Sentenza Tar Puglia 24 novembre 2020, n. 1305
Rifiuti - Autorizzazione discarica controllata di I categoria per la selezione, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani (N.d.R.: articolo 8, Dlgs 36/2003) - Proposta di modifiche all'impianto - Assenza di impatti significativi sull'ambiente - Assoggettabilità a Via - Articolo 6, Dlgs 152/2006 - Illegittimità - Sussistenza
Se la modifica di una discarica di rifiuti non provoca impatti negativi sull'ambiente è illegittimo il provvedimento della Provincia di sottoposizione a valutazione di impatto ambientale.
Il Tar Puglia (sentenza 24 novembre 2020, n. 1305) ha annullato il provvedimento della Provincia che decideva di sottoporre a Via le modifiche proposte dall'impresa ricorrente, concessionaria per la costruzione e gestione di una piattaforma e di una discarica controllata di I categoria per la selezione, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani.
Secondo i Giudici pugliesi dall'esame delle affermazioni della stessa Provincia non si comprende in che modo possa produrre impatti ambientali significativi e negativi (articolo 6 Dlgs n. 152/2006) l'eliminazione della linea a secco (con riduzione dei quantitativi di rifiuti trattabili in ingresso), in aggiunta al fatto che non vengono introdotte nuove attività di smaltimento/recupero, non vengono introdotti nuovi codici Cer, non vengono modificati i sistemi di abbattimento e non sia previsto alcun aumento di volumetria dei rifiuti conferibili. Per il Tar è evidente l'illegittimità dell'atto della Provincia, il quale ha ritenuto l'assoggettabilità a Via della modifica proposta, nonostante l'assenza di qualsivoglia impatto significativo sull'ambiente, e sulla base di un assioma (il presunto stravolgimento dell'originario layout dell'impianto) autoreferenziale e ampiamente sconfessato dalla documentazione in atti. (FP)
Tar Puglia
Sentenza 24 novembre 2020, n. 1305
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