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Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
Giurisprudenza

Sentenza Tar Umbria 2 marzo 2021, n. 152

Via - Procedimento di verifica di assoggettabilità a Via - Articolo 19, Dlgs 152/2006 - Progetto non incluso tra quelli soggetti a verifica di assoggettabilità a Via - Articolo 5, comma 1, lettera m) e allegato IV, Dlgs 152/2006 - Dm 30 marzo 2015 - Decisione dell'Autorità procedente di sottoporre comunque il progetto a verifica di assoggettabilità a Via - Illegittimità - Sussistenza - Ricorso al principio dell'azione ambientale - Principio di precauzione - Articolo 3-ter, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Rigorosa motivazione - Necessità - Sussistenza

È illegittimo prevedere di sottoporre un progetto a verifica di assoggettabilità a Via (screening) se esso non rientra tra quelli soggetti ai sensi della normativa, a meno di un motivato principio di precauzione.
Il Tar Umbria nella sentenza 2 marzo 2021, n. 152 ha ribadito che la normativa ambientale ha effettuato un contemperamento tra protezione ambientale e interessi economici stabilendo quando un progetto vada o meno sottoposto a verifica di assoggettabilità a via (articolo 19 e allegato IV alla Parte II del Dlgs 152/2006, nonché Dm 30 marzo 2015). Nel caso di specie l'impresa ricorrente, una distilleria titolare di concessione di idrica ad uso industriale, si era vista bloccare dal Comune il procedimento di permesso di costruire per una miglioria ai soli fini idraulici perché la Regione aveva emesso un provvedimento col quale riteneva opportuno che il progetto, sebbene non rientrasse tra quelli sub "screening ambientale" andasse comunque sottoposto a verifica di assoggettabilità a Via.
L'impresa ha impugnato questa decisione della Regione che di fatto bloccava il procedimento edilizio e il Tar le ha dato ragione. Visto che il Comune non rilascia il permesso di costruire, giusta il provvedimento della Regione, se l'impresa non aderisce all'invito e non fa domanda di "screening" ambientale, il procedimento edilizio risulta compromesso. Pertanto è illegittimo il comportamento della Regione che ha bloccato l'azione del Comune. L'invocato ricorso della Regione al principio dell'azione ambientale ex articolo 3-ter del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, richiamando il principio di precauzione per "bypassare" le norme sulla Via, richiede una forte motivazione, che la Regione non ha fornito. (FP)

Tar Umbria

Sentenza 2 marzo 2021, n. 152