Sentenza Consiglio di Stato 20 maggio 2020, n. 3202
Rifiuti - Impianto di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi - Impianto di trattamento di residui lapidei - Localizzazione - Articolo 196, Dlgs 152/2006 - Ubicazione in zona agricola - Preclusione assoluta - Illegittimità - Sussistenza - Valutazione caso per caso nel contesto in cui si inserisce l'impianto - Necessità - Autorizzazione impianti rifiuti - Articolo 208, Dlgs 152/2006 - Natura - Variante allo strumento urbanistico - Sussistenza
Ai sensi dell'articolo 196 del Dlgs 152/2006, è illegittimo precludere in assoluto la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi in zona agricola.
Il Consiglio di Stato, confermando il giudizio di primo grado, nella sentenza 20 maggio 2020, n. 3202 ha affermato che, il tenore del comma 3 dell'articolo 196 del Dlgs 152/2006 prevede un criterio di mera preferenza sulla collocazione in area industriale degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, lasciando all'Amministrazione la valutazione concreta della situazione. La vicenda era quella del titolare di un impianto di recupero e trattamento materiali lapidei (rifiuti non pericolosi) installato da circa 20 anni in zona agricola in Campania e operante legittimamente che aveva chiesto un ampliamento prima accolto dal Comune poi annullato in autotutela sulla base del fatto che l'impianto era collocato in zona agricola, vietata per gli impianti di trattamento rifiuti. Veniva anche ordinata la demolizione e il ripristino.
Non è così hanno risposto i Giudici. Ferma restando la preferenza espressa per le aree industriali, il fatto che l'impianto sia localizzato in zona agricola non è di per sé motivo ostativo alla sua ammissibilità, occorre valutarne il contesto, che nella fattispecie presenta una zona non gravata da particolari vincoli o né di particolare pregio. Oltretutto l'articolo 208, comma 3, Dlgs 152/2006 sull'autorizzazione impianti rifiuti stabilisce che il titolo è anche "variante allo strumento urbanistico", precisazione normativa inutile se l'impianto dovesse per forza essere collocato in area industriale. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 20 maggio 2020, n. 3202
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