Sentenza Tar Veneto 29 giugno 2020, n. 550
Danno ambientale e bonifiche - Interventi di bonifica - Responsabilità - Articolo 250, Dlgs 152/2006 - Proprietario del sito colpevole dell'inquinamento - Mancata individuazione - Responsabilità del Comune - Sussistenza - Addossamento della responsabilità della bonifica al titolare del diritto di superficie sul terreno - Illegittimità - Sussistenza - Sito di interesse nazionale - Ridefinizione della perimetrazione - Dm 24 aprile 2013 - Esclusione dal Sito dell'area oggetto della controversia - Effetti - Decadenza delle prescrizioni nazionali di bonifica - Sussistenza
In una situazione di inquinamento di un suolo, la bonifica spetta al Comune proprietario, e non all'impresa che vanta un diritto edificatorio e deve essere messa in condizione di esercitarlo.
Così si è espresso il Tar Veneto nella sentenza 29 giugno 2020, n. 550 annullando il diniego di permesso di costruire (articoli 10, Dpr 380/2001) che il Comune aveva rilasciato a una azienda titolare di un diritto di superficie rilasciato dallo stesso Comune su un terreno di proprietà dell'Ente. Il diniego era motivato dal fatto che sul terreno persisteva una situazione di inquinamento che l'azienda doveva sistemare. Ma per i Giudici, ai sensi dell'articolo 250, Dlgs 152/2006, in una situazione di accertato inquinamento, la bonifica spetta al proprietario dell'area (il Comune in questo caso) se è colpevole o in ogni caso, allo stesso Comune se il proprietario non è individuato. Certo non spetta al titolare di un mero diritto di superficie regolarmente rilasciato, come l'impresa in questione, il cui diritto di edificare non può essere bloccato dall'inerzia comunale.
A nulla vale per il Comune richiamarsi alle prescrizioni di bonifica dell'area imposte dal Ministero dell'ambiente in quanto ricadente in un Sito di interesse nazionale (Sin). Poiché con Dm 24 aprile 2013 il perimetro del Sin in questione (Marghera) è stato rivisto escludendo dal Sito l'area oggetto della controversia, le prescrizioni statali a suo tempo dettate sono decadute e non sono più usabili per giustificare un diniego al titolare del diritto di superficie sul terreno. (FP)
Tar Veneto
Sentenza 29 giugno 2020, n. 550
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