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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 28 maggio 2020, causa C-654/18

Rifiuti – Spedizioni transfrontaliere – Regolamento 1013/2006/Ce – Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta – Voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea – Miscela nella quale ciascun tipo di rifiuti rientra in uno dei primi tre trattini della voce B3020 – Sottoposizione a procedura di "informazione" - Inclusione nell'allegato III (cd. "Lista verde") del regolamento 1013/2006/Ce – Insussistenza – Applicabilità dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento 1013/2006/Ce – Condizioni – Inclusione nell'allegato IIIA del regolamento 1013/2006/Ce – Sussistenza – Contaminazione con altri materiali tale da rendere impossibile il recupero in modo ecologicamente corretto –  Sottoposizione a procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte - Sussistenza

N.d.R.: il testo della presente sentenza è pubblicato nella sua "versione provvisoria" come diramata dalla Corte di Giustizia Ue nelle more della diffusione di quella definitiva.

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La spedizione tra Stati Ue di miscele di rifiuti di carta contaminate in maniera tale da escluderne un recupero "ecologicamente corretto" va sempre notificata e autorizzata preventivamente.
Ad affermarlo è la Corte di Giustizia Ue (sentenza 28 maggio 2020, causa C-654/18), interpellata da un Giudice tedesco per far chiarezza sul regime applicabile alle spedizioni finalizzate al recupero tra Stati membri di "rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta" (voce B3020 dell'allegato V del regolamento 1013/2006/Ce).
Secondo la Cge, considerato il "modo in cui i diversi trattini di tale rubrica sono strutturati nella voce B3020", è escluso che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, una "miscela di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta nella quale ciascun tipo di rifiuto rientra in uno dei primi tre trattini" della voce B3020, che contiene fino al 10% di materiali contaminanti, possa rientrare nell'allegato III del regolamento (cd. "Lista verde") e quindi essere sottoposta alla procedura di "informazione", meno onerosa rispetto alla procedura ordinaria di "notifica.
Tale possibilità, tuttavia, è consentita dalla lettera b) dello stesso articolo, nel rispetto di due condizioni: la miscela non deve contenere materiali che rientrano nel quarto trattino della voce B3020 ("altri (…)"), né deve essere contaminata da altri materiali in misura tale da rendere impossibile il recupero dei rifiuti in modo ecologicamente corretto.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 28 maggio 2020, causa C-654/18

Rinvio pregiudiziale – ambiente – Spedizione di rifiuti – regolamento (Ce) n. 1013/2006 – Procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte – Obblighi generali d'informazione – allegato III A – Miscela di carta, cartone e prodotti di carta – Voce B3020 dell'allegato IX della Convenzione di Basilea – Materiali contaminanti – contaminazione di una miscela con altri materiali – Recupero in modo ecologicamente corretto