Sentenza Tar Lombardia 22 aprile 2021, n. 1031
Gestione rifiuti - Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi - Procedimento autorizzativo ex articolo 208 del Dlgs 152/2006 - Conferenza di servizi - Superabilità del dissenso comunale - Necessità di adeguate e formalizzate motivazioni (comma 6 del medesimo articolo - Sussistenza - Dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto autorizzato per 10 anni e la conseguente superabilità del dissenso comunale per la temporaneità della variante urbanistica - Irrilevanza - Parziale annullamento dell'autorizzazione - Legittimità - Sussistenza
L'autorizzazione per il nuovo impianto di smaltimento rifiuti, seppure temporanea, necessita di un'adeguata motivazione finale per superare il dissenso del Comune sul profilo urbanistico.
È così che si pronuncia il Tar Lombardia con la sentenza del 22 aprile n. 1031 in merito all'annullamento dell'autorizzazione unica di un impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, considerato di pubblica utilità ma contestato da un Comune nel lecchese. A norma dell'articolo 208 del Dlgs 152/2006, la Conferenza di servizi che chiude il procedimento autorizzativo, dovendo bilanciare i diversi poteri concorrenti gravanti sul territorio, può portare a far prevalere le esigenze legate all'insediamento dell'impianto in un dato territorio, sostituendosi ad altri pareri, dichiarando la pubblica utilità dell'opera e incidendo come variante allo strumento urbanistico del Comune nonostante il parere contrario dello stesso Ente. Ma la superabilità del dissenso comunale manifestato sul profilo urbanistico richiede (ex comma 6 del medesimo articolo 208) che la decisione della Conferenza di servizi e le determinazioni devono essere adeguatamente motivate proprio rispetto alle opinioni dissenzienti.
Nella fattispecie in esame invece non sono emerse le motivazioni a fondamento delle scelte che, in contrasto con il parere comunale, hanno portato a decidere per la realizzazione dell'impianto a prescindere dalla pianificazione programmata in precedenza, escludendo soluzioni alternative. (TG)
N.d.R.: la sentenza 1031/2021 in parola è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 5376/2022.
Tar Lombardia
Sentenza 22 aprile 2021, n. 1031
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