Energia
Normativa Vigente

Delibera Arera 22 dicembre 2020, n. 581/2020/R/eel

Superbonus - Impianti fotovoltaici su edifici - Cessione energia non autoconsumata -  Modalità attuative - Modifiche alla delibera 570/2012/R/efr (Tisp)

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 22 dicembre 2020, n. 541/2020/R/eel

(Pubblicata sul sito di Arera il 23 dicembre 2020)

Attuazione delle disposizioni del decreto-legge 34/20, coordinato con la legge di conversione 77/20, in materia di impianti fotovoltaici che accedono ai benefici fiscali definiti "Superbonus" e modifica dei criteri per l'individuazione delle unità di produzione

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Nella 1139a riunione del 22 dicembre 2020

Visti:

— la direttiva 2001/77/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;

— la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;

— la direttiva 2009/72/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;

— la direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (di seguito: direttiva 2012/27/Ue);

— la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (di seguito: direttiva 2018/2001);

— la direttiva (Ue) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/Ue;

— la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

— la legge 14 novembre 1995, n. 481;

— la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

— la legge 23 agosto 2004, n. 239;

— la legge 29 novembre 2007, n. 222;

— la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

— la legge 23 luglio 2009, n. 99;

— il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);

— la legge 27 dicembre 2019, n. 160;

— il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito: decreto-legge 162/19);

— il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito: decreto-legge 34/20);

— il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;

— il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

— il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

— il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

— il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);

— il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

— il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: Testo unico delle imposte sui redditi o Tuir);

— il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (di seguito: Dpr 412/93);

— il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito: Dpr 380/01);

— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 5 maggio 2011 (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011, cd. quarto conto energia);

— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012, cd. quinto conto energia);

— il decreto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 luglio 2019 (di seguito: decreto interministeriale 4 luglio 2019);

— il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 settembre 2020 (di seguito: decreto ministeriale 16 settembre 2020);

— la circolare dell’Agenzia delle entrate del 19 luglio 2007, n. 46/E (di seguito: circolare n. 46/E del 2007);

— la risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 20 gennaio 2009, n. 13/E (di seguito: risoluzione n. 13/E del 2009);

— la risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 10 agosto 2012, n. 84/E (di seguito: risoluzione n. 84/E del 2012);

— la risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 2 aprile 2013, n. 22/E (di seguito: risoluzione n. 22/E del 2013);

— la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;

— la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo Allegato A;

— la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato connessioni attive o Tica);

— la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 343/2012/R/efr), e il relativo Allegato A;

— la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 570/2012/R/efr), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato scambio sul posto o Tisp);

— la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato sistemi semplici di produzione e consumo o Tisspc);

— la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel;

— la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);

— la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A e il relativo Allegato B (di seguito: Testo integrato misura elettrica o Time);

— la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 318/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 318/2020/R/eel), e il relativo Allegato A;

— la determinazione del Direttore della Direzione mercati energia all’ingrosso e sostenibilità ambientale dell’Autorità del 10 dicembre 2020, DMEA/EFR/6/2020;

— il Codice di rete di Terna Spa (di seguito: Terna).

Considerato che:

— l’articolo 119 del decreto-legge 34/20 prevede, tra l’altro:

• al comma 5, che, per l’installazione su edifici di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al Dpr 412/93, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, spetta, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110% (di seguito: Superbonus), fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, fermo restando l’obbligo che l’installazione degli impianti fotovoltaici sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi previsti al comma 1 o 4 del medesimo articolo 119. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al Dpr 380/01 (rispettivamente, “interventi di ristrutturazione edilizia”, “interventi di nuova costruzione” e “interventi di ristrutturazione urbanistica”), il predetto limite di spesa è ridotto a 1.600 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico;

• al comma 6, che il Superbonus è riconosciuto anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici agevolati con il Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo dei sistemi di accumulo;

• al comma 7, che il Superbonus di cui ai predetti commi 5 e 6 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito: Gse), secondo le modalità previste per il ritiro dedicato (attualmente regolato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A), dell’energia elettrica non autoconsumata in sito ovvero non condivisa, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19, per l’autoconsumo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 28/11 e gli incentivi per lo scambio sul posto (attualmente regolato dalla deliberazione 570/2012/R/efr e dal relativo Testo integrato scambio sul posto) di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 91/14. Inoltre, con il decreto previsto dal comma 9 del predetto articolo 42 del decreto-legge 162/19, il Ministro dello Sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia elettrica condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del medesimo comma 7;

• al comma 16-bis, che l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni previste dall’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili gestiti dai soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al predetto articolo 42-bis del decreto— legge 162/19 si applica fino alla soglia di potenza pari a 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 €;

• al comma 16-ter, che le disposizioni previste dal predetto comma 5 si applicano all’installazione degli impianti di produzione di cui al predetto comma 16-bis. L’aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 € riferito all’intero impianto di produzione;

— l’articolo 16-bis, lettera h), del Tuir, tra gli interventi agevolabili comprende quelli “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.”;

— la risoluzione n.22/E del 2013, relativa alla consulenza giuridica ai fini dell’applicabilità della detrazione fiscale del 36%, prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, alle spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, evidenzia, tra l’altro, che:

• l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, rientra nell’ambito degli interventi agevolabili previsti dall’articolo 16-bis, lettera h), del Tuir;

• l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, per poter beneficiare della detrazione in esame – volta a favorire il recupero del patrimonio edilizio abitativo in relazione a unità immobiliari residenziali – deve avvenire essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, etc.) e quindi l’impianto fotovoltaico deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione del cliente finale;

• la possibilità di fruire della detrazione fiscale è comunque esclusa quando la cessione dell’energia elettrica prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto fotovoltaico abbia potenza superiore a 20 kW ovvero, pur avendo potenza non superiore a 20 kW, non sia posto a servizio dell’abitazione (come già chiarito con la risoluzione n. 84/E del 2012, con la risoluzione n. 13/E del 2009 e con la circolare n. 46/E del 2007);

— l’articolo 42bis del decreto-legge 162/19 introduce una disciplina transitoria per l’attuazione degli articoli 21 e 22 della direttiva 2018/2001, finalizzata all’acquisizione di elementi utili al completo recepimento della predetta direttiva e definendo, in particolare, le modalità e le condizioni a cui è consentito, in via transitoria, attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità di energia rinnovabile;

— l’Autorità, in attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 42-bis del decreto— legge 162/19 (comma 8 del medesimo articolo 42-bis), con la deliberazione 318/2020/R/eel e il relativo Allegato A ha definito la regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomìni oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile, prevedendo che il servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa sia erogato dal Gse;

— i commi 3.1, lettera e), e 3.2, lettera d), dell’articolo 3, dell’Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel prevedono che possono accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa anche le sezioni di impianto di produzione oggetto di nuova realizzazione nell’ambito del potenziamento di un impianto di produzione esistente, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica;

— l’articolo 4, comma 4.7, dell’Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel prevede, tra l’altro, che il contratto per il servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, come previsto dall’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19, è alternativo allo scambio sul posto e agli strumenti di incentivazione previsti dal decreto interministeriale 4 luglio 2019;

— il decreto ministeriale 16 settembre 2020, in attuazione del comma 9 dell’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 e nel rispetto dei criteri ivi indicati, ha definito la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni relative a gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomìni e relative alle comunità di energia rinnovabile, come disciplinate dal medesimo articolo 42-bis e regolate dalla deliberazione 318/2020/R/eel e dal relativo Allegato A;

— l’articolo 3 del decreto ministeriale 16 settembre 2020, definendo le tariffe incentivanti e il relativo periodo di diritto, prevede, tra l’altro:

• al comma 2, che l’intera energia elettrica prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della singola configurazione di cui al precedente punto, con facoltà di cessione al Gse secondo le modalità previste per il ritiro dedicato, fermo restando l’obbligo, previsto dall’articolo 119, comma 7, del decreto-legge 34/20, di cessione al medesimo Gse previsto per l’energia elettrica non autoconsumata in sito ovvero non condivisa, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19, per l’autoconsumo, sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus;

• al comma 3, che, ai fini dell’accesso al Superbonus, le tariffe incentivanti definite dal medesimo decreto ministeriale 16 settembre 2020 non si applicano all’energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza degli impianti fotovoltaici che ha accesso al predetto Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo per l’autoconsumo collettivo previsto dalla regolazione dell’Autorità (deliberazione 318/2020/R/eel e relativo Allegato A), nonché l’obbligo di cessione previsto dal predetto comma 2;

— l’articolo 5 del decreto ministeriale 16 settembre 2020, definendo la cumulabilità degli incentivi, prevede, tra l’altro, che le tariffe incentivanti definite dal medesimo decreto ministeriale 16 settembre 2020 non sono cumulabili con gli incentivi previsti dal decreto interministeriale 4 luglio 2019 né con il servizio di scambio sul posto;

— la deliberazione 318/2020/R/eel e il relativo Allegato A e il decreto ministeriale 16 settembre 2020 prevedono che possano rientrare tra gli impianti di produzione di nuova realizzazione per le finalità di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 anche i potenziamenti di impianti esistenti, limitatamente alle sezioni aggiunte e nei limiti della potenza complessiva di impianto prevista dai provvedimenti di incentivazione. Tale previsione, che costituisce una delle tipologie di intervento che concorrono all’aumento della produzione di energia elettrica con impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, è coerente con il generale quadro normativo nazionale in materia di meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, fermo restando che l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, di cui alla deliberazione 318/2020/R/eel e al relativo Allegato A, nonché l’accesso alle tariffe incentivanti, di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2020, è ammesso esclusivamente per la parte di produzione di energia elettrica aggiuntiva connessa agli interventi;

— il combinato disposto dei provvedimenti precedentemente descritti impone ai produttori che intendano accedere al Superbonus dei vincoli in relazione alle modalità di cessione dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete dalla porzione di impianto di produzione che accede al predetto incentivo fiscale che, in alcune casistiche, per essere rispettati, impongono la necessità di prevedere che per la predetta porzione di impianto di produzione si debba costituire una nuova unità di produzione (Up).

Considerato che:

— il Glossario del Codice di rete di Terna definisce l’Up come “L’insieme di uno o più gruppi di generazione nella disponibilità di un Utente del Dispacciamento, raggruppati secondo le modalità definite nel Capitolo 4 [...] ed approvate dal Gestore, e tali che le immissioni o i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente”;

— il Capitolo 4 del Codice di rete di Terna, disciplinando le modalità per la definizione delle Up, prevede che:

• una Up è costituita da una o più sezioni, raggruppate secondo le modalità definite nel medesimo Capitolo 4;

• nel caso di sezioni non alimentate da fonti rinnovabili, l’Up è costituita da una singola sezione di un impianto di produzione, ad eccezione della facoltà di raggruppare in un’unica Up l’insieme delle sezioni:

i. la cui potenza complessiva sia non superiore a 50 MVA, appartenenti a un medesimo impianto di produzione, purché la relativa produzione sia riferibile a un’unica fonte primaria di energia e a un unico punto di immissione, ovvero

ii. funzionalmente collegate a un medesimo ciclo produttivo, come approvato da Terna all’atto di iscrizione nel sistema Gaudì;

• nel caso di sezioni alimentate da fonti rinnovabili e in cogenerazione, l’Up è costituita da:

i. l’insieme delle sezioni appartenenti a un medesimo impianto di produzione (idroelettrico; da fonte primaria rinnovabile di altro tipo; di cogenerazione) purché la relativa produzione sia riferibile a un’unica fonte primaria di energia, della medesima tipologia (programmabile/non programmabile) e a un unico punto di immissione, ovvero

ii. l’insieme delle sezioni di impianti idroelettrici, appartenenti alla medesima asta idroelettrica, aggregate a condizione che spostando la produzione tra le sezioni dell’insieme, non si creino congestioni di rete. Tali insiemi sono approvati da Terna;

• ciascuna Up deve essere registrata, dal produttore ovvero dall’utente del dispacciamento delegato dal medesimo produttore, nel sistema Gaudì;

— il Testo Integrato Connessioni Attive disciplina:

• gli elementi per la registrazione e validazione nel sistema Gaudì degli impianti di produzione di energia elettrica e delle relative Up che li compongono;

• gli elementi per l’abilitazione ai fini della misura delle “Up a configurazione semplice” e delle “Up a configurazione complessa” come definite nel medesimo Tica;

• gli elementi per l’abilitazione ai fini commerciali delle Up;

• le modalità di comunicazione dello schema unifilare di misura e delle schede tecniche di misura;

— l’Autorità, con la deliberazione 343/2012/R/efr e il relativo Allegato A, ha definito, tra l’altro, le modalità per il ritiro, da parte del Gse, dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti fotovoltaici che accedono all’incentivazione tramite le tariffe fisse omnicomprensive previste dal decreto interministeriale 5 maggio 2011 e dal decreto interministeriale 5 luglio 2012. Per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, la medesima deliberazione 343/2012/R/efr e il relativo Allegato A, nel caso di impianti fotovoltaici, prevedono che le modalità di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete possano applicarsi anche per ogni sezione da cui ciascun impianto fotovoltaico è costituito, ciò anche al fine di consentire la gestione commerciale e incentivante dei potenziamenti (in coerenza con quanto disposto dai decreti interministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012). A tal fine la predetta deliberazione, disciplina che:

• si deve misurare l’energia elettrica prodotta aggiuntiva relativa ai predetti potenziamenti;

• i moduli fotovoltaici installati a seguito del potenziamento devono essere registrati nel sistema Gaudì definendo una nuova sezione dell’impianto fotovoltaico e un’Up dedicata;

— le disposizioni regolatorie di cui al precedente punto hanno introdotto deroghe alle modalità di definizione delle Up precedentemente descritte.

Considerato che:

— il ritiro dedicato, regolato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A, prevede, tra l’altro, che:

• il Gse è l’unico soggetto al quale i produttori si rivolgono per stipulare la convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica immessa in rete, sostituendo ogni altro adempimento contrattuale relativo alla cessione commerciale della medesima energia elettrica e all’accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in immissione;

• la convenzione ha durata annuale solare ed è tacitamente rinnovabile;

• i prezzi di ritiro dell’energia elettrica, da parte del Gse, sono i prezzi zonali orari che si formano nel Mercato del Giorno Prima, corrisposti sulla base del profilo orario di immissione del singolo impianto di produzione, ovvero sono i prezzi minimi garantiti, definiti dall’Autorità, per particolari tipologie di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e secondo le specifiche disposizioni regolatorie previste dall’Allegato A alla medesima deliberazione

280/07;

— lo scambio sul posto, regolato dalla deliberazione 570/2012/R/efr e dal relativo Testo integrato scambio sul posto, prevede, tra l’altro, che:

• il servizio di scambio sul posto è erogato con riferimento agli impianti di

produzione di energia elettrica che costituiscono l’Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo (Asspc), di cui al Testo integrato sistemi semplici di produzione e consumo, nel caso dello “scambio sul posto per Asspc” ovvero con riferimento agli impianti di produzione di energia elettrica rientranti nella convenzione di “scambio sul posto altrove”;

• i limiti relativi alle tipologie impiantistiche e ai valori di potenza dei singoli impianti di produzione previsti dalla normativa vigente per l’accesso al servizio di scambio sul posto sono definiti con riferimento all’intero impianto di produzione come definito dalla regolazione vigente;

• tutte le disposizioni regolatorie previste dalla medesima deliberazione 570/2012/R/efr e dal relativo Tisp si applicano all’intero impianto di produzione e non alle singole Up.

Considerato che:

— il vigente quadro regolatorio e gli attuali criteri per la costituzione delle Up previsti nel Capitolo 4 del Codice di rete di Terna, nonché le vigenti procedure previste dal sistema Gaudì ai fini della corretta individuazione e definizione delle sezioni degli impianti di produzione di energia elettrica e delle Up, non permettono la piena attuazione di quanto disposto dall’articolo 119 del decreto-legge 34/20, ivi inclusa la necessità di permettere ai potenziamenti l’accesso alle predette discipline senza penalizzare o dovere modificare il regime incentivante o commerciale della sezione esistente dell’impianto di produzione oggetto di potenziamento;

— il vigente quadro regolatorio non permette l’accesso al servizio di scambio sul posto solo per una parte dell’impianto di produzione (identificata con una o più Up dedicate).

Ritenuto opportuno:

— modificare i criteri per l’individuazione delle Up per permettere che ciascuna sezione di impianto di produzione possa costituire una singola Up qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

• la sezione è in grado di funzionare in maniera autonoma e indipendente dal resto dell’impianto di produzione di cui fa parte;

• la sezione è misurata autonomamente;

— dare mandato a Terna di modificare i criteri per l’individuazione delle Up secondo quanto precedentemente descritto e, conseguentemente, modificare il Capitolo 4 del Codice di rete e sottoporlo all’approvazione dell’Autorità. A tal fine Terna può mantenere i vincoli operativi attualmente vigenti e previsti dal Capitolo 4 del Codice di rete di Terna che non risultino di ostacolo alla piena attuazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di Superbonus, di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità di energia rinnovabile;

— confermare che l’individuazione delle Up avvenga sulla base delle scelte dei singoli

produttori, fermo restando l’obbligo di rispettare i predetti criteri definiti da Terna;

— prevedere che la convenzione, siglata tra il Gse e il produttore, di ritiro dedicato nel caso di accesso al Superbonus, in deroga all’attuale disciplina, abbia, al fine di essere coerente con l’applicazione dei benefici fiscali previsti dal Superbonus, una durata di cinque anni solari a decorrere dall’anno di entrata in esercizio dell’intervento oggetto di accesso ai benefici fiscali previsti dal predetto Superbonus (impianto fotovoltaico, nuova sezione di impianti fotovoltaico, sistemi di accumulo) e successivamente, qualora il produttore dovesse decidere di continuare ad accedere al ritiro dedicato, abbia, come attualmente previsto dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A, una durata annuale solare e tacitamente rinnovabile;

— prevedere che al servizio di scambio sul posto possano accedere anche singole Up (e quindi non solo l’intero impianto di produzione di energia elettrica), fermo restando che per ciascuna Up sia possibile misurare l’energia elettrica prodotta e che i limiti di potenza per accedere al medesimo servizio di scambio sul posto continuino a essere riferiti alla potenza complessiva dell’impianto di produzione di energia elettrica, e, conseguentemente, modificare il Testo integrato scambio sul posto;

— prevedere che il Gse adegui l’istanza e la convenzione di ritiro dedicato e l’istanza e la convenzione di scambio sul posto al fine di dare attuazione alle disposizioni regolatorie previste dal presente provvedimento;

— non sottoporre il presente provvedimento a consultazione preventiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 1.3, della deliberazione 649/2014/A, poiché di contenuti vincolato e attuativo di una disposizione di legge

 

Delibera

1. di dare mandato a Terna affinché modifichi i criteri per l’individuazione delle Up di cui al Capitolo 4 del Codice di rete con l’obiettivo di permettere che ciascuna sezione di un impianto di produzione in grado di:

— funzionare in maniera autonoma e indipendente dal resto dell’impianto di produzione e

— di essere misurata autonomamente,

possa costituire un’Up. A tal fine Terna può mantenere i vincoli operativi attualmente vigenti e previsti dal Capitolo 4 del Codice di rete che non risultano di ostacolo alla piena attuazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di Superbonus, di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità di energia rinnovabile. Le modifiche apportate al Codice di rete sono sottoposte all’approvazione dell’Autorità;

2. che, in deroga all’attuale disciplina, la convenzione di ritiro dedicato, di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A, siglata tra il Gse e il produttore, nel caso di accesso al Superbonus di cui all’articolo 119, commi 5, 6, 7, 16-bis e 16-ter, del decreto-legge 34/20, ha una durata di cinque anni solari a decorrere dall’anno di entrata in esercizio dell’intervento oggetto di accesso ai benefici fiscali previsti dal medesimo Superbonus;

3. di modificare il Testo integrato scambio sul posto nei punti di seguito indicati:

— all’articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente lettera: “ u) unità di produzione o Up sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono un impianto di produzione.”;

— all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera a), dopo le parole “in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l’Asspc” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle unità di produzione dei medesimi impianti di produzione”;

— all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera a), dopo le parole “in relazione ai predetti impianti” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle predette unità di produzione”;

— all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera b), dopo le parole “in relazione agli impianti di produzione” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle unità di produzione dei medesimi impianti di produzione”;

— all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera b), dopo le parole “in relazione ai predetti impianti” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle predette unità di produzione”;

— all’articolo 3, comma 3.2bis, lettera c), dopo le parole “l’elenco degli impianti di produzione” sono aggiunte le seguenti: “e l’elenco delle unità di produzione”;

— all’articolo 3, comma 3.2ter, dopo le parole “gli impianti di produzione” sono aggiunte le seguenti: “e/o le unità di produzione”;

— all’articolo 4, comma 4.1, dopo le parole “Gli impianti” sono aggiunte le seguenti: “e le unità di produzione”;

— all’articolo 4, comma 4.2, dopo le parole “l’impianto” sono aggiunte le seguenti: “ovvero l’unità di produzione”;

— all’articolo 4, comma 4.5, dopo le parole “l’impianto” sono aggiunte le seguenti: “ovvero l’unità di produzione”;

— all’articolo 5, comma 5.1, lettera c), dopo le parole “l’accesso all’impianto” sono aggiunte le seguenti: “ovvero all’unità di produzione”;

— all’articolo 6, comma 6.2, dopo le parole “Nel caso di impianti” sono aggiunte le seguenti: “e/o di unità di produzione”;

4. che il Gse adegua l’istanza e la convenzione di ritiro dedicato, di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A, e l’istanza e la convenzione di scambio sul posto, di cui alla deliberazione 570/2012/R/efr e al relativo Testo integrato scambio sul posto, al fine di dare attuazione alle disposizioni regolatorie previste dal presente provvedimento;

5. di trasmettere la presente deliberazione a Terna Spa e al Gestore dei servizi energetici Spa per i seguiti di propria competenza;

6. di pubblicare la presente deliberazione e il Testo integrato scambio sul posto, come modificato dal presente provvedimento, nel sito internet dell’Autorità www.arera.it.