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Aria
Giurisprudenza

Sentenza Tar Piemonte 26 febbraio 2020, n. 136

Energia - Aria - Impianto di cogenerazione a olio vegetale - Autorizzazione - Utilizzo del bioliquido come combustibile - Diniego - Ragioni - Articolo 293, Dlgs 152/2006 - Mancata inclusione del bioliquido nell'elenco dell'allegato X Parte II, Sezione quarta della Parte V del Dlgs n. 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Natura di bioliquido della sostanza in oggetto - Articolo 2, lettera h) Dlgs 28/2011 - Sussistenza - Possibile utilizzo come combustibile anche se non in elenco - Esclusione - Qualifica come sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Diniego - Ragioni - Mancanza dell'utilizzo "legale" - Sussistenza - Bilancio energetico positivo dell'operazione - Irrilevanza - Discrasia tra norme sull'autorizzazione di impianti a bioliquidi (ex Dlgs 28/2011) e possibilità di usare il bioliquido come combustibile ex Dlgs 152/2006 - Sussistenza (in aderenza a quanto evidenziato da Corte di Giustizia Ue con sentenza 24 ottobre 2019, causa C-212/18) - Valutazione sulla possibilità di inclusione del bioliquido tra i combustibili utilizzabili ai sensi dell'allegato X, Parte V, Dlgs 152/2006 - Competenza - Ministero - Sussistenza - Sollecitazione all'organo ministeriale sulla valutazione di inclusione del bioliquido nell'elenco - Possibilità - Sussistenza

Non è possibile autorizzare l'utilizzo di un bioliquido come combustibile per produrre energia se esso non rientra nell'allegato X alla Parte V del Dlgs 152/2006 sull'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Il Tar Piemonte (sentenza 26 febbraio 2020, n. 136) ha confermato il diniego della Provincia all'autorizzazione per una centrale per la produzione di energia termica alimentata a bioliquidi. L'autorizzazione è stata negata sul presupposto che il bioliquido usato non rientra tra quelli indicati nell'allegato X Parte II alla Parte V del Dlgs 152/2006: l'articolo 293 dello stesso Dlgs 152/2006 stabilisce che solo i combustibili in elenco possono essere bruciati bypassando le norme sui rifiuti. Al bioliquido in questione era anche stata negata la qualifica di sottoprodotto in quanto mancava il requisito dell'utilizzo "legale" (come prevede l'articolo 184-bis, Dlgs 152/2006) proprio perché non in elenco.
Una interpretazione, quella del Tar, che sposa quella della Corte Ue (sentenza 24 ottobre 2019, causa C-212/18) cui i Giudici si erano rivolti. La Corte europea ha evidenziato la discrasia tra norme sull'autorizzazione di impianti a bioliquidi (ex Dlgs 28/2011) e possibilità di usare il bioliquido come combustibile ex Dlgs 152/2006, che portano a negarne l'utilizzo se non in elenco, anche se l'operazione ha un bilancio ambientale positivo (passaggio da metano a bioliquido). Peraltro la Corte Ue avrebbe sollecitato lo Stato membro – ai fini di una compatibilità delle norme nazionali col diritto Ue – a valutare la possibilità di inserimento del bioliquido in questione in elenco. Il Tar ha "suggerito" all'impresa di adire il Ministero per sollecitare una valutazione di inclusione. (FP)

Tar Piemonte

Sentenza 26 febbraio 2020, n. 136