Delibera Arera 4 agosto 2020, n. 315/2020/R/eel
Procedure semplificate per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 800 W, compresi gli impianti "Plug & Play" - Aggiornamento del Testo integrato connessioni attive (Tica)
Ultima versione coordinata con modifiche al 05/04/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 4 agosto 2020, n. 315/2020/R/eel
(Pubblicato sul sito di Arera il 5 agosto 2020)
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1122a riunione del 4 agosto 2020
Visti:
— la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
— la direttiva 2009/72/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
— il regolamento (Ce) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (Ce) 1228/2003;
— il regolamento (Ue) 2016/631 della Commissione europea del 14 aprile 2016 che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori di energia elettrica alla rete elettrica (di seguito: regolamento RfG – Requirements for Generators);
— il regolamento (Ue) 2016/1388 della Commissione europea del 17 agosto 2016 che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda;
— il regolamento (Ue) 2016/1447 della Commissione europea del 26 agosto 2016 che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e dei parchi di generazione connessi in corrente continua;
— la legge 14 novembre 1995, n. 481;
— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
— il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
— il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
— il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
— il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: Dpr 445/00);
— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: Dpcm 11 maggio 2004);
— il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, 10 settembre 2010, recante "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (di seguito: Linee guida);
— il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, recante "Approvazione di un modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici" (di seguito: decreto ministeriale 19 maggio 2015);
— decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 marzo 2017, recante "Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 16 marzo 2017);
— la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;
— la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato connessioni attive o Tica);
— la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato scambio sul posto o Tisp);
— la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato sistemi semplici di produzione e consumo o Tisspc);
— la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel;
— la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;
— la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 400/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 400/2015/R/eel);
— la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 264/2016/A (di seguito: deliberazione 264/2016/A);
— la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2016, 424/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 424/2016/R/eel);
— la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 786/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 786/2016/R/eel);
— il parere dell'Autorità 16 febbraio 2017, 63/2017/I/efr, al Ministro dello sviluppo economico sullo schema di decreto ministeriale recante approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili (di seguito: parere 63/2017/I/efr);
— la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 67/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 67/2017/R/eel);
— la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 581/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 581/2017/R/eel);
— la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 554/2017/R/eel;
— la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2018, 592/2018/R/eel;
— la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 82/2019/R/eel;
— la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 149/2019/R/eel;
— la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 558/2019/R/eel;
— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C;
— la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 53/2020/A (di seguito: deliberazione 53/2020/A);
— il documento per la consultazione dell'Autorità 12 maggio 2016, 234/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 234/2016/R/eel);
— il documento per la consultazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 614/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 614/2016/R/eel);
— il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del Dpcm 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
— la Norma del Comitato elettrotecnico italiano Cei 0-16 (di seguito: Norma Cei 0-16);
— la Norma del Comitato elettrotecnico italiano Cei 0-21 (di seguito: Norma Cei 0-21);
— la Norma del Comitato elettrotecnico italiano Cei 64-8.
Considerato che:
— l'Autorità, con il Testo integrato connessioni attive, ha disciplinato le modalità procedurali, tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica di qualunque potenza nominale;
— il Ministro dello sviluppo economico, inizialmente con il decreto ministeriale 19 maggio 2015, con riferimento ai piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici (definiti, ai sensi del comma 1.1, lettera aaa), del Tica, "impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015"), e successivamente con il decreto ministeriale 16 marzo 2017, con riferimento agli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e agli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili (definiti, ai sensi del comma 1.1, lettera ddd), del Tica, "impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017"), ha approvato, rispettivamente:
• il Modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici (di seguito: Modello unico per impianti fotovoltaici);
• i Modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili (di seguito: Modelli unici per impianti di microcogenerazione);
— i Modelli unici richiamati nei precedenti punti sono stati predisposti con appositi decreti ministeriali in quanto non riguardano solo aspetti oggetto di regolazione da parte dell'Autorità ma anche aspetti autorizzativi (in particolare le comunicazioni da inviare ai Comuni a fini autorizzativi); essi sostituiscono i modelli eventualmente adottati, fino a tale data, dai Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito: Gse);
— per quanto rileva ai fini del presente provvedimento:
• gli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 sono impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche:
i. realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
ii. aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
iii. aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
iv. per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime di scambio sul posto, regolato dal relativo Testo integrato scambio sul posto;
v. assenza di ulteriori impianti di produzione nello stesso punto di connessione;
• gli impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 sono impianti, eventualmente dotati di sistemi di accumulo, aventi tutte le seguenti caratteristiche:
i. realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
ii. aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
iii. per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime di scambio sul posto, regolato dal relativo Testo integrato scambio sul posto;
iv. aventi capacità di generazione inferiore a 50 kWe;
v. caratterizzati da assenza di ulteriori impianti di produzione nello stesso punto di connessione;
— a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 19 maggio 2015 e del decreto ministeriale 16 marzo 2017, l'Autorità, rispettivamente con la deliberazione 400/2015/R/eel e con la deliberazione 581/2017/R/eel, ha integrato il Testo integrato connessioni attive al fine di introdurre le disposizioni previste dai predetti decreti ministeriali. In particolare, il Tica è stato integrato, prevedendo una procedura ad hoc semplificata per la connessione degli impianti di produzione ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 ed ex decreto ministeriale 16 marzo 2017;
— come previsto dal decreto ministeriale 19 maggio 2015 e dal decreto ministeriale 16 marzo 2017 nonché dal Tica come conseguentemente integrato, l'utilizzo del Modello unico per impianti fotovoltaici e dei Modelli unici per impianti di microcogenerazione consente ai produttori di rivolgersi a un'interfaccia unica (il gestore di rete) ai fini della gestione delle procedure finalizzate all'autorizzazione, alla connessione e all'attivazione dello scambio sul posto per i propri impianti di produzione, realizzando, quindi, una significativa semplificazione della procedura. Inoltre, sia il Modello unico per impianti fotovoltaici che i Modelli unici per impianti di microcogenerazione sono costituiti da due parti:
• la prima, finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione degli impianti di produzione nonché alla richiesta di connessione, include, tra l'altro e per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, la dichiarazione di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate, il conferimento al gestore di rete del mandato con rappresentanza per l'inserimento dei dati nel sistema Gaudì e per la trasmissione al Gse dei dati necessari per lo scambio sul posto;
• la seconda, finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, include, tra l'altro e per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, le informazioni relative alla marca e al modello degli inverter ovvero delle unità di microcogenerazione, dei sistemi di protezione d'interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo presenti, nonché la dichiarazione di conformità dell'impianto di produzione alle diverse disposizioni normative di riferimento, la dichiarazione di avvenuta presa visione e accettazione del regolamento di esercizio e la dichiarazione di avvenuta presa visione e accettazione del contratto di scambio sul posto.
Considerato che:
— dall'anno 2016, anche a seguito di segnalazioni da parte di produttori di energia elettrica e di costruttori di impianti di produzione di piccola e piccolissima taglia, l'Autorità ha avviato tutte le attività necessarie per la semplificazione dell'iter di connessione degli impianti di produzione di piccola e piccolissima taglia, come di seguito descritto;
— con il documento per la consultazione 234/2016/R/eel:
• sono state indicate le semplificazioni che potrebbero essere previste per quegli impianti di produzione di piccola o piccolissima taglia immessi nel mercato come prodotto finito omologato e dotato di un proprio codice identificativo univoco. In tali casi si è proposto che le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell'impianto di produzione e dei singoli elementi che lo compongono (motori primi, inverter, protezione di interfaccia, etc.) siano inserite, insieme al codice univoco identificativo del prodotto, dai costruttori dei singoli elementi su un database di sistema, gestito ad esempio da Terna Spa (di seguito: Terna), e che, quindi, ai fini della connessione alla rete, sia necessario rendere disponibile il solo codice identificativo del prodotto connesso alla rete. Tramite tale codice identificativo, poi, il sistema Gaudì, interfacciandosi col predetto database, sarà in grado di compilare automaticamente l'anagrafica dell'impianto di produzione, fornendo al produttore il codice Censimp associato all'impianto di produzione. Tale previsione determinerebbe un'importante semplificazione nella compilazione di un eventuale Modello unico definibile ad hoc per tali tipologie di impianti di produzione. Si evidenzia che tale procedura comporterebbe, comunque, ulteriori valutazioni nei casi in cui fosse possibile una notevole standardizzazione anche nell'ambito delle norme di prodotto;
• al fine di eliminare le possibili barriere alla connessione degli impianti di piccola e piccolissima taglia, si è ipotizzata la riduzione del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo previsto dal Tica per gli impianti di potenza fino a 10 kW;
— con la deliberazione 424/2016/R/eel, che ha fatto seguito al predetto documento per la consultazione 234/2016/R/eel, tra l'altro:
• sono stati rivisti, in riduzione, i valori del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo nel caso di potenze in immissione richieste fino a 10 kW (da 100 euro a 30 euro per potenze in immissione richieste fino a 6 kW; da 100 euro a 50 euro per potenze in immissione richieste superiori a 6 kW e fino a 10 kW), al fine di evitare che essi incidano in modo significativo sul costo totale dell'impianto di produzione, esercitando una sorta di "tutela" per i piccolissimi produttori di energia elettrica;
• si è ritenuto opportuno rimandare le semplificazioni prospettate nel medesimo documento per la consultazione nel caso degli impianti di produzione di piccola o piccolissima taglia immessi nel mercato come prodotto finito omologato e dotato di un proprio codice identificativo univoco, affinché esse siano definite solo a seguito dell'implementazione in opportune sedi delle necessarie standardizzazioni;
— nel corso del processo di consultazione precedentemente descritto, il Ministero dello sviluppo economico aveva altresì informato l'Autorità di avere in programma, a breve, lo svolgimento dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11, di un provvedimento di semplificazione e standardizzazione della comunicazione per la realizzazione, l'esercizio e la connessione di tipologie di impianti di produzione ulteriori rispetto a quelle trattate dal decreto ministeriale 19 maggio 2015 (istruttoria che avrebbe portato al già richiamato decreto ministeriale 16 marzo 2017). Per tale motivo, l'Autorità nell'introduzione della deliberazione 424/2016/R/eel ha evidenziato l'opportunità di rinviare a un successivo provvedimento le prospettate modifiche e integrazioni del Tica in merito alla procedura per la connessione e l'esercizio di impianti di produzione di piccola taglia diversi dagli impianti fotovoltaici di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015;
— successivamente, con il documento per la consultazione 614/2016/R/eel, tra l'altro e per quanto qui rileva:
• è stato evidenziato che gli impianti di produzione "Plug & Play" sono in generale impianti fotovoltaici e/o sistemi di accumulo di ridotta taglia (di taglia molto limitata, pari anche a poche decine di W) che possono essere collegati direttamente all'impianto elettrico dell'utente tramite la presa di corrente, immettendo energia elettrica nel medesimo impianto elettrico;
• è stato evidenziato che gli impianti di produzione "Plug & Play" non trovavano un proprio esplicito inquadramento nella normativa tecnica del Comitato elettrotecnico italiano (di seguito: Cei) né nella regolazione dell'Autorità e, al tempo stesso, non sembravano equiparabili ai più tradizionali impianti di produzione. Pertanto, si è ritenuto opportuno ipotizzare che il Cei valutasse la possibilità di prevedere, nella Norma Cei 0-21, condizioni tecniche specifiche per la connessione degli impianti di produzione "Plug & Play" (eventualmente definendo anche una taglia massima di tali impianti di produzione) tali da tenere conto delle specificità di tali impianti, ferma restando la necessità di garantire la sicurezza delle reti con obbligo di connessione di terzi;
• sono state proposte semplificazioni, per la connessione degli impianti di produzione "Plug & Play" di taglia ridotta, anche dal punto di vista procedurale ed economico, ferma restando l'esigenza di tenere traccia di essi, al fine di consentire ai gestori di rete di disporre di tutti gli elementi utili per la corretta gestione della propria rete elettrica (tali sistemi, infatti, se anche non immettessero energia elettrica in rete, comunque comporterebbero alterazioni dei profili di prelievo). In particolare, si è proposto che:
i. in luogo delle modalità di connessione previste dal Tica, potesse essere sufficiente una semplice comunicazione del produttore al gestore di rete, indicando presso quale utenza dovesse essere prevalentemente collegato l'impianto di produzione "Plug & Play";
ii. la predetta comunicazione potesse avvenire utilizzando un modello strutturalmente simile al Modello unico previsto dal decreto ministeriale 19 maggio 2015;
iii. il produttore dovesse corrispondere al gestore di rete un corrispettivo omnicomprensivo, a copertura degli oneri amministrativi in capo al medesimo gestore di rete, pari a 30 euro (tale importo è confrontabile con quello minimo che trova applicazione per la gestione di pratiche amministrative semplici ai sensi della regolazione vigente);
iv. il gestore di rete dovesse comunicare al sistema Gaudì, secondo modalità definite da Terna, il collegamento degli impianti di produzione "Plug & Play" presso il punto di connessione indicato dai produttori;
v. inoltre, le procedure potessero essere ulteriormente semplificate qualora i venditori degli impianti di produzione "Plug & Play" si facessero carico di trasmettere la comunicazione di cui al precedente punto i. ai gestori di rete, sostituendosi ai produttori: in questo caso, l'acquirente avrebbe dovuto mettere a disposizione del venditore i dati anagrafici del produttore e il codice identificativo del punto di connessione (codice POD) a cui l'impianto di produzione "Plug & Play" sarebbe stato associato;
— nell'ambito della consultazione e con riferimento alle previsioni relative agli impianti di produzione "Plug & Play", è emersa:
• una generale valutazione positiva di quanto previsto in relazione all'iter procedurale e alle condizioni economiche per la connessione dei medesimi impianti di produzione "Plug & Play", ivi compresa l'ulteriore semplificazione che si avrebbe qualora fosse il venditore degli impianti di produzione "Plug & Play" a effettuare le comunicazioni al gestore di rete (il venditore, infatti, è il soggetto che meglio conosce i riferimenti del costruttore e i dati caratteristici del prodotto venduto nonché è il soggetto che si interfaccia con il produttore acquirente dell'impianto di produzione "Plug & Play");
• la necessità di introdurre una soluzione tecnica efficace ed economicamente sostenibile che consenta di evitare, per tutte le configurazioni impiantistiche, l'eventuale immissione di energia elettrica in rete generata dagli impianti di produzione "Plug & Play" ed eventuali indesiderati distacchi del carico all'interno dell'unità di consumo;
• la necessità di definire come dovrà essere effettuato il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete nel caso di installazione degli impianti di produzione "Plug & Play";
— con la deliberazione 786/2016/R/eel, che ha fatto seguito al documento per la consultazione 614/2016/R/eel, l'Autorità, tra l'altro, ha dato mandato al Direttore della Direzione mercati (oggi Direzione mercati energia all'ingrosso e sostenibilità ambientale) di porre in essere le azioni necessarie per richiedere al Cei, nell'ambito del protocollo d'intesa di cui alla deliberazione 264/2016/A (rinnovato recentemente con la deliberazione 53/2020/A), una semplificazione della Norma Cei 0-21 per gli impianti di produzione di piccolissima taglia, anche considerando il quadro tecnico normativo europeo, eventualmente distinguendo tra impianti di produzione "Plug & Play" e altri impianti di produzione, ferma restando la sicurezza e la prestazione dei servizi di rete essenziali per non comportare criticità nella gestione delle reti con obbligo di connessione di terzi. La deliberazione 786/2016/R/eel non ha dato seguito agli altri orientamenti relativi agli impianti di produzione "Plug & Play", attendendo il completamento dell'attività del Cei dalla quale sarebbero potuti emergere elementi utili di cui tenere conto ai fini della regolazione delle connessioni.
Comsiderato che:
— il regolamento RfG del 14 aprile 2016 ha stabilito, a livello europeo, i requisiti per la connessione degli impianti di generazione di energia elettrica (i gruppi di generazione sincroni, i parchi di generazione e i parchi di generazione offshore) al sistema interconnesso;
— il medesimo regolamento RfG, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento:
• definisce i requisiti per la connessione dei gruppi di generazione di potenza maggiore o uguale a 0,8 kW, senza prevedere nulla nel caso di impianti di produzione di potenza inferiore;
• è entrato in vigore il 17 maggio 2016 e trova piena applicazione a decorrere dal 27 aprile 2019;
— per effetto del regolamento RfG, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 67/2017/R/eel, l'Autorità ha approvato le conseguenti modifiche al Codice di rete di Terna e l'aggiornamento della Norma Cei 0-16 (relativa alle connessioni alle reti di distribuzione in alta e media tensione) e della Norma Cei 0-21 (relativa alle connessioni alle reti di distribuzione in bassa tensione).
Considerato che:
— il Cei, al termine di un proprio processo di consultazione con inchiesta pubblica, ha pubblicato, nel mese di luglio 2017, la Variante V1 alla Norma Cei 0-21, denominata "Norma Cei 0-21; V1:2017-07". Tale Variante V1 ha introdotto semplificazioni in merito ai requisiti tecnici per la connessione degli impianti di produzione di piccolissima taglia (cioè di potenza inferiore a 800 W, la soglia al di sotto della quale non trova applicazione nemmeno il regolamento RfG), senza operare distinzioni tra impianti "Plug & Play" e altri impianti;
— le semplificazioni tecniche previste dal Cei per gli impianti di potenza inferiore a 800 W sono essenzialmente riconducibili a:
• requisiti di esercizio in condizioni transitorie di rete;
• requisiti costruttivi in ordine allo scambio di potenza reattiva e alla partecipazione al controllo della tensione di rete;
• requisiti dei sistemi di protezione di interfaccia (regolazioni, capacità di ricezione di segnali esterni);
• adozione di uno specifico regolamento di esercizio semplificato rispetto a quello previsto per la generalità degli impianti di produzione da connettere alle reti di bassa tensione (un esempio di regolamento di esercizio specifico per gli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W è stato definito dal Cei e inserito nella Norma Cei 0-21 come Allegato G bis pubblicando, nel mese di aprile 2019, la nuova edizione denominata "Norma Cei 0-21:2019-04");
• assenza delle prove di verifica in campo;
— le semplificazioni tecniche di cui al precedente punto sono state rese obbligatorie con la deliberazione 581/2017/R/eel, dalla data di entrata in vigore della medesima deliberazione (4 agosto 2017). Si è altresì precisato che, per la connessione degli impianti di produzione di piccolissima taglia, qualora non classificabili come impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 ovvero come impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017, continuano a trovare applicazione le generali disposizioni regolatorie del Tica senza alcuna semplificazione di natura procedurale e/o economica;
— il Cei, al termine di un proprio ulteriore processo di consultazione con inchiesta pubblica, ha modificato, nel mese di aprile 2019, la Norma Cei 0-21, pubblicando la nuova edizione denominata "Norma Cei 0-21:2019-04". Tale Norma Cei 0-21, tra l'altro, ha introdotto alcune prescrizioni e/o ulteriori semplificazioni specifiche per gli impianti "Plug & Play", ferme restando le semplificazioni già introdotte nel caso degli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W e precedentemente richiamate. In particolare, la nuova edizione della Norma Cei 0-21:
• definisce l'impianto di produzione "Plug & Play" come "un particolare impianto di taglia ridotta destinato alla produzione di elettricità avente potenza nominale non superiore a 350 W, che risulta completo e pronto alla connessione diretta tramite spina ad una presa dedicata e visivamente identificabile rispetto alle altre prese all'interno dell'impianto elettrico dell'utente (ove l'installatore qualificato ha previsto un circuito dedicato in partenza dal quadro di distribuzione). L'impianto P&P è connesso alla rete usualmente tramite un inverter. Nel caso in cui non sia presente l'inverter (ad esempio generatori rotanti) nell'impianto P&P devono essere previste apposite protezione contro il sovraccarico e il corto circuito.
In particolare, nel caso di impianto "Plug & Play" di tipo fotovoltaico, il(i) modulo(i) fotovoltaico(i), l'inverter (gli inverter), l'eventuale sistema di accumulo, la Protezione di interfaccia e il Dispositivo di interfaccia, il cavo di collegamento e la spina costituiscono un'unità che può essere utilizzata come prodotto mobile innestabile in una presa elettrica.
È anche possibile che l'impianto "Plug & Play" sia costituito da più componenti separati, che sono resi disponibili dal Produttore in un kit che prevede connessioni sicure del tipo a innesto, consentendo il completamento delle interconnessioni da parte dell'utente senza rischi di errore (ad esempio, sistema di connettori con chiave meccanica per prevenire inversioni di polarità e/o connessioni erronee tra i diversi elementi costituenti il sistema).[…].";
— gli impianti di produzione "Plug & Play", de facto, sono un sottoinsieme degli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W;
— più in dettaglio, la Norma Cei 0-21 (nella sua più recente formulazione) prevede, per i soli impianti di produzione "Plug & Play", le seguenti prescrizioni:
• un impianto di produzione "Plug & Play", essendo un generatore connesso alla rete tramite spine, può essere connesso nel circuito di utenza solo nel lato di alimentazione di tutti i dispositivi di protezione. Pertanto, l'impianto di produzione "Plug & Play" deve essere connesso, tramite un circuito dedicato, a monte dei dispositivi di protezione. Inoltre, il dispositivo di interfaccia (DDI) deve essere integrato nell'impianto di produzione "Plug & Play". Infine, per ogni punto di connessione è ammesso un solo impianto di produzione "Plug & Play"; gli impianti di produzione "Plug & Play" non possono essere installati nel punto di connessione dove sia già presente un impianto incentivato;
• l'esonero, da parte del produttore, dal fornire al gestore di rete competente la seguente documentazione tecnica:
a) schema elettrico unifilare definitivo dell'impianto di produzione, con evidenza dei generatori, degli eventuali inverter, dei dispositivi generali e dei dispositivi di sezionamento, e le modalità di connessione del medesimo impianto alla rete, secondo le Norme Cei applicabili;
b) dichiarazione di conformità dell'impianto di produzione alla regola dell'arte ai sensi della vigente normativa;
c) dichiarazione di conformità di eventuali dispositivi di conversione statica e di interfaccia installati;
— la documentazione di cui al precedente punto deve, invece, essere fornita nel caso di impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W diversi dagli impianti di produzione "Plug & Play".
Considerato, infine, che:
— la soluzione indicata nel documento per la consultazione 234/2016/R/eel, basata sull'utilizzo del solo codice identificativo del prodotto connesso alla rete, è la soluzione preferibile nel caso di impianti di produzione "Plug & Play" (essendo tipicamente prodotti finiti omologati e dotati di un proprio codice identificativo univoco) ma, per poter essere implementata, richiede che ciascun impianto di produzione "Plug & Play" sia correttamente identificato e censito, il che richiede attività non gestibili a breve e che esulano in parte dalle competenze dell'Autorità;
— i Modelli unici previsti per gli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 e per gli impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 consentono l'adozione di procedure semplificate che potrebbero essere estese ad altre tipologie impiantistiche. Essi non possono essere implementati in autonomia dall'Autorità, se non limitandoli ai soli ambiti di propria competenza;
— pertanto, l'Autorità, nel proprio parere 63/2017/I/efr, ha suggerito di estendere il Modello unico a tutti gli altri impianti di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida (relativi a interventi soggetti, a fini autorizzativi, alla procedura abilitativa semplificata o a semplice comunicazione al Comune), siano essi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o di accumulo, completando contestualmente l'attuazione di quanto previsto dal mandato di cui l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11. Tale previsione consentirebbe di evitare continui adeguamenti del Tica e delle procedure che i gestori di rete sono tenuti a implementare, completando il quadro delle semplificazioni per la connessione di impianti di produzione di piccola taglia;
— rientra tra i poteri dell'Autorità la definizione di semplificazioni negli ambiti regolatori di propria competenza e, per quanto qui rileva, nell'iter di connessione e attivazione degli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W (compresi, quindi, gli impianti di produzione "Plug & Play"), benché le predette semplificazioni non abbiano la medesima portata delle più ampie semplificazioni derivanti dai richiamati Modelli unici ministeriali;
— gli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W hanno costi ridotti e impatti sulle reti elettriche e sulle attività di connessione per lo più trascurabili. Pertanto, iter e corrispettivi di connessione pensati per impianti di taglia decisamente maggiore rischiano di rappresentare una barriera all'ingresso nel mercato per le predette tecnologie;
— l'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W connessi a un punto di connessione su cui insiste una unità di consumo (costituendo, quindi, un sistema semplice di produzione e consumo — Sspc) è utilizzata essenzialmente per autoconsumo. Quindi, le eventuali immissioni siano, verosimilmente, nulle o comunque trascurabili e di valore economico inferiore ai costi associati alla gestione di un contratto di dispacciamento, nonché di tutta l'attività connessa alla sottoscrizione e alla gestione del predetto contratto, ovvero all'attivazione di un contratto con il Gse per l'accesso a uno dei regimi amministrati previsti dalla regolazione vigente;
— l'articolo 10, comma 10.1, lettera a), del Tisspc, stabilisce che è necessario disporre dei soli dati relativi all'energia elettrica immessa e prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi (e, quindi, non anche dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta) nel caso di Sspc caratterizzati da impianti di produzione di energia elettrica aventi una potenza complessiva non superiore a 1 kW; tale previsione vale anche per gli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W (compresi, quindi, gli impianti di produzione "Plug & Play").
Ritenuto opportuno:
— prevedere, in aggiunta alle attuali modalità procedurali e condizioni tecnico-economiche per la connessione previste dal Tica, che, nel caso di impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W (compresi, quindi, gli impianti di produzione "Plug & Play") da installare presso punti di connessione in cui è già attivo un contratto di fornitura di energia elettrica in prelievo con potenza disponibile non inferiore alla potenza dell'impianto di produzione da connettere, siano introdotte delle procedure iper-semplificate per la connessione e l'attivazione dei predetti impianti, anche in ragione del fatto che per essi non trovano applicazione le disposizioni di cui al regolamento RfG;
— prevedere, in particolare, che:
• al fine di meglio individuare e classificare i diversi impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W, siano introdotte nel Tica le definizioni di impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W e di impianto di produzione "Plug & Play";
• la connessione e l'attivazione di un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W, da installare presso un punto di connessione in cui è già attivo un contratto di fornitura di energia elettrica in prelievo con potenza disponibile non inferiore alla potenza dell'impianto di produzione da connettere, possa essere effettuata anche tramite una semplice procedura nella quale il richiedente trasmette all'impresa distributrice competente una comunicazione unica definita dall'Autorità (di seguito: Comunicazione unica);
• nel solo caso degli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W diversi dagli impianti di produzione "Plug & Play" sia necessario fornire, allegati alla Comunicazione unica, i documenti e le informazioni previste dalla Norma Cei 0-21 per tali tipologie impiantistiche;
• l'invio della Comunicazione unica all'impresa distributrice sia titolo abilitante per la connessione e l'attivazione degli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W e che nessuna altra attività debba essere svolta dal richiedente al fine di connettere il proprio impianto alla rete con obbligo di connessione di terzi;
• la richiesta di connessione tramite Comunicazione unica comporti le seguenti semplificazioni/limitazioni nella realizzazione e nell'esercizio della connessione:
a) gli eventuali lavori svolti dall'impresa distributrice ai fini della connessione siano sempre classificati come "lavori semplici" ai sensi del Tica;
b) per gli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W connessi alla rete avvalendosi di tale procedura semplificata il richiedente:
i. non debba sottoscrivere alcun contratto di dispacciamento;
ii. possa immettere in rete l'energia elettrica eccedentaria rispetto alle necessità di autoconsumo, purché nei limiti massimi della potenza installata e comunque complessivamente non oltre gli 800 W;
iii. debba rinunciare a qualsiasi remunerazione in relazione alla predetta energia elettrica immessa in rete;
• prevedere che l'eventuale richiesta di modifica della connessione ai fini di effettuare un potenziamento di un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W possa essere fatta utilizzando la Comunicazione unica purché la potenza complessiva dell'impianto a seguito del potenziamento sia comunque inferiore a 800 W;
— prevedere che l'impresa distributrice, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Comunicazione unica, effettui la riprogrammazione del misuratore bidirezionale al fine di attivare la rilevazione dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W e che non vi sia alcun vincolo di rilevazione della predetta energia nel caso di impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W installati in punti di connessione privi di un misuratore che a seguito di un intervento di riprogrammazione possa essere abilitato alla rilevazione sia dell'energia elettrica immessa che dell'energia elettrica prelevata;
— che le imprese distributrici predispongano, nelle proprie modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (Mcc), una sezione autonoma, di semplice e rapida lettura, dedicata alla connessione degli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W specificando le ulteriori semplificazioni di cui beneficiano gli impianti di produzione "Plug & Play";
— che tutti gli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W, a seguito del ricevimento della Comunicazione unica, siano censiti dalle imprese distributrici nei propri portali informatici, nonché nel sistema Gaudì. In particolare, si ritiene opportuno prevedere che le imprese distributrici comunichino al sistema Gaudì, sulla base di una procedura definita da Terna, tutti i dati relativi all'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W (ivi compresi gli impianti di produzione "Plug & Play") e al relativo punto di connessione alla rete;
— che Terna definisca, coordinandosi con le imprese distributrici, procedure semplificate al fine di censire nel sistema Gaudì gli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W e che, nel periodo transitorio, si utilizzino le procedure attualmente vigenti nel caso di connessioni tramite Modello unico, per quanto applicabili;
— prevedere che, entro il 28 febbraio di ogni anno, le imprese distributrici comunichino all'Autorità, con dettaglio annuale e in relazione agli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W installati sulla propria rete entro il 31 dicembre dell'anno precedente:
• la potenza complessivamente installata nella propria rete;
• l'entità dell'energia elettrica immessa nella propria rete e misurata ai sensi del presente provvedimento;
— non sottoporre il presente provvedimento a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi attuativi di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione
Delibera
1. il Testo integrato connessioni attive è modificato come di seguito indicato:
• all'articolo 1, comma 1.1, lettera nn), le parole "rete pubblica" sono sostituite con le seguenti: "rete con obbligo di connessione di terzi";
• all'articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera iii) sono aggiunte le seguenti lettere: "
jjj) impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W è un impianto di produzione di potenza attiva nominale inferiore a 800 W. Rientrano in tale definizione anche gli impianti di produzione "Plug & Play";
kkk) impianto di produzione "Plug & Play" è un impianto di produzione di potenza attiva nominale inferiore o uguale a 350 W che risulta completo e pronto alla connessione diretta tramite spina a una presa dedicata e visivamente identificabile rispetto alle altre prese all'interno dell'impianto elettrico dell'unità di consumo. Tale impianto di produzione e il relativo impianto di utenza sono realizzati secondo quanto definito dalla Norma Cei 0-21.";
• all'articolo 1, comma 1.2, dopo la lettera ee) è aggiunta la seguente lettera: "
ff) Comunicazione unica è una modalità semplificata con la quale può essere richiesta la connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi per un impianto di produzione che soddisfa i requisiti di cui al comma 6ter.1 e per il quale il richiedente decide di avvalersi di un iter di connessione semplificato a fronte della rinuncia a usufruire di una remunerazione per l'eventuale energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto oggetto della richiesta di connessione.";
• all'articolo 3, comma 3.4, lettera a), le parole "rete pubblica" sono sostituite con le seguenti: "rete con obbligo di connessione di terzi";
• all'articolo 3, dopo il comma 3.4 è aggiunto il seguente comma: "
3.5 Le Mcc di cui al comma 3.1 devono contenere una sezione autonoma dedicata agli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W, predisposta opportunamente affinché sia di semplice e rapida lettura da parte dei richiedenti e recante:
a) le diverse modalità con cui può essere richiesta la connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi nel caso di impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W;
b) le procedure da seguire per richiedere la connessione tramite la presentazione della Comunicazione unica per gli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta, differenziando tra impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W ma superiore a 350 W e impianti di produzione "Plug & Play";
c) i diversi adempimenti a cui è tenuta l'impresa distributrice a seguito della presentazione della Comunicazione unica;
d) le facilitazioni e le limitazioni che l'utilizzo della Comunicazione unica comporta;
e) le modalità da seguire nel caso in cui si voglia procedere a un potenziamento dell'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W e i vincoli entro cui è possibile utilizzare per tale finalità la Comunicazione unica;
f) le modalità e i tempi per comunicare all'impresa distributrice l'eventuale volontà di dismettere l'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W.";
• la rubrica dell'articolo 6 è sostituita con la seguente: "Richieste di connessione per impianti diversi dagli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, dagli impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 e dagli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W che si avvalgono della Comunicazione unica";
• dopo l'articolo 6-bis sono aggiunti i seguenti articoli: "
Articolo 6-ter
Richieste di connessione tramite Comunicazione unica nel caso di impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W
6-ter.1 Le richieste di connessione tramite la Comunicazione unica di cui al comma 1.2, lettera ff), possono essere presentate esclusivamente nel caso in cui si voglia connettere alla rete elettrica un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W utilizzando un punto di connessione esistente nel quale:
i. è attivo un contratto di fornitura di energia elettrica con potenza già disponibile in prelievo non inferiore alla potenza dell'impianto di produzione da connettere;
ii. non sono connessi ulteriori impianti di produzione.
6-ter.2 Avvalendosi dello strumento della Comunicazione unica per richiedere la connessione di un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W alla rete con obbligo di connessione di terzi il richiedente ha diritto alle semplificazioni di cui al presente articolo e all'articolo 13ter e contemporaneamente accetta di essere soggetto alle limitazioni di cui al medesimo articolo 13ter.
6-ter.3 Le richieste di connessione tramite Comunicazione unica sono presentate all'impresa distributrice nella cui rete insiste il punto di connessione già esistente di cui al comma 6ter.1 inviando esclusivamente il modulo di cui all'Allegato 1 e i relativi allegati. Non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo per le richieste di connessione presentate tramite Comunicazione unica.
6-ter.4 Per le finalità di cui al comma 6ter.3, il soggetto che richiede la connessione per un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W avvalendosi della Comunicazione unica è sempre e soltanto il soggetto che, in relazione all'impianto per il quale si sta presentando la comunicazione, intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica.
6-ter.5 Il richiedente, qualora non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, è tenuto ad allegare alla Comunicazione unica il mandato ottenuto dal cliente finale per la presentazione della richiesta di connessione nel punto di connessione esistente.
6-ter.6 Nel solo caso degli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W diversi dagli impianti di produzione "Plug & Play" la Comunicazione unica trasmessa all'impresa distributrice deve contenere anche i seguenti allegati:
a) lo schema elettrico unifilare definitivo dell'impianto di produzione, con evidenza dei generatori, degli eventuali inverter, dei dispositivi generali e dei dispositivi di sezionamento, e le modalità di connessione del medesimo impianto alla rete, secondo le Norme Cei applicabili;
b) la dichiarazione di conformità dell'impianto di produzione alla regola dell'arte ai sensi della vigente normativa;
c) la dichiarazione di conformità di eventuali dispositivi di conversione statica e di interfaccia installati;
d) il regolamento di esercizio sottoscritto dal produttore. A tal fine ciascuna impresa distributrice predispone un modello di regolamento di esercizio conforme a quanto previsto dall'Allegato G bis alla Norma Cei 0-21, e lo rende disponibile ai richiedenti la connessione tramite il proprio sito internet.
6-ter.7 Le richieste di modifica della connessione esistente al fine di effettuare interventi di potenziamento degli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W possono essere presentate e gestite secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 13ter fermo restando che la potenza nominale finale dei medesimi impianti di produzione a seguito del completamento degli interventi di potenziamento deve essere inferiore a 800 W.
6-ter.8 L'invio della Comunicazione unica all'impresa distributrice competente, completa degli allegati richiesti ai sensi del presente articolo, costituisce titolo abilitante per la connessione e l'attivazione di un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W. Nessuna altra attività deve essere svolta dal richiedente al fine di connettere il proprio impianto di produzione alla rete con obbligo di connessione di terzi.";
• nella Parte III, la rubrica del Titolo I è sostituita con la seguente: "
Titolo I
Condizioni procedurali per gli impianti diversi dagli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, dagli impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 e dagli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W che si avvalgono della Comunicazione unica";
• nella Parte III, la rubrica del Titolo II è sostituita con la seguente: "
Titolo II
Condizioni economiche per gli impianti diversi dagli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, dagli impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 e dagli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W che si avvalgono della Comunicazione unica";
• nella Parte III, la rubrica del Titolo II-bis è sostituita con la seguente: "
Titolo II-bis
Condizioni procedurali ed economiche per gli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, per gli impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 e per gli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W che si avvalgono della Comunicazione unica";
• dopo l'articolo 13-bis è aggiunto il seguente articolo: "
Articolo 13-ter
Condizioni procedurali per gli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W che si avvalgono della Comunicazione unica
13-ter.1 Ai fini della connessione alla propria rete di un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W per il quale il richiedente si è avvalso della Comunicazione unica di cui al comma 1.2, lettera ff), gli eventuali lavori svolti dall'impresa distributrice ai fini della connessione sono sempre classificati come "lavori semplici" ai sensi del presente provvedimento.
13-ter.2 L'impresa distributrice, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione unica:
a) nei soli casi in cui l'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W sia connesso tramite un punto di connessione dotato di un misuratore che a seguito di un intervento di riprogrammazione possa essere abilitato alla rilevazione sia dell'energia elettrica immessa che dell'energia elettrica prelevata, effettua la riprogrammazione del misuratore bidirezionale al fine di attivare la rilevazione dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W;
b) procede al censimento dell'impianto di produzione nel sistema Gaudì secondo le modalità definite da Terna;
c) comunica al produttore e al cliente finale titolare del punto di connessione il codice Censimp del proprio impianto di produzione.
13-ter.3 L'inserimento dei dati afferenti all'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W nel sistema Gaudì è effettuato dall'impresa distributrice, sulla base del mandato con rappresentanza a essa conferito ai sensi della Comunicazione unica. A tal fine, l'impresa distributrice, in attuazione del comma 36bis.4, inserisce nel sistema Gaudì lo schema elettrico unifilare qualora richiesto come allegato della Comunicazione unica.
13-ter.4 Avvalendosi della Comunicazione unica al fine di connettere un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W il richiedente:
• non deve sottoscrivere alcun contratto di dispacciamento;
• può immettere in rete l'energia elettrica eccedentaria rispetto alle necessità di autoconsumo, purché nei limiti massimi della potenza installata e comunque nei limiti di una potenza inferiore a 800 W;
• rinuncia a qualsiasi remunerazione in relazione alla predetta energia elettrica immessa in rete.
13-ter.5 A seguito dell'invio della Comunicazione unica il richiedente acquisisce il diritto a immettere energia elettrica nella rete cui l'impianto di produzione è connesso nei limiti della potenza installata e nel rispetto:
a) delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di connessione alla rete stabilite dall'Autorità;
b) del regolamento di esercizio, qualora previsto dalla normativa vigente;
c) delle regole e degli obblighi posti a carico del richiedente contenuti nel Codice di rete;
d) delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.";
• all'articolo 36, comma 36.4-bis, le parole "rete pubblica" sono sostituite con le seguenti: "rete con obbligo di connessione di terzi";
• all'articolo 36bis, comma 36-bis.1, lettera a), le parole "rete pubblica" sono sostituite con le seguenti: "rete con obbligo di connessione di terzi";
• all'articolo 36ter, comma 36-ter.1, lettera a), le parole "rete pubblica" sono sostituite con le seguenti: "rete con obbligo di connessione di terzi";
• è inserito il seguente Allegato 1: "
Allegato 1 - Comunicazione Unica per impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W
Formato: .pdf - Dimensioni: 250 KB
2. Terna Spa, coordinandosi con le imprese distributrici, definisce e sottopone all'approvazione del Direttore della Direzione mercati energia all'ingrosso e sostenibilità ambientale dell'Autorità procedure semplificate al fine di censire nel sistema Gaudì gli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W ivi inclusi gli impianti di produzione "Plug & Play";
3. entro il 28 febbraio di ogni anno, le imprese distributrici comunicano all'Autorità, con dettaglio annuale e in relazione agli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W installati sulla propria rete entro il 31 dicembre dell'anno precedente:
• la potenza complessivamente installata;
• l'entità dell'energia elettrica immessa nella propria rete e misurata ai sensi della presente deliberazione;
4. la presente deliberazione, nonché il Testo integrato connessioni attive come modificato dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
