Sentenza Tar Puglia 14 gennaio 2021, n. 61
Habitat - Valutazione di incidenza ambientale (Vinca) - Direttiva 92/43/Cee (N.d.R.: articolo 6) - Richiesta di autorizzazione in sanatoria e Vinca per stazione radio base carrellata già autorizzata per un semestre - Intervento in area Sic/Zps, sito rientrante nella rete Natura 2000 - Giudizio di incompatibilità ambientale - Legittimità - Analisi e studio di incidenza ambientale (di competenza del proponente - N.d.R: ex articolo 5 del Dpr 357/1997) - Insufficienza - Fase di valutazione - Mancata evasione - Diniego Vinca postuma - Legittimità - Classificazione area come "prati e pascoli naturali/siti di rilevanza naturalistica" ex Piano paesaggistico territoriale regionale (Pptr) – Non revocabilità - Possibilità di adibire a usi diversi le aree pascolative – Esclusione ex disciplina regionale – Normativa regionale – Legittimità - Sussistenza
L'impossibilità di proseguire la fase di "screening" su una stazione radio base in area Sic/Zps, già provvisoriamente autorizzata, legittima il giudizio di incompatibilità e il diniego della Vinca postuma.
Lo stabilisce il Tar Puglia con la sentenza del 14 gennaio 2021, n. 61 in merito alla richiesta di autorizzazione in sanatoria per mantenere in via permanente una stazione radio base mobile carrellata, composta da tre antenne a pannello e due parabole su palo nel barese. L'insufficienza dello studio di incidenza ambientale del proponente (ex articolo 5 del Dpr 357/1997) dell'installazione precedentemente autorizzata per 6 mesi, ricadente in un'area Sic/Zps, non ha infatti consentito di proseguire la cd. fase di "screening", precludendo l'iter valutativo. Pertanto è legittimo il giudizio di incompatibilità ambientale del Sup (Sportello unico attività produttive) a cui ha fatto seguito anche il diniego della Valutazione di incidenza ambientale postuma della Città Metropolitana.
Altresì, l'intervento in esame ricade in aree di Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/Cee) classificate dal Piano paesaggistico territoriale regionale (Pptr) come "prati e pascoli naturali/siti di rilevanza naturalistica". Un altro elemento ostativo alla valutazione ambientale positiva è dunque rappresentato dalla normativa di settore regionale che esclude la possibilità di adibire a usi diversi le aree pascolative. (TG)
Tar Puglia
Sentenza 14 gennaio 2021, n. 61
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