Energia
Normativa Vigente

Delibera Arera 26 maggio 2020, n. 190/2020/R/eel

Riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione, diverse dagli usi domestici - Attuazione articolo 30 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Dl "Rilancio")

Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 26 maggio 2020, n. 190/2020/R/eel

(Pubblicato sul sito di Arera il 27 maggio 2020)

Disposizioni urgenti in materia di tariffe elettriche in attuazione dell'articolo 30 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Nella 1112a riunione del 26 maggio 2020

Visti:

— la direttiva 2009/72/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;

— la direttiva 2012/27/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;

— la legge 14 novembre 1995, n. 481;

— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

— la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed in particolare l'articolo 1, comma 670;

— il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: decreto-legge 6/2020);

— il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19";

— il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (nel seguito: Dl Rilancio) e in particolare l'articolo 30;

— la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2012/R/eel) e il relativo allegato A, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, (di seguito: Tiv), come successivamente modificato e integrato;

— la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com e s.m.i., e in particolare l'allegato A (di seguito: Bolletta 2.0);

— la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito deliberazione 649/2014/A);

— la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel e s.m.i, (di seguito deliberazione 268/2015/R/eel) che ha approvato il Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica;

— la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2020, 60/2020/R/com (di seguito: deliberazione 60/2020/R/com);

— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2019/R/eel);

— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 572/2019/R/com;

— la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 95/2020/R/com (di seguito: deliberazione 95/2020/R/com);

— il Testo integrato delle disposizioni in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale, approvato con la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificato ed integrato;

— la segnalazione 23 aprile 2020, 136/2020/I/com, inerente misure a sostegno degli investimenti e a tutela delle utenze finali del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, e del servizio idrico integrato e dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (nel seguito: segnalazione 136/2020/I/com);

— la comunicazione trasmessa dalla Divisione Energia in data 20 maggio 2020 alle principali associazioni rappresentanti imprese di distribuzione e vendita (nel seguito: comunicazione del 20 maggio).

Considerato che:

— con il decreto-legge 6/2020 sono state adottate prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che, con successivi provvedimenti normativi tali disposizioni sono state rafforzate e gradualmente estese sino ad includere tutto il territorio nazionale;

— con la deliberazione 60/2020/R/com è stato costituito presso la Cassa dei servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) un conto di gestione straordinario, destinato a garantire il finanziamento delle iniziative a sostegno dei clienti finali dei settori elettrico, gas e degli utenti finali del settore idrico, previste dalla normativa vigente, connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 (di seguito: Conto emergenza COVID-19); e che il comma 3.2 della medesima deliberazione 60/2020/R/com prevede che la Cassa, ai fini delle esigenze del conto istituito, può utilizzare le giacenze disponibili presso gli altri conti di gestione per un importo fino a 1 miliardo di euro, ferma restando la necessità di garantire la regolare gestione dei pagamenti relativi alle finalità per le quali i conti gestione sono stati costituiti;

— con la deliberazione 95/2020/R/com, il limite di cui al punto precedente è stato elevato a 1,5 miliardi di euro;

— in ragione delle competenze assegnatele, l'Autorità ha introdotto con la Bolletta 2.0 una specifica disciplina della trasparenza delle bollette, prescrivendo, in particolare, adeguate modalità di esposizione delle informazioni per i clienti di piccola dimensione; ciò anche al fine di garantire, attraverso una informazione trasparente, la possibilità per il cliente finale di effettuare un controllo sulle condizioni economiche del servizio; in particolare, la Bolletta 2.0 dispone che i venditori definiscano la sintesi degli importi fatturati indicando separatamente, tra gli altri, la "spesa per il trasporto e la gestione del contatore" e la "spesa per gli oneri di sistema", anche se non distinti;

— con la deliberazione 268/2015/R/eel, l'Autorità ha adottato il Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica che disciplina, tra gli altri, gli aspetti relativi alla fatturazione del servizio di trasporto verso gli utenti del servizio e i relativi pagamenti.

Considerato che:

— le componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) e le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema hanno una struttura trinomia, ovvero sono articolate in tre corrispettivi:

1. corrispettivo in quota fissa (espresso in centesimi di euro per punto di prelievo)

2. corrispettivo in quota potenza (espresso in centesimi di euro per kW di potenza impegnata)

3. corrispettivo in quota energia (espresso in centesimi di euro per kWh);

— i corrispettivi di cui al punto precedente sono applicati dal distributore alla controparte del contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica; e che detta controparte può essere anche il venditore che fornisce direttamente il cliente finale;

— gli esercenti del servizio di vendita di maggior tutela applicano senza modifiche i sopra richiamati corrispettivi ai propri clienti finali; per i clienti del mercato libero, il venditore ha facoltà di articolare la struttura di prezzo anche senza riflettere tali corrispettivi ove esplicitamente previsto dal contratto di fornitura sottoscritto tra le parti; in ogni caso, anche ove si avvalga di tale facoltà, il medesimo venditore ha l'obbligo di evidenziare, nella bolletta al cliente finale, l'importo corrispondente a detti corrispettivi.

Considerato che:

— a fronte della sospensione delle attività produttive venutesi a creare a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con la segnalazione 136/2020/I/com l'Autorità ha formulato a Governo e Parlamento ipotesi relative a misure di mitigazione della spesa dei clienti non domestici di energia elettrica alimentati in bassa tensione;

— nella segnalazione di cui al precedente alinea è stato, in particolare, ipotizzato di ridurre la spesa per la fornitura di energia elettrica tramite un intervento sulle voci della bolletta elettrica "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali", che preveda:

a) azzeramento delle quote fisse e, ai clienti con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, applicazione transitoria di una quota fissa di entità corrispondente a 3 kW di potenza impegnata;

b) un costo a carico della finanza pubblica pari a circa 600 milioni di euro.

Considerato, inoltre, che:

— l'articolo 30 del Dl Rilancio prevede che:

1. "Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW."

— il medesimo articolo 30 del Dl Rilancio dispone inoltre che, a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema, viene autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020 a carico del Bilancio dello Stato, prevedendo di trasferire al sistema elettrico il corrispondente importo tramite il Conto emergenza COVID-19 costituito presso la Cassa;

— il tetto di spesa a carico dello Stato, introdotto dal Dl Rilancio, risulta compatibile con l'azzeramento totale delle quote fisse per tariffe di rete e oneri generali di sistema.

Considerato, infine, che:

— con la comunicazione del 20 maggio alle principali associazioni delle imprese che distribuiscono e vendono energia elettrica, è stato reso disponibile uno schema del provvedimento che l'Autorità intende emanare per dare attuazione alle disposizioni del Dl Rilancio ed è stato formulato invito per un incontro in videoconferenza da tenersi in data 22 maggio;

— nel corso dell'incontro del 22 maggio alcuni operatori hanno segnalato l'opportunità di:

• chiarire che il provvedimento si applica ai prelievi di competenza nei tre mesi indicati dal decreto-legge;

• individuare inequivocabilmente nella delibera i casi in cui i nuovi criteri di calcolo possono comportare una spesa maggiore rispetto a quanto sarebbe avvenuto in assenza del provvedimento, per i quali procedere con il necessario rimborso;

• pubblicare il provvedimento entro il mese di maggio in modo tale da ridurre il numero di documenti di fatturazione per i quali sarà necessario calcolare importi a restituzione;

• concedere tempo fino alla fine dell'anno solare 2020 per completare le operazioni di rimborso

• semplificare le procedure previste dalla delibera per gestire le situazioni in cui i clienti abbiano sottoscritto offerte commerciali che potrebbero non consentire loro di beneficiare direttamente delle riduzioni di spesa previste dal Dl Rilancio.

Ritenuto necessario:

— dare immediata attuazione alle disposizioni urgenti, di natura transitoria e prevalentemente vincolata, di cui all'articolo 30 del Dl Rilancio, assumendo pari al 100% l'entità del risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, coerentemente con quanto ipotizzato nella segnalazione 136/2020/I/com;

— ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 694/2014/A, indicare che le ragioni di urgenza che hanno consentito di procedere solo alla verifica dello schema di articolato, senza una piena consultazione pubblica, sono relative alla necessità di consentire l'applicazione delle sopra richiamate disposizioni di legge, pubblicate il 19 maggio 2020, con effetto fin dalla competenza relativa ai prelievi del corrente mese di maggio 2020;

— di conseguenza, impostare le misure attuative delle soprarichiamate disposizioni di legge in modo tale da minimizzare, per quanto possibile, le esigenze di adeguamento dei sistemi informativi di venditori e distributori di energia elettrica, evitando altresì di intervenire sui flussi informativi mensili dei dati di misura nei confronti del Sistema informativo integrato (SII);

— attuare nell'immediatezza le sopra richiamate disposizioni di legge tramite una modifica transitoria delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica di cui alla tabella 3 del Tit e alle tabelle da 1 a 4 del Time e alle componenti a copertura degli oneri generali di sistema delle tabelle 1, 3, 4, 5 e 6 allegate alla deliberazione 572/2019/R/com;

— definire specifici obblighi nei confronti dei venditori al fine di assicurare ai clienti finali che ne hanno diritto il totale trasferimento tempestivo dei benefici delle disposizioni introdotte con l'articolo 30 del richiamato Dl Rilancio; a tale fine, prevedere specifici tempi per le modalità di applicazione dei corrispettivi transitoriamente ridotti nelle fatture nonché appositi obblighi di trasferimento del suddetto beneficio con riferimento a tutti i contratti sottoscritti sul libero mercato;

— tenere conto delle osservazioni formulate dagli operatori nel corso della conferenza telematica del 22 maggio 2020.

Ritenuto, infine, opportuno:

— rinviare a un successivo provvedimento l'adozione delle disposizioni alla Cassa in relazione alla gestione delle risorse versate sul Conto Emergenza COVID ai sensi del Dl Rilancio e l'attivazione di un acconto straordinario di perequazione nei confronti delle imprese distributrici, a mitigazione degli effetti finanziari dei minori incassi relativi alle tariffe per servizi di rete derivanti dal presente provvedimento.

 

Delibera

Articolo 1

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

• Time è il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il per il NPR2 2020 – 2023, approvato come Allegato B alla deliberazione 568/2019/R/eel;

• Tit è il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR2 2020 – 2023, approvato come Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel;

• periodo di riferimento è il periodo che intercorre tra il 1 maggio e il 31 luglio 2020, di efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 30 del Dl Rilancio;

• utenze BTAU sono quelle definite all'articolo 2, comma 2, lettera d), del Tit;

• utenze BTA6 con potenza effettiva sono utenze BTAU caratterizzate da una potenza disponibile superiore a 16,5 kW e dall'applicazione, quale potenza impegnata, ai fini tariffari, del valore massimo della potenza prelevata nel mese, secondo le definizioni del Tit.

Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

2.1 In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del Dl Rilancio, il presente provvedimento definisce interventi urgenti atti a ridurre la spesa sostenuta, da clienti finali titolari di utenze BTAU, per servizi di distribuzione e misura e per oneri generali di sistema, nell'ambito della fornitura di energia elettrica.

Articolo 3

Ridefinizione di corrispettivi e componenti tariffarie per il periodo di riferimento

3.1 Limitatamente alle utenze BTAU, per i prelievi di competenza del periodo di riferimento, si applicano, in luogo delle tariffe disciplinate da Tit e Time e delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema fissate dalla deliberazione 95/2020/R/com:

a) i valori delle componenti delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione indicati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;

b) i valori delle componenti delle tariffe obbligatorie per il servizio di misura indicati nelle Tabelle 2a, 2b, 2c e 2d, allegate al presente provvedimento;

c) i valori della componente tariffaria ASOS indicati nelle Tabelle 3a, 3b, 3c e 3d, allegate al presente provvedimento;

d) i valori della componente tariffaria ARIM indicati nella Tabella 3e, allegata al presente provvedimento.

3.2 Dalle disposizioni di cui al precedente comma 1, per la fornitura di energia elettrica alle utenze BTAU nel periodo di riferimento non possono derivare oneri maggiori rispetto a quelli che sarebbero derivati dall'applicazione, alla medesima fornitura e ai medesimi prelievi, dei valori delle tariffe disciplinate da Tit e Time e degli oneri generali fissati con deliberazione 95/2020/R/com.

3.3 Ai fini di attuare quanto disposto al precedente comma 3.2, per ciascun mese incluso nel periodo di riferimento, alle utenze BTA6 con potenza effettiva viene riconosciuto un rimborso qualora la potenza massima prelevata nel mese sia non superiore a 2,0 kW.

Articolo 4

Disposizioni in materia di fatturazione

4.1 Qualora, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati già emessi documenti di fatturazione relativi alla fornitura di energia elettrica di competenza del periodo di riferimento, i conguagli spettanti in applicazione dell'articolo 3 devono essere effettuati entro la seconda fatturazione successiva.

4.2 Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3.3, gli eventuali importi a restituzione vengono riconosciuti dalle imprese distributrici alle imprese di vendita entro e non oltre il 30 settembre 2020 e da questi ultimi ai clienti entro e non oltre il 30 novembre 2020.

4.3 Qualora l'offerta commerciale sottoscritta dal cliente titolare dell'utenza BTAU non preveda l'applicazione diretta delle tariffe disciplinate da Tit e Time e delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema fissate dalla deliberazione 95/2020/R/com, ciascuna impresa di vendita garantisce che il cliente finale ottenga una riduzione della spesa in misura pari alla differenza tra l'applicazione di tali tariffe e componenti tariffarie e quelle di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Disposizioni finali

5.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

 

Tabelle

Tabelle 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d e 3e

Formato: .xls - Dimensioni: 130 KB