Energia
Normativa Vigente

Delibera Arera 10 dicembre 2019, n. 529/2019/R/efr

Certificati Bianchi - Contributo tariffario - Avvio procedimento di modifica in esecuzione della sentenza Tar Lombardia n. 2538/2019

Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 10 dicembre 2019, n. 529/2019/R/efr

Avvio del procedimento di riforma del contributo tariffario da riconoscere ai distributori in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia 2538/2019 e interventi urgenti nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica

Visti:

— la direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;

— la legge 14 novembre 1995, n. 481;

— il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;

— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);

— il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e s.m.i.;

— i decreti del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 20 luglio 2004 (di seguito: decreti interministeriali 20 luglio 2004);

— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 21 dicembre 2007;

— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011;

— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);

— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 maggio 2015;

— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);

— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 10 maggio 2018 (di seguito: decreto interministeriale 10 maggio 2018);

— la sentenza del Tar Lombardia, Sezione Prima, 2538/2019, pubblicata in data 28 novembre 2019 (di seguito: sentenza 2538/2019);

— l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: RTDG 2014-2019);

— il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 922/2017/R/eel, valido a partire dal 1 gennaio 2018 (di seguito: Tit);

— la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 487/2018/R/efr (di seguito: deliberazione 487/2018/R/efr);

— la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2018, 501/2018/R/efr (di seguito: deliberazione 501/2018/R/efr);

— la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2019, 209/2019/R/efr (di seguito: deliberazione 209/2019/R/efr);

— la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 273/2019/R/efr (di seguito: deliberazione 273/2019/R/efr);

— il documento per la consultazione dell'Autorità 12 luglio 2018, 385/2018/R/efr (di seguito: documento per la consultazione 385/2018/R/efr);

— il documento per la consultazione dell'Autorità 17 settembre 2019, 375/2019/R/com;

— la determina del Direttore mercati retail e tutele dei consumatori dell'Autorità 10 luglio 2019, DMRT/EFC/4/2019 (di seguito: determina 10 luglio 2019);

— le osservazioni pervenute da parte degli operatori nell'ambito della consultazione di cui al documento per la consultazione 385/2018/R/efr.

 

Considerato che:

— il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche: titoli o Tee) prevede, ai sensi della normativa vigente, obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale, attualmente definiti sino al 2020, da ottemperarsi mediante il possesso di Tee che attestano l'avvenuto conseguimento di risparmi energetici ottenuti mediante l'effettuazione di interventi di efficienza;

— per quanto riguarda i costi sostenuti dai distributori ottemperanti gli obblighi di risparmio energetico, il decreto interministeriale 11 gennaio 2017, tuttora vigente, ha introdotto aspetti di cui tenere conto nelle regole di determinazione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori di energia elettrica e di gas ottemperanti gli obblighi di risparmio energetico definiti nell'ambito del meccanismo dei Tee (di seguito: contributo tariffario riconosciuto); in particolare il decreto ha previsto che la copertura dei costi sia effettuata "in misura tale da riflettere l'andamento del prezzo [dei Tee] riscontrato sul mercato, tendendo eventualmente conto dei prezzi riscontrati nell'ambito della libera contrattazione tra le parti, e con la definizione di un valore massimo di riconoscimento", e, allo scopo, l'Autorità, con la deliberazione 435/2017/R/efr, ha ridefinito alcuni aspetti delle previgenti regole;

— l'erogazione del contributo tariffario riconosciuto è effettuata:

• a valere sul "Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica" di cui all'articolo 48 del Tit, nel caso di distributori operanti nel settore dell'energia elettrica;

• a valere sul "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale" di cui all'articolo 71 della RTDG 2014-2019, nel caso di distributori operanti nel settore del gas naturale;

— il decreto interministeriale 10 maggio 2018 — pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 luglio 2018 e in vigore dal giorno successivo — ha modificato in alcuni punti il decreto interministeriale 11 gennaio 2017, anche recependo alcuni dei suggerimenti dell'Autorità forniti nell'ambito del parere preliminare rilasciato con il provvedimento 265/2018/I/efr ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 102/2014;

— per effetto delle modifiche introdotte dal decreto interministeriale 10 maggio 2018 — in vigore a far data dall'11 luglio 2018 — il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 ha previsto, per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell'Autorità, tra l'altro:

— in merito alla copertura dei costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi (articolo 11, comma 2), che:

— la determinazione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori adempienti (di seguito: contributo tariffario) sia "effettuata secondo modalità definite dall'Autorità [...] in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato e sugli scambi bilaterali, qualora inferiore a 250 euro, definendo un valore massimo di riconoscimento";

— "a decorrere dalle sessioni [di annullamento dei Tee ai fini dell'adempimento degli obblighi di risparmio energetico] successive al 1 giugno 2018, e fino alle sessioni valide per l'adempimento degli obblighi [...] per il 2020, il valore massimo" del contributo tariffario è posto pari a 250 €/Tee;

— in merito al conseguimento degli obblighi di risparmio energetico (articolo 14— bis):

• la previsione che il Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: Gse) emetta "a favore e su specifica richiesta" delle imprese soggette agli obblighi di certificati bianchi "non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica" (di seguito: Tee non corrispondenti a progetti) "ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo" e che "in ogni caso detto importo non puoÌ€ eccedere i 15 euro";

• che "a favore di ogni soggetto obbligato" possa "essere ceduto un ammontare massimo di" Tee non corrispondenti a progetti "pari al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo di cui all'articolo 14, comma 3," del medesimo decreto interministeriale 11 gennaio 2017, "a condizione che già detenga, sul proprio conto proprietà, un ammontare" di Tee "pari almeno al 30%" di tale obiettivo minimo e che "a tal fine il Gme comunica al Gse, su richiesta di quest'ultimo, l'ammontare di certificati bianchi presenti nei conti proprietà di ciascun soggetto obbligato";

• che i Tee non corrispondenti a progetti emessi dal Gse non possano essere oggetto di successiva negoziazione da parte dell'impresa e siano "emessi e contestualmente annullati dal Gse nella prima sessione utile successiva ai fini del conseguimento dell'obiettivo relativo al soggetto che li abbia richiesti", che, allo scopo, siano "contraddistinti da una specifica tipologia" e che non abbiano "diritto alla copertura degli oneri";

• che, "per ogni anno d'obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l'acquisizione" dei Tee non corrispondenti a progetti emessi dal Gse "è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti";

• la facoltà per i soggetti che acquistano i Tee non corrispondenti a progetti di "riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l'acquisizione, a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti". Prevede inoltre che tale riscatto "avviene a decorrere dai primi" Tee acquisiti ed "è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l'obbligo minimo relativo all'anno d'obbligo in corso", "è possibile esclusivamente entro la scadenza dell'ultimo anno d'obbligo" definito dal medesimo decreto e che "non è possibile nello stesso anno in cui i Certificati sono stati emessi";

• che "la restituzione delle risorse oggetto del riscatto" di cui sopra "è effettuata, per ogni anno d'obbligo, tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l'anno in corso, sui Certificati riscattati";

• che è prevista la pubblicazione da parte del Gse di una "apposita guida operativa" "previa approvazione del Ministero dello Sviluppo economico" e di "modalità per l'attuazione delle disposizioni", sottoposte "all'approvazione dell'Autorità", relative alla corresponsione delle somme per l'acquisizione dei Tee non corrispondenti a progetti e alla restituzione delle risorse oggetto del riscatto.

 

Considerato che:

— al fine di tenere conto degli aspetti introdotti dal decreto interministeriale 10 maggio 2018 per la determinazione del contributo tariffario — in particolare il valore massimo del contributo tariffario e l'esigenza di tenere conto dei prezzi degli scambi avvenuti tramite bilaterali — l'Autorità, con la deliberazione 487/2018/R/efr, ha modificato alcuni elementi della regolazione allora vigente e, in particolare, della deliberazione 435/2017/R/efr. In particolare, è stato previsto, tra l'altro:

• di tenere conto dei prezzi di tutte le transazioni avvenute in ciascuna sessione di mercato e non solo di quelle il cui prezzo è compreso in un intervallo definito sulla base di una variazione massima predefinita — pari al 20% — rispetto al prezzo di riferimento rilevante della sessione di mercato precedente;

• di tenere conto altresì dei prezzi delle transazioni avvenute tramite bilaterali il cui prezzo, in ciascun mese, è compreso in un intervallo definito sulla base di una variazione massima predefinita rispetto alle transazioni del mese precedente mediante l'introduzione della grandezza "prezzo rilevante mensile dei bilaterali";

• di confrontare il coefficiente tariffario risultante dalla media ponderata, sulle quantità, dei prezzi degli scambi di Tee avvenuti sul mercato e tramite accordi bilaterali con il cap indicato dal medesimo decreto interministeriale 10 maggio 2018 — pari a 250 €/Tee — ed erogare quest'ultimo nel caso il valore derivante dall'applicazione della formula sia superiore;

• di introdurre specifiche disposizioni transitorie per l'anno d'obbligo 2018, finalizzate, in particolare, al calcolo del prezzo rilevante mensile dei bilaterali per il primo periodo;

• con riferimento alla possibilità per i distributori di adempiere ai propri obblighi entro il 30 novembre di ogni anno, anticipando la scadenza di ciascun anno d'obbligo, di ridefinire parzialmente la quantità massima di titoli che può essere oggetto di consegna da parte dei distributori e di modificare l'importo del contributo tariffario riconosciuto in acconto prevedendone il valore predefinito pari a 175 €/Tee, in considerazione della possibilità di ottemperare parte degli obblighi mediante i Tee non corrispondenti a progetti e al fine di evitare la necessità di conguagli negativi a valere sugli stessi distributori dopo le verifiche al termine dell'anno d'obbligo;

— in considerazione delle modifiche di cui sopra, con la medesima deliberazione 487/2018/R/efr, l'Autorità ha disposto, altresì, che:

• il Gme adeguasse il Regolamento per le transazioni bilaterali, ai sensi considerazione delle modifiche di cui sopra, con la medesima deliberazione dell'articolo 3, comma 4, del medesimo, al fine di prevedere la definizione di prezzo rilevante mensile dei bilaterali, ai sensi del presente provvedimento;

• il Gme adeguasse le Regole di funzionamento del mercato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, delle medesime, al fine di espungere i riferimenti al prezzo di riferimento rilevante di sessione, non più necessari;

• il Gme integrasse le pubblicazioni allora previste sul proprio sito internet;

• il Regolamento per le transazioni bilaterali e le Regole di funzionamento del mercato, come modificati dallo stesso Gme e trasmessi all'Autorità ai sensi dei precedenti alinea, fossero approvati con successivo provvedimento, in sostituzione dei documenti precedenti;

— successivamente alla deliberazione 487/2018/R/efr e sulla base di quanto da essa statuito, l'Autorità ha approvato:

• con la deliberazione 501/2018/R/efr, il Regolamento per le transazioni bilaterali

e le Regole di funzionamento del mercato come modificate dallo stesso Gme;

• con la deliberazione 209/2019/R/efr, una successiva modifica alle regole di determinazione del contributo tariffario — in particolare relativa al trattamento degli scambi di Tee che avvengono tramite bilaterali al fine di assicurare loro maggiore rappresentatività, al fine di un'aderenza ancora maggiore al disposto del decreto interministeriale 10 maggio 2018 – prevedendo, di conseguenza, che il Gme adeguasse nuovamente il Regolamento per le transazioni bilaterali; il Regolamento in tal modo adeguato è stato quindi approvato dall'Autorità con deliberazione 273/2019/R/efr;

— oltre a quanto sopra, l'Autorità è anche intervenuta su profili ulteriori alla determinazione del contributo tariffario, in particolare approvando, con la richiamata deliberazione 209/2019/R/efr, lo schema di modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-bis, commi 6 e 8, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, trasmesso allo scopo dal Gse, relative ai c.d. Tee non corrispondenti a progetti;

— informato il Collegio di questa Autorità, ai sensi del punto 8. della deliberazione 487/2018/R/efr e applicando i criteri previsti da questa, con la determina 10 luglio 2019 del Direttore della direzione mercati retail e tutele dei consumatori di energia dell'Autorità è stato infine determinato il valore del contributo tariffario riconosciuto per l'anno d'obbligo 2018;

— la definizione del valore del contributo tariffario riconosciuto per l'anno d'obbligo 2018 ha permesso l'erogazione del contributo spettante a ciascun distributore da parte di Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea) ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 487/2018/R/efr, in conclusione delle verifiche effettuate dal Gse di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.

 

Considerato che:

— avverso il decreto interministeriale 11 maggio 2018 e le deliberazioni dell'Autorità 487/2018/R/efr e 501/2018/R/efr, nonché, per motivi aggiunti, le deliberazioni dell'Autorità 209/2019/R/efr e 273/2019/R/efr, la società Acea Spa ha proposto ricorso RG 2798/2018 dinanzi al Tar Lombardia;

— avverso il medesimo decreto interministeriale 11 maggio 2018 e le deliberazioni dell'Autorità 487/2018/R/efr e 501/2018/R/efr, nonché, per motivi aggiunti, le deliberazioni dell'Autorità 209/2019/R/efr e 273/2019/R/efr, la società Italgas Reti Spa ha proposto ricorso RG 2797/2018 dinanzi al Tar Lombardia;

— il Tar Lombardia, con sentenza 2538/2019, nel decidere i ricorsi RG 2797/2018 e RG 2798/2018 di cui ai punti precedenti, ha:

• accolto il ricorso presentato dalla società Acea Spa "in relazione ai primi due motivi e, per l'effetto, annulla(to) gli impugnati provvedimenti nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva";

• dichiarato l'improcedibilità del ricorso presentato dalla società Italgas Reti Spa;

— in particolare, la sentenza 2538/2019 ha precisato che:

• "l'Autorità ministeriale [...] ha [...] essa stessa fissato un tetto massimo al riconoscimento in tariffa degli oneri sofferti dai distributori per l'acquisto di certificati bianchi" [...] [e] "puntualmente determinato, a far data dal giugno 2018 quel valore massimo di riconoscimento che lo stesso comma 2 dell'aricolo 11 del Dm 11 gennaio 2017 (anche nella nuova versione risultante dalle modifiche apportate dal Dm del 2018) continua a considerare rientrante nello spettro delle competenze tariffarie di Arera;

• puntualmente determinato, a far data dal giugno 2018 quel "valore massimo di riconoscimento" che lo stesso comma 2 dell'aricolo 11 del Dm 11 gennaio 2017 (anche nella nuova versione risultante dalle modifiche apportate dal Dm del 2018) continua a considerare rientrante nello spettro delle competenze tariffarie di Arera, in linea con i precedenti Ddmm emanati sul punto, ed in ossequio ai principi dell'ordinamento nazionale ed euro unitario che governano lo spettro di attribuzione delle Autorità nazionali di regolazione dei settori della energia elettrica e del gas;

• conformato, in tal guisa, la potestas regolatoria di Arera, finendo per svuotarla in parte qua di effettività e di significanza;

• tratteggiato, al fine, regole dettagliate e vincolanti in una materia – quella tariffaria— indeclinabilmente rientrante, di contro, nell'officium decisorio della Autorità di regolazione.";

— il Tar Lombardia nella sentenza 2538/2019 ha inoltre ritenuto che dalla lettura del preambolo della deliberazione 487/2018/R/efr si evince che:

• [...] "il provvedimento ministeriale del 10 maggio 2018 e, in particolare, le

modifiche apportate all'aricolo 11, comma 2, del Dm dell'11 gennaio 2017 con la puntuale fissazione dell'importo di € 250,00 quale "valore massimo del contributo tariffario riconosciuto" è assunto dall'Autorità di regolazione quale intangibile "presupposto di fatto" (melior, factum principis) comechè riveniente da una fonte normativa di rango sovraordinato, da cui prendere le mosse per la successiva elaborazione delle scelte regolatorie;

— il medesimo Tar ha quindi concluso che:

• la contrarietà della citata disposizione ministeriale alle prescrizioni primarie e

sovranazionali, in quanto incidente in un campo riservato alla Autorità indipendente di regolazione, ben avrebbe legittimato Arera a:

• rivendicare la propria esclusiva sfera di competenza in materia tariffaria, provvedendo a dispiegare in piena autonomia le prerogative ed i munera regolatori che le pertengono, al di là ed a prescindere dalla regola ministeriale (relativo all'importo massimo di € 250,00) che per Arera non avrebbe dovuto assumere significanza precettiva o vincolante;

• non applicare detta prescrizione ministeriale relativa al cap, ovvero in ogni caso non assumerla quale dato vincolante ed immodificabile, provvedendo a determinare i criteri di determinazione del contributo e foggiando in piena autonomia i relativi criteri di calcolo ed il "valore massimo di riconoscimento"."

— sulla base delle considerazioni sopra riassunte, il giudice amministrativo ha quindi

accolto il ricorso, precisando che l'accoglimento comporta i seguenti effetti:

• "determina la caducazione in parte qua" del decreto interministeriale 10 maggio 2018 ovvero della fissazione del valore massimo del contributo tariffario

riconosciuto pari a 250 €/Tee di cui ivi all'articolo 1, comma 1, lettera f);

• "importa l'annullamento nel suo complesso della successiva deliberazione di Arera [487/2018/R/efr], in quanto adottata sul fallace presupposto della esistenza di un dato normativo cogente (fissazione del cap di euro 250,00 per il riconoscimento tariffario dovuto per singolo certificato bianco) che, di contro, non mai avrebbe potuto vincolare la libera ed autonoma esplicazione dell'officium di regolazione ad essa Arera demandato";

• "assume carattere assorbente delle ulteriori censure pure formulate nell'atto introduttivo, minando in nuce le scelte regolatorie di Arera cristallizzate nella delibera del 27 settembre 2018 n. 487/2018/R/efr, indefettibilmente condizionate dalla indebita introduzione di regole puntuali da parte della Autorità ministeriale in parte qua sfornita di competenza e, specularmente, dal mancato esercizio della potestà di divisamento in materia tariffaria da parte della competente Autorità di regolazione;

• implica, altresì, la caducazione per illegittimità derivata della successiva delibera 209/19 di Arera, modificativa della primigenia delibera oggetto del ricorso introduttivo, pure impugnata pel tramite dell'atto recante motivi aggiunti";

— la sentenza 2538/2019 di cui sopra ha pertanto effetti sulla regolazione dell'Autorità

• oltre a comportare l'annullamento delle deliberazioni 487/2018/R/efr e 209/2019/R/efr (limitatamente alle modifiche da tale provvedimento apportate alla predetta deliberazione 487/2018/R/efr) — in quanto:

• per invalidità derivata, determina la caducazione delle deliberazioni dell'Autorità 501/2018/R/efr e 273/2019/R/efr, adottate per approvare gli aggiornamenti del Regolamento per le transazioni bilaterali e delle Regole di funzionamento del mercato, come modificati dal Gme ai sensi delle deliberazioni 487/2018/R/efr e 209/2019/R/efr;

• per invalidità derivata, determina la caducazione della determina 10 luglio 2019 del Direttore della direzione mercati retail e tutele dei consumatori di energia dell'Autorità che ha applicato i criteri per il calcolo del contributo tariffario di cui alla deliberazione 487/2018/R/efr.

 

Ritenuto, quindi:

— necessario, in esecuzione della sentenza 2538/2019, avviare un procedimento per la nuova definizione dei criteri di determinazione del contributo tariffario riconosciuto, al fine di ripristinare un quadro regolatorio certo, necessario per un corretto svolgimento del mercato dei Tee, a valere per gli anni d'obbligo a partire dal 2018, oggetto della deliberazione 487/2018/R/efr, mediante consultazione con gli operatori;

— opportuno a tal fine chiarire fin d'ora che il provvedimento in esito al procedimento di cui sopra sarà anche volto a:

• aggiornare il valore del contributo tariffario riconosciuto per l'anno d'obbligo 2018 — già oggetto della determina 10 luglio 2019 in applicazione delle regole di determinazione previste dalla deliberazione 487/2018/R/efr — in funzione dei nuovi criteri che saranno adottati;

• verificare l'eventuale necessità di procedere con conguagli tra quanto è stato erogato da parte di Csea a ciascun distributore positivamente soggetto agli obblighi per l'anno 2018, per effetto del valore del contributo tariffario riconosciuto per l'anno d'obbligo 2018 ai sensi della determina 10 luglio 2019, e quanto risulterà per effetto del nuovo valore del contributo per l'anno 2018 che sarà determinato;

— necessario inoltre tenere conto, al fine della nuova definizione dei criteri di determinazione del contributo tariffario:

• dei principi sanciti dalla sentenza del Tar Lombardia 2538/2019, in particolare, sia della caducazione della fissazione del valore massimo di esso introdotto nell'ordinamento dal decreto interministeriale 10 maggio 2018, sia della facoltà di foggiare "in piena autonomia i [...] criteri di calcolo ed il valore massimo di riconoscimento", continuando a perseguire l'incentivazione del comportamento efficiente degli operatori e il contenimento dell'impatto degli oneri in capo ai clienti finali;

• del quadro normativo di riferimento non oggetto di annullamento giurisdizionale, dal momento che con la medesima sentenza è stata chiaramente sancita la "esclusiva sfera di competenza [dell'Autorità] in materia tariffaria, provvedendo a dispiegare in piena autonomia le prerogative ed i munera regolatori che le pertengono, al di là ed a prescindere dalla regola ministeriale (relativo all'importo massimo di € 250,00) che per Arera non avrebbe dovuto assumere significanza precettiva o vincolante";

— che, sempre ai fini del suddetto procedimento, il driver più corretto per la definizione del costo complessivo del meccanismo, nella sua forma attuale, sia rappresentato dal costo sostenuto dai distributori che sfruttano la possibilità di acquisto dei Tee non corrispondenti a progetti di cui all'articolo 14bis del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, definito come la differenza tra 260 €/Tee e il valore del contributo tariffario per il corrispondente anno d'obbligo, con un limite massimo pari a 15 €/Tee. Ciò infatti costituisce il segnale di prezzo a cui il mercato si è adeguato e assume particolare rilevanza anche alla luce della progressiva scarsità di titoli disponibili rispetto agli obiettivi definiti dalla normativa, più volte evidenziata dagli operatori e confermata dall'ingente quantità di Tee non corrispondenti a progetti richiesti dai distributori al Gse ai fini dell'obbligo 2018, pari a più di 1,7 milioni di Tee ovvero il 30% circa dell'obiettivo 2018;

— necessario e urgente, infine, nelle more del predetto procedimento per l'esecuzione della sentenza 2538/2019, esercitare le proprie competenze in materia, dettando una prima disciplina di immediata attuazione, al fine di assicurare certezza agli operatori;

— in particolare, opportuno confermare, con efficacia ex tunc, al fine di garantire certezza medio tempore, in ragione anche degli affidamenti riposti dagli operatori sul quadro normativo di riferimento:

• il disposto dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2018/R/efr in merito alla quantificazione del contributo tariffario riconosciuto in acconto — da erogarsi in conclusione delle verifiche, da parte del Gse, dell'adempimento parziale da parte dei distributori ai propri obblighi ai sensi del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 — e alle relative modalità attuative. Ciò in considerazione dell'urgenza di ripristinare il corretto quadro regolatorio, in particolare definendo l'ammontare del contributo tariffario riconosciuto in acconto nei confronti dei distributori che hanno usufruito della possibilità di ottemperare parzialmente ai propri obblighi per l'anno d'obbligo 2019 entro il 30 novembre 2019;

• l'approvazione dei documenti "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica" e "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica", come inviati all'Autorità dal Gestore dei mercati nergetici, già disposte, rispettivamente, con le deliberazioni 501/2018/R/efr e 273/2019/R/efr. Ciò pur in considerazione che tali documenti prevedono obblighi informativi da parte dello stesso Gestore in merito all'andamento delle transazioni di Tee che potrebbero non essere più strettamente necessari in caso di nuova definizione dei criteri di determinazione del contributo tariffario e rimandando a successivi provvedimenti il loro aggiornamento;

— da ultimo, opportuno, sempre nella prospettiva di dare certezza agli operatori sul quadro applicabile, confermare, con efficacia ex tunc, l'approvazione, già disposta con la deliberazione 209/2019/R/efr, del documento dello schema di modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-bis, commi 6 e 8, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, trasmesso allo scopo dal Gse con comunicazione del 15 maggio 2019 ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 14-bis. Come già detto, infatti, si tratta di un profilo distinto dalla determinazione del contributo tariffario che, come tale, non dovrebbe essere stato travolto dall'annullamento della deliberazione 487/2018/R/efr; pertanto, la conferma dell'approvazione del documento risponde al solo obiettivo di fugare possibili dubbi o incertezze.

 

Delibera

1. di avviare un procedimento per l'esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, Sezione prima, 28 novembre 2019, 2538, anche in coerenza con le finalità e i criteri chiariti nella motivazione;

2. di individuare quali responsabili del procedimento, il Direttore della direzione mercati retail e tutele dei consumatori di energia e il Direttore della Direzione mercati energia all'ingrosso e sostenibilità ambientale;

3. di fissare in 120 giorni, dalla data di comunicazione della presente deliberazione, il termine di conclusione del procedimento;

4. di confermare, nelle more del procedimento avviato ai sensi del precedente punto 1.:

a) il disposto dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 487/2018/R/efr;

b) l'approvazione del documento "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica", già disposta con la deliberazione dell'Autorità 501/2018/R/efr;

c) l'approvazione del documento "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica", già disposta con la deliberazione dell'Autorità 273/2019/R/efr;

5. di confermare il disposto del punto 1. della deliberazione dell'Autorità 209/2019/R/efr;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo economico, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Gestore dei servizi energetici Spa, al Gestore dei mercati energetici Spa e a Cassa per i servizi energetici e ambientali;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità