Sentenza Corte Costituzionale 21 aprile 2021, n. 76
Rifiuti - Smaltimento - Disposizioni regionali - Lr Valle d'Aosta 11 febbraio 2020, n. 3, articolo 21, comma 2 - Introduzione dell'articolo 16-bis nella Lr 31/2007 - Limiti alla movimentazione di rifiuti speciali extraregionali diretti alle discariche regionali - Contrasto coi principi statali in materia di autosufficienza e prossimità - Articoli 182 e 182-bis, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Individuazione da parte della Regione dei rifiuti il cui conferimento è vietato nelle discariche di rifiuti inerti - Contrato con la competenza esclusiva statale in materia (NdR: articolo 7-quater, Dlgs 36/2003) - Contrasto coi principi costituzionali di libera circolazione delle merci - Articolo 120, Cost. - Sussistenza - Illegittimità costituzionale
Le norme della Valle d'Aosta dirette a limitare la circolazione di rifiuti speciali provenienti da fuori Regione e diretti a smaltimento in discariche regionali sono costituzionalmente illegittime.
Ad affermarlo la Corte Costituzionale nella sentenza 21 aprile 2021, n. 77 che ha dichiarato illegittimi i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16-bis della Lr 31/2007 aggiunti dalla Lr 3/2020 con lo scopo, secondo il Legislatore regionale, di disincentivare il ricorso alla discarica. Uno scopo lodevole, secondo la Corte, e in linea col Dlgs 121/2020 che ha modificato il Dlgs 36/2003, ma dipende da come viene realizzato. Le norme regionali che "bloccano" i rifiuti speciali extraregionali sono in contrasto coi principi statali di circolazione dei rifiuti ex articoli 182 e 182-bis, Dlgs 152/2006 che non possono essere derogati dal Legislatore regionale. Contrasto anche con l'articolo 120, Costituzione sulla libera circolazione delle merci tra Regioni.
In particolare ad essere bocciata dalla Corte la norma che vieta di completare i lavori nelle discariche non ancora in esercizio al 1/1/2020 per accogliere rifiuti inerti extraregionali non soggetti a caratterizzazione. Illegittima anche la norma regionale che consente il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni solo nelle discariche per rifiuti inerti già in esercizio alla data del 1° gennaio 2020, entro e non oltre il limite del 20% della loro capacità annua autorizzata. Infine illegittima anche la norma che attribuisce alla Giunta regionale l'individuazione dei rifiuti, soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi industriali, il cui conferimento è vietato presso le discariche per rifiuti inerti. Tale potere spetta allo Stato, non alla Regione (ora articolo 7-quater, Dlgs 36/2003). (FP)
Corte Costituzionale
Sentenza 21 aprile 2021, n. 76
(Gu 21 aprile 2021 n. 16)
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