte I dell'allegato IV alla Parte quinta del Dlgs 152/2006 ("silos per i materiali vegetali"). Trattasi di modifica non sostanziale per la quale non possono essere imposte nuove prescrizioni.
Illegittimo dunque il comportamento della Provincia che da un lato ha riconosciuto l'attività in questione come "in deroga", dall'altro ha imposto, in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, prescrizioni sia di carattere generale - analoghe a quelle già presenti nell'autorizzazione "aggiornata" - sia specifiche per la modalità di deposito delle vinacce tramite silobag. (FP)

Tar Umbria

Sentenza 4 novembre 2019, n. 553