Sentenza Tar Calabria 27 dicembre 2019, n. 2155
Richiesta di accesso all'informazione ambientale – Convenzione di Aarhus - Articolo 3, Dlgs 195/2005 - Acque - Atti del procedimento relativi al sistema di depurazione di un Comune – Richiesta non eccessivamente generica – Diniego di accesso – Illegittimità - Sussistenza
Se la richiesta non è formulata in modo del tutto generico, non può essere negato l'accesso all'informazione ambientale relativa agli atti del procedimento sul sistema di depurazione acque di un Comune.
Il Tar Calabria nella sentenza 27 dicembre 2019, n. 2155 ha accolto le doglianze di una Associazione ambientale che si era vista negare l'accesso all'informazione ambientale con riguardo agli atti del procedimento relativi al sistema di depurazione di un Comune. Ai sensi dell'articolo 3 del Dlgs 195/2005 sull'accesso all'informazione ambientale, come previsto dalla Convenzione di Aarhus, chiunque, anche senza dichiarare il proprio interesse, può chiedere all'Autorità pubblica l'informazione ambientale da essa detenuta.
Salve alcune eccezioni (relative alla segretezza dei dati o alla tutela della privacy delle persone) la richiesta deve essere sempre accolta ad eccezione dei casi in cui l'Autorità non disponga delle informazioni richieste, la domanda è manifestamente irragionevole o formulata in modo troppo generico o se riguarda documenti in corso di formazione o comunicazioni interne se una legge prevede la non divulgazione in questa fase. Nel caso di specie la richiesta non era formulata in termini generici e il Comune non ha dedotto l'esistenza di altre cause ostative per cui i Giudici hanno ordinato l'accesso alle informazioni. (FP)
Tar Calabria
Sentenza 27 dicembre 2019, n. 2155
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