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Giurisprudenza

Sentenza Tar Campania 17 marzo 2021, n. 1790

Habitat - Tutela flora e fauna - Domanda di autorizzazione ex articolo 208, Dlgs 152/2006 per realizzazione e gestione di impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti non pericolosi per la produzione di compost - Preventiva valutazione di incidenza (Vi) ex articolo 6 direttiva 92/43/Cee ed articolo 5 del Dpr 357/1997 - Necessità anche per piani e progetti situati esternamente al sito o alla zona di protezione o su area limitrofa ma che possono avere un effetto significativo su di essi indipendentemente dalla loro distanza - Sussistenza - Integrazione della valutazione di incidenza (Vi) nella valutazione di impatto ambientale (Via) ex articolo 10, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Esito vincolante della valutazione di incidenza ai fini dell’espressione del parere motivato di Valutazione ambientale strategica (Vas) o del provvedimento di Via - Necessità della certezza di assenza di incidenza negativa significativa negativa sui siti Natura 2000 e zone di protezione speciale - Sussistenza - Inosservanza del passaggio procedimentale - Illegittimità del provvedimento amministrativo - Sussistenza

La mera distanza di un impianto, nella fattispecie di recupero rifiuti, da siti protetti ex disciplina Habitat non ne esclude a priori l'incidenza, e la realizzazione richiede la preventiva relativa valutazione.
Lo ribadisce il Tar Campania nella sentenza n. 1790 del 17 marzo 2021 in merito all'autorizzazione ex articolo 208 del Dlgs 152/2006 per la realizzazione e gestione di un impianto per la produzione di compost localizzato a 225 metri da un Sito di interesse comunitario campano. Ciò che prevale ai fini della preventiva Valutazione di incidenza ex articolo 6 direttiva 92/43/Cee (cd. Direttiva Habitat) ed articolo 5 del Dpr 357/1997 non è infatti la distanza tra l'intervento e il sito o l'area di protezione, ma l'effetto significativo che il progetto potrebbe avere sul Sic. Dalla mancata attivazione della Valutazione di incidenza nell'ambito del sotteso procedimento di valutazione di impatto ambientale deriva dunque l'illegittimità del provvedimento autorizzatorio della Regione.
Altresì, la Regione omettendo lo svolgimento della preventiva procedura di incidenza non ha consentito la partecipazione dei soggetti interessati, tra cui il Comune. (TG)

 

N.d.R.: la presente sentenza è stata impugnata dinnanzi al Consiglio di Stato che si è pronunciato con sentenza 5608/2022.

Tar Campania

Sentenza 17 marzo 2021, n. 1790