Sentenza Tar Lazio 7 aprile 2021, n. 4121
Pneumatici fuori uso (Pfu) – Obblighi di gestione – Articolo 228, Dlgs 152/2006 – Regole attuative ex Dm 182/2019 – Obbligo dei soggetti che immettono almeno 200 tonnellate di pneumatici sul mercato di gestire Pfu sull'intero territorio nazionale – Articolo 5, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 10; articolo 10, comma 2; allegati V e VI, punti 9 e 10 – Identità di trattamento rispetto ai soggetti che operano in forma associata – Irragionevolezza – Contrasto con l'articolo 228 del Dlgs 152/2006 – Sussistenza - Annullamento
Il Tar del Lazio ha annullato il Dm 182/2019 laddove impone agli operatori singoli, che immettono sul mercato almeno 200 tonnellate l'anno di pneumatici, di gestire Pfu sull'intero territorio nazionale.
Il Giudice amministrativo del Lazio (sentenza 7 aprile 2021, n. 4121), più nel dettaglio, ha annullato i commi 2, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'articolo 5, il comma 2 dell'articolo 10 e gli allegati V e VI, punti 9 e 10, ovvero le disposizioni con le quali il Dm 182/2019 (Regolamento attuativo dell'articolo 228 del Dlgs 152/2006 in materia di gestione degli Pfu), innovando rispetto al precedente Dm 82/2011, ha imposto agli operatori che immettono sul mercato 200 o più tonnellate di pneumatici di assolvere agli obblighi di gestione dei Pfu su tutto il territorio nazionale, secondo un imposto target percentuale di raccolta per aree regionali.
Così facendo, argomenta il Giudice laziale, il regolamento sottopone irragionevolmente allo stesso trattamento le imprese che operano singolarmente, oltre tale soglia "di irrisoria rilevanza", a quelle che invece operano in forma associata, ponendo così le prime di fronte a scelte ineludibili: ridurre drasticamente la propria attività oppure aderire ad uno dei principali consorzi che operano a livello nazionale.
Tali disposizioni, conclude il Tar, si pongono quindi in chiaro contrasto con la previsione legislativa di riferimento, ovvero l'articolo 228 del Dlgs 152/2006 - il quale, invece, "lascia libere le imprese" di gestire i Pfu in forma singola o associata, "senza ulteriori specificazioni di sorta" - risultando altresì carenti di ragionevolezza e adeguatezza. (AG)
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N.d.R.: la presente sentenza è stata riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato 21 maggio 2024, n. 4519.
Tar Lazio
Sentenza 7 aprile 2021, n. 4121
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