Sentenza Tar Emilia-Romagna 1 marzo 2021, n. 59
Ambiente - Normativa tecnica - Necessità di chiara e manifesta abrogazione ad opera di atto normativo successivo - Sussistenza - Abrogazione implicita in presenza di successiva normazione non pienamente sovrapponibile - Inapplicabilità - Dm 392/1996 in materia di eliminazione degli olii usati - Abrogazione implicita ad opera del successivo Dm 124/2000 in materia di incenerimento dei rifiuti pericolosi - Insussistenza - Applicazione delle due discipline in maniera coordinata - Necessità - Abrogazione della disposizione attuativa in conseguenza dell’abrogazione della norma attuata - Articolo 4, Dlgs 92/1995 abrogato dal Dlgs 152/2006 - Implicita abrogazione del Dm 392/1996 - Insussistenza - Assenza del Dm 392/1996 dall’elenco delle norme abrogate ex articolo 264, Dlgs 152/2006 - Rilevanza - Disciplina richiamata da normativa sopravvenuta - Allegato B, Dm 29 gennaio 2007 - Allegato 1, Dm 8 aprile 2008 - Articolo 216-bis, Dlgs 152/2006 - Rilevanza - Abrogazione implicita del provvedimento nazionale di recepimento a seguito dell'abrogazione della direttiva recepita - Creazione di vuoto normativo - Rilevanza - Dm 124/2000 sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi - Compatibilità con gli articoli 237-sexies, 2 e 238-octies e 238-decies, Dlgs 152/2006 - Rilevanza - Prescrizione relativa al potere calorifico inferiore minimo applicabile alle miscele di olii esausti - Articolo 216-bis, Dlgs 152/2006 - Compatibilità - Sussistenza
Il Tar Emilia-Romagna conferma la persistente vigenza sia del Dm 392/1996 in materia di eliminazione degli olii usati, sia del Dm 124/2000 in materia di incenerimento/coincenerimento dei rifiuti pericolosi.
In presenza di normativa tecnica di dettaglio ambientale, osserva a livello di principi il Tar dell'Emilia Romagna nella sentenza 59/2021, l'opzione ermeneutica relativa all'abrogazione implicita (e non esplicita) della norma sopravvenuta non risulta praticabile e quindi, in assenza di una chiara e manifesta indicazione in tal senso, i valori esposti in un provvedimento non possono essere superati da una successiva normazione "non pienamente sovrapponibile" in quanto afferente a diverso (seppur collegato) campo di applicazione.
Il Giudice ha così respinto la tesi secondo la quale le norme tecniche del Dm 392/1996 (Eliminazione degli olii usati) sarebbero state implicitamente abrogate dal successivo Dm 124/2000 (Incenerimento rifiuti pericolosi) o, sotto altro aspetto, in considerazione dell’abrogazione ex Dlgs 152/2006 dell'articolo 4 del Dlgs 95/1992 (attuato dal Dm 392/1996), atteso che, da un lato lo stesso "Codice ambientale", nell'elencare all'articolo 264 le norme direttamente abrogate, non menziona il Dm 392/1996, dall'altro che quest'ultimo risulta richiamato da successive disposizioni normative (Dm 29 gennaio 2007, Dm 8 aprile 2008 e articolo 216-bis dello stesso Dlgs 152/2006, introdotto nel 2010).
L'abrogazione della direttiva 94/67/Ce, infine, non può comportare - pena un inaccettabile vuoto normativo - l'implicita abrogazione del Dm 124/2000 di recepimento, che comunque risulta compatibile con il sopravvenuto Titolo III-bis della Parte IV del Dlgs 152/2006 in materia di incenerimento rifiuti. (AG)
Tar Emilia-Romagna
Sentenza 1 marzo 2021, n. 59
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