Delibera Arera 14 luglio 2020, n. 270/2020/R/efr
Certificati bianchi - Contributo tariffario da riconoscere ai distributori - Revisione contributo in esecuzione della sentenza Tar Lombardia n. 2538/2019
Ultima versione coordinata con modifiche al 07/04/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 14 luglio 2020, n. 270/2020/R/efr
(Pubblicato sul sito di Arera il 17 luglio 2020)
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1119a riunione del 14 luglio 2020
Visti:
— la direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
— la legge 14 novembre 1995, n. 481;
— il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
— il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e s.m.i.;
— il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito: decreto-legge "cura Italia");
— il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (di seguito: decreto-legge "liquidità");
— il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito: decreto-legge "rilancio Italia");
— i decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 20 luglio 2004;
— il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 21 dicembre 2007;
— il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011;
— il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
• il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
• il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 10 maggio 2018 (di seguito: decreto interministeriale 10 maggio 2018);
• la sentenza del Tar Lombardia, Sezione Seconda, n. 2538/2019, pubblicata in data 28 novembre 2019 (di seguito: sentenza 2538/2019);
— la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2017, 297/2017/A;
— la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 487/2018/R/efr (di seguito: deliberazione 487/2018/R/efr);
— la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2018, 501/2018/R/efr (di seguito: deliberazione 501/2018/R/efr);
— la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2019, 209/2019/R/efr (di seguito: deliberazione 209/2019/R/efr);
— la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 273/2019/R/efr (di seguito: deliberazione 273/2019/R/efr);
— la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2019, 529/2019/R/efr (di seguito: deliberazione 529/2019/R/efr);
— il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR2 2020-2023, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: Tit 2020-2023);
— la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (Tudg), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: Rtdg 2020-2025);
— la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel;
— il documento per la consultazione dell'Autorità 17 settembre 2019, 375/2019/R/com (di seguito: documento per la consultazione 375/2019/R/com);
— il documento per la consultazione dell'Autorità 20 febbraio 2020, 47/2020/R/efr (di seguito: documento per la consultazione 47/2020/R/efr);
— la determinazione del Direttore mercati retail e tutele dei consumatori dell'Autorità 29 gennaio 2019, DMRT/EFC/1/2019;
— la determinazione del Direttore mercati retail e tutele dei consumatori dell'Autorità 10 luglio 2019, DMRT/EFC/4/2019 (di seguito: determinazione 10 luglio 2019);
— le osservazioni pervenute da parte degli operatori nell'ambito della consultazione di cui al documento per la consultazione 47/2020/R/efr.
Considerato che:
— il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche: titoli o Tee) prevede, ai sensi della normativa vigente, obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale, attualmente definiti sino al 2020, da ottemperarsi mediante il possesso di Tee che attestano l'avvenuto conseguimento di risparmi energetici ottenuti mediante l'effettuazione di interventi di efficienza;
— per quanto riguarda i costi sostenuti dai distributori ottemperanti agli obblighi di risparmio energetico, il decreto interministeriale 11 gennaio 2017, successivamente modificato in alcuni punti dal decreto interministeriale 10 maggio 2018, ha introdotto aspetti di cui tenere conto nelle regole di determinazione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori di energia elettrica e di gas (di seguito: contributo tariffario riconosciuto). L'erogazione del contributo tariffario riconosciuto è effettuata:
• a valere sul "Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica" di cui all'articolo 49 del Tit 2020-2023, nel caso di distributori operanti nel settore dell'energia elettrica;
• a valere sul "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale" di cui all'articolo 76 della Rtdg 2020-2025, nel caso di distributori operanti nel settore del gas naturale;
— il decreto interministeriale 11 gennaio 2017, anche tenendo conto delle sopravvenute modifiche normative, ha previsto, tra l'altro, che:
• in merito alla copertura dei costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi (articolo 11, comma 2):
• la determinazione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori adempienti (di seguito: contributo tariffario) sia "effettuata secondo modalità definite dall'Autorità [...] in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato e sugli scambi bilaterali, qualora inferiore a 250 euro, definendo un valore massimo di riconoscimento";
• "a decorrere dalle sessioni [di annullamento dei Tee ai fini dell'adempimento degli obblighi di risparmio energetico] successive al 1 giugno 2018, e fino alle sessioni valide per l'adempimento degli obblighi […] per il 2020, il valore massimo" del contributo tariffario è posto pari a 250 €/Tee;
• in merito al conseguimento degli obblighi di risparmio energetico (articolo 14-bis):
• il Gestore dei servizi energetici (di seguito: Gse) emetta "a favore e su specifica richiesta" delle imprese soggette agli obblighi di certificati bianchi "non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica" (di seguito: Tee "virtuali") "ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo" e che "in ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro" (da ciò, tenendo conto che il valore massimo del contributo tariffario è stato posto pari a 250 €/Tee, deriva che i Tee "virtuali" non possano assumere valori inferiori a 10 €/Tee)";
• il Gse possa emettere, a favore di ciascun distributore, Tee "virtuali" "pari al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo di cui all'articolo 14, comma 3," del medesimo decreto interministeriale e "a condizione che [esso] già detenga, sul proprio conto proprietà, un ammontare" di Tee "pari almeno al 30%" di tale obiettivo minimo;
• i Tee "virtuali" non abbiano "diritto alla copertura degli oneri" e che, "per ogni anno d'obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l'acquisizione è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti";
• la facoltà per i soggetti che acquistano i Tee "virtuali" di "riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l'acquisizione, a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti". Al riguardo il decreto prevede inoltre che tale riscatto "avviene a decorrere dai primi" Tee acquisiti ed "è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei certificati oggetto del riscatto, un numero di certificati bianchi eccedente l'obbligo minimo relativo all'anno d'obbligo in corso"; inoltre il riscatto "è possibile esclusivamente entro la scadenza dell'ultimo anno d'obbligo" definito dal medesimo decreto e "non è possibile nello stesso anno in cui i certificati sono stati emessi";
• "la restituzione delle risorse oggetto del riscatto" di cui sopra "è effettuata, per ogni anno d'obbligo, tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati [...]. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l'anno in corso, sui certificati riscattati".
Considerato che:
— al fine di tenere conto degli aspetti introdotti dal decreto interministeriale 10 maggio 2018 in merito alla determinazione del contributo tariffario — in particolare la fissazione del valore massimo del contributo tariffario pari a 250 €/Tee e l'esigenza di tenere conto dei prezzi degli scambi avvenuti tramite bilaterali — l'Autorità, con la deliberazione 487/2018/R/efr, ha modificato alcuni elementi della regolazione allora vigente (e, in particolare, della deliberazione 435/2017/R/efr). Per effetto di tali modifiche, tra l'altro:
• il contributo tariffario riconosciuto è determinato sulla base dei prezzi di scambio dei Tee sul mercato e tramite accordi bilaterali;
• allo scopo, sono considerate tutte le transazioni avvenute in ciascuna sessione di mercato e le transazioni avvenute tramite bilaterali il cui prezzo, in ciascun mese, è compreso in un intervallo definito sulla base di una variazione massima predefinita rispetto alle transazioni del mese precedente mediante l'introduzione della grandezza "prezzo rilevante mensile dei bilaterali". Tale grandezza è stata oggetto di successivo aggiornamento con la deliberazione 209/2019/R/efr;
• il contributo tariffario è pari alla media ponderata, sulle quantità, dei prezzi degli scambi di Tee avvenuti sul mercato e tramite accordi bilaterali, fermo restando il cap pari a 250 €/Tee previsto dal medesimo decreto interministeriale 10 maggio 2018;
• sono state introdotte specifiche disposizioni transitorie per l'anno d'obbligo 2018, finalizzate, in particolare, al calcolo del "prezzo rilevante mensile dei bilaterali" per il primo periodo;
• è stato previsto che l'importo del contributo tariffario riconosciuto in acconto ai distributori che adempiano ai propri obblighi entro il 30 novembre di ogni anno, anticipando la scadenza di ciascun anno d'obbligo, sia pari a 175 €/Tee;
— in considerazione delle modifiche di cui sopra, con la medesima deliberazione 487/2018/R/efr, l'Autorità ha disposto, altresì, che il Gme adeguasse il Regolamento per le transazioni bilaterali e le Regole di funzionamento del mercato nonché integrasse le pubblicazioni allora previste sul proprio sito internet. Da ultimo, rispettivamente, con le deliberazioni 273/2019/R/efr e 501/2018/R/efr, l'Autorità ha disposto l'approvazione di ulteriori versioni dei due documenti al fine di tenere conto di modifiche che successivamente si sono rese necessarie;
— il contributo tariffario riconosciuto per l'anno d'obbligo 2018 è stato quantificato con la determinazione 10 luglio 2019 del Direttore della Direzione mercati retail e tutele dei consumatori di energia dell'Autorità, applicando i criteri di cui alla deliberazione 487/2018/R/efr, e quindi il contributo spettante a ciascun distributore è stato erogato da parte di Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea), in conclusione delle verifiche effettuate dal Gse.
Considerato che:
— avverso il decreto interministeriale 10 maggio 2018 e le deliberazioni dell'Autorità 487/2018/R/efr e 501/2018/R/efr, nonché, per motivi aggiunti, avverso le deliberazioni dell'Autorità 209/2019/R/efr e 273/2019/R/efr, sono stati proposti dinanzi al Tar Lombardia ricorsi da parte delle società Acea Spa e Italgas Reti Spa;
— il Tar Lombardia, con sentenza 2538/2019, ha:
• accolto il ricorso presentato dalla società Acea Spa "in relazione ai primi due motivi e, per l'effetto, annulla(to) gli impugnati provvedimenti nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva";
• dichiarato l'improcedibilità del ricorso presentato dalla società Italgas Reti Spa;
— in particolare, con la sentenza citata, il Tar Lombardia ha ritenuto fondata la censura rivolta nei confronti della disposizione del decreto interministeriale 10 maggio 2018, nella parte in cui fissava un valore massimo del contributo tariffario nella misura di 250 €/Tee (articolo 1, comma 1, lettera f)); ciò in quanto l'autorità ministeriale avrebbe esercitato poteri rientranti nello spettro delle esclusive attribuzioni dell'Autorità. Pertanto, il giudice amministrativo ha:
• annullato il decreto interministeriale 10 maggio 2018, nella parte in cui, appunto, fissava il valore massimo del contributo tariffario riconosciuto pari a 250 €/Tee (articolo 1, comma 1, lettera f));
• precisato che tale annullamento "importa l'annullamento nel suo complesso della successiva deliberazione di Arera [487/2018/R/efr], in quanto adottata sul fallace presupposto della esistenza di un dato normativo cogente (fissazione del cap di euro 250,00 per il riconoscimento tariffario dovuto per singolo certificato bianco) che, di contro, non mai avrebbe potuto vincolare la libera ed autonoma esplicazione dell'officium di regolazione ad essa Arera demandato";
— il Tar Lombardia, nella sentenza 2538/2019, ha inoltre affermato che (come si evince dalla lettura del preambolo della deliberazione 487/2018/R/efr) "il provvedimento ministeriale del 10 maggio 2018 e, in particolare, le modifiche apportate all'articolo 11, comma 2, del Dm dell'11 gennaio 2017 con la puntuale fissazione dell'importo di € 250,00 quale "valore massimo del contributo tariffario riconosciuto" è assunto dall'Autorità di regolazione quale intangibile "presupposto di fatto" (melior, factum principis) comechè riveniente da una fonte normativa di rango sovraordinato, da cui prendere le mosse per la successiva elaborazione delle scelte regolatorie";
— il medesimo Tar ha quindi concluso che "la contrarietà della citata disposizione ministeriale alle prescrizioni primarie e sovranazionali, in quanto incidente in un campo riservato alla Autorità indipendente di regolazione, ben avrebbe legittimato Arera a:
• rivendicare la propria esclusiva sfera di competenza in materia tariffaria, provvedendo a dispiegare in piena autonomia le prerogative ed i munera regolatori che le pertengono, al di là ed a prescindere dalla regola ministeriale (relativo all'importo massimo di € 250,00) che per Arera non avrebbe dovuto assumere significanza precettiva o vincolante;
• non applicare detta prescrizione ministeriale relativa al cap, ovvero in ogni caso non assumerla quale dato vincolante ed immodificabile, provvedendo a determinare i criteri di determinazione del contributo e foggiando in piena autonomia i relativi criteri di calcolo ed il "valore massimo di riconoscimento.";
— la sentenza 2538/2019 di cui sopra — oltre a determinare "la caducazione in parte qua" del decreto interministeriale 10 maggio 2018 ovvero della fissazione del valore massimo del contributo tariffario riconosciuto pari a 250 €/Tee di cui ivi all'articolo 1, comma 1, lettera f) – ha, pertanto, effetti sulla regolazione dell'Autorità, comportando l'annullamento delle deliberazioni 487/2018/R/efr e 209/2019/R/efr (quest'ultima limitatamente alle modifiche apportate alla predetta deliberazione 487/2018/R/efr) e determinando per invalidità derivata la caducazione:
• delle deliberazioni dell'Autorità 501/2018/R/efr e 273/2019/R/efr, adottate per approvare gli aggiornamenti del Regolamento per le transazioni bilaterali e delle Regole di funzionamento del mercato, come modificati dal Gme ai sensi delle deliberazioni 487/2018/R/efr e 209/2019/R/efr;
• della determinazione 10 luglio 2019 del Direttore della Direzione mercati retail e tutele dei consumatori di energia dell'Autorità che ha applicato, per l'anno d'obbligo 2018, i criteri per il calcolo del contributo tariffario di cui alla deliberazione 487/2018/R/efr.
Considerato, quindi, che:
— con la deliberazione 529/2019/R/efr, in esecuzione della sentenza 2538/2019, l'Autorità ha avviato un procedimento per la nuova definizione dei criteri di determinazione del contributo tariffario riconosciuto, al fine di ripristinare un quadro regolatorio certo, necessario per un corretto svolgimento del mercato dei Tee, a valere per gli anni d'obbligo a partire dal 2018 (oggetto della deliberazione 487/2018/R/efr), previa consultazione con gli operatori;
— con la deliberazione 529/2019/R/efr, l'Autorità ha altresì confermato, con efficacia ex tunc, al fine di garantire certezza medio tempore, in ragione anche degli affidamenti riposti dagli operatori sul quadro normativo di riferimento:
• il disposto dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2018/R/efr in merito al contributo tariffario riconosciuto in acconto da erogarsi in conclusione delle verifiche, da parte del Gse, ai distributori che sfruttino la sessione di annullamento del mese di novembre. Ciò in considerazione dell'urgenza di ripristinare il corretto quadro regolatorio da applicarsi nella sessione di novembre 2019;
• l'approvazione, già disposta, delle "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica" e "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica", rimandando a successivi provvedimenti il loro eventuale aggiornamento alla luce delle disposizioni adottate in esito al procedimento;
• l'approvazione, già disposta con la deliberazione 209/2019/R/efr, del documento dello schema di modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-bis, commi 6 e 8, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017. Ciò in quanto si tratta di un profilo distinto dalla determinazione del contributo tariffario e, come tale, non è stato travolto dall'annullamento della deliberazione 487/2018/R/efr;
— nell'ambito del procedimento avviato con la medesima deliberazione 529/2019/R/efr, con il documento per la consultazione 47/2020/R/efr l'Autorità ha condiviso i propri orientamenti, da adottarsi nei limiti delle condizioni esistenti, evidenziando il perdurare di criticità strutturali irrisolte dell'impianto normativo vigente che ostacolano l'efficiente funzionamento del mercato, acuite dalla perdurante scarsità di Tee;
— con il richiamato documento per la consultazione l'Autorità, in attesa dell'auspicata riforma, ha previsto, in generale, di:
• determinare il contributo tariffario da riconoscere ai distributori adempienti tenendo conto dei prezzi di scambio dei Tee in modo similare a quanto già previsto con la deliberazione 487/2018/R/efr, definendo un cap in considerazione del disposto normativo e delle condizioni del mercato;
• introdurre al contempo un meccanismo di profit sharing mediante il parametro δ affinché il contributo erogato possa essere superiore ai prezzi di scambio dei Tee, nel caso questi risultassero inferiori al cap, cercando con ciò di contribuire a stimolare gli operatori a contenere i prezzi per quanto possibile;
— più in particolare, l'Autorità ha condiviso i propri orientamenti in merito al fatto che:
• il cap al contributo tariffario fosse confermato pari a 250 €/Tee. Tale valore è stato determinato in considerazione del fatto che:
• l'Autorità ritiene che la possibilità di variare il floor al costo dei Tee "virtuali", implicitamente disposto pari a 10 €/Tee dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017, non rientri tra le competenze dell'Autorità ma esclusivamente in quelle ministeriali (anche in quanto tale aspetto non è stato annullato dal giudice amministrativo);
• la coesistenza del costo minimo dei Tee "virtuali" di cui sopra e dell'attuale carenza di Tee fa sì che, indipendentemente dal valore del cap al contributo, i prezzi di mercato tendano ad allinearsi a valori circa corrispondenti alla somma dello stesso cap e del floor dei Tee "virtuali";
• il fatto che i prezzi di mercato si adeguino alla somma del cap del contributo tariffario e del floor dei Tee "virtuali" non consentirebbe una maggiore copertura dei costi in capo ai distributori (almeno in termini assoluti) nel caso di un rialzo del contributo tariffario massimo, comportando solo un aumento dei costi complessivi allocati ai clienti finali;
• il termine PSCAMBI(t), che esprime la media dei prezzi e delle quantità di Tee scambiati nei dodici mesi precedenti alla determinazione del contributo, fosse definito analogamente a quanto finora previsto, fatta eccezione per l'opportunità di tenere conto, per quanto riguarda gli scambi tramite bilaterali, anche delle transazioni avvenute a prezzi compresi tra 250 e 260 €/Tee. Ciò in considerazione del fatto che 260 €/Tee, per i motivi sopra richiamati, è rappresentativo del prezzo che i distributori attualmente pagano direttamente (per l'acquisto dei Tee) o indirettamente (mediante il costo dei Tee "virtuali");
• il parametro δ del meccanismo di profit sharing fosse definito pari a 0,95 al fine di cercare una forma di equilibrio tra l'esigenza di incentivare, ove possibile, i distributori ad abbassare il prezzo di mercato e a ricorrere meno ai Tee "virtuali" (concedendo loro un contributo tariffario maggiore degli stessi prezzi di mercato) e l'esigenza di evitare di acuire ulteriormente le attuali criticità dovute alla scarsità di Tee disponibili, evitando di sottrarre Tee alla disponibilità di tutti i distributori che ne hanno necessità per raggiungere la soglia minima che permette loro di ricorrere ai Tee "virtuali", causando ulteriori difficoltà. Ciò nella consapevolezza che l'applicazione di tale meccanismo sia più efficace allorquando il rapporto tra la disponibilità di Tee e gli obiettivi da ottemperare sia maggiore dell'attuale;
• fosse confermato il contributo già erogato per l'anno 2018, già oggetto della determina 10 luglio 2019 in applicazione delle regole di determinazione allora vigenti, in considerazione del fatto che l'erogazione di eventuali conguagli ex post sull'anno d'obbligo già concluso non stimolerebbe il comportamento efficiente degli operatori né limiterebbe il ricorso ai Tee "virtuali", costituendo invece (verosimilmente) solo un maggior onere per la collettività;
• fossero confermate le modalità di definizione del contributo in acconto, da erogarsi nel caso i distributori sfruttino la possibilità di anticipare parte del proprio obiettivo nella sessione di annullamento del mese di novembre, già peraltro oggetto di conferma ex deliberazione 529/2019/R/efr;
• fossero confermate altresì le vigenti disposizioni in materia di erogazione del contributo tariffario in conclusione di ciascun anno d'obbligo;
• fossero semplificate le modalità di determinazione degli obiettivi in capo a ciascun distributore — e in particolare di raccolta dei dati relativi al numero di clienti allacciati alle loro reti e la quantità di energia elettrica o gas naturale distribuiti annualmente — prevedendo di utilizzare allo scopo i dati già trasmessi all'Autorità per altri fini anziché una raccolta dati specifica come finora previsto, nel caso di definizione di obiettivi nazionali di risparmio energetico per gli anni successivi al 2020.
Considerato, altresì, che:
— in risposta al documento per la consultazione 47/2020/R/efr sono pervenute osservazioni da parte di 9 distributori di energia elettrica o di gas (o da parte di società del gruppo), 6 loro associazioni rappresentative e ulteriori 3 soggetti, rappresentativi di soggetti volontari, associazioni o centri di ricerca;
— gli operatori nel complesso hanno evidenziato criticità — acuite dalla scarsa liquidità del mercato — dell'attuale assetto normativo delineato dai decreti interministeriali, pur non essendo questo l'oggetto della consultazione dell'Autorità. In particolare:
• quasi tutti i partecipanti alla consultazione ritengono che il meccanismo dei Tee non dovrebbe arrecare perdite economiche irrecuperabili ai distributori obbligati. Alcuni soggetti ritengono che la causa di tali perdite sia direttamente correlata all'introduzione dei Tee "virtuali" mentre altri citano come particolarmente critiche le attività di presentazione di progetti di risparmio energetico e la crescita dei tassi di rigetto;
• molti operatori condividono l'esigenza di profonde riforme strutturali, già rappresentata anche dall'Autorità, proponendo correttivi. Più nello specifico, per quanto riguarda aspetti non di competenza della regolazione:
• diversi operatori auspicano interventi che siano efficaci nell'aumentare la quantità di risparmi energetici certificati e la liquidità dei mercati, anche risolvendo i contenziosi attualmente in essere;
• alcuni distributori o loro associazioni ritengono indispensabile prevedere meccanismi di riequilibrio tra la domanda e l'effettiva disponibilità di Tee sui mercati, al fine di aggiungere ulteriore flessibilità nell'ottemperare agli obiettivi annuali nonché di abbassare la quantità minima di Tee necessari a ciascun distributore per poter richiedere l'emissione dei Tee "virtuali", eventualmente valutando quest'ultima annualmente in funzione dell'effettiva liquidità;
• due associazioni propongono da subito una revisione al ribasso degli obiettivi finora definiti e un'impresa suggerisce, in particolare, di traslare parte dell'obiettivo 2020 sull'anno d'obbligo successivo, in considerazione del fatto che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 sembra prevedere la futura fissazione di obiettivi di risparmio energetico meno sfidanti degli attuali;
• in considerazione del fatto che la scadenza relativa all'anno d'obbligo corrente era stata prorogata al 22 luglio per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 103 del decreto-legge "cura Italia" — proroga che in precedenza era stata auspicata da un'associazione di distributori — un'impresa e un'altra associazione propongono che sia definito che la conclusione delle verifiche e l'erogazione dei contributi avvengano entro il mese di settembre;
• un'associazione propone, a medio termine, il superamento dell'attuale sistema basato su obblighi assegnati ai distributori a favore di meccanismi di aste, maggiormente incentrati su dinamiche di mercato;
— in generale, per quanto riguarda profili più attinenti alle modalità di ristoro dei costi sostenuti dai soggetti obbligati:
• un'associazione di soggetti volontari propone l'introduzione di un prezzo massimo amministrato degli scambi, in via temporanea e in attesa delle condizioni per ripristinare un mercato dei Tee più efficiente. In particolare, esso consiste in un valore massimo oltre il quale non si potrebbe offrire in vendita Tee sul mercato e che potrebbe essere fissato fra i 250 e i 260 €/Tee;
• più operatori propongono meccanismi di recupero ex post delle perdite economiche annue man mano che esse si consolidano (ovvero alla fine di ciascun anno d'obbligo o allorquando cessi la possibilità di riscattare i Tee "virtuali" utilizzati):
• alcuni suggeriscono il riconoscimento delle perdite economiche derivanti dal confronto tra i prezzi medi di mercato e il contributo tariffario riconosciuto, senza applicazione di cap ed eventualmente applicando una franchigia del 5%;
• altri, attivi nel settore del gas naturale, suggeriscono che, allo scopo, dovrebbero essere aggiornate le componenti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione di cui all'articolo 49 della Rtdg 2020-2025, applicando "il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo" ivi previsto al comma 1, lettera d), oppure, parimenti, di cui all'articolo 11 del Tit;
— in merito all'orientamento dell'Autorità di definire il contributo tariffario in modo da riconoscere ai distributori ricavi addizionali nel caso in cui i prezzi di mercato siano inferiori al cap del contributo tariffario:
• diversi operatori, pur riconoscendo l'utilità di tale meccanismo senza uscire dall'alveo della normativa vigente, evidenziano che la possibilità per i soggetti obbligati di differenziare le proprie strategie di acquisto dei Tee e quindi l'applicazione della formula sia poco efficace nel caso di scarsa liquidità dei mercati, situazione che si ritiene si possa manifestare anche a medio periodo. Uno di essi propone, pertanto, di posticipare l'introduzione di tale meccanismo;
• due associazioni e un'impresa, inoltre, ritengono che il valore del parametro δ dovrebbe essere inferiore a 0,95 affinché il profit sharing possa essere efficace mentre un altro soggetto ritiene invece maggiormente opportuno il valore proposto dall'Autorità per non introdurre distorsioni a carico dei soggetti che "producono" Tee;
• alcuni soggetti non condividono il meccanismo di profit sharing e un'associazione e un distributore ritengono preferibile la struttura della formula di determinazione del contributo in vigore prima della sentenza del giudice amministrativo;
— per quanto riguarda la definizione del cap al contributo tariffario riconosciuto:
• diversi operatori sono dell'opinione che la disciplina del costo dei Tee "virtuali" non rientri nelle competenze ministeriali, diversamente da quanto sostenuto dall'Autorità, e quindi che non debba essere considerato imprescindibile il fatto che il floor del costo dei Tee "virtuali" debba corrispondere a 10 €/Tee — valore che invece l'Autorità ritiene implicitamente previsto dal decreto interministeriale e non modificabile anche alla luce della sentenza — ma possa invece risultare inferiore nel caso il cap al contributo fosse definito maggiore di 250 €/Tee;
• in conseguenza di quanto sopra, tali operatori non condividono che il floor al costo dei Tee "virtuali" — dovendo rimanere pari a 10 €/Tee — vincoli le considerazioni sul cap e che, ferma restando la scarsità di titoli disponibili rispetto agli obiettivi definiti dalla normativa, un aumento del cap al contributo tariffario comporterebbe un innalzamento dei prezzi di mercato fino a raggiungere almeno il valore corrispondente alla somma del cap e dei 10 €/Tee necessari per i Tee "virtuali";
• muovendo dalle considerazioni sopra, gli stessi operatori ritengono quindi opportuno che il cap debba essere definito più vicino al valore di 260 €/Tee con la conseguenza che il prezzo dei Tee "virtuali" sia inferiore a 10 €/Tee, così che il prezzo di riferimento (somma del cap e del costo dei Tee "virtuali") sia comunque pari a 260 €/Tee;
• alcuni operatori o loro rappresentanti propongono di definire per l'anno 2019, così come per il precedente, il cap direttamente pari a 260 €/Tee, prevedendo al tempo stesso che il costo dei Tee "virtuali" sia comunque pari a 10 €/Tee; gli stessi propongono provvedimenti differenti a valere sul successivo anno d'obbligo 2020;
• un'associazione propone, similarmente, che il cap al contributo tariffario possa non essere definito una semper ma annualmente, pur senza suggerire gli elementi cui fare riferimento, e che per l'anno d'obbligo 2019 sia utilizzato il valore di 260 €/Tee al fine di permettere un recupero delle perdite già sopportate, senza esprimersi in merito all'effetto sul costo dei Tee "virtuali";
• due distributori e due associazioni ritengono opportuno non prevedere un cap al contributo tariffario e un'altra associazione, invece, che sia opportuno definire un valore del cap superiore a 260 €/Tee;
• un'associazione prevede, in alternativa all'aumento del cap e al fine di contenere le perdite in capo ai distributori, un meccanismo di prezzo massimo amministrato per gli scambi che avvengono sul mercato, corrispondente a un valore compreso tra 250 e 260 €/Tee, al fine di consentire ai distributori di coprire in massima parte gli oneri sostenuti per l'acquisto limitando il gap con il contributo tariffario;
— per quanto riguarda la formula di determinazione del contributo tariffario riconosciuto e, in particolare, la quantità e i prezzi degli scambi da considerare per la determinazione del valore PSCAMBI(t):
• un'associazione e un distributore condividono con l'Autorità l'opportunità di accrescere la porzione degli scambi avvenuti tramite bilaterali che sono tenuti in considerazione, comprendendo così anche quelli avvenuti a prezzi compresi tra 250 e 260 €/Tee, finora esclusi;
• un'associazione ritiene che sarebbe opportuno eliminare la soglia massima di prezzo entri cui tenere conto dei prezzi degli scambi avvenuti tramite bilaterali, essendo sufficiente allo scopo la sola fascia di variazione rispetto al mese precedente e ritiene che, al fine della ponderazione di tali prezzi, dovrebbe essere considerata la corrispondente quantità di Tee scambiata entro tali fasce di prezzo e non invece la quantità complessiva dei Tee scambiati tramite bilaterali;
• un'impresa fa notare che, alla luce dei risultati intermedi dell'anno d'obbligo, la proposta, pur condivisibile, non avrebbe effetti sul corrente anno d'obbligo in presenza del cap al contributo tariffario pari a 250 €/Tee;
• evidenzia che la modifica proposta renderebbe necessario aggiornare il set di informazioni relative agli scambi reso noto dal Gme;
• un'associazione ritiene che il prezzo medio di scambio dei Tee da utilizzarsi ai fini del calcolo del contributo dovrebbe essere solo quello degli scambi di mercato;
— per quanto riguarda l'aggiornamento del contributo tariffario riconosciuto per l'anno d'obbligo 2018:
• quasi tutti i soggetti che si sono espressi auspicano un'integrazione di quanto già erogato, applicando retroattivamente le regole oggetto del presente provvedimento o il valore corrispondente al prezzo medio degli scambi sul mercato di quell'anno oppure riconoscendo le perdite registrate;
• uno dei soggetti di cui al punto precedente propone che l'applicazione retroattiva delle nuove regole avvenga a far data dall'entrata in vigore dei provvedimenti investiti dalla sentenza del giudice amministrativo, mentre altri propongono di applicare il valore di 260 €/Tee, così come per il corrente anno d'obbligo;
— per quanto riguarda la definizione del contributo tariffario riconosciuto in acconto:
• la maggior parte degli operatori concorda con l'Autorità in merito all'opportunità di non modificare quanto previsto dalla deliberazione 487/2018/R/efr;
• alcuni operatori ritengono invece preferibile aggiornarne il valore in funzione del cap al contributo tariffario che sarà definito in esito alla consultazione;
— per quanto riguarda le tempistiche di erogazione dei contributi, quasi tutti i soggetti che si sono espressi concordano con l'intendimento dell'Autorità, eventualmente esplicitando che le verifiche e l'erogazione dei contributi in acconto terminino entro la fine di ciascun anno solare;
— per quanto riguarda le modalità di determinazione degli obiettivi, gli operatori condividono la proposta dell'Autorità a eccezione di un'impresa distributrice di gas e di un'associazione le quali evidenziano che i dati relativi ai volumi di gas naturale comunicati ai fini della Rqdg si riferiscono alle immissioni dai punti di riconsegna della rete di trasporto e non al gas riconsegnato, il che potrebbe causare distorsioni per alcuni operatori. Un'altra impresa propone di prevedere una richiesta specifica per il meccanismo dei Tee nell'ambito delle raccolte dati ai sensi del Tiqe e della Rqdg.
Considerato, infine, che:
— l'articolo 41 del decreto-legge "rilancia Italia" ha modificato il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge "cura Italia" — già prorogato per effetto dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge "liquidità" — al 30 novembre 2020. Con la medesima disposizione è stato altresì disposto che "conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di [Tee "virtuali"] [...] decorre a partire dal 15 novembre 2020";
— con il medesimo decreto-legge sono stati anticipati i termini per l'emissione dei Tee per le unità di cogenerazione entrate in produzione a partire dal mese di gennaio 2019, rispetto a quanto originariamente previsto, con la finalità di incrementare la liquidità del mercato.
Ritenuto che:
— sia necessario procedere, in esecuzione della sentenza 2538/2019, con la nuova definizione della formula di determinazione del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti, tenendo conto degli aspetti previsti dalla normativa, delle proroghe della conclusione dell'anno d'obbligo 2019 progressivamente disposte dalla normativa, delle evoluzioni del meccanismo riscontrate negli ultimi anni, nonché delle considerazioni esposte dai distributori in merito al fatto che essi, in condizioni di scarsità di Tee disponibili, hanno poche possibilità di influenzare il prezzo di mercato dei Tee a fronte invece della rigidità degli obiettivi minimi;
— l'esigenza di correttivi al meccanismo proposti da diversi operatori — finalizzati a rimuovere quegli elementi che arrecano perdite economiche ai distributori per effetto di limiti e criticità dell'assetto normativo acuiti dalla scarsa liquidità del mercato — sia in generale condivisa dall'Autorità. L'Autorità ha peraltro già evidenziato la necessità di profonde riforme strutturali, che dovrebbero contribuire sia a facilitare il conseguimento di risparmi energetici e il riconoscimento dei corrispondenti Tee sia a ristabilire equilibrio tra la domanda e l'effettiva disponibilità di Tee sui mercati. Più in particolare, però, gli interventi suggeriti — quali la ridefinizione degli obiettivi di risparmio energetico già definiti o delle regole di utilizzo dei Tee "virtuali", tra cui l'abbassamento della quantità minima di Tee necessari a ciascun distributore per poter richiederne l'emissione, l'incremento dei meccanismi di flessibilità nell'ottemperare gli obiettivi annuali o agevolazioni nella certificazione dei risparmi energetici conseguiti al fine di aumentare la disponibilità di Tee — sono di competenza della normativa e non della regolazione, ferma restando la disponibilità dell'Autorità alla collaborazione interistituzionale, anche finalizzata alla valutazione dell'eventuale superamento del sistema basato su obblighi di risparmio energetico assegnati ai distributori, come proposto da un'associazione;
— per quanto riguarda i temi di competenza dell'Autorità, sia opportuno confermare l'intendimento originario e fissare un cap al contributo tariffario riconosciuto, in quanto esso può contribuire efficacemente a limitare le variazioni dei prezzi di mercato, come riconosciuto dalla maggior parte degli operatori, nell'alveo di quanto delineato dal decreto. Più in particolare, l'Autorità:
• ritiene opportuno che il valore del cap sia pari a 250 €/Tee in quanto, a differenza di quanto evidenziato da alcuni operatori, la fissazione di un valore del cap superiore a 250 €/Tee avrebbe l'effetto di modificare il dettato del decreto interministeriale nelle parti non intaccate dalla sentenza, con particolare riferimento al costo dei Tee "virtuali", la cui disciplina rientra esclusivamente nelle competenze ministeriali: difatti, se il contributo tariffario risultasse maggiore di 250 €/Tee, il costo dei Tee "virtuali" risulterebbe inferiore al valore minimo previsto dal decreto, pari a 10 €/Tee, fino ad annullarsi. Valori del cap minori di 250 €/Tee avrebbero invece l'effetto di inasprire ulteriormente le tensioni derivanti dalla scarsa liquidità del mercato, provocando maggiori perdite derivanti dal costo dei Tee "virtuali";
• altresì non condivide il suggerimento di definire tale cap a prezzi superiori di 250 €/Tee individuando al contempo eventuali meccanismi che mantengano il costo minimo dei Tee "virtuali" pari a 10 €/Tee. Difatti, come già motivato nel documento per la consultazione, in tal caso — per effetto dell'attuale scarsità di titoli disponibili rispetto agli obiettivi — l'aumento del cap comporterebbe un analogo rialzo dei prezzi di mercato, dal momento che i distributori devono acquistare Tee al fine di disporre della quantità minima per accedere ai Tee "virtuali" e ottemperare le porzioni degli obiettivi in scadenza senza essere oggetto di procedimenti sanzionatori. I distributori quindi sarebbero spinti ad acquistare Tee a prezzi superiori al contributo riconosciuto senza che possano recuperare maggiormente i propri extra-costi, nonostante un aggravio dei costi complessivamente sostenuti di clienti finali, il che è contrario ai princìpi di efficienza del sistema;
• ritiene che l'adozione di un cap variabile, in particolare definito annualmente ex post in funzione dell'andamento dei prezzi di scambio dei Tee come suggerito da un operatore, possa non essere efficiente in quanto consentirebbe, eventualmente, di riconoscere un'ulteriore parte dei costi sostenuti, indipendentemente dall'effettiva disponibilità di Tee e senza stimolare il contenimento dei costi del sistema. Si ritiene invece maggiormente efficiente introdurre correttivi al contributo tariffario riconosciuto direttamente correlati alla liquidità del mercato, come più avanti meglio descritto;
• rimanda ulteriori considerazioni in merito a interventi che possano modificare il generale funzionamento del meccanismo all'auspicato approfondimento interistituzionale;
— per quanto riguarda la definizione del contributo tariffario da riconoscere annualmente ai distributori adempienti agli obblighi — qualora inferiore al cap di cui al punto precedente — sia opportuno confermare, in generale, l'iniziale orientamento, prevedendo:
• di tenere conto dei prezzi medi di scambio dei Tee, sia sul mercato che tramite accordi bilaterali in quanto ciò è espressamente previsto dalla normativa;
• che, al contempo, il valore del contributo tariffario aumenti proporzionalmente alla differenza tra il cap e i prezzi medi di scambio — nel caso questi ultimi siano inferiori allo stesso cap — secondo la formula presentata in consultazione, condivisa da diversi operatori, al fine di stimolare l'efficienza del mercato secondo una logica di profit sharing;
• che il valore del parametro δ nella formula di cui all'alinea precedente sia definito pari a 0,9, ovvero minore di quanto inizialmente prospettato. Ciò accogliendo alcune delle osservazioni pervenute, al fine di premiare maggiormente l'abbassamento dei prezzi di mercato, pur nella consapevolezza che tale meccanismo potrà meglio dispiegare i propri effetti quando la liquidità del mercato sarà maggiore dell'attuale;
• per quanto riguarda gli scambi di Tee avvenuti tramite bilaterali e la definizione del prezzo rilevante mensile dei bilaterali, di tenere conto delle transazioni i cui prezzi mensilmente non si discostano eccessivamente rispetto al corrispondente prezzo medio del mese precedente — analogamente a quanto già previsto dalla deliberazione 487/2018/R/efr — estendendone il limite del prezzo massimo a 260 €/Tee, come ipotizzato nel documento per la consultazione. Così facendo, come condiviso da alcuni operatori, sono più efficacemente tenuti in considerazione gli scambi avvenuti tramite bilaterali a prezzi confrontabili con gli scambi di mercato, senza conteggiare le transazioni avvenute a prezzi troppo bassi (correlati a dinamiche non esclusivamente di mercato, come noto) o a prezzi superiori alla somma del contributo tariffario e del costo dei Tee "virtuali" (pari a 260 €/Tee) in quanto tale valore rappresenta il prezzo obiettivo in scarsità di offerta; diversamente, tenere conto dell'effetto degli scambi a prezzi maggiori costituirebbe un segnale discordante con il resto del provvedimento e potrebbe contribuire ad aumentare i costi complessivi del meccanismo;
• di prevedere, ai fini della determinazione del prezzo medio degli scambi, di ponderare il prezzo rilevante mensile dei bilaterali, definito come indicato ai precedenti alinea, con la quantità di Tee scambiati tramite accordi a prezzi non superiori a 260 €/Tee, adeguando quindi il precedente limite di 250 €/Tee come era stato prospettato in fase di consultazione e condiviso dalla maggior parte degli operatori;
• di non accogliere il suggerimento di un'associazione di tenere conto, in tale fase, della sola quantità di Tee scambiati tramite bilaterali già utilizzata per calcolare il prezzo rilevante mensile dei bilaterali in quanto ciò non consentirebbe adeguatamente la rappresentatività di questi scambi prevista dalla normativa;
• di aggiornare le informazioni funzionali al calcolo del contributo tariffario in merito agli scambi di Tee avvenuti che sono rese pubbliche mensilmente da parte del Gme sul proprio sito internet, affinché gli operatori abbiano immediata contezza dei dati che sono necessari ai fini del calcolo del contributo tariffario per effetto del presente provvedimento;
— in merito alla possibilità, rappresentata da diversi operatori, di prevedere meccanismi di recupero ex post delle perdite economiche derivanti dall'applicazione di un cap al contributo tariffario, l'Autorità ritiene che:
• non vi siano, allo stato, adeguati elementi che giustifichino l'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione per effetto di intervenuti eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo, almeno con riferimento al corrente anno d'obbligo — a maggior ragione in considerazione dell'estensione della sua durata — e ai precedenti;
• quanto suggerito in merito al riconoscimento delle perdite economiche annue dei distributori, anche al netto di una franchigia, non sia opportuno se effettuato senza considerazioni in merito alle reali motivazioni della differenza tra pezzi di scambio e contributo atteso che ha generato tali perdite. Il mero riconoscimento ex post dei costi non coperti dal contributo tariffario, o di parte di essi, corrisponderebbe, infatti, a un riconoscimento a piè di lista senza alcuno stimolo a contenere i prezzi — a maggior ragione se non si definisse il cap al contributo tariffario come suggerito da taluni operatori — e senza disporre di elementi che permettano di valutarne la quantificazione;
• sia invece corretto e opportuno prevedere un corrispettivo addizionale, al fine di contribuire al riconoscimento delle perdite economiche sostenute dai distributori, direttamente correlato alla scarsità di Tee disponibili; ciò in quanto si ritiene che il difetto di offerta che comporta l'aumento dei prezzi — in particolare oltre il valore corrispondente alla somma del cap e del costo dei Tee virtuali — sia da bilanciare solo se dovuto alla reale mancanza di Tee e non invece a strategie degli operatori. Difatti, la scarsità di Tee disponibili spinge tipicamente gli acquirenti ad accettare prezzi anche superiori alla somma del cap e del costo dei Tee "virtuali" poiché temono di poter avere difficoltà, oltre che a ottemperare i propri obblighi minimi nonostante le flessibilità previste dalla normativa, anche a poter accedere agli stessi Tee virtuali;
• sia quindi opportuno, al fine di limitare le perdite economiche dovute alla scarsità di offerta, riconoscere annualmente a ciascun distributore, per ogni Tee utilizzato per ottemperare ai propri obblighi e in aggiunta al contributo tariffario, il corrispettivo addizionale di cui al precedente punto, definito come parte della differenza tra il costo medio dei Tee e il cap — se positiva — in ragione della differenza tra la quantità di Tee complessivamente necessaria per l'obiettivo specifico aggiornato per l'anno e quella disponibile, valutata percentualmente rispetto allo stesso obiettivo specifico aggiornato, comprendendo anche i Tee già annullati nella sessione di acconto precedente. Tale corrispettivo addizionale permette infatti di riconoscere parte degli extra-costi sostenuti correlandoli direttamente alla scarsità di Tee disponibili senza che gli operatori abbiano artatamente convenienza ad aumentare i prezzi di mercato, dal momento che non corrisponde direttamente a un riconoscimento a piè di lista. Esso permette inoltre anche di stimolare il ricorso ai Tee anziché ai Tee "virtuali", obiettivo condiviso dagli operatori, anche in considerazione del fatto che è finanziariamente più conveniente minimizzare il ricorso ai Tee "virtuali" il cui eventuale riscatto del costo può avvenire solo negli anni successivi;
• sia necessario limitare il corrispettivo addizionale di cui al precedente alinea, positivo per definizione, al valore massimo di 10 €/Tee affinché permetta, al più, di recuperare extra-costi corrispondenti al costo massimo dei Tee "virtuali". Si ritiene infatti che un incentivo maggiore di 10 €/Tee, possibile in caso di forte scarsità dei Tee e/o di alti prezzi di mercato, possa spingere il mercato verso prezzi superiore a 260 €/Tee che rappresenta la soglia massima di prezzo implicitamente definita dal combinato del cap e del disposto normativo;
• al fine della valutazione della scarsità di Tee, sia opportuno tenere generalmente conto della quantità di Tee emessi e non già annullati o ritirati, senza valutazioni più approfondite in merito al fatto che parte di essi possa non essere disponibile sul mercato per strategie degli operatori o perché nella titolarità di soggetti che non possono disporne normalmente (tipicamente per motivi di carattere amministrativo), per motivi di semplicità ed efficienza;
• sia inoltre opportuno valutare l'adozione di meccanismi di riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori specificatamente al fine di ottenere dal Gse i Tee "virtuali", allorquando, ai sensi della normativa, tali costi non possano più essere oggetto di riscatto — per via della scarsità di Tee disponibili — rimandando tale approfondimento in considerazione del fatto che il riscatto può avvenire "entro la scadenza dell'ultimo anno d'obbligo definito ai sensi dell'articolo 4, comma 1", del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
— sia opportuno prevedere che il meccanismo di recupero degli extra-costi sostenuti dai distributori mediante il corrispettivo addizionale determinato come indicato al precedente punto trovi applicazione a partire dal corrente anno d'obbligo, non accogliendo quindi la richiesta da parte di alcuni operatori di integrare il contributo tariffario già corrisposto per l'anno d'obbligo 2018. Ciò poiché l'eventuale erogazione aggiuntiva non costituirebbe incentivazione di sistema e in considerazione del fatto che alla conclusione dell'anno d'obbligo è stata riscontrata una sensibile disponibilità residua di Tee sui conti proprietà degli operatori e che pertanto non si è manifestata l'impossibilità a raggiungere gli obiettivi minimi, anche grazie all'efficace utilizzo di circa 1,7 milioni di Tee "virtuali";
— sia altresì opportuno prevedere che la determinazione del contributo tariffario riconosciuto per ciascun anno d'obbligo a partire dal corrente sia effettuata dall'Autorità contestualmente all'indicazione dell'eventuale corrispettivo addizionale, affinché sia prevista, per ciascun distributore, un'unica corresponsione finale;
— in merito alle tempistiche di corresponsione dei contributi e in considerazione delle successive proroghe alla conclusione del corrente anno d'obbligo disposte dalla normativa, non si ritiene possibile per l'Autorità prevedere termini entro cui le verifiche da parte del Gse debbano essere concluse, in quanto ciò non le compete, pur raccomandando che il ristoro dei costi sostenuti possa avvenire prima possibile. Poiché però le proroghe alla data di conclusione dell'anno d'obbligo corrente disposte dalla normativa potrebbero causare problemi finanziari ai distributori che abbiano acquisito Tee per il proprio obiettivo all'inizio del periodo, si ritiene invece opportuno prevedere, in via transitoria, che essi possano fare richiesta a Csea dell'erogazione di un acconto straordinario, valorizzato unitariamente a 250 €/Tee e nella misura del 18% di ciascun obiettivo 2019. Tale percentuale, corrispondente all'obiettivo minimo annuale che ciascun distributore deve ottemperare senza fare riferimento ai Tee "virtuali", è ritenuta congrua in quanto è opportuno minimizzare il rischio di dover procedere, alla conclusione dell'anno, con recuperi di somme versate in eccesso, tipicamente nel caso di ampio ricorso ai Tee "virtuali", fermo restando che non possa essere competenza dell'Autorità introdurre scadenze intermedie dell'anno d'obbligo;
— trattandosi di un acconto volto a compensare l'esposizione finanziaria del distributore, esigenze di semplicità ed economicità dell'azione amministrativa non rendono opportuno condizionare l'erogazione degli importi in acconti a particolari adempimenti per l'operatore e conseguenti oneri di verifica in capo a Csea; d'altra parte, sia opportuno bilanciare tale scelta con un'adeguata responsabilizzazione dell'impresa di distribuzione che richiede l'acconto a fare un corretto utilizzo degli importi in tal modo percepiti;
— a tal fine, sia opportuno prevedere sin d'ora che – in caso di adozione di provvedimenti sanzionatori per l'eventuale violazione degli obblighi connessi ai Tee – l'ottenimento degli importi in acconto ai sensi del precedente punto costituisca una circostanza aggravante da considerare ai fini della quantificazione della misura della sanzione da irrogare;
— fermo restando quando ai precedenti punti, al fine di accogliere parzialmente alcune delle richieste da parte degli operatori, sia opportuno modificare il termine entro cui Csea eroghi i contributi tariffari annui totali e in acconto spettanti a ciascun distributore obbligato, prevedendo che ciò avvenga entro e non oltre sessanta giorni, in luogo dei novanta finora previsti, dal ricevimento, da parte del Gse, di specifica richiesta alla conclusione delle verifiche da parte del Gestore stesso di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
— sia opportuno aumentare il valore del contributo tariffario unitario riconosciuto in acconto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e renderlo pari a 200 €/Tee, seppur la maggior parte degli operatori abbia valutato positivamente la conferma del valore (inferiore) precedentemente disposto. Ciò ritenendo che sia opportuno prevedere un ristoro più rapido delle somme finanziarie impiegate dai distributori per poter ottemperare in anticipo i propri obblighi ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, e valutando che il rischio di dover prevedere recuperi dei contributi anticipati in eccesso alla conclusione dell'anno d'obbligo sia basso, vista la scarsa volatilità dei prezzi e anche considerando le somme eventualmente da detrarre per l'acquisto dei Tee "virtuali";
— sia necessario richiedere al Gme di procedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del Regolamento per le transazioni bilaterali, con gli adeguamenti necessari dello stesso, al fine di recepire quanto previsto dai punti precedenti;
— sia, infine, opportuno rimandare a successivi ulteriori provvedimenti eventuali determinazioni in merito alle modalità di ripartizione degli obiettivi di risparmio energetico tra i distributori soggetti agli obblighi, sia in quanto tale attività sarà da prevedersi solo in caso di nuova definizione degli obiettivi per gli anni successivi al 2020 sia in considerazione delle perplessità evidenziate da alcuni operatori in relazione all'opportunità di utilizzare direttamente, allo scopo, i dati trasmessi dai distributori in ottemperanza ad altre disposizioni, prevedendo fin d'ora possibili sinergie con raccolte dati già in essere
Delibera
1. di approvare le regole per la determinazione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti agli obblighi nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, riportate all'allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere che il Gestore dei mercati energetici Spa predisponga le necessarie modifiche al fine di tenere conto del disposto del presente provvedimento e, in particolare al Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo, al fine di adeguare le definizioni di prezzo rilevante mensile dei bilaterali e di quantità mensile rilevante delle transazioni bilaterali, nonché la pubblicazione mensile sul proprio sito internet di tale prezzo, della quantità mensile delle relative transazioni bilaterali, delle quantità associate alle transazioni bilaterali scambiate a prezzi non superiori a 260 €/Tee e la pubblicazione della quantità di Tee complessivamente disponibile sui conti proprietà degli operatori alla data del termine di ciascun anno d'obbligo;
3. di prevedere che il Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica, come modificato per effetto del precedente punto 2., divenga efficace con la pubblicazione sul sito internet del Gestore dei mercati energetici Spa e venga tempestivamente trasmesso all'Autorità per la sua approvazione;
4. di richiedere al Gestore dei mercati energetici Spa di pubblicare sul proprio sito internet:
— entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica modificato per effetto del precedente punto 3., i prezzi rilevanti mensili dei bilaterali, per ciascun mese a partire da giugno 2019 e le corrispondenti quantità di Tee scambiate, nonché le quantità associate alle transazioni bilaterali scambiate a prezzi non superiori a 260 €/Tee;
— la quantità di Tee complessivamente disponibile sui conti proprietà degli operatori alla data del termine di ciascun anno d'obbligo;
5. di richiedere al Gestore dei servizi energetici Spa di trasmettere annualmente all'Autorità, in esito alle proprie valutazioni al termine di ciascun anno d'obbligo ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, la quantità di Tee corrispondente alla differenza tra l'obbligo complessivo aggiornato in capo ai distributori per il corrispondente anno, a partire dall'anno d'obbligo 2019, e l'obbligo annuo complessivamente conseguito dai soggetti obbligati, tenendo conto delle eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 14;
6. di confermare il valore del contributo tariffario riconosciuto ai distributori soggetti agli obblighi già oggetto della determinazione del Direttore mercati retail e tutele dei consumatori dell'Autorità 10 luglio 2019, DMRT/EFC/4/2019;
7. di dare mandato a Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato A al presente provvedimento, di valutare le richieste pervenute entro il 31 agosto 2020 da parte dei distributori soggetti agli obblighi di cui alla determinazione del Direttore mercati retail e tutele dei consumatori dell'Autorità 29 gennaio 2019, DMRT/EFC/1/2019 tenendo conto di quanto all'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e procedere con l'erogazione del contributo acconto straordinario, secondo le indicazioni ivi contenute;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Gestore dei servizi energetici Spa, al Gestore dei mercati energetici Spa e a Cassa per i servizi energetici e ambientali;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
