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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Campania 16 marzo 2020, n. 1138

Rifiuti - Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani - Centro di raccolta comunale - Attivazione di misure organizzative necessarie ad una corretta gestione del servizio - Articolo 198, Dlgs 152/2006 - Obbligatorietà - Distruzione mediante combustione di rifiuti accatastati nella pubblica via - Accertamento della lesione del diritto alla salute da parte dei residenti nelle vicinanze del centro di raccolta - Legittimità - Sussistenza - Giurisdizione del Giudice amministrativo - Articolo 133, Dlgs 104/2020 - Sussistenza

Il Comune ha l'obbligo di gestire correttamente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i cittadini hanno il potere di attivarsi nei suoi confronti a tutela del diritto alla salute.
Così ha deciso il Tar Campania nella sentenza 16 marzo 2020, n. 1138 in una vicenda relativa a un Centro comunale di raccolta per rifiuti differenziati non pericolosi di provenienza domestica, che a causa di una non corretta gestione – comprendente anche la pratica della distruzione di rifiuti tramite combustione nella pubblica via – aveva provocato la reazione di alcuni cittadini che avevano chiesto al Giudice di imporre al Comune di risolvere la situazione, essendo sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 198, Dlgs 152/2006, effettuare in modo corretto il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
I Giudici hanno evidenziato la responsabilità del Comune per una non corretta e tutt'altro che efficiente gestione del punto di raccolta a causa dell'abbandono incontrollato di grandi quantità di rifiuti sul suolo, dell'insufficienza sia dei controlli attivati che delle misure sanzionatorie adottate al fine di scoraggiare e sanzionare ogni violazione delle prescritte modalità di conferimento. Peraltro nelle more del giudizio il centro di raccolta era stato rimosso avendo nel frattempo il Comune attivato la raccolta porta a porta. (FP)

Tar Campania

Sentenza 16 marzo 2020, n. 1138